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11 provisions
Art. 1 Scopo
Il presente decreto ha quale scopo di attuare la lotta contro la zoppina conformemente
alle disposizioni dell’ordinanza sulle epizoozie e le prescrizioni tecniche sullo svolgimento del
programma di lotta emanate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
ritenute vincolanti, mediante un programma nazionale di lotta che prevede il controllo annuale di
tutte le aziende detentrici di ovini e l’analisi degli animali tramite prelievo di campioni.
Art. 2 Durata
Il programma nazionale di lotta contro la zoppina inizia il 1° ottobre 2024 e dura al
massimo cinque anni.
Art. 3 Competenza
L’applicazione del presente decreto è affidata all’Ufficio del veterinario cantonale, che
emana le relative direttive di attuazione.
Art. 4 Campo d’applicazione e modalità
1Le tenute di ovini sono sottoposte obbligatoriamente alle misure di risanamento nella
lotta contro la zoppina.
2La zona di risanamento è estesa all’intero territorio del Cantone Ticino.
3Per il trattamento degli unghielli degli ovini colpiti possono essere utilizzati unicamente prodotti
approvati quali biocidi e la cui efficacia contro la zoppina è provata scientificamente.
Art. 5 Compiti dei detentori di ovini
1I detentori di ovini sono responsabili dell’attuazione delle misure per attuare il
risanamento: corretto pareggio degli unghielli, ripetuti bagni podali e misure di biosicurezza per
impedire una reinfezione.
2Essi sono parimenti tenuti a collaborare con i veterinari che eseguono i prelievi e con i collaboratori
dell’Ufficio del veterinario cantonale.
Art. 6 Costi
I costi per il risanamento sono assunti in parte dallo Stato e in parte dai detentori di ovini
come stabilito dagli articoli 229a e 229b OFE.
Art. 7 Spese veterinarie
Ai veterinari che hanno seguito la specifica formazione e partecipano al risanamento è
versato un importo forfettario di 200 franchi per il prelievo dei campioni e l’invio degli stessi al
laboratorio e l’inserimento dei dati relativi ai campioni nella banca dati ASAN per ogni effettivo di
ovini.
Art. 8 Vaccinazione
La vaccinazione contro la zoppina è vietata fino alla conclusione del programma di lotta.
Art. 9 Provvedimenti del veterinario cantonale
1In caso di sospetto o di diagnosi di zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro
semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini infetta, e, in caso di diagnosi, il suo risanamento
immediato.
2Ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni, il veterinario cantonale può imporre
a loro spese i provvedimenti necessari per il prelievo dei campioni e il risanamento.
914.430
Art. 10 Indennità
Le perdite di animali dovute alla zoppina non sono indennizzate.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.1
Pubblicato nel BU 2024, 239.
1 Entrata in vigore: 18 ottobre 2024 - BU 2024, 239.