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Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

Ticino · 914.430 · ordinance

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Durata
  3. Art. 3 Competenza
  4. Art. 4 Campo d’applicazione e modalità
  5. Art. 5 Compiti dei detentori di ovini
  6. Art. 6 Costi
  7. Art. 7 Spese veterinarie
  8. Art. 8 Vaccinazione
  9. Art. 9 Provvedimenti del veterinario cantonale
  10. Art. 10 Indennità
  11. Art. 11 Entrata in vigore

11 provisions

Art. 1 Scopo

Il presente decreto ha quale scopo di attuare la lotta contro la zoppina conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulle epizoozie e le prescrizioni tecniche sullo svolgimento del programma di lotta emanate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), ritenute vincolanti, mediante un programma nazionale di lotta che prevede il controllo annuale di tutte le aziende detentrici di ovini e l’analisi degli animali tramite prelievo di campioni.

Art. 2 Durata

Il programma nazionale di lotta contro la zoppina inizia il 1° ottobre 2024 e dura al massimo cinque anni.

Art. 3 Competenza

L’applicazione del presente decreto è affidata all’Ufficio del veterinario cantonale, che emana le relative direttive di attuazione.

Art. 4 Campo d’applicazione e modalità

1Le tenute di ovini sono sottoposte obbligatoriamente alle misure di risanamento nella lotta contro la zoppina. 2La zona di risanamento è estesa all’intero territorio del Cantone Ticino. 3Per il trattamento degli unghielli degli ovini colpiti possono essere utilizzati unicamente prodotti approvati quali biocidi e la cui efficacia contro la zoppina è provata scientificamente.

Art. 5 Compiti dei detentori di ovini

1I detentori di ovini sono responsabili dell’attuazione delle misure per attuare il risanamento: corretto pareggio degli unghielli, ripetuti bagni podali e misure di biosicurezza per impedire una reinfezione. 2Essi sono parimenti tenuti a collaborare con i veterinari che eseguono i prelievi e con i collaboratori dell’Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 6 Costi

I costi per il risanamento sono assunti in parte dallo Stato e in parte dai detentori di ovini come stabilito dagli articoli 229a e 229b OFE.

Art. 7 Spese veterinarie

Ai veterinari che hanno seguito la specifica formazione e partecipano al risanamento è versato un importo forfettario di 200 franchi per il prelievo dei campioni e l’invio degli stessi al laboratorio e l’inserimento dei dati relativi ai campioni nella banca dati ASAN per ogni effettivo di ovini.

Art. 8 Vaccinazione

La vaccinazione contro la zoppina è vietata fino alla conclusione del programma di lotta.

Art. 9 Provvedimenti del veterinario cantonale

1In caso di sospetto o di diagnosi di zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini infetta, e, in caso di diagnosi, il suo risanamento immediato. 2Ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni, il veterinario cantonale può imporre a loro spese i provvedimenti necessari per il prelievo dei campioni e il risanamento. 914.430

Art. 10 Indennità

Le perdite di animali dovute alla zoppina non sono indennizzate.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.1 Pubblicato nel BU 2024, 239. 1 Entrata in vigore: 18 ottobre 2024 - BU 2024, 239.

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