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Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie

Ticino · 853.100 · statute

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Contents: 53 provisions
  1. Art. 1 A. Scopo
  2. Art. 2 B. Campo di applicazione
  3. Art. 3 C. Vigilanza ed esecuzione
  4. Art. 4 D. Obbligo di fornire informazioni
  5. Art. 5 E. Obblighi degli assicuratori e degli organi di revisione
  6. Art. 6
  7. Art. 7 B. Libera scelta dell’assicuratore
  8. Art. 8 C. Inizio dell’obbligo d’assicurazione
  9. Art. 9 D. Fine dell’obbligo d’assicurazione
  10. Art. 10 E. Esonero dall’obbligo di assicurazione
  11. Art. 11 A. Vigilanza e controllo
  12. Art. 12 I. In generale
  13. Art. 13 I. In generale
  14. Art. 14 II. In particolare
  15. Art. 15 D. Compiti degli assicuratori
  16. Art. 16 I. In generale
  17. Art. 17 II. In particolare
  18. Art. 18 F. Compito dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare
  19. Art. 19 Iscrizione ad un assicuratore
  20. Art. 20 A. Autorità competente
  21. Art. 21 I. Comunicazioni generali
  22. Art. 22 II. Comunicazioni relative alle esecuzioni forzate
  23. Art. 23 A. Campo di applicazione
  24. Art. 24 B. Diritto
  25. Art. 25 C. Istanza
  26. Art. 26 A. Unità di riferimento
  27. Art. 27
  28. Art. 28 I. Principi
  29. Art. 29 II. Formula e importo
  30. Art. 30 D. Reddito di riferimento53
  31. Art. 30a
  32. Art. 31 A. Reddito disponibile di riferimento
  33. Art. 32 B. Sostanza donata o ceduta in usufrutto
  34. Art. 33 Principio
  35. Art. 34 A. Importo massimo normativo di riduzione dei premi
  36. Art. 35
  37. Art. 36 RDM2
  38. Art. 37 A. Coefficiente cantonale di finanziamento71
  39. Art. 38 B. Forme particolari di assicurazione74
  40. Art. 39 C. Importo minimo
  41. Art. 40 A. Adeguamenti annuali
  42. Art. 41 B. Procedure di versamento
  43. Art. 42 A. Assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI
  44. Art. 43 B. Assicurati beneficiari di prestazioni Laps
  45. Art. 44 A. Informazione
  46. Art. 45 B. Controllo
  47. Art. 46 A. Perenzione e norme particolari PC AVS/AI
  48. Art. 47 B. Istanza
  49. Art. 48 C. Motivazioni
  50. Art. 49 Restituzione di prestazioni indebitamente percepite e condono
  51. Art. 50 I. In generale
  52. Art. 51 II. In particolare
  53. Art. 52 B. Quota parte a carico del Cantone

53 provisions

Art. 1 A. Scopo

La presente legge definisce le disposizioni cantonali di esecuzione della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).

Art. 2 B. Campo di applicazione

1La presente legge si applica alle persone soggette alla LAMal: a) in modo obbligatorio; b) in modo facoltativo. 2Sono riservati i disposti di cui al titolo IV, che si applicano solo alle persone soggette all’obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal. 3Essa disciplina inoltre la pianificazione delle cure stazionarie nel settore sociosanitario ai sensi dell’art. 39 LAMal e il finanziamento delle prestazioni di cura ospedaliera in ambito stazionario.2

Art. 3 C. Vigilanza ed esecuzione

1Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione della presente legge e, riservate le competenze dell’autorità federale, sull’applicazione della LAMal nel Cantone Ticino. 2...3

Art. 4 D. Obbligo di fornire informazioni

Le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei Comuni, come pure i datori di lavoro, forniscono gratuitamente le informazioni e le attestazioni necessarie ai fini dell’attuazione della legge, richieste dagli istituti di assicurazione riconosciuti e autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal (di seguito assicuratori), così come dagli altri organi incaricati dell’applicazione della presente legge.

Art. 5 E. Obblighi degli assicuratori e degli organi di revisione

1Gli assicuratori e i loro organi di revisione svolgono a titolo gratuito i compiti loro assegnati dalla legislazione cantonale e federale in materia di assicurazione obbligatoria LAMal. 2Essi forniscono gratuitamente tutte le informazioni e le attestazioni necessarie all’autorità cantonale competente. 3Essi informano inoltre gratuitamente i loro affiliati sui loro diritti e sui loro obblighi, e prestano a tale titolo la necessaria consulenza. TITOLO II Obbligo d’assicurazione Capitolo I Norme generali A. Adempimento dell’obbligo assicurativo 1 Ingresso modificato dalla L 29.11.2011; in vigore dal 1.11.2011 - BU 2012, 8. 2 Cpv. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 3 Cpv. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 4 Art. modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

Art. 6

Le persone soggette all’obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal devono iscriversi presso un assicuratore riconosciuto e autorizzato all’esercizio, secondo i disposti della presente legge, della legge federale e delle relative ordinanze.

Art. 7 B. Libera scelta dell’assicuratore

1Le persone sottoposte all’obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie, scelgono liberamente l’assicuratore tra quelli designati dall’autorità federale. 2Il disposto di cui al cpv. 1 si applica anche alle persone che non sono tenute ad assicurarsi in forma obbligatoria, ma che hanno ottenuto l’autorizzazione ad iscriversi all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie ai sensi dell’art. 12 lett. e), f).

Art. 8 C. Inizio dell’obbligo d’assicurazione

L’obbligo assicurativo inizia al momento della nascita, dell’acquisizione del domicilio, dell’ottenimento del permesso di dimora in Svizzera o di qualsiasi altro permesso che implica l’assoggettamento obbligatorio all’assicurazione sociale contro le malattie ai sensi della LAMal e della relativa ordinanza (OAMal).

Art. 9 D. Fine dell’obbligo d’assicurazione

L’obbligo assicurativo cessa il giorno in cui non sono più soddisfatte le condizioni previste dalla legge.

Art. 10 E. Esonero dall’obbligo di assicurazione

Le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura, non sono soggette all’obbligo d’assicurazione. Capitolo II Controllo dell’obbligo d’assicurazione e affiliazione d’ufficio Sezione I Organizzazione

Art. 11 A. Vigilanza e controllo

1Il Consiglio di Stato definisce le procedure di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo d’assicurazione. 2Il regolamento specifica le norme di applicazione del controllo dell’obbligo d’assicurazione. B. Compiti del Consiglio di Stato

Art. 12 I. In generale

1Il Consiglio di Stato designa l’istanza competente nel merito delle decisioni circa l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione. II. In particolare 2In particolare dispone la procedura di decisione nel merito delle domande di: a) esenzione dall’obbligo d’assicurazione per le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù di un diritto estero, qualora l’assoggettamento all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura equivalente per le cure in Svizzera; b) esenzione dall’obbligo d’assicurazione per cittadini stranieri esercitanti un’attività lucrativa dipendente, con permesso di dimora valevole meno di tre mesi; c) esenzione dall’obbligo d’assicurazione per le persone che, nell’ambito dell’aiuto reciproco internazionale in materia di prestazioni d’assicurazione malattie, beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera; d) esenzione dall’obbligo d’assicurazione per gli ex funzionari di organizzazioni internazionali ed i rispettivi familiari, qualora beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera presso l’assicurazione malattie della loro precedente organizzazione; e) ammissione all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie per i lavoratori frontalieri esercitanti un’attività lucrativa in Svizzera, così come per i loro familiari; f) ammissione all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie per i membri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera, così come per gli impiegati di organizzazioni internazionali e i rispettivi familiari che li accompagnano. C. Compiti dei Comuni

Art. 13 I. In generale

1Il Comune è responsabile del controllo dell’applicazione dell’obbligo d’assicurazione. 2Esso segnala immediatamente in forma scritta all’istanza designata dal Consiglio di Stato le persone che non hanno costituito il rapporto assicurativo ai sensi di legge o che lo hanno fatto tardivamente. 3Il regolamento definisce le norme di dettaglio.

Art. 14 II. In particolare

1In caso di mancata segnalazione immediata all’autorità cantonale competente, il Comune è solidalmente responsabile, con la persona interessata, delle spese medico-sanitarie per quanto riguarda i cittadini sottoposti all’obbligo d’assicurazione che vi hanno eletto la loro residenza dopo l’entrata in vigore della LAMal, per il periodo in cui quest’ultimi non risultano iscritti presso un assicuratore riconosciuto. 2Ogni pretesa di cui al cpv. 1 è soggetta a perenzione dopo cinque anni. 3È riservato l’art. 17 cpv. 2.

Art. 15 D. Compiti degli assicuratori

1L’assicuratore affilia le persone sottoposte all’obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie indipendentemente dall’età o dallo stato di salute. 2Il disposto di cui al cpv. 1 si applica anche alle persone che non sono tenute ad assicurarsi in forma obbligatoria, ma che hanno ottenuto l’autorizzazione ad iscriversi all’assicurazione sociale svizzera contro le malattie ai sensi dell’art. 12 lett. e), f). 3L’assicuratore notifica immediatamente in forma scritta all’istanza designata dal Consiglio di Stato l’iscrizione, la dimissione o la cessazione di appartenenza di ogni persona soggetta all’obbligo assicurativo secondo le modalità fatte definire dal Consiglio di Stato. 4Gli assicuratori comunicano annualmente all’istanza designata dal Consiglio di Stato l’elenco nominativo degli assicurati a loro affiliati.5 5Il regolamento disciplina i particolari.6 E. Compiti dei datori di lavoro

Art. 16 I. In generale

1Il datore di lavoro fornisce al lavoratore non domiciliato soggetto all’obbligo d’assicurazione le informazioni necessarie relative all’adempimento di questo obbligo. 2L’assicurato e il datore di lavoro sono solidalmente debitori dei premi arretrati a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio l’obbligo assicurativo, fatta deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti categorie: a) lavoratori in possesso di un permesso di lavoro di durata inferiore ad un anno; b) lavoratori in possesso di un permesso di dimora annuale, per il primo anno di attività, così come per i rispettivi familiari. 3Ogni pretesa di cui al cpv. 2 è soggetta a perenzione dopo cinque anni.

Art. 17 II. In particolare

1Il datore di lavoro segnala immediatamente in forma scritta al Comune di residenza il nominativo del lavoratore non assicurato di cui all’art. 16 cpv. 2 lett. a) e b). 2In caso di mancata segnalazione immediata, il datore di lavoro è solidalmente responsabile, con il proprio dipendente, delle spese medico-sanitarie per il periodo in cui quest’ultimo non risulta iscritto presso un assicuratore riconosciuto. 3Ogni pretesa di cui al cpv. 2 è soggetta a perenzione dopo cinque anni.

Art. 18 F. Compito dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare

L’Ufficio federale dell’assicurazione militare segnala immediatamente in forma scritta all’istanza designata dal Consiglio di Stato e secondo le modalità fatte definire dal Consiglio di Stato: a) il nominativo degli agenti della Confederazione domiciliati nel Cantone Ticino, in attività o in pensione, che al momento dell’entrata in vigore della LAMal risultano sottoposti all’assicurazione militare per le cure medico-sanitarie; b) le successive ammissioni, dimissioni o cessazioni di appartenenza all’assicurazione militare di cittadini domiciliati nel Cantone Ticino relativamente alla copertura delle cure medico-sanitarie obbligatorie. Sezione II Affiliazione d’ufficio 5 Cpv. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587. 6 Cpv. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.

Art. 19 Iscrizione ad un assicuratore

1Il Consiglio di Stato fa iscrivere d’ufficio, previa diffida scritta, le persone soggette all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che rifiutano di aderire ad un assicuratore riconosciuto e autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal e della relativa ordinanza (OAMal). 2…7 3Il regolamento può definire i criteri di ripartizione tra gli assicuratori.8 TITOLO III9 Assicurati insolventi Capitolo I10 Competenze

Art. 20 A. Autorità competente

Il Consiglio di Stato designa l’autorità competente conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Capitolo II12 Comunicazioni Sezione I13 Comunicazioni dagli assicuratori al Cantone A. Comunicazioni di dati

Art. 21 I. Comunicazioni generali

1Gli assicuratori comunicano all’autorità designata dal Consiglio di Stato i dati previsti dalla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 2Il regolamento disciplina i particolari.

Art. 22 II. Comunicazioni relative alle esecuzioni forzate

1Gli assicuratori comunicano all’autorità designata dal Consiglio di Stato i dati personali degli assicurati nei confronti dei quali hanno promosso un’esecuzione ai sensi della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF), indicando il periodo a cui è riferito il credito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la sua composizione. 2Il regolamento disciplina i particolari. III. Comunicazioni relative agli assicurati beneficiari di prestazioni PC AVS/AI e pagamenti Art. 22a16 1Gli assicuratori comunicano all’autorità designata dal Consiglio di Stato i dati personali e l’ammontare delle franchigie e delle partecipazioni ai costi degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari all’AVS/AI nei confronti dei quali hanno promosso un’esecuzione ai sensi della LEF. 2Per gli assicurati di cui al capoverso 1 gli oneri relativi alla franchigia obbligatoria e alle partecipazioni ai costi possono essere pagati direttamente agli assicuratori dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. 3Il regolamento disciplina i particolari. B. Comunicazioni relative alla sospensione Art. 22b17 Gli assicuratori comunicano immediatamente all’autorità designata dal Consiglio di Stato la sospensione dell’assunzione dei costi delle prestazioni fornite e l’annullamento della stessa. 7 Cpv. abrogato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 201. 8 Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 201. 9 Titolo modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 10 Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 11 Art. reintrodotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49; precedenti modifiche: BU 2007, 661; BU 2009, 98; BU 2010, 49. 12 Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 13 Sezione introdotta dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 14 Art. reintrodotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49; precedenti modifiche: BU 1999, 41; BU 2007, 661; BU 2009, 98; BU 2010, 49. 15 Art. reintrodotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49; precedenti modifiche: BU 1999, 41; BU 2007, 661; BU 2009, 98; BU 2010, 49. 16 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 17 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. Sezione II18 Comunicazioni dal Cantone A. Comunicazione agli assicurati Art. 22c19 1L’autorità designata dal Consiglio di Stato informa sulle conseguenze del mancato pagamento dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: – gli assicurati nei confronti dei quali è stata promossa un’esecuzione; – gli assicurati nei confronti dei quali è stato emesso un attestato di carenza di beni. 2Il regolamento disciplina i particolari. B. Comunicazioni all’autorità cantonale preposta all’assistenza sociale e pagamenti I. Dati personali degli assicurati beneficiari di prestazioni assistenziali notificati dagli assicuratori e pagamenti Art. 22d20 1L'autorità designata dal Consiglio di Stato comunica all’autorità cantonale preposta all’assistenza i dati degli assicurati al beneficio di una prestazione assistenziale nei confronti dei quali gli assicuratori hanno comunicato conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di avere promosso un’esecuzione ai sensi della LEF. 2Per gli assicurati di cui al capoverso 1 l’autorità cantonale preposta all’assistenza può pagare direttamente agli assicuratori: a) gli oneri relativi ai premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, se l'importo relativo alla prestazione di diritto è maggiore o uguale al premio mensile; b) la franchigia; c) le partecipazioni ai costi. 3Il regolamento disciplina i particolari. II. Trattamento dei dati da parte dell’autorità preposta all’assistenza sociale Art. 22e21 L’autorità designata dal Consiglio di Stato è autorizzata a consultare, a elaborare e a estrapolare dalle banche dati dell’autorità cantonale preposta all’assistenza i dati personali, necessari all’esecuzione dei suoi compiti, degli assicurati titolari del diritto a prestazioni assistenziali e dei membri della rispettiva unità di riferimento che sono stati notificati dagli assicuratori conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie. C. Collaborazione con gli assicuratori e altre autorità Art. 22f22 L’autorità designata dal Consiglio di Stato può collaborare con gli assicuratori e con le autorità interessate ai fini del rimborso dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Capitolo III23 Sospensione Sezione I24 Assicurati maggiorenni A. Sospensione dell’assunzione dei costi Art. 22g25 1In caso di esecuzione ai sensi della LEF, l’autorità designata dal Consiglio di Stato può notificare all’assicuratore la sospensione dell’assunzione dei costi delle prestazioni fornite, tranne nei casi d’urgenza medica conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 2Prima di notificare all’assicuratore la sospensione, l’autorità designata dal Consiglio di Stato comunica al Comune di domicilio i dati dell’assicurato escusso, chiedendo una verifica della situazione economica. 3In mancanza della risposta del Comune, entro un termine adeguato definito dal regolamento, l’autorità designata dal Consiglio di Stato può notificare la sospensione all’assicuratore. 18 Sezione introdotta dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 19 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 20 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 21 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 22 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 23 Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 24 Sezione introdotta dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 25 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 4In caso di manifesta incapacità di onorare i crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti, l’autorità designata dal Consiglio di Stato prescinde dalla richiesta di sospensione. 5La sospensione da parte dell’assicuratore ha effetto dal giorno della comunicazione. 6Il regolamento disciplina i particolari. B. Eccezione alla sospensione Art. 22h26 Agli assicurati beneficiari di prestazioni complementari non può essere sospesa l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite. C. Elenco degli assicurati sospesi Art. 22i27 1L’autorità designata dal Consiglio di Stato gestisce una banca dati ai sensi dell’art. 64a cpv. 7 LAMal (elenco), in cui registra gli assicurati sospesi, informandoli delle intervenute iscrizioni e cancellazioni. 2Essa aggiorna costantemente tale elenco che può essere reso accessibile ai Comuni e ai fornitori di prestazioni mediante procedura di richiamo. 3La registrazione nell’elenco equivale a comunicazione alle autorità di cui al capoverso 2. 4L’assicurato rimane registrato nell’elenco degli assicurati sospesi sino al pagamento dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti. 5Per la protezione e la sicurezza dei dati sono applicabili, oltre alle disposizioni del diritto federale e di questa legge, le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987. 6Il regolamento disciplina i particolari. D. Revoca della sospensione Art. 22l28 1L’autorità designata dal Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, revocare la sospensione, segnatamente per permettere l’assunzione dei costi delle cure di prima necessità. 2L’autorità designata dal Consiglio di Stato dà comunicazione all’assicuratore, il quale procede immediatamente alla revoca della sospensione notificata all’assicurato e assume i costi delle prestazioni fornite a quest’ultimo. 3La revoca ha effetto dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione, salvo diversa indicazione dell’autorità designata dal Consiglio di Stato. 4Il regolamento disciplina i particolari. Sezione II29 Assicurati minorenni Assunzione dei costi e rimborso dei crediti Art. 22m30 1Agli assicurati minorenni non può essere sospesa l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite. 2Il Cantone rimborsa agli assicuratori i crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie accertati da un attestato di carenza di beni che interessa gli assicurati minorenni, nei limiti dell’art. 64a LAMal. 3Il regolamento disciplina i particolari. Capitolo IV31 Intervento sociale A. Comune di domicilio Art. 22n32 1Il Comune di domicilio accerta la situazione economica di ogni assicurato segnalato dall’autorità designata dal Consiglio di Stato, con particolare riferimento alla capacità di onorare i crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti e lo informa sulle conseguenze del mancato pagamento. 2L’assicurato è tenuto a fornire al Comune informazioni complete e veritiere sulla propria situazione economica. 26 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 27 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 28 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 29 Sezione modificata dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 30 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 31 Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 32 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 3Il Comune comunica all’autorità designata dal Consiglio di Stato l’esito dell’accertamento di cui al capoverso 1. 4Il regolamento disciplina i particolari. B. Esito valutazione del Comune I. Segnalazione Art. 22o33 1Per l’assicurato maggiorenne che presenta una situazione economica che gli permette di onorare i crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti, l’autorità designata dal Consiglio di Stato può presentare formale segnalazione all’autorità tutoria per l’adozione di eventuali misure a protezione. 2Il regolamento disciplina i particolari. C. Indennizzo ai Comuni Art. 22p34 1Il Cantone riconosce ai Comuni un indennizzo per i casi valutati e segnalati all’autorità designata dal Consiglio di Stato. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e l’importo. Capitolo V35 Organo di revisione Organo di revisione Art. 22q36 L’organo di revisione esterno dell’assicuratore è quello designato dal Cantone. Capitolo VI37 Pagamenti A. Pagamenti I. Compiti Art. 22r38 1L’autorità designata dal Consiglio di Stato accerta le richieste di rimborso inoltrate al Cantone dagli assicuratori conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Essa appura inoltre che gli assicuratori non abbiano ceduto a terzi i crediti accertati da attestati di carenza di beni riferiti ai crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 2Il regolamento disciplina i particolari. II. Trattamento dei dati delle esecuzioni e dei fallimenti ai sensi LEF Art. 22s39 1All’autorità designata dal Consiglio di Stato è dato l’accesso ai dati gestiti dagli Uffici esecuzione e fallimenti relativi ai crediti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente alla LEF. 2Il regolamento disciplina i particolari. B. Assunzione dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Art. 22t40 1Il Cantone, su indicazione dell’autorità designata dal Consiglio di Stato, comunica all’assicuratore i dati personali degli assicurati per i quali si assume i crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti e l’ammontare. 2Per gli assicurati cui è stata prevista una misura di protezione secondo il diritto tutorio, il pagamento rimane in sospeso finché la misura non è revocata e/o il credito relativo all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperto non è stato pagato integralmente. 3Il Cantone assume i crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie accertati in un attestato di carenza di beni conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto nei confronti degli assicuratori che hanno conservato la titolarità dell’attestato di carenza di beni riferito al credito chiesto in restituzione. 4Il Cantone non assume alcun ulteriore costo rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 33 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 34 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 35 Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 36 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 37 Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 38 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 39 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 40 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. TITOLO IV41 Riduzione dei premi Capitolo I42 Norme generali

Art. 23 A. Campo di applicazione

Il Cantone accorda le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo le disposizioni che seguono.

Art. 24 B. Diritto

1Il diritto alla riduzione dei premi per le categorie di assicurati definite dalla legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), è stabilito ai sensi della presente legge. 2Esso decade qualora vi fosse una considerevole discrepanza tra le disponibilità economiche del richiedente e lo scopo di questo intervento sociale ai sensi della LAMal, oppure se si configurasse un abuso di diritto.

Art. 25 C. Istanza

1La riduzione dei premi è corrisposta tramite presentazione di un’istanza scritta. Sono riservati gli art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1. 2Per gli assicurati tassati in via ordinaria, se l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di competenza. 3Se l’istanza è presentata dopo il termine di cui al cpv. 2, ma nell’anno di competenza, il diritto alla riduzione dei premi per gli assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente la presentazione. 4Il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. D. Trasmissione dei dati fiscali Art. 25a46 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Capitolo II47 Definizioni e norme particolari Sezione I48 In generale

Art. 26 A. Unità di riferimento

1L’unità di riferimento determina la cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione dei premi. 2Di regola essa è costituita dall’unità riconosciuta ai sensi del diritto fiscale. 3I coniugi separati, per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli minorenni conviventi, sono considerati persone sole. 4I partners conviventi, se la convivenza è ritenuta stabile, sono considerati come componenti della medesima unità di riferimento. B. Persone sole economicamente dipendenti 41 Titolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 42 Capitolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 43 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 44 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 45 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007, 581. 46 Art. modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 157; precedente modifica: BU 2012, 54. 47 Capitolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 48 Sezione modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 49 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007, 581.

Art. 27

1Le persone sole maggiorenni senza figli, di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile è inferiore al limite di fabbisogno esistenziale definito ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), sono incluse nell’unità di riferimento da cui dipendono economicamente. 2Il regolamento disciplina i particolari. C. Premio medio di riferimento

Art. 28 I. Principi

1Il premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 2Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell’assicurazione standard, con franchigia ordinaria e rischio d’infortunio incluso, tenuto conto del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore malattie ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal ( ) e considerando: a) la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard, con franchigia ordinaria (α); b) la percentuale di assicurati con modelli assicurativi alternativi, con franchigia ordinaria (β); c) lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e modello standard (γ). 3Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione il numero di assicurati e la modalità di calcolo della percentuale degli assicurati tra i vari modelli assicurativi.

Art. 29 II. Formula e importo

1Il premio medio di riferimento è stabilito come segue: PMR = x α + x (100% - γ) x β. 2Il premio medio di riferimento considerato per le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal non può essere inferiore a quello applicato per l’anno 2014.

Art. 30 D. Reddito di riferimento53

1Di principio il reddito di riferimento è determinato a partire dai dati accertati nel periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato. 2Il regolamento stabilisce le norme e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori, o in assenza, dei dati relativi al periodo fiscale determinante.

Art. 30a

…55 Sezione II56 In particolare

Art. 31 A. Reddito disponibile di riferimento

1Il reddito disponibile di riferimento (RD) è costituito dei seguenti parametri: a) RL Reddito lordo (somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994 [di seguito: LT]); b) qSOST Quota parte sostanza (=1/15 sostanza netta secondo LT); c) PMR Premio medio di riferimento dell’anno di competenza, con franchigia ordinaria e rischio di infortunio incluso; d) CS Contributi sociali obbligatori (AVS, AI, IPG, AD, AINP, LPP; secondo LT); e) ALIM Pensioni alimentari pagate (per figli ed ex-coniuge, secondo LT); f) SPPROF Spese professionali per salariati (secondo LT) [massimo 4'000 CHF/anno per UR]; 50 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 51 Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2005, 51; BU 2010, 297. 52 Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2008, 109; BU 2010, 297. 53 Nota marginale modificata dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedente modifica: BU 2010, 297. 54 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007, 110. 55 Art. abrogato (v. commento pag. 52 - Messaggio 6264); precedente modifica: BU 2008, 109. 56 Sezione modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 57 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedenti modifiche: BU 2007, 110; BU 2010, 46. g) SPINT Spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo LT) [massimo 3'000 CHF/anno per UR]. 2Esso è stabilito come segue: RD = [RL + qSOST] - [PMR + CS + ALIM + SPPROF + SPINT]. 3Il reddito disponibile di riferimento è determinato dalla somma dei parametri accertati per l’unità di riferimento considerata. 4Se il reddito disponibile di riferimento è inferiore allo zero, esso equivale a zero.58

Art. 32 B. Sostanza donata o ceduta in usufrutto

1Per l’applicazione della riduzione dei premi, la sostanza donata o ceduta in usufrutto viene computata nel calcolo. 2I dati di riferimento sono quelli registrati nella tassazione prima della donazione o della cessione in usufrutto. 3Il regolamento disciplina i particolari. C. Reddito disponibile massimo Art. 32a60 1La riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo (RDM). 2Per le unità di riferimento senza figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue: RDM = costante del 3.8 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della Laps applicabile all’unità di riferimento.61 3Per le UR con figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue: RDM = [costante del 4.7 + (1 - (n. figli) / 10)] x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della Laps applicabile all’unità di riferimento.62 4Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura aumentare le costanti per il calcolo del reddito disponibile massimo.63 Capitolo III64 Calcolo della riduzione dei premi Sezione I Norme generali

Art. 33 Principio

1Il calcolo della riduzione dei premi si riferisce all’unità di riferimento. 2Il regolamento definisce i criteri di ripartizione dell’importo globale di riduzione dei premi sui singoli componenti l’unità di riferimento, ritenuti i disposti della LAMal in materia di assicurati minorenni e di giovani adulti in periodo di formazione. Sezione II66 Importo normativo

Art. 34 A. Importo massimo normativo di riduzione dei premi

L’importo massimo normativo di riduzione dei premi corrisponde alla somma dei premi medi di riferimento, per categoria di assicurato, dell’unità di riferimento. B. Importo normativo di riduzione dei premi 58 Cpv. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587. 59 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedenti modifiche: BU 2007, 110; BU 2008, 109. 60 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2016, 447; precedente modifica: BU 2014, 587. 61 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272. 62 Cpv. modificato dalla L 24.3.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 104; precedente modifica: BU 2020, 272. 63 Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272. 64 Capitolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 65 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006, 201. 66 Sezione modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 67 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

Art. 35

L’importo normativo di riduzione dei premi è determinato come segue: [ PMR - ( PMR x RD2 ) ].

Art. 36 RDM2

…69 Sezione III70 Importo effettivo

Art. 37 A. Coefficiente cantonale di finanziamento71

1L’importo effettivo di riduzione dei premi si ottiene moltiplicando l’importo normativo per il coefficiente cantonale di finanziamento. 2Il coefficiente cantonale di finanziamento è pari al 76.5%.73 3L’importo di riduzione dei premi non può oltrepassare l’ammontare del premio effettivo a carico dei membri dell’unità di riferimento.

Art. 38 B. Forme particolari di assicurazione74

Per tutte le forme particolari di assicurazione ai sensi della LAMal, l’importo di riduzione dei premi è determinato conformemente all’art. 37.

Art. 39 C. Importo minimo

Il regolamento stabilisce l’importo minimo al di sotto del quale il versamento della riduzione dei premi decade. Sezione IV77 Elementi specifici di calcolo e procedure di versamento

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