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Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie

Ticino · 853.100 · statute

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Contents: 53 provisions
  1. Art. 1 A. Scopo
  2. Art. 2 B. Campo di applicazione
  3. Art. 3 C. Vigilanza ed esecuzione
  4. Art. 4 D. Obbligo di fornire informazioni
  5. Art. 5 E. Obblighi degli assicuratori e degli organi di revisione
  6. Art. 6
  7. Art. 7 B. Libera scelta dell’assicuratore
  8. Art. 8 C. Inizio dell’obbligo d’assicurazione
  9. Art. 9 D. Fine dell’obbligo d’assicurazione
  10. Art. 10 E. Esonero dall’obbligo di assicurazione
  11. Art. 11 A. Vigilanza e controllo
  12. Art. 12 I. In generale
  13. Art. 13 I. In generale
  14. Art. 14 II. In particolare
  15. Art. 15 D. Compiti degli assicuratori
  16. Art. 16 I. In generale
  17. Art. 17 II. In particolare
  18. Art. 18 F. Compito dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare
  19. Art. 19 Iscrizione ad un assicuratore
  20. Art. 20 A. Autorità competente
  21. Art. 21 I. Comunicazioni generali
  22. Art. 22 II. Comunicazioni relative alle esecuzioni forzate
  23. Art. 23 A. Campo di applicazione
  24. Art. 24 B. Diritto
  25. Art. 25 C. Istanza
  26. Art. 26 A. Unità di riferimento
  27. Art. 27
  28. Art. 28 I. Principi
  29. Art. 29 II. Formula e importo
  30. Art. 30 D. Reddito di riferimento53
  31. Art. 30a
  32. Art. 31 A. Reddito disponibile di riferimento
  33. Art. 32 B. Sostanza donata o ceduta in usufrutto
  34. Art. 33 Principio
  35. Art. 34 A. Importo massimo normativo di riduzione dei premi
  36. Art. 35
  37. Art. 36 RDM2
  38. Art. 37 A. Coefficiente cantonale di finanziamento71
  39. Art. 38 B. Forme particolari di assicurazione74
  40. Art. 39 C. Importo minimo
  41. Art. 40 A. Adeguamenti annuali
  42. Art. 41 B. Procedure di versamento
  43. Art. 42 A. Assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI
  44. Art. 43 B. Assicurati beneficiari di prestazioni Laps
  45. Art. 44 A. Informazione
  46. Art. 45 B. Controllo
  47. Art. 46 A. Perenzione e norme particolari PC AVS/AI
  48. Art. 47 B. Istanza
  49. Art. 48 C. Motivazioni
  50. Art. 49 Restituzione di prestazioni indebitamente percepite e condono
  51. Art. 50 I. In generale
  52. Art. 51 II. In particolare
  53. Art. 52 B. Quota parte a carico del Cantone

53 provisions

Art. 40 A. Adeguamenti annuali

Il Consiglio di Stato determina ogni anno: a) il periodo fiscale determinante per l’acquisizione dei dati di base; b) i premi medi di riferimento; c) la costante applicabile alle unità di riferimento con figli e alle unità di riferimento senza figli;79 d) il coefficiente cantonale di finanziamento, ritenuto tuttavia il parametro di cui all’art. 37.

Art. 41 B. Procedure di versamento

1Di regola l’importo di riduzione dei premi è versato attraverso gli assicuratori malattie. In casi particolari può tuttavia essere versato direttamente all’assicurato. 2L’importo di riduzione è dedotto dal premio del singolo assicurato al quale è stato concesso. 3L’assicuratore non può compensare crediti scoperti con la riduzione dei premi. 4Il regolamento disciplina i particolari. Sezione V81 68 Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2010, 297; BU 2013, 79. 69 Art. abrogato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2010, 297; BU 2014, 9. 70 Sezione introdotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 71 Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 72 Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2010, 297; BU 2012, 8; BU 2013, 79. 73 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272. 74 Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006, 201. 75 Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2006, 201; BU 2010, 297. 76 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 77 Sezione introdotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 78 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 79 Lett. modificata dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587. 80 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007, 48. 81 Sezione introdotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. Norme particolari

Art. 42 A. Assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI

1I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione dei premi. 2Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo assicuratore malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, l’importo di riduzione dei premi corrisponde al premio effettivamente dovuto. Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo assicuratore malattie è superiore al premio forfettario previsto dall’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, l’importo di riduzione dei premi corrisponde al premio forfettario. 3La riduzione dei premi di cui al cpv. 2 è versata direttamente dal Cantone agli assicuratori malattie.

Art. 43 B. Assicurati beneficiari di prestazioni Laps

1I beneficiari di prestazioni ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione dei premi. 2La riduzione dei premi corrisponde all’importo massimo ai sensi dell’art. 34.84 3L’importo di riduzione dei premi a favore dell’unità di riferimento non può oltrepassare la lacuna di reddito definita ai sensi della Laps. Se la stessa è inferiore all’ammontare di riduzione dei premi, si riconosce quest’ultimo importo. 4L’importo di riduzione dei premi non può oltrepassare l’ammontare del premio effettivo a carico dei membri dell’unità di riferimento. 5Il regolamento disciplina i particolari. C. Situazione acquisita per le unità di riferimento con reddito disponibile inferiore o uguale al limite di fabbisogno ai sensi della Laps Art. 43a85 1Le unità di riferimento con reddito disponibile inferiore o uguale al limite di fabbisogno ai sensi della Laps, senza computo della pigione, mantengono la situazione acquisita con la legge in vigore per l’anno 2014. 2L’importo effettivo di riduzione dei premi, calcolato conformemente all’art. 37, non può essere inferiore all’importo calcolato come segue: a) considerando i premi medi di riferimento calcolati secondo la legge in vigore per l’anno 2014, segnatamente fr. 4’965.– all’anno per gli assicurati di età superiore ai 25 anni, di fr. 4’594.– all’anno per gli assicurati di età compresa tra i 18 e i 25 anni e di fr. 1’156.– all’anno per gli assicurati fino all’età di 18 anni; b) PMR x coefficiente cantonale di finanziamento pari al 73.5%, per le unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale al 50% del limite di fabbisogno; c) PMR x coefficiente cantonale di finanziamento pari al 70%, per le unità di riferimento con un reddito disponibile superiore al 50%, ma inferiore o uguale al 100% del limite di fabbisogno. Sezione VI86 Restituzione da parte degli assicuratori malattie negli anni 2015, 2016 e 2017 per premi pagati in eccesso A. Richiedenti la riduzione dei premi (art. 106-106c LAMal) Art. 43b87 Per gli anni 2015, 2016 e 2017, dal premio medio di riferimento è dedotto l’importo di fr. 90.–. B. Assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI Art. 43c88 Per gli anni 2015, 2016 e 2017 dalla riduzione dei premi per gli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è dedotto l’importo di fr. 90.–. 82 Art. modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 54; precedenti modifiche: BU 2007, 48; BU 2010, 297. 83 Art. reintrodotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007, 48. 84 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272. 85 Art. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587. 86 Sezione introdotta dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 35. 87 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 35. 88 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 35. Capitolo IV89 Disposizioni comuni Sezione I90 Norme di procedura

Art. 44 A. Informazione

Il Consiglio di Stato informa sulla possibilità di accedere alla riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Art. 45 B. Controllo

1Gli assicuratori presentano i conteggi di chiusura relativi all’applicazione della riduzione dei premi. Il regolamento disciplina i particolari. 2Il Consiglio di Stato fa redigere un rapporto di revisione sull’applicazione della riduzione dei premi, di regola per ogni anno civile. Sezione II Riduzione dei premi per anni precedenti quello di competenza93

Art. 46 A. Perenzione e norme particolari PC AVS/AI

1Il diritto alla riduzione dei premi nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dal momento della richiesta. 2In caso di soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI, il diritto alla riduzione dei premi è definito nella forma ordinaria. Tale diritto è escluso se all’assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede.

Art. 47 B. Istanza

La richiesta di riduzione retroattiva deve essere presentata in forma scritta da parte dell’assicurato, salvo nei casi di soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI.

Art. 48 C. Motivazioni

1L’istanza di riduzione retroattiva deve indicare i motivi dell’impedimento ad agire nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento. 2Essa è accolta solo se suffragata da motivi fondati. Sezione III97 Restituzione e condono

Art. 49 Restituzione di prestazioni indebitamente percepite e condono

1Le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato giusta la presente legge, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. 2Per la restituzione o il condono dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA). 89 Capitolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 90 Sezione modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 91 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 92 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2008, 109. 93 Titolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006, 201. 94 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2008, 109. 95 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 96 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006, 201. 97 Sezione introdotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 98 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2008, 109. TITOLO IVA99 Ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni A. Quota parte a carico dei Comuni

Art. 50 I. In generale

1L’onere dei contributi previsti dalla presente legge, dedotti i sussidi federali, è assunto dai Comuni e dal Cantone. 2...100

Art. 51 II. In particolare

1La partecipazione dei Comuni agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della LAMal e della presente legge (assicurati insolventi e riduzione dei premi), della legge sul servizio medico nelle zone di montagna del 5 novembre 1997 (LMont), della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC) e della legge cantonale di applicazione del 23 ottobre 2007 (LaLPC), è determinata sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni stabilita dal Consiglio di Stato, ai sensi della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI). 2Il contributo annuo del singolo Comune corrisponde: a) al 10.2% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni finanziariamente forti; b) al 9.5% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni finanziariamente medi; c) all'8.5% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni finanziariamente deboli.

Art. 52 B. Quota parte a carico del Cantone

La partecipazione del Cantone è pari all’importo non coperto dai Comuni ai sensi della presente legge. Art. 53-58 ...103 Art. 59 ...104 Art. 60-62 ...105 TITOLO V Pianificazione A. Scopo e oggetto106 Art. 63107 1La pianificazione definisce l’offerta intesa a coprire il fabbisogno di cure della popolazione ai sensi dell’art. 39 LAMal. 2La pianificazione presuppone la determinazione del fabbisogno di cure della popolazione del Cantone. B. Definizione dell’offerta Art. 63a108 1Per definire l’offerta necessaria a coprire il fabbisogno di cure la pianificazione ai sensi dell’art. 39 LAMal considera i seguenti istituti: a) ospedali somatici acuti, psichiatrici e di riabilitazione (art. 39 cpv. 1 LAMal); b) le case di cura; e c) le case per partorienti (art. 39 cpv. 3 LAMal); d) ...109 99 Titolo introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 100 Cpv. abrogato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 68. 101 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 68; precedenti modifiche: BU 2002, 420; BU 2007, 710; BU 2010, 297. 102 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 103 Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 104 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006, 201. 105 Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 106 Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 264. 107 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedente modifica: BU 2001, 264. 108 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 109 Lett. abrogata dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59; precedente modifica: BU 2016, 146. 1bisLe case di cura (art. 39 cpv. 3 LAMal) possono gestire i reparti acuti di minore intensità (di seguito Case di cura - RAMI) di regola situati in prossimità degli ospedali somatico acuti di cui al cpv. 1 lett. a).110 2L’offerta è garantita dagli istituti che figurano sull’elenco e da quelli che non figurano sull’elenco e che operano in regime convenzionale. 3La pianificazione tiene conto della libertà di scelta dell’assicurato tra gli ospedali che figurano nell’elenco del suo Cantone di domicilio o in quello di ubicazione dell’ospedale, come pure delle collaborazioni intercantonali e delle convenzioni sottoscritte con altri Cantoni e istituti con sede fuori Cantone. 4Allo scopo di assicurare l’offerta necessaria a coprire il fabbisogno di cure il Consiglio di Stato può sottoscrivere convenzioni con altri Cantoni e istituti extracantonali. C. Modalità di pianificazione Art. 63b111 La pianificazione è riferita alle prestazioni per quanto concerne gli ospedali somatico acuti e le case per partorienti, alle prestazioni o alle capacità per la riabilitazione e la cura di malattie psichiatriche in ospedale, alle capacità per le case di cura e le case di cura - RAMI. D. Elenco e mandati Art. 63c112 1Il Cantone riporta nell’elenco di cui all’art. 39 cpv. 1 lett. e) e cpv. 3 LAMal gli istituti cantonali ed extracantonali necessari ad assicurare l’offerta secondo l’art. 63a e in conformità all’art. 63d cpv. 1-3. 2Gli istituti che figurano sull’elenco ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 lett. e) e cpv. 3 LAMal sono ritenuti istituti di interesse pubblico e pertanto sono tenuti al rispetto dei requisiti alla base dell’attribuzione dei mandati richiamati nel relativo decreto pianificatorio e dei criteri strutturali e gestionali definiti dal Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 63d cpv. 1 lett. a). 3Il Cantone attribuisce un mandato di prestazioni agli istituti che figurano sull’elenco ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LAMal. 4Il mandato definisce il ventaglio di prestazioni. 5Il mandato può prevedere in particolare l’obbligo di predisporre un servizio di pronto soccorso. 6I fornitori di prestazioni non possono trasferire o subdelegare a terzi i mandati a loro assegnati. 7Agli ospedali non è permesso, al di fuori dei loro spazi, fornire o fare in modo che vengano fornite prestazioni mediche che rientrano nel mandato di prestazioni. E. Criteri di pianificazione Art. 63d113 1Nella valutazione e nella scelta degli istituti figuranti nell’elenco, il Cantone considera in particolare: a) il rispetto di criteri strutturali e gestionali, definiti in un apposito regolamento dal Consiglio di Stato; b) la qualità, l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni erogate;114 c) l’accessibilità alle cure entro un termine utile; d) la disponibilità e la capacità dell’istituto ad adempiere al mandato di prestazioni; e) la disponibilità di strumenti e procedure che garantiscano la sicurezza dei pazienti trattati negli istituti che figurano sull’elenco ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 lett. e) e cpv. 3 LAMal.115 2Nel valutare l’economicità e la qualità, il Cantone considera in particolare: a) l’efficienza della fornitura di prestazioni; b) la prova della qualità necessaria; c) nel settore ospedaliero, il numero minimo di casi e lo sfruttamento di sinergie. 3Il Cantone tiene pure conto della libertà di scelta dell’assicurato e dell’obbligo di ammissione degli istituti. F. Obbligo di ammissione 110 Cpv. introdotto dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59. 111 Art. modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59; precedenti modifiche: BU 2011, 301; BU 2016, 146. 112 Art. modificato dalla L 31.5.2021; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 192; precedenti modifiche: BU 2011, 301; BU 2016, 146. 113 Art. modificato dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146; precedente modifica: BU 2011, 301. 114 Lett. modificata dalla L 31.5.2021; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 192. 115 Lett. introdotta dalla L 31.5.2021; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 192. Art. 63e116 1Gli istituti con sede nel Cantone figuranti sull’elenco sono tenuti, nei limiti del loro mandato di prestazioni e delle loro capacità, a garantire la presa a carico di tutti gli assicurati domiciliati nel Cantone, in conformità al contratto quadro di cui all’art. 66h cpv. 2. 2L’obbligo di ammissione risulta adempiuto se i pazienti con la sola assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sono almeno il 50%. 3Per gli assicurati domiciliati fuori Cantone, l’obbligo d’ammissione si applica soltanto nei limiti del mandato di prestazioni e nei casi d’urgenza. 4Contro la violazione dell’obbligo di ammissione ai sensi dei cpv. 1 e 2 è data facoltà di segnalazione al Consiglio di Stato che decide i provvedimenti necessari, segnatamente le sanzioni di cui all’art. 66r. G. Competenze del Consiglio di Stato Art. 64117 Il Consiglio di Stato: a) allestisce uno studio sul fabbisogno di cure ospedaliere della popolazione residente; b) elabora con un messaggio gli indirizzi strategici della pianificazione ospedaliera cantonale, fondandosi sulle risultanze dello studio sul fabbisogno, consultando la Commissione della pianificazione sanitaria, nella quale sono rappresentati tutti gli ambienti interessati; c) tenuto conto degli indirizzi dettati dal Gran Consiglio: – allestisce l’elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico della LAMal, in base alla presenza dei requisiti richiesti nel bando di concorso e alla valutazione dell’economicità e della qualità ai sensi dei criteri stabiliti dalla LAMal e dall’OAMal; – trasmette per discussione con un messaggio l’elenco pianificatorio al Gran Consiglio. H. Competenze del Gran Consiglio I. In generale Art. 65118 Il Gran Consiglio sulla base di un messaggio trasmesso dal Consiglio di Stato: a) determina l’impostazione strategica della pianificazione ospedaliera cantonale tenendo conto del calcolo del fabbisogno; b) prende conoscenza del modulo di sollecitazione d’offerta, della suddivisione nei gruppi di prestazione e dei requisiti ad essi associati; c) decide l’eventuale aumento della quota parte minima a carico del Cantone nella remunerazione delle prestazioni ospedaliere ai sensi dell’art. 49a cpv. 2 ter LAMal; d) determina la partecipazione del Cantone ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 LAMal; e) approva il finanziamento di programmi sanitari specifici. II. Commissione di controllo Art. 65a119 1Il Gran Consiglio nomina per la durata della legislatura una Commissione di controllo, composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, scelti fra i membri della Commissione sanità e sicurezza sociale. 2I membri sono rieleggibili. La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione sanità e sicurezza sociale. 3La Commissione di controllo verifica il rispetto dei mandati pianificatori e dei contratti di prestazione stipulati dal Consiglio di Stato con gli istituti ospedalieri e allestisce un rapporto annuale all’attenzione della Commissione sanità e sicurezza sociale e del Gran Consiglio. 4La Commissione di controllo esercita l’alta vigilanza sull’Ente ospedaliero cantonale nel rispetto dell’autonomia e allestisce uno specifico rapporto sui suoi conti consuntivi all’attenzione della Commissione sanità e sicurezza sociale e del Gran Consiglio. 5Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione di controllo sugli esiti della vigilanza diretta, come pure ogniqualvolta essa ne faccia esplicita richiesta. La Commissione può esigere in ogni tempo dal Consiglio di Stato e dall’Amministrazione cantonale i documenti e le spiegazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti. I. Verifica e revisione 116 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 117 Art. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 411; precedente modifica: BU 2001, 264. 118 Art. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 411; precedente modifica: BU 2001, 264. 119 Art. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 411. Art. 66120 1La revisione della pianificazione avviene secondo la periodicità richiesta dalla legislazione federale. 2Il Consiglio di Stato verifica se è necessario un aggiornamento della pianificazione e se del caso applica la medesima procedura prevista per l’adozione. 3Revisioni di minore entità sono di competenza del Consiglio di Stato. 4Il Consiglio di Stato adegua l’elenco in caso di revoca del mandato di prestazioni ai sensi dell’art. 66r cpv. 3. TITOLO Vbis121 Finanziamento delle prestazioni di cura erogate negli ospedali (art. 39 cpv. 1 LAMal) e nelle case di cura - RAMI (art. 39 cpv. 3 LAMal) Capitolo I122 In generale A. Principio Art. 66a123 1Il Cantone partecipa al finanziamento delle prestazioni di cura ospedaliera ai sensi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico della LAMal e che figurano sull’elenco ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 lett. e) LAMal. 2Il Cantone partecipa al finanziamento delle prestazioni erogate nelle case di cura - RAMI autorizzate a esercitare a carico della LAMal e che figurano sull'elenco ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LAMal.124 B. Fornitori di prestazioni Art. 66b125 Sono considerati fornitori di prestazioni: a) gli ospedali e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie somatiche acute, psichiatriche e di riabilitazione ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LAMal e; b) le case per partorienti; c) le case di cura - RAMI.126 Capitolo II127 Fornitori di prestazioni con sede nel Cantone A. Principio Art. 66c128 1Il finanziamento delle prestazioni erogate dai fornitori di prestazioni con sede nel Cantone indicati nell'art. 66a è assunto dal Cantone tramite un contributo globale, dagli assicuratori LAMal e, per le case di cura - RAMI, anche dai pazienti.129 2Il Cantone può finanziare i costi riconosciuti delle prestazioni economicamente di interesse generale ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 LAMal. B. Contributo globale Art. 66d130 1Il Consiglio di Stato fissa annualmente per ogni fornitore di prestazioni un contributo globale sulla base del mandato di prestazioni, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali e degli accordi vigenti in materia tariffale. 2Il Gran Consiglio approva a preventivo l’ammontare annuale del contributo complessivo, suddiviso nei singoli contributi globali per ogni fornitore di prestazioni e, a consuntivo, il resoconto dell’utilizzo dei contributi globali e del rispetto dei contratti di prestazione. 120 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedente modifica: BU 2001, 264. 121 Titolo modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59; precedenti modifiche: BU 2011, 301; BU 2016, 146. 122 Capitolo introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 123 Art. modificato dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146; precedente modifica: BU 2011, 301. 124 Cpv. modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59. 125 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 126 Lett. modificata dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59; precedente modifica: BU 2016, 146. 127 Capitolo introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 128 Art. modificato dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146; precedente modifica: BU 2011, 301. 129 Cpv. modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59. 130 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. C. Determinazione del contributo globale I. Prestazioni di cura ospedaliera Art. 66e131 1Il contributo globale copre parte dei costi delle prestazioni di cura ospedaliera ai sensi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 2Il Consiglio di Stato fissa entro il 31 marzo di ogni anno la quota parte, ai sensi dell’art. 49a LAMal, a carico del Cantone per l’anno successivo. 3I costi per le prestazioni di cura ospedaliera comprendono i costi di investimento e i costi per la formazione non universitaria. 4Sono considerati investimenti unicamente gli immobili e le attrezzature necessari all’adempimento dei mandati di prestazione attribuiti ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 lett. e) LAMal. II. Prestazioni erogate dalle case di cura - RAMI Art. 66ebis132 Il contributo globale è stabilito tenendo conto: a) dei costi: – delle prestazioni di cura; – alberghieri; – della formazione universitaria e della formazione di base e terziaria nelle professioni sanitarie. b) delle seguenti entrate: – rimborso delle prestazioni di cura e assistenza in base ai criteri di cui agli art. 7 e segg. dell'ordinanza sulle prestazioni del 29 settembre 1995 (OPre), delle prestazioni mediche, diagnostiche e terapeutiche all'atto nonché dei medicamenti e dei mezzi ausiliari per singola fornitura; – contributi a carico dei pazienti, stabiliti in fr. 30.– a giornata per un massimo di fr. 600.– annui; – altre partecipazioni assicurative; – altri ricavi d'esercizio. IIbis Finanziamento per l'acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle case di cura - RAMI Art. 66eter133 Per l'acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di case di cura - RAMI, la costruzione, la ristrutturazione, nonché l'ampliamento delle stesse, si applica per analogia l'art. 7 della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz). III. Prestazioni economicamente di interesse generale Art. 66f134 Il Cantone può determinare l’ammontare del contributo relativo ai costi riconosciuti delle prestazioni economicamente di interesse generale ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 LAMal tenendo conto in particolare delle disposizioni federali e di altre norme applicabili. D. Contratto di prestazione I. Principio Art. 66g135 1Il Consiglio di Stato stipula con i fornitori di prestazioni dei contratti quadro e dei contratti di prestazione annuali. 2Nell’assunzione del personale, i fornitori di prestazioni, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.136 3La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.137 131 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 132 Art. modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59; precedente modifica: BU 2016, 146. 133 Art. introdotto dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59. 134 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 135 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 136 Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 195. 137 Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 103. II. Contratto quadro Art. 66h138 1Il contratto quadro regola i principi generali e gli impegni tra il Cantone e i singoli fornitori di prestazioni relativi alle prestazioni finanziate dal Cantone. 2Esso definisce in particolare: a) la tipologia di prestazioni; b) le modalità di contabilizzazione e di utilizzo della quota parte relativa agli investimenti computabili nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria; c) l’attività di formazione non universitaria, segnatamente il numero minimo di persone in formazione (apprendisti) e di posti di pratica per le formazioni del settore; d) gli obblighi di assistenza; e) il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore; f) le modalità di calcolo del contributo e dei suoi adeguamenti; g) la natura, le modalità e la frequenza dei dati da trasmettere; h) le disposizioni relative alla sua approvazione e al suo rinnovo, come pure a eventuali aggiornamenti o revoca. 3Esso è concluso di regola per una durata di quattro anni. III. Contratto di prestazione annuale Art. 66i139 1Il contratto di prestazione annuale regola nel dettaglio i diritti e i doveri dei fornitori di prestazioni e del Cantone nei limiti dell’art. 66h. 2Esso definisce in particolare: a) il volume delle prestazioni da fornire; b) i criteri di qualità; c) la remunerazione delle prestazioni; d) l’ammontare del contributo globale e gli eventuali adeguamenti. IV. Assenza di contratto Art. 66l140 In caso di assenza del contratto il Consiglio di Stato stabilisce in una decisione gli obblighi relativi alla fornitura delle prestazioni, in particolare il tipo, il volume delle prestazioni, i criteri di qualità e le modalità di remunerazione. E. Strumenti di gestione Art. 66m141 1I fornitori di prestazioni devono disporre di strumenti di gestione adeguati conformi alle disposizioni federali in materia, in particolare di: a) una statistica delle prestazioni; b) una contabilità analitica; c) una contabilità degli investimenti. 2Il Cantone e gli assicuratori LAMal possono consultare gli atti. F. Trasmissione dei dati Art. 66n142 1I fornitori di prestazioni devono trasmettere al Cantone le statistiche previste dalla legislazione federale e tutti i dati necessari alla verifica dell’esecuzione dei contratti di prestazione. 2La natura dei dati, le modalità e la frequenza di trasmissione sono definiti nel contratto quadro. G. Costi di investimento Art. 66o143 1I fornitori di prestazioni devono contabilizzare separatamente la quota parte di tariffa inerente gli investimenti secondo i principi fissati nel contratto quadro. 2L’utilizzo va documentato e deve essere conforme alle disposizioni della presente legge e del contratto quadro. H. Formazione non universitaria Art. 66p144 1L’attività di formazione non universitaria è definita nel contratto quadro. 2La sua esecuzione deve essere documentata e la sua remunerazione deve essere conforme alle disposizioni della presente legge e del contratto quadro. 138 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 139 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 140 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 141 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 142 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 143 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 144 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. I. Controllo I. Competenza Art. 66q145 1Il Consiglio di Stato esercita il controllo sul corretto adempimento dei contratti di prestazione. 2Esso può stabilire nel contratto quadro misure speciali di vigilanza. II. Violazioni del contratto Art. 66r146 1In caso di violazione delle disposizioni legali, del mandato pianificatorio e/o dei contratti di prestazione il Consiglio di Stato può pronunciare contro i fornitori di prestazioni le seguenti sanzioni: a) l’ammonimento; b) la multa da fr. 500.– a fr. 200'000.–; c) la riduzione parziale del finanziamento; d) la rescissione con effetto immediato dei contratti di prestazione con soppressione totale del finanziamento; e) la revoca del mandato di prestazione e l’esclusione temporanea o definitiva dall’elenco ospedaliero ai sensi dell’art. 63c in caso di gravi e/o ripetute violazioni. 2Nei casi gravi la multa può essere cumulata con le sanzioni di cui al cpv. 1 lett. c) - e). 3Per la restituzione del finanziamento si applicano per analogia gli art. 16 e segg. della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. III. Modifica delle circostanze Art. 66s147 Il contratto di prestazione è modificato in caso di cambiamenti importanti e imprevedibili delle circostanze, in particolare nel caso di modifiche della legislazione. Capitolo III148 Ricoveri fuori Cantone A. Libera scelta Art. 66t149 In caso di cura ospedaliera ai sensi della LAMal l’assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali del Cantone di domicilio o tra quelli di un altro Cantone purché figuranti sui rispettivi elenchi. B. Prestazione con indicazione medica Art. 66u150 1In caso di cura ospedaliera per motivi di ordine medico, ai sensi dell’art. 41 cpv. 3bis LAMal, in un ospedale non figurante nell’elenco del Cantone è necessaria un’autorizzazione del Cantone, salvo per i casi di urgenza. 2In caso di cura ospedaliera urgente in un ospedale che non figura nell’elenco del Cantone è necessario il rilascio di una garanzia di pagamento. 3Il Consiglio di Stato designa l’istanza idonea a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione e il rilascio delle garanzie finanziarie. 4Il Cantone e l’assicuratore si assumono la tariffa dell’ospedale curante secondo la quotaparte rispettiva giusta l’art. 49a LAMal. C. Prestazione senza indicazione medica Art. 66v151 In caso di cura ospedaliera senza indicazione medica in un ospedale non figurante nell’elenco del Cantone, ma in quello di ubicazione dell’ospedale, il Cantone e l’assicuratore remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l’art. 49a LAMal al massimo secondo la tariffa più bassa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco. TITOLO VTER152 Autorizzazione dei fornitori di prestazioni (art. 36 LAMal) Determinazione di numeri massimi di medici ambulatoriali (art. 55a LAMal) 145 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 146 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 147 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 148 Capitolo introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 149 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 150 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 151 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 152 Titolo introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2024, 319. Art. 66vbis153 1Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione dell’art 55a LAMal, ed in particolare per la determinazione di numeri massimi di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale privato ed ospedaliero a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (AOMS). 2Esso può: a) determinare per quali specializzazioni e regioni limitare il numero di medici che forniscono prestazioni ambulatoriali a carico dell’assicurazione obbligatoria medico-sanitaria (AOMS); b) prevedere eccezioni, sia per regione che per istituti giusta l’articolo 39 LAMal, in seno alle specializzazioni sottoposte alla limitazione di cui alla lettera a; c) definire la procedura e prevedere per i fornitori di prestazioni degli obblighi di comunicazione dei dati necessari a fissare il numero massimo di medici. 3Il Consiglio di Stato consulta e informa gli attori direttamente coinvolti nella messa in atto della regolamentazione sulla metodologia e sulla procedura di applicazione. Limitazione infermieri e organizzazioni di cura e d’aiuto a domicilio (art. 55b LAMal)154 Art. 66z155 1Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione dell’art. 55b LAMal, ed in particolare per la limitazione del numero degli infermieri e delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio di cui all’art. 35 cpv. 2 lett. dbis) LAMal, autorizzati ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 2Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al fine di garantire un approvvigionamento territoriale adeguato. TITOLO VI Convenzioni Capitolo I Convenzioni tariffali A. Scopo Art. 67 1Le convenzioni tariffali stipulate, da un lato, da uno o più fornitori di prestazioni o federazioni di fornitori di prestazioni e, dall’altro, da uno o più assicuratori o federazioni di assicuratori, devono garantire un servizio sanitario efficiente in tutto il Cantone, conformemente alle disposizioni di legge e nel rispetto dei principi di equità e di economicità. 2In particolare i fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali norme destinate a garantire l’economicità delle prestazioni. A1. Convenzioni tariffali con gli ospedali Art. 67a156 1Le prestazioni di cura ospedaliera a carico della assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono remunerate secondo tariffe basate su strutture uniformi approvate a livello nazionale. 2Ogni tariffa riferita alle prestazioni è identica per ogni assicurato LAMal indipendentemente dalla copertura assicurativa. 3Essa è negoziata annualmente dai partner tariffali. 4Il Cantone assiste alle negoziazioni tariffali. B. Approvazione e fissazione della tariffa Art. 68157 1Le convenzioni tariffali concernenti il Cantone Ticino sono approvate dal Consiglio di Stato. 2In caso di assenza di convenzione tariffale il Consiglio di Stato, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa. 3L’atto di approvazione o di fissazione della tariffa è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. C. Obblighi per i fornitori di prestazioni Art. 69 1I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall’autorità competente. 2Essi non possono esigere remunerazioni superiori per prestazioni previste dalla LAMal o dalle relative ordinanze. 153 Art. introdotto dalla L 21.5.2025; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2025, 154. 154 Nota marginale modificata dalla L 21.5.2025; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2025, 154. 155 Art. introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2024, 319. 156 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 157 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 3Restano riservate le disposizioni particolari della LAMal in materia di protezione tariffale. Capitolo II Ricusa Norme generali Art. 70 1Il fornitore di prestazioni che rifiuta di fornire prestazioni conformemente alla LAMal o alla presente legge deve dichiararlo all’istanza designata dal Consiglio di Stato. 2Il nominativo del fornitore di prestazioni che opta per la ricusa è pubblicato nel Foglio ufficiale. 3L’effetto della ricusa prende inizio dalla data indicata nel Foglio ufficiale. 4Le ricuse pronunciate in virtù del previgente diritto mantengono la loro validità anche al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Capitolo III Garanzia di qualità Norme generali Art. 71 1I fornitori di prestazioni, o le loro organizzazioni, e gli assicuratori, o le loro organizzazioni, stipulano convenzioni concernenti le norme intese a garantire la qualità delle prestazioni. 2Le norme di cui al cpv. 1 possono essere incluse nelle convenzioni tariffali. 3Se stipulate in modo separato, le convenzioni relative alla garanzia di qualità concernenti il Cantone Ticino sono approvate dal Consiglio di Stato. L’atto di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale. TITOLO VII Disposizioni varie A. ... Art. 72 ...158 B. Profarmacia Art. 73 Per la dispensazione e la vendita al pubblico dei medicamenti fanno stato i disposti della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria). TITOLO VIII Contenzioso Capitolo I Tribunale cantonale delle assicurazioni A. Contestazioni nell’assicurazione sociale malattie Art. 74 1Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal, delle rispettive ordinanze o delle disposizioni degli assicuratori, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. 2È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni. B. Assicurazioni complementari (private) Art. 75159 Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. C. Altre contestazioni Art. 76160 1Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.161 158 Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedente modifica: BU 2006, 201. 159 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 511; precedente modifica: BU 2010, 326. 160 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedenti modifiche: BU 1999, 41; BU 2006, 201. 161 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. 2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione. 3Contro le decisioni concernenti il rilascio dell’autorizzazione e la garanzia dell’assunzione dei costi per le ospedalizzazioni fuori Cantone non è dato reclamo e vi è la facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni. 4È riservato l’art. 76b. Capitolo Ibis162 Tribunale cantonale amministrativo Art. 76a163 Le controversie derivanti dall’applicazione dei contratti di prestazioni sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica ai sensi dell’articolo 91 lettera b) della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Art. 76b164 Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di finanziamento è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo II Tribunale arbitrale Definizione, composizione e norme di procedura Art. 77 1Le contestazioni tra assicuratori e fornitori di prestazioni sono decise dal Tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone. 2Il Tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e, in numero uguale, di una rappresentanza di ciascuno degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni. 3L’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale sono regolate dal Consiglio di Stato; per le decisioni, oltre alle spese, è dovuta una tassa da fr. 100.– a fr. 10'000.–.165 4Le convenzioni tariffali o relative al controllo della qualità delle prestazioni possono prevedere una Commissione cantonale paritetica per una procedura di conciliazione. In questo caso il Tribunale arbitrale può essere adito solo dopo aver esperito una procedura conciliativa, entro 30 giorni dalla notifica della risoluzione della Commissione paritetica.166 Capitolo III Sentenze dei Tribunali Trasmissione Art. 78 Le sentenze emesse dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e dal Tribunale arbitrale nel quadro del diritto federale in materia di assicurazione sociale contro le malattie e ai sensi della presente legge, sono trasmesse al Consiglio di Stato nel rispetto dell’art. 84 LAMal. TITOLO IX Disposizioni penali A. Contravvenzioni Art. 79 1Può essere punito con una multa da fr. 50.– a fr. 500.– chiunque: a) si sottrae in tutto o in parte all’obbligo di assicurarsi, così che nei suoi confronti deve essere emesso un provvedimento di affiliazione coattiva; b) violando l’obbligo di informare, dà informazioni inveritiere o rifiuta di dare informazioni. 2È punito con una multa fino a fr. 20'000.– chiunque commetta le infrazioni di cui agli art. 92 lett. b), c) e 93 lett. b), c) LAMal. 3Sono riservati i disposti del Codice penale qualora la contravvenzione sia legata a un crimine o a un delitto passibili di una pena più grave. 4La complicità e l’istigazione a commettere una contravvenzione sono parimenti punibili. B. Prescrizione 162 Capitolo introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 163 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476; precedente modifica: BU 2011, 301. 164 Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301. 165 Cpv. modificato dalla L 30.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 42. 166 Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 4.7.2006 - BU 2006, 201. Art. 80 Riservato il cpv. 3, le contravvenzioni di cui all’art. 85 si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno dell’atto punibile. TITOLO X Disposizioni transitorie A. Contratti stipulati secondo il previgente diritto Art. 81 1I contratti assicurativi stipulati secondo il previgente diritto con assicuratori che non fossero Casse malati riconosciute per rischi coperti dall’assicurazione medico-sanitaria obbligatoria secondo la LAMal, decadono all’entrata in vigore di quest’ultima. 2I premi pagati per il periodo posteriore l’entrata in vigore della LAMal devono essere restituiti. A1. Nuovi diritti e limiti dal 2010 Art. 81a167 1A partire dall’anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati: a) le persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20'000.– e fr. 22'000.–; b) le famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.– e fr. 34'000.–; c) le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.– e fr. 55'000.–; d) le altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.– e fr. 65'000.–. 2In deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010. Art. 81b168 1Per l’anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati: a) le persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.– e fr. 28'000.–; b) le famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.– e fr. 40'000.–; c) le persone sole il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.– e fr. 60'000.–; d) le altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.– e fr. 70'000.–. 2In deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio per l’anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è presentata entro il 30 aprile 2011. B. ... Art. 82 ...169 C. Servizio medico nelle regioni di montagna Art. 83 1Il Cantone e i Comuni assumono gli oneri derivanti dall’applicazione delle convenzioni per il servizio medico nelle regioni di montagna, stipulate ai sensi del previgente diritto, fino alla scadenza delle stesse. 2Le convenzioni in atto all’entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità nella forma e nella sostanza fino al termine di scadenza. D. Assicurati con sospensione di prestazioni LAMal o in mora con i pagamenti Art. 83a170 Per i crediti riferiti all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie maturati prima del 1. gennaio 2012 si applica il diritto previgente. E. Disposizione transitoria federale Art. 83b171 1Il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 64a LAMal. 2Si richiama il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 2010 riguardante l’art. 64a LAMal. F. Valutazione 167 Art. introdotto dalla L 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 46. 168 Art. introdotto dalla L 13.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 95. 169 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 170 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 171 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. Art. 83c172 Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2011, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio una valutazione dell’efficacia, delle conseguenze economiche e dell’impatto sui Comuni delle misure introdotte. La valutazione riguarda anche il ruolo svolto del Cantone, dai Comuni, dalle CTR e dagli assicuratori malattia, per prevenire, gestire e risolvere il problema degli assicurati morosi. G. Disposizione transitoria relativa alla competenza per le assicurazioni complementari (private) Art. 83d173 Le procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 sono trasmesse d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni. TITOLO XI Disposizioni finali A. Valutazione della riduzione dei premi e del premio medio di riferimento174 Art. 84175 1Dopo due anni di applicazione della riforma delle riduzioni dei premi (art. 23 e segg.) proposta con il messaggio 6264, il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio un rapporto di valutazione dei suoi effetti, se del caso corredato dai correttivi legislativi necessari. 2Entro fine giugno 2015, con riferimento al messaggio n. 6982, il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio la valutazione degli effetti dovuti alla determinazione del premio medio di riferimento sulla sola base del modello assicurativo medico di famiglia (principi, formula e importo), corredata dalle modifiche legislative per una sua entrata in vigore dopo il 1° gennaio 2016.176 3Il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio entro fine marzo 2017 una modifica legislativa per calcolare il premio medio di riferimento sulla base delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni meno care.177 B. ... Art. 84a178 … C. Abrogazione Art. 85 Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) il decreto legislativo di applicazione della LAMal del 18 dicembre 1995; b) il decreto legislativo concernente le vie di diritto in caso di ospedalizzazioni fuori Cantone del 12 marzo 1996. D. Entrata in vigore Art. 86 Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1996. Pubblicata nel BU 1997, 379. 172 Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49. 173 Art. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 511. 174 Nota marginale modificata dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedente modifica: BU 2010, 297. 175 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297. 176 Cpv. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587. 177 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2016, 447. 178 Art. abrogato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 59; precedente modifica: BU 2016, 146.

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