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6 provisions
Art. 1 Autorizzazione obbligatoria
1L’accettazione da parte di un magistrato di un mandato arbitrale, quale perito o
mediatore in campo privato, necessita un’autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni.
2L’autorizzazione può essere accordata soltanto se:
a) la natura e l’importanza del mandato giustificano il concorso di un magistrato;
b) l’esercizio del mandato non compromette né il prestigio né l’indipendenza della magistratura;
c) il mandato, tenuto conto del tempo necessario alla sua esecuzione, non impedisce al
richiedente di consacrarsi pienamente alla funzione giudiziaria cui è preposto.
Art. 2 Limiti
Di regola è concessa un’autorizzazione all’anno per magistrato ed è autorizzato lo
svolgimento di un arbitrato o di una perizia per volta, a condizione tuttavia che il carico di lavoro
derivante al magistrato dalla sua funzione giudiziaria e da altre attività per l’ente pubblico e in
campo privato lo consentano.
Art. 3 Procedura d’autorizzazione
1La domanda, da inoltrare in via preventiva, deve contenere tutte le indicazioni
necessarie sulla natura, l’oggetto e il valore dell’attività prevista, sulla sua funzione precisa, sul
tempo probabilmente necessario alla sua esecuzione, sull’attuale carico di lavoro del richiedente e
del suo ufficio giudiziario, nonché sui suoi attuali incarichi pubblici, permanenti o transitori, e sulle
sue attività nel campo privato non giuridico.
2Il Dipartimento tiene un controllo delle autorizzazioni rilasciate, può chiedere informazioni sullo
svolgimento dei mandati e ha la facoltà di revocare l’autorizzazione per motivi gravi.
3La fine e la cessazione di un mandato devono essere comunicati al Dipartimento;
contemporaneamente gli si rende noto l’ammontare degli introiti.
Art. 4 Coordinamento con il Consiglio della magistratura
Il Dipartimento delle istituzioni chiede il preavviso del Consiglio della magistratura e lo
informa una volta all’anno sulle autorizzazioni accordate.
Art. 5 Utilizzo di spazi e personale del Cantone
Di regola non è consentito l’utilizzo di spazi e personale del Cantone. Altrimenti esso
deve essere adeguatamente indennizzato mediante pagamento alla cassa cantonale.
Art. 6 Disposizioni finali
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2000, 299.
1 Entrata in vigore: 1 settembre 2000 - BU 2000, 299.