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Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario

Ticino · 177.430 · regulation

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 1 Autorizzazione obbligatoria
  2. Art. 2 Limiti
  3. Art. 3 Procedura d’autorizzazione
  4. Art. 4 Coordinamento con il Consiglio della magistratura
  5. Art. 5 Utilizzo di spazi e personale del Cantone
  6. Art. 6 Disposizioni finali

6 provisions

Art. 1 Autorizzazione obbligatoria

1L’accettazione da parte di un magistrato di un mandato arbitrale, quale perito o mediatore in campo privato, necessita un’autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni. 2L’autorizzazione può essere accordata soltanto se: a) la natura e l’importanza del mandato giustificano il concorso di un magistrato; b) l’esercizio del mandato non compromette né il prestigio né l’indipendenza della magistratura; c) il mandato, tenuto conto del tempo necessario alla sua esecuzione, non impedisce al richiedente di consacrarsi pienamente alla funzione giudiziaria cui è preposto.

Art. 2 Limiti

Di regola è concessa un’autorizzazione all’anno per magistrato ed è autorizzato lo svolgimento di un arbitrato o di una perizia per volta, a condizione tuttavia che il carico di lavoro derivante al magistrato dalla sua funzione giudiziaria e da altre attività per l’ente pubblico e in campo privato lo consentano.

Art. 3 Procedura d’autorizzazione

1La domanda, da inoltrare in via preventiva, deve contenere tutte le indicazioni necessarie sulla natura, l’oggetto e il valore dell’attività prevista, sulla sua funzione precisa, sul tempo probabilmente necessario alla sua esecuzione, sull’attuale carico di lavoro del richiedente e del suo ufficio giudiziario, nonché sui suoi attuali incarichi pubblici, permanenti o transitori, e sulle sue attività nel campo privato non giuridico. 2Il Dipartimento tiene un controllo delle autorizzazioni rilasciate, può chiedere informazioni sullo svolgimento dei mandati e ha la facoltà di revocare l’autorizzazione per motivi gravi. 3La fine e la cessazione di un mandato devono essere comunicati al Dipartimento; contemporaneamente gli si rende noto l’ammontare degli introiti.

Art. 4 Coordinamento con il Consiglio della magistratura

Il Dipartimento delle istituzioni chiede il preavviso del Consiglio della magistratura e lo informa una volta all’anno sulle autorizzazioni accordate.

Art. 5 Utilizzo di spazi e personale del Cantone

Di regola non è consentito l’utilizzo di spazi e personale del Cantone. Altrimenti esso deve essere adeguatamente indennizzato mediante pagamento alla cassa cantonale.

Art. 6 Disposizioni finali

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.1 Pubblicato nel BU 2000, 299. 1 Entrata in vigore: 1 settembre 2000 - BU 2000, 299.

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