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Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

Ticino · 945.300 · statute

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Campo d’applicazione
  3. Art. 3 a) Consiglio di Stato
  4. Art. 4 b) Municipi
  5. Art. 5 c) associazioni di categoria
  6. Art. 6 Disciplinamento comunale di fiere e mercati
  7. Art. 7 Entrata in vigore

7 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.

Art. 2 Campo d’applicazione

Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori. Autorità di applicazione

Art. 3 a) Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è competente: a) a rilasciare l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb); b) ad accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb); c) a concedere l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb); d) a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb); e) a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb); f) ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb); g) a perseguire le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione.

Art. 4 b) Municipi

1I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante. 2Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.

Art. 5 c) associazioni di categoria

1Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate. 2La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.

Art. 6 Disciplinamento comunale di fiere e mercati

1I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione. 2Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.

Art. 7 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.1 1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251. 945.300 Pubblicata nel BU 2023, 251.

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