Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.
Ticino · 945.300 · statute
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La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.
Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori. Autorità di applicazione
Il Consiglio di Stato è competente: a) a rilasciare l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb); b) ad accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb); c) a concedere l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb); d) a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb); e) a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb); f) ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb); g) a perseguire le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione.
1I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante. 2Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.
1Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate. 2La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.
1I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione. 2Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.1 1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251. 945.300 Pubblicata nel BU 2023, 251.