1La presente legge è applicabile alle strade pubbliche o aperte al pubblico.
2I Comuni sono autorizzati a emanare norme complementari sugli oggetti di loro competenza.
3Sono riservate le disposizioni delle leggi speciali.2
Art. 2 Definizione
1Le strade sono aree utilizzate per la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza
motore o dei pedoni.
2Sono strade pubbliche quelle di proprietà del Cantone, dei Comuni, dei Consorzi e dei Patriziati.
3Sono strade aperte al pubblico tutte quelle che, indipendentemente dai rapporti di proprietà,
possono essere usate da una cerchia indeterminata di persone.
4…3
Art. 3 Delimitazione delle strade
1Fanno parte delle strade pubbliche, oltre al corpo stradale, tutti gli impianti necessari a
un’adeguata sistemazione tecnica delle medesime, come i manufatti, i raccordi, le fermate dei mezzi
di trasporto pubblico, le aree di sosta e di servizio, gli impianti di sicurezza, i centri e le attrezzature
per l’esercizio e la manutenzione, le opere di protezione esterna e quelle di raccolta e evacuazione
delle acque, le piantagioni, come anche le scarpate quando non si possa ragionevolmente
pretendere che il confinante le utilizzi.
2Sono inoltre considerate strade pubbliche le attrezzature d’importanza cantonale o regionale
destinate al traffico veicolare, quali i posteggi d’interscambio, i terminali bus, i centri di manutenzione
e di polizia, i posti doganali e i centri per il traffico pesante.
Attribuzioni generali
Art. 4 a) strade cantonali5
1Il Cantone provvede alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade
d’importanza generale, come le strade che collegano i grandi poli di traffico, quelle che assicurano
i più importanti collegamenti interregionali e regionali e quelle che garantiscono il collegamento
dell’abitato principale di un Comune col resto della rete viaria cantonale.
2Il Cantone può delegare ai comuni o ad altri enti pubblici, con il loro accordo, determinati compiti
cantonali.
b) strade locali7
1 Legge modificata e riordinata dalla L 12.4.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 436. Vedi inoltre il
messaggio 11 febbraio 2003 n. 5361 e il rapporto 25 agosto 2005 n. 5361. Precedenti modifiche: vedi note
in calce alla legge.
2 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
3 Cpv. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
4 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
5 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
6 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
7 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
Art. 5
1I comuni e gli altri enti locali provvedono alla costruzione, alla sistemazione e alla
manutenzione delle altre strade, come le strade di raccolta e distribuzione del traffico, quelle che
garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l’insieme dei fondi.
2Il Cantone può sostituirsi ai comuni o agli altri enti locali nell’adempimento dei loro compiti.
Catasto delle strade
Art. 5a9 1Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornato un catasto delle strade cantonali.
2Nel catasto sono definiti il tracciato e le principali caratteristiche tecniche di ogni tratto di strada
cantonale.
3Esso è pubblico e ha soltanto un valore informativo.
Art. 6 Concezione delle strade
1Le strade devono essere concepite secondo metodi tecnici progrediti e con criteri
economici e ambientali.11
2Devono in particolare essere prese le misure necessarie alla sicurezza dell’opera, delle persone e
dei beni, curati gli elementi tecnico-architettonici e limitate al massimo le cause di disturbo del traffico
e le cause di molestia per l’ambiente.
3Le strade devono inoltre essere correttamente inserite nel paesaggio e integrate negli spazi
pubblici adiacenti, nonché tenere conto dei principi che favoriscono la permeabilità del suolo, la
ritenzione e il riutilizzo dell’acqua, la biodiversità e il contenimento delle isole di calore.12
4Dev’essere verificata la compatibilità con le esigenze della protezione dell’ambiente, contemperate
con interessi contrastanti come l’impiego economico della proprietà privata.
5Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti le norme tecniche emanate da enti intercantonali o da
associazioni professionali.
6Nell’esecuzione di lavori importanti di sistemazione della rete di strade cantonali, di regola devono
essere favoriti i provvedimenti atti a migliorare la mobilità lenta.
Distanza dalle strade
Art. 6a13 1Le distanze dalle strade, da mantenere per la realizzazione di edifici o impianti, sono
indicate nei piani regolatori mediante delle linee di arretramento. Di regola, riservate le norme
speciali applicabili all’interno dei nuclei, per le strade cantonali tali linee sono fissate a quattro metri
dal ciglio.
2Qualora le distanze non risultino stabilite secondo il precedente capoverso, i nuovi edifici o impianti
devono essere realizzati ad almeno quattro metri dal ciglio.
3Il Cantone, i comuni e gli altri enti pubblici possono autorizzare a titolo precario la realizzazione di
nuovi edifici o impianti oppure la loro trasformazione a distanze inferiori qualora non vi si oppongano
interessi pubblici e segnatamente nel caso in cui la sicurezza stradale non ne risulti pregiudicata.
4L’autorizzazione a titolo precario è di regola rilasciata in modo coordinato con la licenza edilizia e
può essere menzionata nel registro fondiario a cura dell’ente pubblico.
Capitolo II
Pianificazione delle strade
Art. 7 Strade cantonali14
1Il piano cantonale dei trasporti previsto dalla legge sul coordinamento pianificatorio e
finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997 è lo strumento per
promuovere ed organizzare la politica cantonale anche in materia stradale.
2Il progetto stradale previsto all’art. 10 deve essere allestito ed attuato secondo la pianificazione di
cui al cpv. 1.
Strade locali16
8 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
9 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
10 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
11 Cpv. modficato dalla L 23.3.2026; in vigore dal 29.5.2026 - BU 2026, 165.
12 Cpv. modficato dalla L 23.3.2026; in vigore dal 29.5.2026 - BU 2026, 165.
13 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
14 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
15 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
16 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
Art. 8
I comuni provvedono alla pianificazione delle strade locali nell’ambito del Piano
regolatore, vegliando in particolare al coordinamento con la pianificazione di ordine superiore e dei
comuni vicini.
Informazione e partecipazione
Art. 8a18 1Nell’ambito della pianificazione delle strade il Cantone e i comuni assicurano
un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione ai sensi dell’art. 4 della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979.
2Essi possono prescindere da questa fase in particolare quando non siano previsti cambiamenti
della funzione di una strada già pianificata.
Capitolo III
Costruzioni delle strade
A. Strade cantonali
Art. 9 Competenze
1La costruzione delle strade cantonali è di competenza del Consiglio di Stato.
2Ai comuni e ad altri enti pubblici può essere delegato, con il loro accordo, la progettazione, la
pubblicazione e la realizzazione di opere stradali cantonali. Per queste opere è applicabile la
procedura di progetto stradale comunale di cui agli art. 30 e seguenti.
Art. 10 Progetto stradale
1Il progetto stradale costituisce lo strumento per pianificare e realizzare le strade
cantonali.
2Il progetto stradale indica:
a) il tracciato delle strade, l’assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste,
principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle
infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi;
b) le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni;
c) le altre attrezzature e gli altri impianti previsti dall’art. 3.
3Il progetto stradale è allestito dal Dipartimento con la collaborazione dei comuni interessati. Esso
è coordinato con il progetto della relativa segnaletica.
Art. 11 Salvaguardia della disponibilità dell’area stradale
La disponibilità dell’area stradale può essere salvaguardata mediante le misure di
salvaguardia della pianificazione previste dalla LST.
Zona di riserva stradale
Art. 11a22 1Il Consiglio di Stato può destinare a strada le superfici necessarie per la futura
realizzazione di opere stradali tramite lo strumento del piano di utilizzazione cantonale ai sensi degli
art. 44 e seguenti LST.
2La zona di riserva stradale ha l’effetto di riservare definitivamente le superfici necessarie senza
conferire all’opera pubblica utilità.
Finanziamento
Art. 12 a) principio
Il Cantone provvede al finanziamento della costruzione e della sistemazione delle strade
cantonali con mezzi propri, contributi singoli e globali della Confederazione, contributi dei Comuni e
contributi di miglioria.
b) contributo dei Comuni
17 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
18 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
19 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
20 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
21 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU
2011, 542.
22 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
23 Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.
Art. 13
1I Comuni possono essere tenuti a contribuire alle spese quando dalle opere deriva loro
un vantaggio, come il miglioramento della viabilità, la soppressione o la riduzione delle immissioni,
la sicurezza della circolazione locale e la possibilità di una migliore utilizzazione dei fondi.
2Nello stabilire il contributo si deve tenere conto del vantaggio e della capacità economica del
Comune.24
3L’ammontare del contributo comunale non può superare il 50% della spesa, dedotti eventuali
sussidi federali.
4Il contributo è dovuto di regola a opera ultimata, sulla scorta della liquidazione finale approvata dal
Consiglio di Stato.
5Quando l’ammontare è di una certa importanza possono essere chiesti acconti, calcolati sulla
scorta del preventivo o di liquidazioni provvisorie.
c) contributi di miglioria
Art. 13a25 1Nel caso in cui una nuova opera procuri dei vantaggi particolari il Cantone è tenuto a
prelevare contributi di miglioria conformemente alla legge sui contributi di miglioria del 24 aprile
1990.
2Costituiscono segnatamente dei vantaggi particolari:
a) la realizzazione di accessi a fondi privati;
b) la costruzione di rotonde e altre sistemazioni stradali che favoriscono l’accesso ai fondi di terzi
o che sono necessarie per rendere compatibile il traffico generato dalle opere di terzi con quello
delle strade cantonali.
3La procedura di approvazione della convenzione prevista dall’art. 14 cpv. 2 della legge sui contributi
di miglioria non è applicabile.
Art. 14 d) ricorsi
1Il Dipartimento notifica ai Comuni interessati il piano di riparto delle spese unitamente
al progetto stradale e agli altri atti.
2Contro il piano di riparto delle spese i Comuni possono ricorrere entro 30 giorni dalla notificazione
all’autorità competente secondo l’art. 15.
Art. 15 e) stanziamento dei crediti ed evasione dei ricorsi
1Il Gran Consiglio decide sui ricorsi e vota i crediti necessari nonché i relativi piani di
finanziamento. La richiesta di credito deve essere accompagnata dal progetto stradale.
2Se i crediti sono stanziati dal Consiglio di Stato, lo stesso è competente per decidere sui relativi
ricorsi dei comuni.26
Procedura d’approvazione del progetto stradale: avvio e diritto applicabile
Art. 16
1Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Dipartimento dà avvio
alla procedura d’approvazione del progetto stradale.
2La procedura d’approvazione del progetto stradale è retta dalle disposizioni della presente legge
e, in subordine, da quelle della legge di espropriazione (Lespr).
3Nel caso di progetti per cui è necessario esperire l’esame dell’impatto sull’ambiente, per le modalità
ed i termini di pubblicazione, opposizione e ricorso valgono le disposizioni della relativa legislazione
federale e cantonale.
1. Procedura ordinaria
Art. 17 a) esame preliminare
1Il Dipartimento presenta al Consiglio di Stato il progetto stradale, accompagnato da:
a) una relazione sull’opera;
b) un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall’espropriazione e l’eventuale
rettifica dei confini;
c) una tabella d’espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno
di essi i titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la
superficie oggetto dell’espropriazione;
d) le offerte d’indennità;
e) il programma di realizzazione.
24 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
25 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
26 Cpv. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.
2Il Consiglio di Stato esamina se la documentazione è completa e se è allestita secondo le
prescrizioni.
Art. 18 b) pubblicazione
1Ottenuta l’autorizzazione dal Consiglio di Stato, il Dipartimento pubblica il progetto
stradale presso le cancellerie dei comuni, dove è previsto d’eseguire l’opera, per 30 giorni, durante
i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza.27
2Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere adeguatamente indicate
sul terreno con picchetti e modine.
3Preliminarmente è pubblicato un avviso sul Foglio ufficiale ed agli albi dei Comuni interessati, nel
quale si rendono noti:
a) la pubblicazione del progetto stradale, l’elenco degli atti esposti e il periodo d’esposizione;
b) la diffida agli interessati a notificare per iscritto al Consiglio di Stato, entro il termine
d’esposizione:
aa) le opposizioni all’espropriazione;
bb) le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani;
cc)le domande d’ampliamento dell’espropriazione;
dd) le pretese d’indennità.
L’avviso deve richiamare l’attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv. 1 Lespr, citandone il testo.
4La pubblicazione del progetto stradale ha gli effetti del bando d’espropriazione giusta gli art. 33 s.
Lespr.
Art. 19 c) avviso personale
1Ai titolari di diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti deve essere
intimata la diffida di cui all’art. 18 cpv. 3 lett. b), unitamente ad un estratto della tabella
d’espropriazione concernente i fondi e i diritti del destinatario.
2Per gli interessati che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le
notificazioni decorre dall’intimazione dell’avviso.
Art. 20 d) opposizioni
1Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare
opposizione al progetto stradale presso il Consiglio di Stato; sono pure legittimati a formulare
opposizione i Comuni interessati dall’opera e le associazioni aventi un’importanza nazionale che
esistano da più di 10 anni e che si occupino per statuto della protezione dell’ambiente, del
paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.
2Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
3L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile.
4Il diritto d’opposizione giusta il capoverso 1 è esercitato per il Comune dal Municipio.
Art. 21 e) domande di natura espropriativa
1Entro il termine di pubblicazione vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto
d’espropriazione e presentate tutte le domande di modificazione dei piani, d’ampliamento
dell’espropriazione e d’indennità.
2È riservata la facoltà di inoltrare al Consiglio di Stato domande tardive giusta gli art. 31 e 32 Lespr.
Art. 22 f) esperimento di conciliazione
Il Consiglio di Stato può sempre convocare gli interessati per un esperimento di
conciliazione.
Art. 23 g) approvazione del progetto stradale
1Il Consiglio di Stato approva il progetto stradale e decide simultaneamente sulle
opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani.
2Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione
globale del progetto.
2. Procedura semplificata
Art. 24
1La procedura semplificata di approvazione del progetto stradale è applicata a:
27 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
28 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
a) progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati
chiaramente individuabili;
b) costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non
lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla
pianificazione del territorio e sull’ambiente e sul paesaggio;
c) costruzioni e impianti che saranno rimossi entro tre anni al più tardi;
d) casi di parziale modifica dei piani dopo la pubblicazione del progetto stradale che concernono
pochi interessati chiaramente individuabili.
2In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
3Il progetto stradale non è pubblicato né depositato pubblicamente. Il Dipartimento può ordinare il
picchettamento e la modinatura.
4Il Dipartimento notifica il progetto stradale ai Comuni e ai proprietari interessati, sempre che non
abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto. Nel contempo esso pubblica sul Foglio
ufficiale e all’albo comunale un avviso contenente una descrizione dell’opera, l’intenzione di
realizzarla tramite procedura semplificata e la possibilità per ogni interessato di formulare
opposizione.
5In assenza di opposizioni nei trenta giorni dalla notifica e dalla pubblicazione dell’avviso, il
Dipartimento approva il progetto stradale mediante una decisione immediatamente esecutiva.
6Negli altri casi esso trasmette l’incarto al Consiglio di Stato che decide sulle opposizioni e approva
il progetto stradale.
7Per il resto si applicano le disposizioni della procedura ordinaria.
3. Ricorso
Art. 25
La decisione di approvazione del progetto stradale e le altre decisioni del Consiglio di
Stato possono essere impugnate dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30
giorni. Il Tribunale decide con piena cognizione. Per il resto valgono le norme della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
4. Acquisto del terreno
Art. 26
1Quando l’acquisto dei terreni e degli altri diritti necessari per la realizzazione del
progetto stradale non possa aver luogo bonalmente, dopo la conclusione della procedura
d’approvazione del progetto stradale si esegue la procedura d’espropriazione ai sensi della Lespr.
Vengono discusse soltanto le pretese annunciate, riservato l’art. 32 Lespr.
2Il Dipartimento trasmette al Tribunale d’espropriazione il progetto approvato, il piano dei fondi
toccati dall’espropriazione, la tabella d’espropriazione e le pretese annunciate.
3Il Tribunale d’espropriazione può autorizzare l’anticipata immissione in possesso sulla base della
decisione d’approvazione del progetto stradale esecutiva. Si presume che, senza l’anticipata
immissione in possesso, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il resto si
applicano gli art. 51, 52 e 53 Lespr.30
4Se è in corso un raggruppamento, lo Stato può chiedere l’attribuzione dei terreni necessari per
l’esecuzione di tutte le opere previste dal piano direttore nel quadro della procedura prevista dall’art.
22 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni.
Altri oneri comunali
Art. 27 a) immissione acque nelle canalizzazioni
I comuni e gli altri enti pubblici devono tollerare nelle loro canalizzazioni lo scolo delle
acque delle strade cantonali nella misura in cui le canalizzazioni esistenti lo permettono;
l’immissione è esente da tasse.
Art. 28 b) impianti di illuminazione
1All’interno delle zone edificabili l’illuminazione delle strade è di regola compito dei
Comuni.
2Il Cantone esegue gli impianti nell’interesse della sicurezza della circolazione al di fuori delle zone
edificabili; casi particolari possono essere regolati mediante apposite convenzioni.
Sussidi ai Comuni ed altri Enti pubblici
29 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
30 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
31 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
Art. 29
1Il Cantone può sussidiare, nei limiti di credito stanziati, la costruzione di opere di
moderazione del traffico, di sopra e sottopassi e l’impianto di segnali luminosi eseguiti dai Comuni
sulle strade cantonali, fino ad un massimo del 50%, quando queste opere giovano in maniera
rilevante alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.
2La percentuale sussidiabile è determinata in funzione del vantaggio, dell’importanza dell’opera,
della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.
3L’ammontare del credito disponibile per tali sussidi è stabilito dal Gran Consiglio in sede di
preventivo.
B. Strade comunali
Art. 30 Progetto stradale comunale
1Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Municipio dà avvio alla
procedura d’approvazione del progetto stradale comunale.
2Il progetto stradale comunale indica quanto previsto all’art. 10 cpv. 2 lett. a) e b).
3Esso deve essere corredato dagli atti elencati all’art. 17 cpv. 1.
Procedura
Art. 31 a) principio
1Oltre a quanto stabilito dagli art. da 32 a 35, si applicano per analogia gli art. 16 cpv. 2
e 3 e da 18 a 26.
2Il Municipio sostituisce il Consiglio di Stato e rispettivamente il Dipartimento nelle competenze loro
attribuite dagli art. 18 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b), 20 cpv. 1, 21 cpv. 2, 22, 23, 24 cpv. 2 prima frase e
cpv. 3 prima frase, 26 cpv. 2.
Art. 32 b) pubblicazione
1Il Municipio pubblica il progetto stradale comunale presso la cancelleria comunale per
30 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza. Gli atti sono pure
inviati al Dipartimento.33
2Le richieste di cui all’art. 18 cpv. 3 lett. b) devono essere notificate al Municipio.
Art. 33 c) opposizioni
1Non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei piani
regolatori, ed in particolare sulla pubblica utilità.
2Al Dipartimento è riconosciuta la facoltà di formulare opposizione. Si applica per analogia l’art. 7
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.
3Per l’esame del progetto stradale comunale il Dipartimento può prelevare una tassa amministrativa
da un minimo di fr. 100.– ad un massimo di fr. 1000.– qualora necessitino delle verifiche o degli
approfondimenti particolari.
Art. 34 d) approvazione del progetto stradale comunale
Il Municipio approva il progetto stradale comunale e decide simultaneamente sulle
opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani.
Art. 35 e) ricorso
1Contro la decisione di approvazione del progetto stradale comunale e le altre decisioni
del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro
il termine di trenta giorni.
3Il Dipartimento ha facoltà di ricorso.
Art. 36 Migliorie
1Le migliorie non necessitano di base pianificatoria e possono essere attuate
direttamente tramite un progetto stradale comunale.
32 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
33 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
34 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU
2009, 79.
35 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
36 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
2Sono migliorie gli interventi di adeguamento alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e
protezione dell’ambiente che non comportano una modifica sostanziale dell’uso e della funzione
della strada.
C. Altre strade37
Art. 36a38 Nella misura in cui il contenuto e l’approvazione dei progetti di altre strade pubbliche o
aperte al pubblico non sono regolati da leggi speciali è applicabile per analogia la procedura stabilita
dagli articoli 30 e seguenti.
Capitolo IV
Manutenzione delle strade
Manutenzione
Art. 37 a) criteri
1Le strade devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici progrediti,
tenuto conto della loro destinazione.
2La manutenzione comprende in particolare la pulizia, il servizio invernale e la riparazione dei danni
cagionati alle opere dall’usura, da eventi naturali o dall’uomo.
Art. 38 b) oneri
1La manutenzione delle strade pubbliche o aperte al pubblico incombe al proprietario,
salvo disposizione o patto contrario.
2Se un trasporto provoca un’usura anormale della strada, il proprietario può chiedere a chi
l’organizza o lo esegue la copertura delle spese di riparazione. Egli può pure chiedere, se del caso,
la copertura delle spese di pulizia.
3I Comuni possono, in via eccezionale, obbligare i privati a contribuire alla manutenzione di strade
e sentieri comunali che non adempiono a scopi d’interesse generale; questi oneri possono in
particolare essere stabiliti dai piani regolatori.
Art. 39 c) oneri speciali dei Comuni
1Delle strade cantonali situate all’interno delle zone edificabili i Comuni devono
provvedere:
– alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi nonché degli eventuali percorsi
pedonali, compreso il servizio invernale;
– all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e, in accordo con il Cantone, di
segnaletica luminosa;
– alla pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi;
– alla manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di
trasporto pubblico, compreso il servizio invernale;
– alla manutenzione delle opere di arredo urbano e di moderazione del traffico.
2I comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da loro realizzati
sulle strade cantonali.
3Il Cantone e i comuni possono regolare mediante delle apposite convenzioni i casi particolari e
segnatamente la manutenzione delle opere o degli impianti situati in prossimità delle zone edificabili
e/o nelle zone urbane.
Art. 40 Rapporti con il trasporto pubblico40
I comuni e gli altri enti pubblici informano preventivamente e concordano con il
Dipartimento e l’impresa di trasporto interessata gli eventuali interventi suscettibili di ostacolare o
rendere disagevole il passaggio di veicoli addetti al servizio di trasporto pubblico.
Capitolo V
Trasferimento e abbandono di strade
Trasferimento
37 Lett. introdotta dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
38 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
39 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
40 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
41 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.