1Il Gran Consiglio può decretare il trasferimento al Cantone di strade pubbliche
necessarie per l’adempimento di compiti di portata generale, come pure il trasferimento ai Comuni
di strade pubbliche che hanno prevalentemente interesse per il traffico locale.
2Le condizioni sono stabilite dal decreto legislativo.
Art. 42 b) volontario
1Il proprietario può chiedere al Cantone il trasferimento di una strada che sia divenuta
d’importanza cantonale.42
2La decisione, che può essere subordinata a condizioni e oneri, spetta al Gran Consiglio.
3Se i presupposti per il trasferimento non sono dati per intero, il Gran Consiglio può concedere
adeguati sussidi, sia per lavori di miglioria che di manutenzione.
Art. 43 Abbandono
1Il proprietario di una strada pubblica può deciderne l’abbandono.
2La decisione dev’essere annunciata nel Foglio ufficiale e pubblicata negli albi comunali.
3Le persone che dimostrano un interesse legittimo possono chiedere, entro sei mesi dalla
pubblicazione, che la strada sia loro ceduta in proprietà. Di preferenza la cessione viene fatta a
favore delle persone che assicurano l’uso pubblico della strada. In questo caso la cessione avviene
di regola a titolo gratuito.43
4Se non è ceduta in proprietà a terzi conformemente al precedente capoverso, la strada entra a far
parte dei beni patrimoniali del Cantone. In tale evenienza, salvo disposizione contraria del
Dipartimento, essa è chiusa al pubblico.44
Capitolo Va
Percorsi ciclabili45
Pianificazione
Art. 43a46 1Il Cantone pianifica i percorsi ciclabili di interesse nazionale, cantonale o regionale
tramite il Piano cantonale dei trasporti previsto dall’art. 7.
2I percorsi ciclabili locali sono definiti dai piani regolatori comunali.
Attuazione
Art. 43b47 1Di principio i percorsi ciclabili sono attuati sulle strade già esistenti e ritenute idonee.
Qualora queste strade appartengano a terzi, l’ente pubblico competente è tenuto a raccogliere
preventivamente l’accordo dei proprietari e, nella misura in cui le stesse non fossero aperte al
pubblico, acquisire i diritti d’uso necessari.
2L’attuazione dei percorsi ciclabili ha luogo tramite la posa della segnaletica definita dal diritto
federale oppure dalle norme tecniche emanate da associazioni professionali e dichiarate vincolanti
dal Consiglio di Stato. La posa della segnaletica di direzione è in ogni caso approvata dal Consiglio
di Stato.
3Ove non fosse possibile o opportuno far capo alle strade già esistenti, l’ente pubblico competente
provvede alla realizzazione delle necessarie opere stradali (piste ciclabili, corsie ciclabili e simili) e
ai necessari cambiamenti di funzione secondo la procedura stabilita da questa legge.
4I percorsi ciclabili inseriti nel Piano cantonale dei trasporti sono attuati dal Cantone. L’autorità
cantonale può, previo accordo, delegare questo compito ai comuni oppure ad altri enti di diritto
pubblico o privato. Per il finanziamento di questi percorsi fanno stato gli art. 12, 13, 14 e 15.
5I comuni attuano a loro spese i percorsi locali.
Manutenzione
Art. 43c48 1La manutenzione dei percorsi ciclabili deve garantire la sicurezza dell’uso ed il valore
delle opere secondo criteri tecnici ed economici progrediti, assicurare la piena capacità di transito
nonché la massima sicurezza per il ciclista nel rispetto anche dell’ambiente circostante.
42 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
43 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
44 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
45 Titolo introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
46 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
47 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
48 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
2Essa comprende, oltre agli interventi elencati all’art. 37 capoverso 2, pure la manutenzione della
segnaletica e dell’illuminazione.
3I comuni provvedono alla manutenzione di tutti i percorsi ciclabili fatta eccezione di quelli ubicati
sulle strade cantonali all’esterno delle zone edificabili, la cui manutenzione è di competenza del
Cantone.
4Per la manutenzione relativa ai percorsi previsti nel Piano cantonale dei trasporti situati all’esterno
delle zone edificabili e che non fanno capo alle strade cantonali, il Cantone versa ai comuni
interessati dei contributi determinati in funzione della tipologia degli interventi necessari per
assicurare gli standard di cui al capoverso 1.
Catasto dei percorsi ciclabili
Art. 43d49 1Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornato un catasto dei percorsi ciclabili. I
comuni forniscono le informazioni relative ai percorsi da loro attuati.
2Nel catasto sono definiti il tracciato e le principali caratteristiche tecniche di ogni tratto nonché la
segnaletica.
Capitolo VI
Norme di polizia
Uso delle strade
Art. 44 a) a scopo di circolazione
1L’uso delle strade pubbliche o aperte al pubblico a scopo di circolazione è regolato dalla
legislazione federale sulla circolazione stradale.
2Il Consiglio di Stato può vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade
cantonali, riservato il diritto federale.50
3I Comuni sono competenti a disciplinare la circolazione sulle strade comunali o consortili secondo
quanto previsto dalla legge organica comunale o da altre leggi cantonali.
Art. 45 b) per altri bisogni
1L’uso delle strade pubbliche per bisogni diversi da quelli della circolazione è consentito,
previo ottenimento di un’autorizzazione o di una concessione a titolo precario, se è compatibile alla
destinazione della strada e non vi ostano motivi di polizia.
2Sono in particolare soggetti ad autorizzazione o concessione:
a) la realizzazione, l’ampliamento o il cambiamento di destinazione dell’accesso a fondi privati;
b) il deposito, anche temporaneo, di materiale;
c) l’immissione di acque nelle canalizzazioni della strada;
d) la posa di condotte aeree o sotterranee;
e) l’occupazione con aree di cantiere;
f) la posa di pannelli o insegne pubblicitarie;
g) la realizzazione di opere o impianti, quali posteggi, pozzetti, camere e cabine.
3Il permesso è subordinato all’obbligo dell’avente diritto di provvedere alle necessarie misure di
sicurezza, di riparare i danni causati alla strada, di rifondere le spese fatte nel suo interesse e di
fornire in ogni momento le informazioni sull’ubicazione e lo stato delle proprie opere o impianti nella
forma e secondo le modalità definite nel regolamento.
4Mutando le circostanze, il proprietario della strada può modificare l’autorizzazione o la
concessione, o anche revocarle, senza che l’avente diritto possa pretendere un’indennità qualsiasi.
5Le tasse per l’uso speciale delle strade sono stabilite da una legge particolare e dai regolamenti
comunali.
6Per quanto non è espressamente disciplinato da questa legge, in relazione alle strade cantonali
fanno stato le norme della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986.
Chiusure di strade
Art. 46 a) nel periodo invernale
1Il Consiglio di Stato stabilisce annualmente le strade cantonali che rimangono chiuse
nel periodo invernale, dandone comunicazione pubblica; la decisione è definitiva.52
49 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
50 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
51 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
52 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
2La decisione sulla chiusura delle altre strade spetta al rispettivo proprietario, che ne darà notizia
negli albi comunali.
3La chiusura dev’essere motivata da ragioni economiche e di sicurezza del traffico.
4Le strade chiuse al traffico devono essere tempestivamente segnalate col segnale di «Divieto
generale di circolazione».
Art. 47 b) per lavori
Le strade pubbliche possono essere chiuse anche totalmente al traffico quando ciò è
indispensabile per l’esecuzione di lavori.
c) per altri motivi
Art. 47a53 1La chiusura di strade cantonali per altri motivi, quali gare, manifestazioni e feste, è
subordinata all’autorizzazione del Consiglio di Stato.
2Per la chiusura delle strade locali l’autorizzazione è rilasciata dal Municipio dietro preavviso dei
competenti servizi cantonali.
3In ogni caso la chiusura deve essere attuata conformemente alle norme sulla circolazione stradale.
Art. 48 Accessi
1La formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione
della strada e con la sicurezza del traffico.
2Se la formazione è possibile su diverse strade, l’accesso deve di regola essere fatto su quella
gerarchicamente inferiore.
3Due o più proprietari possono essere obbligati a formare un accesso comune nell’interesse della
sicurezza e della fluidità del traffico.
4Qualora un accesso esistente comprometta la sicurezza della strada, l’ente pubblico titolare della
stessa può esigere dal proprietario la sua modifica o, qualora esistano altre possibilità di accesso,
la sua chiusura.54
Art. 49 Scavi, edifici e impianti55
1Chiunque intraprenda scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare la
strada o mettere in pericolo la circolazione provocando franamenti di terreno o recando pregiudizio
agli impianti che vi si trovano o mettendola altrimenti in pericolo, segnatamente tramite l’immissione
o lo scolo di acque.
2Il Dipartimento o il Municipio possono prescrivere appropriate misure di protezione.
3Le costruzioni lungo le strade devono essere realizzate e conservate in modo da non
compromettere la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico; quelle che minacciassero rovina
devono essere restaurate o demolite per ordine del Municipio. Il Dipartimento può intervenire
direttamente quando si tratta di opere adiacenti alla strada cantonale e il Municipio non agisca con
la necessaria sollecitudine.
Art. 50 Ostacoli alla circolazione57
1Sui fondi adiacenti alle strade, in particolare all’interno delle linee di arretramento, è
vietato realizzare opere o impianti (quali ad esempio opere di cinta o muri) come pure mettere a
dimora o lasciar crescere vegetali che impediscono la visuale oppure nuocciono in altro modo alla
sicurezza della circolazione.
2Il proprietario della strada può esigere in ogni momento la rimozione degli ostacoli alla circolazione.
Le eventuali contestazioni sono risolte conformemente alla Lespr.
3Si possono tagliare i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggiano la strada o il fondo
privato se il proprietario, dopo reclamo, non vi provvede entro un termine conveniente.
Art. 51-52 …59
Centri commerciali
53 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
54 Cpv. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
55 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
56 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
57 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
58 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
59 Art. abrogati dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
Art. 53
1La costruzione o l’ampliamento di centri commerciali aventi una superficie di vendita di
almeno mq 1000 può essere autorizzata se, per quanto concerne il traffico, sono adempiute le
seguenti condizioni:
a) la rete stradale di accesso è adeguata e dispone di una riserva di capacità sufficiente, tenuto
segnatamente conto dell’incremento del traffico in generale e di quello procurato dalla nuova
costruzione in particolare;
b) la regolazione della circolazione è garantita dal profilo tecnico;
c) il numero dei posteggi è sufficiente al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione;
d) il proprietario assume le spese per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture necessarie
per l’allacciamento del centro, in particolare per l’adattamento della rete stradale interessata;
gli oneri sono stabiliti nel permesso di costruzione o in una decisione preliminare separata,
oppure in una speciale convenzione.
2Quando il loro uso ha conseguenze analoghe sul traffico, le restrizioni del primo capoverso sono
applicabili anche ad altri tipi di costruzioni e di utilizzazione dei fondi.
Capitolo VII
Vigilanza, disposizioni penali e rimedi giuridici60
Art. 54 Vigilanza61
1Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione di questa legge.
2In caso di omissioni da parte dell’autorità comunale, esso può, previa diffida, sostituirsi alle
competenze del Comune.
3Sono riservate le disposizioni della legge organica comunale e l’azione penale.
Contravvenzioni
Art. 54a63 1Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa fino a 20’000 franchi.
2Le infrazioni concernenti le strade cantonali sono perseguite dal Dipartimento. È applicabile la
legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
3Le altre infrazioni sono perseguite dal Municipio in base alla legge organica comunale.
Art. 55 Ricorsi
1Contro le decisioni del Dipartimento e degli organi comunali, consortili e patriziali è dato
ricorso al Consiglio di Stato.
2-3…64
Capitolo VIII65
Disposizioni transitorie e finali
Art. 56 Progetto stradale66
La procedura del progetto stradale è applicabile anche in presenza di piani generali
approvati. Nell’ambito del progetto stradale non sono ammesse opposizioni al principio
dell’espropriazione o su oggetti già decisi con l’approvazione di piani generali pubblicati dopo la
modifica legislativa in vigore dal 15 marzo 1995.
Art. 57
…67
Art. 58 Entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
60 Titolo modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
61 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
62 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
63 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
64 Cpv. abrogati dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
65 Capitolo introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
66 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.
67 Art. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU 2006,
575.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.68
Pubblicata nel BU 1983, 133.
68 Entrata in vigore: 1° luglio 1983 - BU 1983, 133. Entrata in vigore e riordino del 12 aprile 2006: 1°
gennaio 2007 - BU 2006, 446. Precedenti modifiche: BU 1989, 41; 1990, 384; 1994, 98 - 317; 1995, 159;
1997, 185; 2003, 156.