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Legge sulle strade

Ticino · 725.100 · statute

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Contents: 56 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Definizione
  3. Art. 3 Delimitazione delle strade
  4. Art. 4 a) strade cantonali5
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Concezione delle strade
  7. Art. 7 Strade cantonali14
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Competenze
  10. Art. 10 Progetto stradale
  11. Art. 11 Salvaguardia della disponibilità dell’area stradale
  12. Art. 12 a) principio
  13. Art. 13
  14. Art. 14 d) ricorsi
  15. Art. 15 e) stanziamento dei crediti ed evasione dei ricorsi
  16. Art. 16
  17. Art. 17 a) esame preliminare
  18. Art. 18 b) pubblicazione
  19. Art. 19 c) avviso personale
  20. Art. 20 d) opposizioni
  21. Art. 21 e) domande di natura espropriativa
  22. Art. 22 f) esperimento di conciliazione
  23. Art. 23 g) approvazione del progetto stradale
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 a) immissione acque nelle canalizzazioni
  28. Art. 28 b) impianti di illuminazione
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Progetto stradale comunale
  31. Art. 31 a) principio
  32. Art. 32 b) pubblicazione
  33. Art. 33 c) opposizioni
  34. Art. 34 d) approvazione del progetto stradale comunale
  35. Art. 35 e) ricorso
  36. Art. 36 Migliorie
  37. Art. 37 a) criteri
  38. Art. 38 b) oneri
  39. Art. 39 c) oneri speciali dei Comuni
  40. Art. 40 Rapporti con il trasporto pubblico40
  41. Art. 41 a) coattivo
  42. Art. 42 b) volontario
  43. Art. 43 Abbandono
  44. Art. 44 a) a scopo di circolazione
  45. Art. 45 b) per altri bisogni
  46. Art. 46 a) nel periodo invernale
  47. Art. 47 b) per lavori
  48. Art. 48 Accessi
  49. Art. 49 Scavi, edifici e impianti55
  50. Art. 50 Ostacoli alla circolazione57
  51. Art. 53
  52. Art. 54 Vigilanza61
  53. Art. 55 Ricorsi
  54. Art. 56 Progetto stradale66
  55. Art. 57
  56. Art. 58 Entrata in vigore

56 provisions

Art. 41 a) coattivo

1Il Gran Consiglio può decretare il trasferimento al Cantone di strade pubbliche necessarie per l’adempimento di compiti di portata generale, come pure il trasferimento ai Comuni di strade pubbliche che hanno prevalentemente interesse per il traffico locale. 2Le condizioni sono stabilite dal decreto legislativo.

Art. 42 b) volontario

1Il proprietario può chiedere al Cantone il trasferimento di una strada che sia divenuta d’importanza cantonale.42 2La decisione, che può essere subordinata a condizioni e oneri, spetta al Gran Consiglio. 3Se i presupposti per il trasferimento non sono dati per intero, il Gran Consiglio può concedere adeguati sussidi, sia per lavori di miglioria che di manutenzione.

Art. 43 Abbandono

1Il proprietario di una strada pubblica può deciderne l’abbandono. 2La decisione dev’essere annunciata nel Foglio ufficiale e pubblicata negli albi comunali. 3Le persone che dimostrano un interesse legittimo possono chiedere, entro sei mesi dalla pubblicazione, che la strada sia loro ceduta in proprietà. Di preferenza la cessione viene fatta a favore delle persone che assicurano l’uso pubblico della strada. In questo caso la cessione avviene di regola a titolo gratuito.43 4Se non è ceduta in proprietà a terzi conformemente al precedente capoverso, la strada entra a far parte dei beni patrimoniali del Cantone. In tale evenienza, salvo disposizione contraria del Dipartimento, essa è chiusa al pubblico.44 Capitolo Va Percorsi ciclabili45 Pianificazione Art. 43a46 1Il Cantone pianifica i percorsi ciclabili di interesse nazionale, cantonale o regionale tramite il Piano cantonale dei trasporti previsto dall’art. 7. 2I percorsi ciclabili locali sono definiti dai piani regolatori comunali. Attuazione Art. 43b47 1Di principio i percorsi ciclabili sono attuati sulle strade già esistenti e ritenute idonee. Qualora queste strade appartengano a terzi, l’ente pubblico competente è tenuto a raccogliere preventivamente l’accordo dei proprietari e, nella misura in cui le stesse non fossero aperte al pubblico, acquisire i diritti d’uso necessari. 2L’attuazione dei percorsi ciclabili ha luogo tramite la posa della segnaletica definita dal diritto federale oppure dalle norme tecniche emanate da associazioni professionali e dichiarate vincolanti dal Consiglio di Stato. La posa della segnaletica di direzione è in ogni caso approvata dal Consiglio di Stato. 3Ove non fosse possibile o opportuno far capo alle strade già esistenti, l’ente pubblico competente provvede alla realizzazione delle necessarie opere stradali (piste ciclabili, corsie ciclabili e simili) e ai necessari cambiamenti di funzione secondo la procedura stabilita da questa legge. 4I percorsi ciclabili inseriti nel Piano cantonale dei trasporti sono attuati dal Cantone. L’autorità cantonale può, previo accordo, delegare questo compito ai comuni oppure ad altri enti di diritto pubblico o privato. Per il finanziamento di questi percorsi fanno stato gli art. 12, 13, 14 e 15. 5I comuni attuano a loro spese i percorsi locali. Manutenzione Art. 43c48 1La manutenzione dei percorsi ciclabili deve garantire la sicurezza dell’uso ed il valore delle opere secondo criteri tecnici ed economici progrediti, assicurare la piena capacità di transito nonché la massima sicurezza per il ciclista nel rispetto anche dell’ambiente circostante. 42 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 43 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 44 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 45 Titolo introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 46 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 47 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 48 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 2Essa comprende, oltre agli interventi elencati all’art. 37 capoverso 2, pure la manutenzione della segnaletica e dell’illuminazione. 3I comuni provvedono alla manutenzione di tutti i percorsi ciclabili fatta eccezione di quelli ubicati sulle strade cantonali all’esterno delle zone edificabili, la cui manutenzione è di competenza del Cantone. 4Per la manutenzione relativa ai percorsi previsti nel Piano cantonale dei trasporti situati all’esterno delle zone edificabili e che non fanno capo alle strade cantonali, il Cantone versa ai comuni interessati dei contributi determinati in funzione della tipologia degli interventi necessari per assicurare gli standard di cui al capoverso 1. Catasto dei percorsi ciclabili Art. 43d49 1Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornato un catasto dei percorsi ciclabili. I comuni forniscono le informazioni relative ai percorsi da loro attuati. 2Nel catasto sono definiti il tracciato e le principali caratteristiche tecniche di ogni tratto nonché la segnaletica. Capitolo VI Norme di polizia Uso delle strade

Art. 44 a) a scopo di circolazione

1L’uso delle strade pubbliche o aperte al pubblico a scopo di circolazione è regolato dalla legislazione federale sulla circolazione stradale. 2Il Consiglio di Stato può vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade cantonali, riservato il diritto federale.50 3I Comuni sono competenti a disciplinare la circolazione sulle strade comunali o consortili secondo quanto previsto dalla legge organica comunale o da altre leggi cantonali.

Art. 45 b) per altri bisogni

1L’uso delle strade pubbliche per bisogni diversi da quelli della circolazione è consentito, previo ottenimento di un’autorizzazione o di una concessione a titolo precario, se è compatibile alla destinazione della strada e non vi ostano motivi di polizia. 2Sono in particolare soggetti ad autorizzazione o concessione: a) la realizzazione, l’ampliamento o il cambiamento di destinazione dell’accesso a fondi privati; b) il deposito, anche temporaneo, di materiale; c) l’immissione di acque nelle canalizzazioni della strada; d) la posa di condotte aeree o sotterranee; e) l’occupazione con aree di cantiere; f) la posa di pannelli o insegne pubblicitarie; g) la realizzazione di opere o impianti, quali posteggi, pozzetti, camere e cabine. 3Il permesso è subordinato all’obbligo dell’avente diritto di provvedere alle necessarie misure di sicurezza, di riparare i danni causati alla strada, di rifondere le spese fatte nel suo interesse e di fornire in ogni momento le informazioni sull’ubicazione e lo stato delle proprie opere o impianti nella forma e secondo le modalità definite nel regolamento. 4Mutando le circostanze, il proprietario della strada può modificare l’autorizzazione o la concessione, o anche revocarle, senza che l’avente diritto possa pretendere un’indennità qualsiasi. 5Le tasse per l’uso speciale delle strade sono stabilite da una legge particolare e dai regolamenti comunali. 6Per quanto non è espressamente disciplinato da questa legge, in relazione alle strade cantonali fanno stato le norme della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986. Chiusure di strade

Art. 46 a) nel periodo invernale

1Il Consiglio di Stato stabilisce annualmente le strade cantonali che rimangono chiuse nel periodo invernale, dandone comunicazione pubblica; la decisione è definitiva.52 49 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 50 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 51 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 52 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 2La decisione sulla chiusura delle altre strade spetta al rispettivo proprietario, che ne darà notizia negli albi comunali. 3La chiusura dev’essere motivata da ragioni economiche e di sicurezza del traffico. 4Le strade chiuse al traffico devono essere tempestivamente segnalate col segnale di «Divieto generale di circolazione».

Art. 47 b) per lavori

Le strade pubbliche possono essere chiuse anche totalmente al traffico quando ciò è indispensabile per l’esecuzione di lavori. c) per altri motivi Art. 47a53 1La chiusura di strade cantonali per altri motivi, quali gare, manifestazioni e feste, è subordinata all’autorizzazione del Consiglio di Stato. 2Per la chiusura delle strade locali l’autorizzazione è rilasciata dal Municipio dietro preavviso dei competenti servizi cantonali. 3In ogni caso la chiusura deve essere attuata conformemente alle norme sulla circolazione stradale.

Art. 48 Accessi

1La formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico. 2Se la formazione è possibile su diverse strade, l’accesso deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore. 3Due o più proprietari possono essere obbligati a formare un accesso comune nell’interesse della sicurezza e della fluidità del traffico. 4Qualora un accesso esistente comprometta la sicurezza della strada, l’ente pubblico titolare della stessa può esigere dal proprietario la sua modifica o, qualora esistano altre possibilità di accesso, la sua chiusura.54

Art. 49 Scavi, edifici e impianti55

1Chiunque intraprenda scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare la strada o mettere in pericolo la circolazione provocando franamenti di terreno o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano o mettendola altrimenti in pericolo, segnatamente tramite l’immissione o lo scolo di acque. 2Il Dipartimento o il Municipio possono prescrivere appropriate misure di protezione. 3Le costruzioni lungo le strade devono essere realizzate e conservate in modo da non compromettere la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico; quelle che minacciassero rovina devono essere restaurate o demolite per ordine del Municipio. Il Dipartimento può intervenire direttamente quando si tratta di opere adiacenti alla strada cantonale e il Municipio non agisca con la necessaria sollecitudine.

Art. 50 Ostacoli alla circolazione57

1Sui fondi adiacenti alle strade, in particolare all’interno delle linee di arretramento, è vietato realizzare opere o impianti (quali ad esempio opere di cinta o muri) come pure mettere a dimora o lasciar crescere vegetali che impediscono la visuale oppure nuocciono in altro modo alla sicurezza della circolazione. 2Il proprietario della strada può esigere in ogni momento la rimozione degli ostacoli alla circolazione. Le eventuali contestazioni sono risolte conformemente alla Lespr. 3Si possono tagliare i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggiano la strada o il fondo privato se il proprietario, dopo reclamo, non vi provvede entro un termine conveniente. Art. 51-52 …59 Centri commerciali 53 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 54 Cpv. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 55 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 56 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 57 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 58 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 59 Art. abrogati dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

Art. 53

1La costruzione o l’ampliamento di centri commerciali aventi una superficie di vendita di almeno mq 1000 può essere autorizzata se, per quanto concerne il traffico, sono adempiute le seguenti condizioni: a) la rete stradale di accesso è adeguata e dispone di una riserva di capacità sufficiente, tenuto segnatamente conto dell’incremento del traffico in generale e di quello procurato dalla nuova costruzione in particolare; b) la regolazione della circolazione è garantita dal profilo tecnico; c) il numero dei posteggi è sufficiente al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione; d) il proprietario assume le spese per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture necessarie per l’allacciamento del centro, in particolare per l’adattamento della rete stradale interessata; gli oneri sono stabiliti nel permesso di costruzione o in una decisione preliminare separata, oppure in una speciale convenzione. 2Quando il loro uso ha conseguenze analoghe sul traffico, le restrizioni del primo capoverso sono applicabili anche ad altri tipi di costruzioni e di utilizzazione dei fondi. Capitolo VII Vigilanza, disposizioni penali e rimedi giuridici60

Art. 54 Vigilanza61

1Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione di questa legge. 2In caso di omissioni da parte dell’autorità comunale, esso può, previa diffida, sostituirsi alle competenze del Comune. 3Sono riservate le disposizioni della legge organica comunale e l’azione penale. Contravvenzioni Art. 54a63 1Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa fino a 20’000 franchi. 2Le infrazioni concernenti le strade cantonali sono perseguite dal Dipartimento. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. 3Le altre infrazioni sono perseguite dal Municipio in base alla legge organica comunale.

Art. 55 Ricorsi

1Contro le decisioni del Dipartimento e degli organi comunali, consortili e patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2-3…64 Capitolo VIII65 Disposizioni transitorie e finali

Art. 56 Progetto stradale66

La procedura del progetto stradale è applicabile anche in presenza di piani generali approvati. Nell’ambito del progetto stradale non sono ammesse opposizioni al principio dell’espropriazione o su oggetti già decisi con l’approvazione di piani generali pubblicati dopo la modifica legislativa in vigore dal 15 marzo 1995.

Art. 57

…67

Art. 58 Entrata in vigore

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 60 Titolo modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 61 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 62 Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 63 Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 64 Cpv. abrogati dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 65 Capitolo introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 66 Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. 67 Art. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU 2006, 575. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.68 Pubblicata nel BU 1983, 133. 68 Entrata in vigore: 1° luglio 1983 - BU 1983, 133. Entrata in vigore e riordino del 12 aprile 2006: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 446. Precedenti modifiche: BU 1989, 41; 1990, 384; 1994, 98 - 317; 1995, 159; 1997, 185; 2003, 156.

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