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Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare

Ticino · 215.600 · statute

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Contents: 49 provisions
  1. Art. 1 Scopo dell'accertamento del valore immobiliare
  2. Art. 2 a) In generale
  3. Art. 3 b) Eccezioni
  4. Art. 4 c) Accessori, diritti ed oneri
  5. Art. 5 Momento determinante per la stima
  6. Art. 6 Revisione generale delle stime
  7. Art. 7 Aggiornamenti intermedi
  8. Art. 8 Aggiornamenti particolari
  9. Art. 9 Revisioni eccezionali
  10. Art. 10 Fondi edificabili ed edificati
  11. Art. 11 Fondi agricoli
  12. Art. 12 Fondi boschivi
  13. Art. 13 Revisione e aggiornamenti
  14. Art. 14 Fondi senza destinazione specifica
  15. Art. 15 Fondi edificabili ed edificati
  16. Art. 16 Valore venale
  17. Art. 17 Valore metrico
  18. Art. 18 Valore di reddito
  19. Art. 19 Fattori generali d'incidenza
  20. Art. 20 Limiti della stima immobiliare ufficiale
  21. Art. 21 per sé stanti e permanenti
  22. Art. 22 Diritti di superficie per sé stanti e permanenti
  23. Art. 23 con destinazione particolare
  24. Art. 24 Forze idriche
  25. Art. 25 Costruzioni non finite
  26. Art. 26 Autorità cantonali competenti
  27. Art. 27 Autorità preposta
  28. Art. 28 Autorità comunali
  29. Art. 29 Dichiarazione per la revisione generale delle stime
  30. Art. 30 Procedimento per la revisione generale delle stime
  31. Art. 31 Stima d'ufficio
  32. Art. 32 Notifica della decisione di stima - pubblicazione
  33. Art. 33 Procedimento per gli aggiornamenti successivi
  34. Art. 34 Reclamo
  35. Art. 35 Trasmissione dei reclami
  36. Art. 36 Decisione su reclamo
  37. Art. 37 di espropriazione2
  38. Art. 38 cantonale amministrativo4
  39. Art. 39 Procedura
  40. Art. 40 Adozione generale delle stime
  41. Art. 41 Rettifica d'errori
  42. Art. 42 Modifica straordinaria della stima
  43. Art. 43 Contravvenzioni
  44. Art. 44 Prescrizione
  45. Art. 46 Operazioni di stima in corso
  46. Art. 47 a) Revisioni generali
  47. Art. 48 b) Fabbricati nuovi o riattati
  48. Art. 49 c) Pubblicazione e entrata in vigore
  49. Art. 50 Messa in vigore, abrogazioni

49 provisions

Art. 41 Rettifica d'errori

1Gli errori di calcolo, scrittura e trascrizione contenuti in decisioni o sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati in ogni momento, su istanza di parte o d'ufficio, dall'autorità che li ha commessi. 2La rettifica d'errori o il relativo rifiuto possono essere impugnati con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza interessata. 3La nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di rettifica, rispettivamente dalla notifica della decisione nel caso di rettifica d'ufficio.

Art. 42 Modifica straordinaria della stima

1Il Consiglio di Stato può fare procedere in ogni momento, su istanza di parte o d'ufficio, a rettificare stime definitive che si rivelassero manifestamente inattendibili. 2La modifica della stima o il relativo rifiuto possono essere impugnati con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza interessata. 3La nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di rettifica, rispettivamente dalla notifica della decisione nel caso di rettifica d'ufficio. 2 Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.05.2010 - BU 2010, 185. 3 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.05.2010 - BU 2010, 185; precedenti modifiche: BU 2000, 282; BU 2005, 143. 4 Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.05.2010 - BU 2010, 185. 5 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.5.2010 - BU 2010, 185; precedente modifica: BU 2005, 143. 6 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.5.2010 - BU 2010, 185. 7 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

Art. 43 Contravvenzioni

1Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare: a) non consegna il formulario per la raccolta dei dati; b) non adempie all'obbligo di fornire informazioni e documenti oppure non consente sopralluoghi; c) non compare alle convocazioni, è punito con una multa fino a fr. 5000.-- al massimo per bene immobile. 2Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una decisione di stima sia indebitamente omessa o sia manifestamente inattendibile, è punito con una multa fino ad un massimo di fr. 30 000.-- per bene immobile. 3La multa è inflitta dall’autorità definita dal regolamento. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.8

Art. 44 Prescrizione

1La procedura di contravvenzione si prescrive: a) in due anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali di cui all'art. 43, cpv. 1; b) in dieci anni per i casi menzionati all'art. 43, cpv. 2 dopo il termine fissato per la presentazione della dichiarazione di stima di cui all'art. 29. 2La prescrizione è interrotta da ogni atto procedurale relativo alla contravvenzione, ma non può protrarsi complessivamente per più della metà della durata iniziale. CAPITOLO VI Perequazione Art. 45 ...9 CAPITOLO VII Norme transitorie e finali

Art. 46 Operazioni di stima in corso

1Le operazioni di stima in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono concluse in base al diritto previgente. 2La stima dei fabbricati nuovi e dei terreni interessati da modifiche di piano regolatore o di altro genere, sino a che non sia iniziata la revisione generale di cui all'art. 6 avviene in base al diritto previgente. 3Contro la decisione su reclamo dell’Ufficio cantonale di stima è dato ricorso al Tribunale di espropriazione.10 Stime previgenti

Art. 47 a) Revisioni generali

1Le stime delle revisioni generali esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono, ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella misura seguente: - in modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1977, il 1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il 1.1.1989, - con una diminuzione del 30% nei Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995 e 1.1.1997.11 2…12

Art. 48 b) Fabbricati nuovi o riattati

1Le stime dei fabbricati nuovi o riattati dopo le revisioni generali ed esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono, ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella misura seguente: 8 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261. 9 Art. annullato con sentenza 20 marzo 1998 dal Tribunale federale. DTF 124 I 159. 10 Cpv. introdotto dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 11 Frase modificata dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88. 12 Cpv. abrogato dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88. - in modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1977, il 1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il 1.1.1989, - con una diminuzione del 30% nei Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995, 1.1.1997.13 2Nei Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore prima dell’1.1.1991, i proprietari interessati possono chiedere all’Ufficio delle stime, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente modifica nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, una diminuzione del 30% della variazione della stima dei fabbricati nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 1.1.1991 in poi.14

Art. 49 c) Pubblicazione e entrata in vigore

1Il Consiglio di Stato stabilisce nell'ambito dell'applicazione dell'art. 50 cpv. 2, l'entrata in vigore dei valori di perequazione previsti dagli articoli 47 e 48. 2Esso pubblica l'elenco dei comuni interessati con i relativi valori di perequazione nel Foglio ufficiale cantonale. 3I valori di perequazione rimangono in vigore fintanto che sono sostituiti dalle stime allestite in base alle revisioni generali previste dall'art. 6.

Art. 50 Messa in vigore, abrogazioni

1Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.15 Pubblicata nel BU 1996, 470 e BU 1997, 44. 13 Frase modificata dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88. 14 Cpv. modificato dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88. 15 Entrata in vigore: 1 gennaio 1997 - BU 1996, 479.

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