1Gli errori di calcolo, scrittura e trascrizione contenuti in decisioni o sentenze cresciute
in giudicato possono essere rettificati in ogni momento, su istanza di parte o d'ufficio, dall'autorità
che li ha commessi.
2La rettifica d'errori o il relativo rifiuto possono essere impugnati con gli stessi rimedi giuridici
ammessi contro la decisione o sentenza interessata.
3La nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di rettifica, rispettivamente dalla
notifica della decisione nel caso di rettifica d'ufficio.
Art. 42 Modifica straordinaria della stima
1Il Consiglio di Stato può fare procedere in ogni momento, su istanza di parte o d'ufficio,
a rettificare stime definitive che si rivelassero manifestamente inattendibili.
2La modifica della stima o il relativo rifiuto possono essere impugnati con gli stessi rimedi giuridici
ammessi contro la decisione o sentenza interessata.
3La nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di rettifica, rispettivamente dalla
notifica della decisione nel caso di rettifica d'ufficio.
2 Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.05.2010 - BU 2010, 185.
3 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.05.2010 - BU 2010, 185; precedenti modifiche: BU
2000, 282; BU 2005, 143.
4 Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.05.2010 - BU 2010, 185.
5 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.5.2010 - BU 2010, 185; precedente modifica: BU
2005, 143.
6 Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.5.2010 - BU 2010, 185.
7 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
Art. 43 Contravvenzioni
1Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che
gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima,
in particolare:
a) non consegna il formulario per la raccolta dei dati;
b) non adempie all'obbligo di fornire informazioni e documenti oppure non consente sopralluoghi;
c) non compare alle convocazioni,
è punito con una multa fino a fr. 5000.-- al massimo per bene immobile.
2Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una decisione di stima sia
indebitamente omessa o sia manifestamente inattendibile, è punito con una multa fino ad un
massimo di fr. 30 000.-- per bene immobile.
3La multa è inflitta dall’autorità definita dal regolamento. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di
procedura per le contravvenzioni.8
Art. 44 Prescrizione
1La procedura di contravvenzione si prescrive:
a) in due anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli
obblighi procedurali di cui all'art. 43, cpv. 1;
b) in dieci anni per i casi menzionati all'art. 43, cpv. 2 dopo il termine fissato per la presentazione
della dichiarazione di stima di cui all'art. 29.
2La prescrizione è interrotta da ogni atto procedurale relativo alla contravvenzione, ma non può
protrarsi complessivamente per più della metà della durata iniziale.
CAPITOLO VI
Perequazione
Art. 45 ...9
CAPITOLO VII
Norme transitorie e finali
Art. 46 Operazioni di stima in corso
1Le operazioni di stima in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge
vengono concluse in base al diritto previgente.
2La stima dei fabbricati nuovi e dei terreni interessati da modifiche di piano regolatore o di altro
genere, sino a che non sia iniziata la revisione generale di cui all'art. 6 avviene in base al diritto
previgente.
3Contro la decisione su reclamo dell’Ufficio cantonale di stima è dato ricorso al Tribunale di
espropriazione.10
Stime previgenti
Art. 47 a) Revisioni generali
1Le stime delle revisioni generali esistenti al momento dell’entrata in vigore della
presente legge sono, ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella misura seguente:
- in modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1977, il
1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il 1.1.1989,
- con una diminuzione del 30% nei Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995 e 1.1.1997.11
2…12
Art. 48 b) Fabbricati nuovi o riattati
1Le stime dei fabbricati nuovi o riattati dopo le revisioni generali ed esistenti al momento
dell’entrata in vigore della presente legge sono, ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella
misura seguente:
8 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
9 Art. annullato con sentenza 20 marzo 1998 dal Tribunale federale. DTF 124 I 159.
10 Cpv. introdotto dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
11 Frase modificata dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88.
12 Cpv. abrogato dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88.
- in modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1977, il
1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il 1.1.1989,
- con una diminuzione del 30% nei Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995, 1.1.1997.13
2Nei Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore prima dell’1.1.1991, i proprietari
interessati possono chiedere all’Ufficio delle stime, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente modifica nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, una
diminuzione del 30% della variazione della stima dei fabbricati nuovi o riattati la cui stima è entrata
in vigore dal 1.1.1991 in poi.14
Art. 49 c) Pubblicazione e entrata in vigore
1Il Consiglio di Stato stabilisce nell'ambito dell'applicazione dell'art. 50 cpv. 2, l'entrata in
vigore dei valori di perequazione previsti dagli articoli 47 e 48.
2Esso pubblica l'elenco dei comuni interessati con i relativi valori di perequazione nel Foglio
ufficiale cantonale.
3I valori di perequazione rimangono in vigore fintanto che sono sostituiti dalle stime allestite in base
alle revisioni generali previste dall'art. 6.
Art. 50 Messa in vigore, abrogazioni
1Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge,
unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.15
Pubblicata nel BU 1996, 470 e BU 1997, 44.
13 Frase modificata dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88.
14 Cpv. modificato dalla L 7.2.1999; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 88.
15 Entrata in vigore: 1 gennaio 1997 - BU 1996, 479.