Law

4.5 Ordinanza municipale sulle tasse per il controllo degli impianti di combustione alimentati con olio e gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW, legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW del 3 ottobre 2019

Lugano · 16176696 · communal act

Ask the law about thisMore laws of LuganoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.

Copy read on 2026-11-08. The page it was read from

sha256 19368eba81fd40ba441043daf2ab190a7bf1e83d2f5a9fd85a32c37bacd27e4c

Contents: 12 provisions
  1. Art. 1 P. 2 di 8
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 h. Mancata notifica nuovo impianto - CHF 150.--
  11. Art. 11
  12. Art. 12

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

12 provisions

Art. 1 P. 2 di 8

Principio 1 1 Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio, gas e legna (art. 13 OIAt). 2 La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio o gas pari o inferiore a 1 MW e legna pari o inferiore a 70 kW esistenti sul territorio comunale in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti. 3 Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio di causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni, l’ammontare della tassa è definita nell’art. 13 del Tariffario per le prestazioni in materia ambientale. 4 I controlli di impianti alimentati con olio o gas pari o inferiori a 1 MW e legna pari o inferiori a 70 kW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).

Propose a change

Art. 2

Ciclo dei controlli ed avviso d’inizio dei controlli 2 3 1 I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone; essi comprendono due stagioni di riscaldamento (a partire dal 1° ottobre di un anno al 31 settembre di 2 anni successivi) e quindi non corrispondono a due anni civili. Il loro rispetto deve essere ossequiato da parte di tutti gli enti, sia pubblici che privati. 2 Nel corso di ogni ciclo di misura tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati; con questo sistema operativo la scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro. Non tutti gli impianti hanno la periodicità di misura ogni 2 anni ma, a seconda del tipo di impianto, l'OIAt o il diritto cantonale prevedono anche dei termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6 anni: i punti che seguono ne dettagliano l'applicazione. 3 Per tutti gli impianti che funzionano più di 50 o 100 ore l'anno alimentati a olio, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5), il ciclo di misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno, fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato una volta ogni 2 stagioni di riscaldamento. 4 Per gli impianti domestici alimentati a gas che funzionato più di 1 00 ore l'anno, quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono considerati "Eco-impianti" (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna (categoria 6), il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 3 anni fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato una volta ogni 4 stagioni di riscaldamento. r va P. 3 di 8 5 Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno, segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di misura avviene ogni 6 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni fermo restando che l'impianto sarà controllato mediamente una volta ogni 6 stagioni di riscaldamento. 6 Le prime misurazioni, i controlli su reclamo e i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la prima misurazione (collaudo) vale quanto statuito dall'art. 13 cpv. 2 OIAt; per i controlli su reclamo vengono effettuati su segnalazione di terzi e il costo è a carico della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto. Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizione delle autorità competenti (comuni e Cantone) senza costi a carico del proprietario/amministratore. 7 I proprietari/amministrazioni o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente dal controllore ufficiale designato dal Comune, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti. 8 Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 let. a), 5 cpv. 2 let. a) e b) ROIAt; lui stesso può ordinare i provvedimenti necessari.

Propose a change

Art. 3

Obblighi del proprietario/amministrazione 4 1 Il proprietario/amministrazione dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt). 2 Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti di combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità degli interventi è disciplinata dal Regolamento sulla protezione antincendio (RPA). 3 Il proprietario/amministrazione dell'impianto deve in particolare:

Propose a change

Art. 4

LPAmb - Obbligo d'informare il controllore incaricato " 1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini"; b. Art. 14 OIAt - Permettere l'esecuzione delle misurazioni " 3 Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili"; c. Art. 6 cpv. 3 let. b) ROIAt - Obblighi del proprietario/amministrazione: annunciare gli impianti " b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti". r va P. 4 di 8 Art. 4 Controllore incaricato 5 1 Il controllore ufficiale designato dal Comune per questi controlli viene scelto dal Municipio tramite una procedura di concorso giusta l’art. 11 cpv. 1 DirCC; la delibera e il suo eventuale rinnovo vengono pubblicati all'albo comunale e sul sito internet del Comune. 2 Il controllore valuta globalmente lo stato degli impianti, dei suoi aggregati e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAt secondo la lista di controllo MT2 “Esecuzione dei controlli ufficiali” edita dalla Commissione per il controllo della qualità (QSK-FK), attenendosi diligentemente alla DirCC. Lui stesso decide i provvedimenti necessari tramite la stesura di un rapporto che descrive l’esito del controllo, informando il proprietario/amministrazione o il gestore dell’impianto. 3 Il controllore incaricato è tenuto alla neutralità e non può svolgere altre attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili sul territorio giurisdizionale con attività affini, quali in particolare attività di vendita, installazione o manutenzione di impianti, che potrebbero condurre a situazioni di conflitti di interesse. Egli garantisce inoltre il rispetto della protezione dei dati e non può subappaltare a terzi l'incarico.

Propose a change

Art. 5

Doveri e compiti del controllore incaricato 6 1 Il controllore incaricato dispone dell'apparecchio di misura (Messgeräte o Computer di misura) dei gas combusti come da cifre 2.1 e 2.3 delle Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «extra-leggero», gas o legna (RMis) edizione 2018 (UFAM). 2 A lui incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa, compreso il piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai proprietari/amministrazioni, i controlli stessi e ogni altra occorrenza prevista nel rispetto delle direttive cantonali. 3 È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario/amministrazione dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto. 4 Trasmette mensilmente la situazione relativa ai controlli effettuati, perlomeno durante il periodo di controllo nel Comune, dei dati tramite l'applicativo ConComDat alla SPAAS e alla Divisione edilizia privata – controllo combustione. 5 Trasmette inoltre i dati relativi alla fatturazione tramite l'applicativo ConComDat/ConComFat alla Divisione edilizia privata - controllo combustione su indicazioni della stessa, la quale sarà curata dai servizi comunali che a loro volta ritorneranno al controllore il file da riprendere nel ConComDat/ConComFat per aggiornare la situazione del fatturato. r va P. 5 di 8 6 In generale, il controllore incaricato è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rispetto della legislazione in materia vigente, attenendosi alle DirCC emesse dalla SPAAS.

Propose a change

Art. 6

Categorie tariffarie di impianti 7 Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie tariffarie a. Categoria 1 - Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas: - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta); - bruciatore a gas atmosferico; - bruciatore a gas ad aria soffiata; - bruciatore a olio ad aria soffiata. b. Categoria 2 - Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio o gas: - bruciatore a gas atmosferico; - bruciatore a gas ad aria soffiata; - bruciatore a olio ad aria soffiata. c. Categoria 3 - Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2 combustibili: - bruciatore a olio o gas a 2 stadi; - bruciatore a olio o gas modulante. d. Categoria 4 - Motori stazionari: - impianti ibridi e di cogenerazione a gas; - gruppi elettrogeni e compressori diesel. e. Categoria 5 - Impianti ex art. 5 lett. c) e f) DirCC: - impianti in vena d'aria; - impianti radianti e impianti speciali. f. Categoria 6 - Impianti a legna ≤ a 70 kW: a. Impianti alimentati a pellet / cippato / legna, carica automatica con circuito idraulico; b. Impianti alimentati a legna / mattonelle / carbone, carica manuale con circuito idraulico; c. I forni pane /pizza a legna / pellet per uso professionale (forni industriali); d. Le stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali); e. Altri impianti senza circuito idraulico misurati unicamente in caso di reclamo; f. Controllo visuale e ceneri (VK1).

Propose a change

Art. 7

Tasse per il controllo periodico 8 1 Le tasse per la prima misurazione e il controllo periodico, sono definite come segue. a. Impianti di categoria 1 - CHF 105.-- b. Impianti di categoria 2 - CHF 139.-- c. Impianti di categoria 3 - CHF 181 .-- r va P. 6 di 8 d. Impianti di categoria 4 - CHF 139.-- e. Impianti di categoria 5 - CHF 139.-- f. Impianti di categoria 6 (legna ≤ 70kW) a. Carica automatica - CHF 345.-- b. Carica manuale - CHF 365.-- c. Forni pane/pizza - CHF 345.-- d. Imp. accumulazione - CHF 365.-- e. Misura per reclamo - CHF 275.-- f. Controllo visuale - CHF 42.-- 2 Le tasse di cui al cpv. 1 non sono comprensive dell’IVA e della tassa cantonale, quest’ultima è basata sulla scorta dell'allegato 1, pto. 1, cpv. 1 let. b) del RLaLPAmb; la DirCC. 3 Le tasse per condizioni particolari sono definite come segue: a. a partire dal secondo spostamento dell’appuntamento, supplemento di CHF 20.--; b. multa per ogni appuntamento mancato: CHF 50.--. La multa può essere annullata se al Municipio dovesse essere comunicato, entro 1 5 giorni dalla ricezione della multa, l’impossibilità della presenza al controllo, indicando la motivazione, tali casi saranno valutati singolarmente.

Propose a change

Art. 8

Tasse per altri controlli 9 1 0 1 In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 7 di cui sopra, come meglio descritto all'art. 10 cpv. 4 DirCC. 2 Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario/amministrazione dell'impianto un formulario (Certificato di regolazione), da ritornare al controllore entro 30 giorni. Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione. La tassa per la registrazione nel ConComDat è fissata in CHF 30.--. 3 Richiamo e registrazione certificato comprovante la pulizia dello spazzacamino (RPA): - Tassa di registrazione del rapporto dello spazzacamino: CHF 30.--. 4 Nel caso in cui il proprietario/amministrazione non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore informa il Municipio che procede con l'emissione di un sollecito di regolazione: - tassa di sollecito: CHF 60.--. 5 Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le rispettive condizioni di esercizio (art. 4 cpv. 2), il controllore incaricato ordina i provvedimenti necessari e dopo al massimo 60 giorni provvede con una verifica per constatarne la conformità: - tassa per il controllo di verifica: CHF 65.-- (tassa cantonale esclusa). r va P. 7 di 8 6 Per gli impianti che funzionano meno di cento ore l'anno e muniti di contaore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento: - tassa per la registrazione delle ore di funzionamento nel ConComDat: CHF 50.--.

Propose a change

Art. 9

Tasse per prestazioni particolari Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC. Agli inadempienti per queste prestazioni, connesse all'applicazione della legge in materia, saranno prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb): a. Diffida per la mancata regolazione - CHF 100.-- b. Diffida per il mancato risanamento - CHF 200.-- c. Ordine di messa fuori esercizio forzata - CHF 200.-- d. Messa fuori esercizio forzata (MFEF) - CHF 350.-- e. Mancata presenza durante la MFEF - CHF 150.-- f. Altre prestazioni (tariffa oraria a regia) - CHF 120.-- g. Solleciti scritti in forma raccomandata - CHF 20.--

Propose a change

Art. 10 h. Mancata notifica nuovo impianto - CHF 150.--

Debitore 1 1 1 Le tasse sono dovute dal proprietario/amministrazione degli spazi in cui è situato l’impianto o dal detentore dello stesso. 2 La fattura viene notificata al debitore mediante decisione della Divisione edilizia privata, contro la quale è dato reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso nei modi e nei termini previsti dalla LOC. 3 La decisione sull'ammontare della fattura cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.

Propose a change

Art. 11

Disposizioni abrogative È abrogata l'Ordinanza municipale sulle tasse per il controllo degli impianti di combustione, del 3 settembre 2015.

Propose a change

Art. 12

Entrata in vigore Le disposizioni della presente Ordinanza entrano in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. r va P. 8 di 8 Per il Municipio Il Sindaco Avv. M. Borradori Il Segretario R. Bregy Risoluzione municipale del 3 ottobre 201 9. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 28 ottobre e il 27 novembre 2019. 1 Cpv. 3 modificato dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicato agli albi comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024. 2 Cpv. 6 e 7 modificati dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicati agli albi comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024. 3 Cpv. 1 modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 settembre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 22 settembre al 22 ottobre 2025. 4 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicato agli albi comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024. 5 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicato agli albi comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024. 6 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicato agli albi comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024. 7 Lett. f modificata dal Municipio con risoluzione del 1 8 settembre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 22 settembre al 22 ottobre 2025. 8 Cpv. 1 modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 settembre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 22 settembre al 22 ottobre 2025. 9 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicato agli albi comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024. 1 0 Cpv. 6 modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 settembre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 22 settembre al 22 ottobre 2025. 1 1 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicato agli albi comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024. Note r va

Propose a change

← Find another law