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12 provisions
Art. 1 P. 2 di 8
Principio 1
1 Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli
impianti a combustione, alimentati con olio, gas e legna (art. 13 OIAt).
2 La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità
organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti
alimentati con olio o gas pari o inferiore a 1 MW e legna pari o inferiore a
70 kW esistenti sul territorio comunale in modo tale da verificarne la loro
conformità alle normative vigenti.
3 Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese.
La stessa fonda sul principio di causalità sancito nella LPAmb ed è
comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue
prestazioni, l’ammontare della tassa è definita nell’art. 13 del Tariffario per
le prestazioni in materia ambientale.
4 I controlli di impianti alimentati con olio o gas pari o inferiori a 1 MW e
legna pari o inferiori a 70 kW possono essere eseguiti unicamente da
persone autorizzate dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).
Propose a changeArt. 2
Ciclo dei controlli ed avviso d’inizio dei controlli 2 3
1 I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone; essi comprendono due
stagioni di riscaldamento (a partire dal 1° ottobre di un anno al 31
settembre di 2 anni successivi) e quindi non corrispondono a due anni
civili. Il loro rispetto deve essere ossequiato da parte di tutti gli enti, sia
pubblici che privati.
2 Nel corso di ogni ciclo di misura tutti gli impianti soggetti a controllo
periodico devono essere misurati; con questo sistema operativo la
scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili
abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro. Non
tutti gli impianti hanno la periodicità di misura ogni 2 anni ma, a seconda
del tipo di impianto, l'OIAt o il diritto cantonale prevedono anche dei
termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6 anni: i punti che
seguono ne dettagliano l'applicazione.
3 Per tutti gli impianti che funzionano più di 50 o 100 ore l'anno alimentati a
olio, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5), il ciclo di
misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo
che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno,
fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato una volta ogni
2 stagioni di riscaldamento.
4 Per gli impianti domestici alimentati a gas che funzionato più di 1 00 ore
l'anno, quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono
considerati "Eco-impianti" (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna
(categoria 6), il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve
comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non
sia inferiore a 3 anni fermo restando che l'impianto mediamente sarà
controllato una volta ogni 4 stagioni di riscaldamento.
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P. 3 di 8
5 Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno,
segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di misura avviene ogni 6
anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un
controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni fermo restando che
l'impianto sarà controllato mediamente una volta ogni 6 stagioni di
riscaldamento.
6 Le prime misurazioni, i controlli su reclamo e i controlli supplementari
sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la prima misurazione
(collaudo) vale quanto statuito dall'art. 13 cpv. 2 OIAt; per i controlli su
reclamo vengono effettuati su segnalazione di terzi e il costo è a carico
della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando
l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento
imposto. Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su
disposizione delle autorità competenti (comuni e Cantone) senza costi a
carico del proprietario/amministratore.
7 I proprietari/amministrazioni o gli interessati riceveranno l'avviso di
controllo direttamente dal controllore ufficiale designato dal Comune, al
quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.
8 Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro
complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 let.
a), 5 cpv. 2 let. a) e b) ROIAt; lui stesso può ordinare i provvedimenti
necessari.
Propose a changeArt. 3
Obblighi del proprietario/amministrazione 4
1 Il proprietario/amministrazione dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le
misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire
l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).
2 Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti di combustione
devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo
scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La
periodicità degli interventi è disciplinata dal Regolamento sulla protezione
antincendio (RPA).
3 Il proprietario/amministrazione dell'impianto deve in particolare:
Propose a changeArt. 4
LPAmb - Obbligo d'informare il controllore incaricato
"
1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie
all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a
tollerare indagini";
b. Art. 14 OIAt - Permettere l'esecuzione delle misurazioni
"
3 Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità,
predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili";
c. Art. 6 cpv. 3 let. b) ROIAt - Obblighi del proprietario/amministrazione:
annunciare gli impianti
"
b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le
modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati
necessari all'allestimento del catasto degli impianti".
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P. 4 di 8
Art. 4 Controllore incaricato 5
1 Il controllore ufficiale designato dal Comune per questi controlli viene
scelto dal Municipio tramite una procedura di concorso giusta l’art. 11
cpv. 1 DirCC; la delibera e il suo eventuale rinnovo vengono pubblicati
all'albo comunale e sul sito internet del Comune.
2 Il controllore valuta globalmente lo stato degli impianti, dei suoi aggregati
e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv.
2 lett. a) e b) ROIAt secondo la lista di controllo MT2 “Esecuzione dei
controlli ufficiali” edita dalla Commissione per il controllo della qualità
(QSK-FK), attenendosi diligentemente alla DirCC.
Lui stesso decide i provvedimenti necessari tramite la stesura di un
rapporto che descrive l’esito del controllo, informando il
proprietario/amministrazione o il gestore dell’impianto.
3 Il controllore incaricato è tenuto alla neutralità e non può svolgere altre
attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili sul
territorio giurisdizionale con attività affini, quali in particolare attività di
vendita, installazione o manutenzione di impianti, che potrebbero
condurre a situazioni di conflitti di interesse. Egli garantisce inoltre il
rispetto della protezione dei dati e non può subappaltare a terzi l'incarico.
Propose a changeArt. 5
Doveri e compiti del controllore incaricato 6
1 Il controllore incaricato dispone dell'apparecchio di misura (Messgeräte o
Computer di misura) dei gas combusti come da cifre 2.1 e 2.3 delle
Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a
combustione alimentati con olio «extra-leggero», gas o legna (RMis)
edizione 2018 (UFAM).
2 A lui incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa, compreso il
piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai
proprietari/amministrazioni, i controlli stessi e ogni altra occorrenza
prevista nel rispetto delle direttive cantonali.
3 È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al
proprietario/amministrazione dell'impianto da risanare o da sostituire,
informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa
alla sostituzione dell'impianto.
4 Trasmette mensilmente la situazione relativa ai controlli effettuati,
perlomeno durante il periodo di controllo nel Comune, dei dati tramite
l'applicativo ConComDat alla SPAAS e alla Divisione edilizia privata –
controllo combustione.
5 Trasmette inoltre i dati relativi alla fatturazione tramite l'applicativo
ConComDat/ConComFat alla Divisione edilizia privata - controllo
combustione su indicazioni della stessa, la quale sarà curata dai servizi
comunali che a loro volta ritorneranno al controllore il file da riprendere
nel ConComDat/ConComFat per aggiornare la situazione del fatturato.
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P. 5 di 8
6 In generale, il controllore incaricato è tenuto a svolgere le sue mansioni
nel rispetto della legislazione in materia vigente, attenendosi alle DirCC
emesse dalla SPAAS.
Propose a changeArt. 6
Categorie tariffarie di impianti 7
Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie tariffarie
a. Categoria 1 - Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas:
- bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
- bruciatore a gas atmosferico;
- bruciatore a gas ad aria soffiata;
- bruciatore a olio ad aria soffiata.
b. Categoria 2 - Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante
alimentati con olio o gas:
- bruciatore a gas atmosferico;
- bruciatore a gas ad aria soffiata;
- bruciatore a olio ad aria soffiata.
c. Categoria 3 - Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2
combustibili:
- bruciatore a olio o gas a 2 stadi;
- bruciatore a olio o gas modulante.
d. Categoria 4 - Motori stazionari:
- impianti ibridi e di cogenerazione a gas;
- gruppi elettrogeni e compressori diesel.
e. Categoria 5 - Impianti ex art. 5 lett. c) e f) DirCC:
- impianti in vena d'aria;
- impianti radianti e impianti speciali.
f. Categoria 6 - Impianti a legna ≤ a 70 kW:
a. Impianti alimentati a pellet / cippato / legna, carica automatica con
circuito idraulico;
b. Impianti alimentati a legna / mattonelle / carbone, carica manuale con
circuito idraulico;
c. I forni pane /pizza a legna / pellet per uso professionale (forni
industriali);
d. Le stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti
individuali);
e. Altri impianti senza circuito idraulico misurati unicamente in caso di
reclamo;
f. Controllo visuale e ceneri (VK1).
Propose a changeArt. 7
Tasse per il controllo periodico 8
1 Le tasse per la prima misurazione e il controllo periodico, sono definite
come segue.
a. Impianti di categoria 1 - CHF 105.--
b. Impianti di categoria 2 - CHF 139.--
c. Impianti di categoria 3 - CHF 181 .--
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P. 6 di 8
d. Impianti di categoria 4 - CHF 139.--
e. Impianti di categoria 5 - CHF 139.--
f. Impianti di categoria 6 (legna ≤ 70kW)
a. Carica automatica - CHF 345.--
b. Carica manuale - CHF 365.--
c. Forni pane/pizza - CHF 345.--
d. Imp. accumulazione - CHF 365.--
e. Misura per reclamo - CHF 275.--
f. Controllo visuale - CHF 42.--
2 Le tasse di cui al cpv. 1 non sono comprensive dell’IVA e della tassa
cantonale, quest’ultima è basata sulla scorta dell'allegato 1, pto. 1, cpv. 1
let. b) del RLaLPAmb; la DirCC.
3 Le tasse per condizioni particolari sono definite come segue:
a. a partire dal secondo spostamento dell’appuntamento, supplemento di
CHF 20.--;
b. multa per ogni appuntamento mancato: CHF 50.--. La multa può essere
annullata se al Municipio dovesse essere comunicato, entro 1 5 giorni
dalla ricezione della multa, l’impossibilità della presenza al controllo,
indicando la motivazione, tali casi saranno valutati singolarmente.
Propose a changeArt. 8
Tasse per altri controlli 9 1 0
1 In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo
vengono applicate le tasse definite all'art. 7 di cui sopra, come meglio
descritto all'art. 10 cpv. 4 DirCC.
2 Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore
ordina di procedere con una regolazione consegnando al
proprietario/amministrazione dell'impianto un formulario (Certificato di
regolazione), da ritornare al controllore entro 30 giorni. Sulla base
dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare
un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione.
La tassa per la registrazione nel ConComDat è fissata in CHF 30.--.
3 Richiamo e registrazione certificato comprovante la pulizia dello
spazzacamino (RPA):
- Tassa di registrazione del rapporto dello spazzacamino: CHF 30.--.
4 Nel caso in cui il proprietario/amministrazione non rispetti il termine di
regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il
controllore informa il Municipio che procede con l'emissione di un
sollecito di regolazione:
- tassa di sollecito: CHF 60.--.
5 Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le
rispettive condizioni di esercizio (art. 4 cpv. 2), il controllore incaricato
ordina i provvedimenti necessari e dopo al massimo 60 giorni provvede
con una verifica per constatarne la conformità:
- tassa per il controllo di verifica: CHF 65.-- (tassa cantonale esclusa).
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6 Per gli impianti che funzionano meno di cento ore l'anno e muniti di
contaore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di
funzionamento:
- tassa per la registrazione delle ore di funzionamento nel ConComDat:
CHF 50.--.
Propose a changeArt. 9
Tasse per prestazioni particolari
Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità
comunale applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC. Agli inadempienti
per queste prestazioni, connesse all'applicazione della legge in materia,
saranno prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):
a. Diffida per la mancata regolazione - CHF 100.--
b. Diffida per il mancato risanamento - CHF 200.--
c. Ordine di messa fuori esercizio forzata - CHF 200.--
d. Messa fuori esercizio forzata (MFEF) - CHF 350.--
e. Mancata presenza durante la MFEF - CHF 150.--
f. Altre prestazioni (tariffa oraria a regia) - CHF 120.--
g. Solleciti scritti in forma raccomandata - CHF 20.--
Propose a changeArt. 10 h. Mancata notifica nuovo impianto - CHF 150.--
Debitore 1 1
1 Le tasse sono dovute dal proprietario/amministrazione degli spazi in cui è
situato l’impianto o dal detentore dello stesso.
2 La fattura viene notificata al debitore mediante decisione della Divisione
edilizia privata, contro la quale è dato reclamo al Municipio entro il
termine di 15 giorni. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di
ricorso nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
3 La decisione sull'ammontare della fattura cresciuta in giudicato, è
esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.
Propose a changeArt. 11
Disposizioni abrogative
È abrogata l'Ordinanza municipale sulle tasse per il controllo degli impianti di
combustione, del 3 settembre 2015.
Propose a changeArt. 12
Entrata in vigore
Le disposizioni della presente Ordinanza entrano in vigore con la crescita in
giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di
pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
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Per il Municipio
Il Sindaco
Avv. M. Borradori
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale del 3 ottobre 201 9.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 28 ottobre e il 27
novembre 2019.
1 Cpv. 3 modificato dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024.
2 Cpv. 6 e 7 modificati dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicati agli albi
comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024.
3 Cpv. 1 modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 settembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 22 settembre al 22 ottobre 2025.
4 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024.
5 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024.
6 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024.
7 Lett. f modificata dal Municipio con risoluzione del 1 8 settembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 22 settembre al 22 ottobre 2025.
8 Cpv. 1 modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 settembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 22 settembre al 22 ottobre 2025.
9 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024.
1 0 Cpv. 6 modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 settembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 22 settembre al 22 ottobre 2025.
1 1 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 23 maggio 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 27 maggio al 26 giugno 2024.
Note
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Propose a change