Art. 1
La Banca dello Stato è esonerata dall’imposta comunale, eccezion fatta per gli immobili di sua proprietà, nei Comuni ove sono situati, per un importo di sostanza pari al valore di stima ufficiale e per un reddito netto del 3% di detto valore.
Ticino · 960.200 · decree
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La Banca dello Stato è esonerata dall’imposta comunale, eccezion fatta per gli immobili di sua proprietà, nei Comuni ove sono situati, per un importo di sostanza pari al valore di stima ufficiale e per un reddito netto del 3% di detto valore.
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Il Decreto legislativo 29 agosto 1927 concernente il pagamento delle imposte comunali da parte della Banca dello Stato, è abrogato.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 1951. Pubblicato nel BU 1952, 83. 1 Art. abrogato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 442; precedenti modifiche: BU 1980, 6; BU 1993, 334.