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Decreto legislativo concernente il regime fiscale della Banca dello Stato e la costituzione di un fondo di compensazione intercomunale

Ticino · 960.200 · decree

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Art. 1

La Banca dello Stato è esonerata dall’imposta comunale, eccezion fatta per gli immobili di sua proprietà, nei Comuni ove sono situati, per un importo di sostanza pari al valore di stima ufficiale e per un reddito netto del 3% di detto valore.

Art. 2

…1

Art. 3

Il Decreto legislativo 29 agosto 1927 concernente il pagamento delle imposte comunali da parte della Banca dello Stato, è abrogato.

Art. 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 1951. Pubblicato nel BU 1952, 83. 1 Art. abrogato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 442; precedenti modifiche: BU 1980, 6; BU 1993, 334.

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