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Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni

Ticino · 923.100 · statute

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Contents: 45 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Campo di applicazione
  3. Art. 3 Diritti di pesca
  4. Art. 4 Definizioni
  5. Art. 5 Cattura
  6. Art. 6 Attrezzi e sistemi
  7. Art. 7 Natanti
  8. Art. 8 Statistica
  9. Art. 9 Gare
  10. Art. 10 Polizia della pesca e collaboratori
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Controlli
  13. Art. 13 Patente
  14. Art. 14 Condizioni per l’ottenimento della patente
  15. Art. 15 Diniego della patente
  16. Art. 16 Categorie di patenti e tasse
  17. Art. 17 Obblighi del pescatore
  18. Art. 18 Ripartizione degli introiti
  19. Art. 19 Destinazione
  20. Art. 20 Finanziamento
  21. Art. 21 Protezione delle specie
  22. Art. 22 Corsi, formazione, studi di base
  23. Art. 23 Ripopolamento
  24. Art. 24 Valorizzazione biotopi
  25. Art. 25 Interventi sui corpi d'acqua
  26. Art. 26 Catture eccezionali
  27. Art. 27 Attività moleste
  28. Art. 28 Associazioni
  29. Art. 29 Corsi d’introduzione alla pesca e attestato di competenza federale37
  30. Art. 30 Commissione consultiva
  31. Art. 31 Esecuzione coattiva
  32. Art. 32 Contravvenzioni
  33. Art. 33 Divieto di esercitare la pesca
  34. Art. 34 Competenze e procedure
  35. Art. 35 Risarcimento danni
  36. Art. 36 Confisca
  37. Art. 37 Prestazioni dell’Amministrazione
  38. Art. 38 Ricorso
  39. Art. 39 Applicazione diretta
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Esami per patenti di categoria P
  42. Art. 42 Raggiungimento del contingente
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Abrogazione
  45. Art. 45 Pubblicazione ed entrata in vigore

45 provisions

Art. 1 Scopo

1La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP) e dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993 (OLFP).3 2Essa ha inoltre lo scopo di: a) garantire la gestione della fauna ittica in modo da mantenere popolazioni strutturate in naturale equilibrio e adeguate al biotopo che le ospita; b) assicurare che gli interventi sulle acque avvengano nel rispetto degli scopi di salvaguardia degli ambienti acquatici naturali e delle funzioni biologiche che vi trovano luogo; c) favorire le misure di valorizzazione degli habitat della fauna ittica indigena e di quella acquatica in generale; d) promuovere l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita; e) definire le competenze, le modalità di esercizio della pesca nonché le norme procedurali cantonali.

Art. 2 Campo di applicazione

1La presente legge si applica alle acque pubbliche e private, come pure agli impianti di piscicoltura e ai bacini artificiali privati ai quali pesci e gamberi possono accedere in modo naturale. 2L'esercizio della pesca nelle acque promiscue è regolato dalla convenzione italo-svizzera e dalla relativa ordinanza federale. 3La pesca nelle acque comuni con Cantoni confinanti è soggetta agli accordi fra i Cantoni interessati.

Art. 3 Diritti di pesca

1Il diritto di pesca e la facoltà di concederlo spettano al Cantone; sono riservati i diritti acquisiti. 2Il Cantone può riscattare i diritti acquisiti di pesca; la procedura è retta dalla legge di espropriazione dell’8 marzo 1971.4 TITOLO II Esercizio della pesca

Art. 4 Definizioni

1L'esercizio della pesca è ogni attività volta alla cattura di pesci e gamberi nonché di altri animali acquatici da utilizzare come esca. 2Con il termine “patente” si intende il documento in forma cartacea o elettronica rilasciato dall’autorità competente. 3Con il termine “strumento di statistica” si intende il libretto allegato alla patente cartacea o l’applicazione del Cantone per dispositivi mobili. 1 Titolo modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 2 Ingresso modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67. 3 Cpv. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67. 4 Cpv. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67. 5 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67.

Art. 5 Cattura

È consentita unicamente la cattura di pesci e gamberi delle specie non protette, nei periodi fissati dal regolamento.

Art. 6 Attrezzi e sistemi

1Gli attrezzi e i sistemi di pesca consentiti sono definiti nel regolamento. 2E' ovunque vietata ogni forma di pasturazione; possono essere concesse deroghe per gare di pesca.

Art. 7 Natanti

L’uso di qualsiasi natante o dispositivo analogo a scopo di pesca e per il trasporto di attrezzi atti a tale scopo è vietato su tutte le acque del Cantone, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio.

Art. 8 Statistica

L’attività di pesca e le relative catture devono essere iscritte nell’apposito strumento di statistica, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 9 Gare

1Le gare di pesca necessitano di un'autorizzazione e possono svolgersi unicamente nei laghi Verbano e Ceresio nonché in acque dove vigono diritti di pesca privati. 2L'organizzatore della gara versa una tassa per l'uso speciale del demanio pubblico durante la competizione; la tassa varia da fr. 100.– a fr. 1000.– a dipendenza dell'estensione del campo di gara e del numero di partecipanti. 3Per le gare sociali non è prelevata la tassa.

Art. 10 Polizia della pesca e collaboratori

1La polizia della pesca è esercitata dai funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca, dai guardapesca, dai guardapesca volontari e dagli agenti della polizia cantonale. 2Alla polizia della pesca collaborano: a) agenti della polizia comunale; b) personale forestale cantonale; c) guardie volontarie della natura e del paesaggio; d) guardie svizzere di confine. 3Il Consiglio di Stato fissa i criteri per riconoscere a privati cittadini, proposti dall’Ufficio della caccia e della pesca, dalle federazioni o dalle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la pesca riconosciute, la qualità di guardapesca volontario.8 Segnalazioni, ritiro della patente e privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca

Art. 11

1Gli agenti della polizia della pesca e i loro collaboratori segnalano le infrazioni constatate alla presente legge, alla legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP), alla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN).10 2Gli agenti della polizia della pesca, in particolare: a) procedono al ritiro immediato della patente nei casi e secondo le modalità fissati dal regolamento; il ritiro della patente comporta la privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo; b) in caso di pesca senza il possesso della patente, possono menzionare a verbale la privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo. 3Gli agenti della polizia della pesca trasmettono entro 48 ore, all’Ufficio della caccia e della pesca, un verbale dei fatti e l’eventuale patente ritirata. 6 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 7 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67; precedente modifica: BU 2010, 43. 8 Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42. 9 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43. 10 Cpv. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67. 4Entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, l’Ufficio della caccia e della pesca decide sul mantenimento della privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca. Contro tale decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni; il ricorso non ha effetto sospensivo.11 5Nei casi di ritiro ingiustificato della patente, la tassa viene rimborsata proporzionalmente ai giorni di pesca inutilizzati.

Art. 12 Controlli

1Gli agenti della polizia della pesca ed i loro collaboratori sono autorizzati a controllare gli indumenti, i recipienti, gli attrezzi, i veicoli ed i natanti dei pescatori. 2Essi sequestrano attrezzi usati abusivamente e le catture illecite. Possono pure procedere al sequestro a scopo di pegno. 3Gli agenti della polizia della pesca possono effettuare perquisizioni e sequestri domiciliari su ordine della competente autorità giudiziaria. 4Essi possono inoltre ricorrere alla coercizione fisica per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli incombenti e non altrimenti evitabili. Banca dati informatica Art. 12a12 1Il sistema informatico cantonale di gestione della pesca svolge la funzione di piattaforma elettronica per la gestione e l’archiviazione dei dati relativi ai pescatori, alle patenti rilasciate e all’attività di pesca di cui all’articolo 8. 2Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi al sistema informatico, in particolare definisce: a) l’organo responsabile del trattamento dei dati; b) le categorie di dati contenuti; c) le modalità e i diritti di accesso e di trasmissione dei dati, tenendo conto della cerchia dei destinatari. 3I dati archiviati nel sistema informatico devono poter soddisfare integralmente gli obblighi di informazione di cui all’articolo 11 LFSP. 4I dati archiviati possono venire elaborati a scopo di ricerca, di statistica e di gestione, nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali. TITOLO III Patenti

Art. 13 Patente

1L’esercizio della pesca presuppone l’ottenimento della patente. 2…14 3Sono riservati i diritti privati di pesca legalmente riconosciuti. 4Per tutte le età menzionate nella presente legge fa stato l’anno nel quale l’età è compiuta, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 15 capoverso 1 lettera a).15 Bambini sotto sorveglianza, ragazzi e persone in sedia a rotelle Art. 13a16 1I bambini fino a 8 anni sono autorizzati a esercitare la pesca unicamente se in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale e sotto la sorveglianza di un pescatore maggiorenne in possesso di una valida patente e strumento di statistica, alle seguenti condizioni cumulative: a) il numero massimo di attrezzi consentiti non può superare il limite concesso al sorvegliante; b) i pesci catturati vanno iscritti nello strumento di statistica del sorvegliante, il quale prende a carico le catture nel proprio contingente; c) il sorvegliante risponde del rispetto delle normative vigenti in materia. 2I ragazzi tra 9 e 13 anni in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale e le persone in sedia a rotelle possono esercitare la pesca senza patente, nel rispetto delle normative vigenti. Sono comunque tenuti a iscrivere l’attività di pesca e le catture nell’apposito strumento di statistica, conformemente all’articolo 8. 11 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 12 Art. introdotto dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67. 13 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43. 14 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 15 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 16 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67; precedente modifica: BU 2022, 292.

Art. 14 Condizioni per l’ottenimento della patente

1La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno almeno 14 anni e che sono in possesso di un attestato di competenza riconosciuto a livello federale ai sensi dell’articolo 5a OLFP (certificato SaNa o equipollente).18 2L’ottenimento della patente di pesca con reti (tipo P) è soggetto al superamento di un esame organizzato dall’ASSORETI e riconosciuto dal Consiglio di Stato, nonché alle condizioni stabilite dal regolamento.

Art. 15 Diniego della patente

1Il rilascio della patente è negato a chi: a) non ha compiuto i 18 anni o non è domiciliato o dimorante nel Cantone, per l'esercizio della pesca con reti; b) ha meno di 14 anni e non è in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale, per la pesca dilettantistica;19 c) è privato, a titolo cautelativo (art. 11 cpv. 2 e 4) o per decisione dell’autorità competente (art. 33), del diritto di pescare;20 d) è in mora con il pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla pesca o sulla caccia; e) è recidivo nella mancata consegna della statistica del pescato;21 f) non ottempera alle condizioni previste dall’articolo 14.22 2Il Consiglio di Stato revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.

Art. 16 Categorie di patenti e tasse

1Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse: a) Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio: - Categoria P1, professionale fr. 1200.– - Categoria P2, semiprofessionale fr. 1000.– b) Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica: – Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, compresa la pesca da qualsiasi natante o dispositivo analogo sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo: - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 170.– - per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all’estero fr. 350.– - per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 600.– – Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio senza l’ausilio di natanti o dispositivi analoghi: - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché per i frontalieri in possesso di un permesso valido di lavoro in Ticino fr. 80.– - per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone fr. 100.– – Categoria D3, per la pesca del temolo: - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 100.– - per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all’estero fr. 180.– - per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 350.–24 c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica: – Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, compresa la pesca da qualsiasi natante o dispositivo analogo sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo: - valevole per la durata di 2 giorni fr. 60.– - valevole per la durata di 7 giorni fr. 120.– – Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio 17 Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42. 18 Cpv. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67; precedenti modifiche: BU 2010, 43; BU 2022, 292. 19 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 20 Lett. modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43. 21 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 22 Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 23 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedenti modifiche: BU 2001, 63; BU 2002, 249; BU 2004, 42; BU 2009, 81. 24 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. senza l’ausilio di natanti o dispositivi analoghi: - valevole per la durata di 2 giorni fr. 30.– - valevole per la durata di 7 giorni fr. 50.–25 2Per i richiedenti con età tra 14 e 17 anni sono stabilite le seguenti tasse: – Categoria D1, indistintamente: fr. 50.– – Categoria D3, indistintamente: fr. 20.– – Categoria T1 - valevole per la durata di 2 giorni fr. 20.– - valevole per la durata di 7 giorni fr. 30.–26 3L’Ufficio della caccia e della pesca può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata): – al prezzo di fr. 20.– sui fiumi, bacini idroelettrici e laghi alpini, per manifestazioni didattiche o promozionali; – al prezzo di fr. 10.– sui laghi Verbano e Ceresio, per manifestazioni sportive, didattiche o promozionali. 4La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno almeno 14 anni e che hanno staccato la patente di categoria D1 nel corso dello stesso anno.27 5Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa fissata dal Consiglio di Stato a sostegno dell’attività delle federazioni o delle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la pesca riconosciute. Questo versamento conferisce il diritto a essere affiliato a una delle società ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti. In alternativa al versamento alle federazioni o alle associazioni per l’acquicoltura e la pesca riconosciute, la sovrattassa è devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.28

Art. 17 Obblighi del pescatore

1Il detentore della patente deve averla con sé nell’esercizio della pesca e deve presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente allo strumento di statistica e a un documento di legittimazione valido. 2È riservato il caso dei ragazzi tra 9 e 13 anni e delle persone in sedia a rotelle, i quali nell’esercizio della pesca devono portare con sé unicamente lo strumento di statistica da presentare, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente a un documento di legittimazione valido. 3La patente e lo strumento di statistica sono personali e non trasferibili, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 13a capoverso 1.

Art. 18 Ripartizione degli introiti

1Sul ricavo complessivo delle patenti per la pesca con reti (tipo P) e dilettantistica (tipo D e T) viene assegnato: a) il 7% ai Comuni, in base all’importo delle patenti da loro rilasciate; b) il 55% al Fondo per la fauna ittica e la pesca; c) il 38% al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca. 2Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato annualmente alla Federazione acquicoltura e pesca ticinese ed è a carico della quota assegnata al Cantone prevista alla lettera c) del presente articolo. TITOLO IV Fondo per la fauna ittica e la pesca

Art. 19 Destinazione

1E' costituito un fondo denominato Fondo per la fauna ittica e la pesca. Il Consiglio di Stato, amministratore del Fondo, può finanziare o sussidiare fino al massimo della spesa: a) le azioni di ricostituzione e protezione della fauna ittica e delle biocenosi acquatiche nonché del loro ambiente naturale; 25 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 26 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 27 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 28 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 29 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67; precedenti modifiche: BU 2010, 43; BU 2022, 292. 30 Art. modificato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedenti modifiche: BU 2001, 63; BU 2004, 42; BU 2009, 81. b) la costruzione e manutenzione di opere di incubazione e di allevamento di pesci, se le stesse sono ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati dalla legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e dalla presente legge;31 c) il ripopolamento dei pesci e gamberi nei corsi d'acqua e nei laghi; d) gli studi di base necessari alla corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi; e) l'attività svolta dalle associazioni di pesca riconosciute nell'opera di ripopolamento; f) le azioni intese alla promozione dello smercio e del consumo del pesce indigeno e alla cattura del pesce bianco; g) l'istruzione del pescatore e la divulgazione delle conoscenze scientifiche acquisite e l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita. 2È riservata la competenza del Gran Consiglio secondo i disposti dell’articolo 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986.32

Art. 20 Finanziamento

Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti: a) dal gettito delle tasse per le patenti, secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettera b) della presente legge;33 b) dalla sovrattassa, giusta l’articolo 16 capoverso 5;34 c) dalle indennità e dalle fatturazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 37; d) dalle multe e dai risarcimenti; e) da sussidi e proventi vari; f) da eventuali devoluzioni del Cantone. TITOLO V Protezione e valorizzazione

Art. 21 Protezione delle specie

Il Consiglio di Stato: a) stabilisce misure minime per la cattura delle specie indigene in modo da garantirne un'ottimale riproduzione naturale; b) regola le modalità di rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, la cui cattura non è consentita; c) istituisce zone di protezione ittica, definendone finalità e modalità di gestione.

Art. 22 Corsi, formazione, studi di base

1Il Consiglio di Stato provvede alla formazione e al perfezionamento dei guardapesca e dei funzionari dell’Ufficio della caccia e della pesca. 2Il Consiglio di Stato promuove gli studi di base necessari ad una corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi.

Art. 23 Ripopolamento

Ogni azione di ripopolamento necessita di un'autorizzazione.

Art. 24 Valorizzazione biotopi

Il Consiglio di Stato e i comuni valorizzano la conservazione dei biotopi acquatici allo stato naturale e il ripristino di quelli degradati.

Art. 25 Interventi sui corpi d'acqua

1Ogni intervento tecnico sui corpi d'acqua è soggetto ad autorizzazione. 2Qualora gli interventi autorizzati cagionino pregiudizi alla fauna ittica, alla biocenosi acquatica, al biotopo o alla pesca e non si trovino i provvedimenti atti ad evitarli oppure gli stessi comportino costi sproporzionati, viene imposto il pagamento di un'indennità. 3Il Consiglio di Stato ordina la sospensione di attività illegali e il ripristino della situazione antecedente. 31 Lett. modificata dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67. 32 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 33 Lett. modificata dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43; precedente modifica: BU 2001, 63. 34 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292; precedente modifica: BU 2001, 63. 35 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

Art. 26 Catture eccezionali

Il Consiglio di Stato può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

Art. 27 Attività moleste

1In determinati corpi d'acqua o tratti degli stessi, la pratica di attività sportive può essere limitata qualora ciò dovesse essere richiesto dalla tutela del corpo d'acqua, delle sponde e delle comunità vegetali e animali, oppure di altri importanti interessi pubblici. 2Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti gli accordi intercorsi tra le diverse cerchie interessate. TITOLO VI Associazioni e commissioni

Art. 28 Associazioni

1Le associazioni ticinesi per l'acquicoltura e per la pesca sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge. 2Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio ittico e della pesca nonché nell'informazione del pubblico, coordinando la loro attività con il Dipartimento competente. 3...36

Art. 29 Corsi d’introduzione alla pesca e attestato di competenza federale37

1Il Cantone organizza ogni anno dei corsi introduttivi alla pesca e il relativo esame di abilitazione per l’ottenimento dell’attestato di competenza federale. Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l’organizzazione di tali compiti.39 2L’ASSORETI organizza, una volta all’anno se vi sono candidati, gli esami per l’ottenimento della patente di tipo P.

Art. 30 Commissione consultiva

1La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni, tenendo conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate. 2Essa in particolare: a) esamina e discute questioni inerenti alla gestione della pesca, del patrimonio ittico e del suo ambiente vitale; b) formula eventuali proposte di modifica delle vigenti normative. TITOLO VII Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

Art. 31 Esecuzione coattiva

Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l'esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'articolo 292 CP e dall'adempimento sostitutivo a spese dell'obbligato.

Art. 32 Contravvenzioni

1Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa sino a fr. 5000.–. 2Il tentativo e la complicità sono punibili. 3Sono fatte salve le contravvenzioni soggette alla procedura della multa disciplinare.41 Multe disciplinari: principio, competenza e procedura 36 Cpv. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42. 37 Nota marginale modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 38 Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42. 39 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292; precedente modifica: BU 2010, 43. 40 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292. 41 Cpv. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 51. Art. 32a42 1Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare e stabilisce l’importo delle multe. 2Le multe disciplinari sono riscosse dalla polizia della pesca. 3Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.

Art. 33 Divieto di esercitare la pesca

Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, quando esiste grave o reiterata trasgressione degli articoli 5–8 e 17 capoverso 3, o in altri casi di grave violazione della presente legge, l'autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca.

Art. 34 Competenze e procedure

1I reati elencati nell'articolo 16 capoverso 1 LFSP sono perseguiti dal Ministero pubblico. 2Gli altri reati previsti dalla legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti dal Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Art. 35 Risarcimento danni

1Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno. 2L'autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento.

Art. 36 Confisca

1Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'autorità competente può ordinare la confisca dei pesci e gamberi illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito come pure, indipendentemente dalla proprietà, degli attrezzi di pesca illegalmente adoperati. 2L'autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Art. 37 Prestazioni dell’Amministrazione

Le prestazioni dell’Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell’esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate ai committenti, salvo in caso di ripristino di corsi d’acqua a seguito di danni alluvionali.

Art. 38 Ricorso

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale. TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie

Art. 39 Applicazione diretta

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991.

Art. 40

…47

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