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Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni

Ticino · 923.100 · statute

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Contents: 45 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Campo di applicazione
  3. Art. 3 Diritti di pesca
  4. Art. 4 Definizioni
  5. Art. 5 Cattura
  6. Art. 6 Attrezzi e sistemi
  7. Art. 7 Natanti
  8. Art. 8 Statistica
  9. Art. 9 Gare
  10. Art. 10 Polizia della pesca e collaboratori
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Controlli
  13. Art. 13 Patente
  14. Art. 14 Condizioni per l’ottenimento della patente
  15. Art. 15 Diniego della patente
  16. Art. 16 Categorie di patenti e tasse
  17. Art. 17 Obblighi del pescatore
  18. Art. 18 Ripartizione degli introiti
  19. Art. 19 Destinazione
  20. Art. 20 Finanziamento
  21. Art. 21 Protezione delle specie
  22. Art. 22 Corsi, formazione, studi di base
  23. Art. 23 Ripopolamento
  24. Art. 24 Valorizzazione biotopi
  25. Art. 25 Interventi sui corpi d'acqua
  26. Art. 26 Catture eccezionali
  27. Art. 27 Attività moleste
  28. Art. 28 Associazioni
  29. Art. 29 Corsi d’introduzione alla pesca e attestato di competenza federale37
  30. Art. 30 Commissione consultiva
  31. Art. 31 Esecuzione coattiva
  32. Art. 32 Contravvenzioni
  33. Art. 33 Divieto di esercitare la pesca
  34. Art. 34 Competenze e procedure
  35. Art. 35 Risarcimento danni
  36. Art. 36 Confisca
  37. Art. 37 Prestazioni dell’Amministrazione
  38. Art. 38 Ricorso
  39. Art. 39 Applicazione diretta
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Esami per patenti di categoria P
  42. Art. 42 Raggiungimento del contingente
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Abrogazione
  45. Art. 45 Pubblicazione ed entrata in vigore

45 provisions

Art. 41 Esami per patenti di categoria P

Gli attuali detentori di patenti di tipo P sono esonerati dall’esame, fatta eccezione per il passaggio dalla categoria P2 alla P1.

Art. 42 Raggiungimento del contingente

Non sono rilasciate nuove patenti per reti fino a quando non è raggiunto il contingente fissato nel regolamento. 42 Art. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 51. 43 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67. 44 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67; precedente modifica: BU 2007, 19. 45 Art. modificato dalla L 16.4.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 411. 46 Art. modificato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.12.2024 - BU 2025, 67. 47 Art. abrogato dalla L 9.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 43. 48 Art. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42.

Art. 43

…49

Art. 44 Abrogazione

La legge cantonale sulla pesca del 31 gennaio 1977 e il relativo regolamento di applicazione dell'8 febbraio 1977 sono abrogati.

Art. 45 Pubblicazione ed entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione dell'autorità federale50 in conformità con l'articolo 26 capoverso 1 della legge federale sulla pesca, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.51 Disposizione transitoria della modifica dell’8 novembre 202152 Abilitazione alla pesca dilettantistica 1I pescatori dilettanti che hanno già staccato una patente di pesca annuale in Ticino a partire da quando avevano 14 anni e che non sono ancora in possesso di un attestato di competenza riconosciuto a livello federale, hanno a disposizione i tre anni successivi all’anno di entrata in vigore della presente modifica per conseguire l’abilitazione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1. 2Limitatamente al periodo indicato al capoverso. 1, la patente annuale per la pesca dilettantistica può essere rilasciata ai richiedenti che possono provare di aver staccato una patente annuale in Ticino da quando avevano 14 anni oppure di aver frequentato un corso di introduzione alla pesca organizzato dal Cantone. Pubblicata nel BU 1996, 419. 49 Art. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 42. 50 Approvazione federale: 13 novembre 1996. 51 Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 426. 52 Disposizione transitoria introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 292.

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