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Regolamento della legge cantonale sulle foreste

Ticino · 921.110 · regulation

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Contents: 56 provisions
  1. Art. 1 a) Competenze
  2. Art. 2 c) Organizzazione
  3. Art. 3 d) Direttive
  4. Art. 4 I. Accertamento puntuale
  5. Art. 5 II. Delimitazione bosco-zona edificabile
  6. Art. 6 un raggruppamento terreni
  7. Art. 7 I. Procedura3
  8. Art. 8
  9. Art. 9 III. …
  10. Art. 10 IV. …
  11. Art. 11 V. Dissodamenti a scopo agricolo8
  12. Art. 12
  13. Art. 13 I. Definizione11
  14. Art. 14 Importo forfettario16
  15. Art. 15 (plus valore, art. 9 LCFo)
  16. Art. 16 F. Limitazioni d’accesso (art. 10 LCFo)
  17. Art. 17 I. Definizione
  18. Art. 18 II. Procedura di approvazione
  19. Art. 19
  20. Art. 20 III. Condizioni
  21. Art. 21 I. Definizione
  22. Art. 22 II. Deroghe
  23. Art. 23 L. Alienazione e frazionamento (art. 15 LCFo)
  24. Art. 24 I. In generale
  25. Art. 25 pericoli naturali
  26. Art. 26 III. Sistemi di preallarme
  27. Art. 27 IV. Misure di prevenzione dagli incendi di bosco
  28. Art. 28 V. Incendi di bosco
  29. Art. 29 B. Interventi urgenti (art. 17 LCFo)
  30. Art. 30 C. Accertamento dei pericoli naturali (art. 18 LCFo)
  31. Art. 31 I. Definizione di strada forestale
  32. Art. 32 II. Definizione di pista forestale
  33. Art. 33 III. Reti stradali forestali
  34. Art. 34 IV. Categorie di utenti
  35. Art. 35 V. Manutenzione
  36. Art. 36 VI. Segnaletica
  37. Art. 37 VII. Barriere
  38. Art. 38 B. Gestione (art. 19 LCFo)
  39. Art. 39 C. Taglio di piante in bosco19
  40. Art. 40 D. Taglio raso
  41. Art. 41 I. Contenuto
  42. Art. 42 I. In generale
  43. Art. 43 G. Delega della gestione (art. 22 LCFo)
  44. Art. 44 H. Riserve forestali (art. 23 LCFo)
  45. Art. 45 I. Riserve genetiche
  46. Art. 46 L. Bosco di particolare pregio (art. 24 LCFo)
  47. Art. 47 (art. 25 LCFo)
  48. Art. 48 A. Formazione obbligatoria (art. 26 cpv. 2 LCFo)21
  49. Art. 49 B. Indagine, ricerca e informazione (art. 27 LCFo)
  50. Art. 50 C. Uso del legno (art. 28 LCFo)
  51. Art. 51 D. Sussidi cantonali e federali (art. 30 LCFo)
  52. Art. 52 E. Provvedimenti sussidiabili (art. 30 LCFo)23
  53. Art. 53 F. Mutuo di investimento (art. 31 LCFo)
  54. Art. 54 A. Collaborazione e deleghe (art. 34 LCFo)
  55. Art. 55 B. Risarcimento (art. 41 LCFo)
  56. Art. 56 Entrata in vigore

56 provisions

Art. 1 a) Competenze

1L’esecuzione della legislazione federale e cantonale sulle foreste è delegata alla Sezione forestale (in seguito Sezione), in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate dal presente regolamento ad altri organi. 2Alla Sezione compete in particolare: a) la definizione e l’approvazione di misure selvicolturali; b) il rilascio di autorizzazioni e preavvisi concernenti la conservazione del bosco; c) la gestione del catasto delle opere di premunizione;1 d) l’attuazione delle misure di prevenzione contro gli incendi di bosco e la consulenza ai corpi pompieri durante gli interventi di spegnimento; e) l’approvazione tecnica degli studi preliminari e la supervisione tecnica e finanziaria dei progetti forestali; f) l’organizzazione della formazione dei selvicoltori e la formazione continua del personale forestale in collaborazione con le associazioni di categoria; g) la formazione di apprendisti selvicoltori e vivaisti in seno all’azienda demaniale; h) l’informazione agli enti locali, alla popolazione e alle scuole su temi legati al bosco, all’ambiente e all’uso del legno; i) la gestione del demanio forestale; j) l’ordine di ripristino dello stato anteriore di cui all’art. 41 LCFo in caso di manomissione dannosa del fondo boschivo o taglio di bosco non autorizzato; k) il perseguimento e il giudizio dei reati previsti all’art. 39 cpv. 2 LCFo; l) la misurazione dei ghiacciai; m) l’emanazione delle necessarie direttive d’applicazione. b) Collaborazione 3La Sezione collabora con i servizi competenti o le associazioni di categoria: a) alla sorveglianza generale del territorio, dei biotopi e delle aree protette; b) alla sorveglianza della flora e fauna, dei funghi, fossili e minerali; c) alla sorveglianza, realizzazione e manutenzione della rete ufficiale dei sentieri escursionistici e all’allestimento periodico di una documentazione sul loro stato; d) alla commercializzazione dei prodotti del bosco così come alla loro valorizzazione; e) all’autorizzazione e il controllo degli impianti a fune per il trasporto di materiale, come pure alla gestione del relativo catasto.

Art. 2 c) Organizzazione

1La Sezione è composta dall’ispettorato forestale cantonale (IFC) con uffici specializzati, da un servizio decentralizzato formato dagli uffici forestali di circondario (in seguito: circondari) e da un’azienda demaniale. 2I circondari sono suddivisi in settori forestali, l’azienda demaniale in una squadra per la gestione del bosco demaniale e una per la gestione del vivaio cantonale. 3L’organizzazione territoriale come pure la ripartizione dei compiti e delle competenze all’interno della Sezione è regolata da specifiche direttive. 1 Lett. modificata dal R 11.7.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227. 4Il caposezione, i capi dei circondari e i forestali di settore prestano giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento del Territorio (in seguito Dipartimento).

Art. 3 d) Direttive

1La Sezione emana in particolare: a) le direttive relative alla conservazione del bosco; b) le direttive per l’elaborazione del piano forestale cantonale e dei piani di gestione; c) le direttive per gli interventi selvicolturali; d) le direttive riguardanti il picchetto forestale; e) le direttive per i progetti forestali; f) le direttive di sussidiamento per gli impianti a scopi energetici utilizzanti legna indigena tenendo conto delle disposizioni federali specifiche; g) le direttive per la fatturazione di prestazioni a terzi; h) le direttive per la definizione dei criteri e degli importi unitari di multa per il perseguimento delle infrazioni alla legislazione forestale. 2La Sezione forestale emana le direttive entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. 3Il Consiglio di Stato approva le direttive emanate dalla Sezione. CAPITOLO II Conservazione del bosco A. Accertamento (art. 4 LCFo)

Art. 4 I. Accertamento puntuale

1La domanda d’accertamento va presentata alla Sezione e deve contenere: - la motivazione della richiesta; - la planimetria ufficiale aggiornata del geometra revisore; - l’estratto del registro fondiario; - eventuale procura del proprietario del fondo. 2La Sezione istruisce la pratica. 3Previo annuncio sul Foglio ufficiale la Sezione deposita il risultato dell’accertamento presso le Cancellerie dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni. Il Municipio comunica la pubblicazione degli atti ai confinanti. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può fare opposizione alla Sezione durante il periodo di consultazione. 4La Sezione decide sulla domanda. La decisione di accertamento è intimata all’istante, agli opponenti e al Municipio. 5La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo. 6I costi dell’accertamento sono a carico dell’istante.

Art. 5 II. Delimitazione bosco-zona edificabile

1Il Municipio fa accertare il limite del bosco che confina o confinerà in futuro con la zona edificabile provvedendo al coordinamento della procedura. I piani contenenti il limite del bosco devono essere firmati da un ingegnere forestale diplomato presso la Scuola politecnica federale. 2La Sezione verifica il limite del bosco accertato e lo trasmette al Municipio. 3Previo annuncio sul Foglio ufficiale ed agli albi comunali il Municipio pubblica il risultato dell’accertamento ed espone i piani per un periodo di 30 giorni presso la Cancelleria comunale. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può presentare opposizione entro 15 giorni dal termine della pubblicazione alla Sezione tramite il Municipio. 4La Sezione istruisce la pratica, evade le opposizioni e accerta il limite del bosco. 5Il Municipio tiene conto del limite del bosco accertato nell’ambito del piano regolatore. 6Il Municipio pubblica il limite del bosco accertato in concomitanza con la pubblicazione della revisione o della variante del piano regolatore ai sensi dell’art. 27 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst). Il Consiglio di Stato approva il piano regolatore con il limite del bosco.2 7La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo. 8Il limite del bosco cresciuto in giudicato viene definitivamente riportato graficamente nei piani regolatori. Nei Comuni dotati di misurazione ufficiale (del tipo MU93) tale limite è inserito, a cura del geometra revisore, nel livello “limite legale del bosco”. 2 Cpv. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 647. III. Accertamento nell’ambito di

Art. 6 un raggruppamento terreni

1Prima dell’elaborazione del progetto particolareggiato ai sensi dell’art. 16 della legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT) il Municipio fa accertare il carattere forestale dei fondi. 2L’accertamento del bosco cresciuto in giudicato secondo la procedura prevista dall’art. 5 del presente regolamento è vincolante per il progetto di nuovo riparto dei fondi. B. Dissodamento (art. 5 LCFo)

Art. 7 I. Procedura3

1La domanda di dissodamento deve essere presentata alla Sezione e deve contenere almeno: - la motivazione della richiesta ai sensi dell’art. 5 LCFo; - la planimetria ufficiale aggiornata del geometra revisore; - l’estratto della carta nazionale 1:25’000; - l’estratto del registro fondiario; - eventuale procura del proprietario del fondo; - formulari di dissodamento. 2La domanda di dissodamento e i documenti annessi devono essere firmati da un ingegnere forestale diplomato presso la Scuola politecnica federale. 3La Sezione verifica la documentazione e provvede, previo avviso sul Foglio ufficiale, alla pubblicazione degli atti per la durata di trenta giorni e comunica la pubblicazione degli atti ai confinanti. 4Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di dissodamento può presentare opposizione alla Sezione entro il termine di pubblicazione. 5Il Dipartimento decide sulla domanda di dissodamento e notifica la decisione all’istante, agli opponenti e al Municipio. La decisione di dissodamento può essere impugnata giusta l’art. 42 LCFo. 6La decisione di dissodamento stabilisce i termini di validità dell’autorizzazione medesima. II. ...

Art. 8

…5

Art. 9 III. …

…6

Art. 10 IV. …

…7

Art. 11 V. Dissodamenti a scopo agricolo8

1I dissodamenti a scopo agricolo possono essere concessi se indispensabili alla gestione aziendale e se contribuiscono alla cura e alla salvaguardia del paesaggio rurale. 2I dissodamenti a scopo agricolo hanno validità limitata (temporanei) e deve essere iscritta a Registro fondiario la menzione che alla cessazione dell’attività agricola il fondo ridiventa bosco. 3Per la procedura vale l’art. 7.

Art. 12

…10 3 Nota marginale modificata dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73. 4 Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73. 5 Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 3.7.2012 - BU 2012, 295. 6 Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73. 7 Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73; precedente modifica: BU 2006, 179. 8 Nota marginale modificata dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73. 9 Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73. 10 Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73. C. Distanza dal bosco: definizione, deroghe e distanze minime inferiori (art. 6 LCFo)

Art. 13 I. Definizione11

La distanza dalla foresta è misurata in maniera orizzontale dalla costruzione al limite del bosco accertato secondo le direttive cantonali per l’accertamento del bosco e del suo margine del 16 gennaio 2007. II. Deroghe (art. 6 cpv. 1 LCFo) Art. 13a13 1Per le costruzioni possono essere concesse deroghe alla distanza minima dal bosco solamente in presenza di comprovate necessità di carattere oggettivo, tenendo segnatamente conto delle caratteristiche del fondo, dell’andamento del limite del bosco e, nella zona edificabile, di un’utilizzazione razionale secondo i parametri di zona. 2La Sezione, appurata la necessità della deroga, formula l’avviso vincolante considerando le esigenze di conservazione, di cura e di utilizzazione del bosco: in particolare va tenuto conto del valore ecologico del bosco, del pericolo d’incendio, delle possibilità di taglio e d’esbosco e della sua accessibilità. 3Non possono essere concesse deroghe, segnatamente: a) per costruzioni previste su fondi risultanti da frazionamenti iscritti a registro fondiario dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale mutazione abbia reso più difficile l’edificazione per rapporto al rispetto della distanza dal bosco; b) per costruzioni suscettibili di causare incendi di bosco. III. Distanze minime inferiori (art. 6 cpv. 2 LCFo) Art. 13b14 1Sono definite costruzioni minori o accessorie quelle costruzioni, o parti di costruzione, che di regola per ingombro e destinazione non arrecano pregiudizio alla conservazione, alla cura e all’utilizzazione del bosco. 2Le costruzioni minori o accessorie possono sorgere fino a 6 m, rispettivamente 2 m, dal limite del bosco secondo quanto indicato nell’allegato. 3La Sezione stabilisce caso per caso l’appartenenza o meno delle costruzioni minori o accessorie ai gruppi indicati nell’allegato. Essa può inoltre escludere l’applicabilità dell’art. 6 cpv. 2 LCFo in casi suscettibili di pregiudicare seriamente le funzioni del bosco. IV. Responsabilità (art. 6 cpv. 1 e 2 LCFo) Art. 13c15 In caso di autorizzazione in applicazione dell’art. 6 cpv. 1 e 2 LCFo è esclusa la responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla foresta o dalla sua gestione. D. Contributo finanziario (art. 8 LCFo)

Art. 14 Importo forfettario16

L’ammontare del contributo finanziario è fissato in fr. 20.- per ogni mq di dissodamento definitivo. E. Contributo di compensazione

Art. 15 (plus valore, art. 9 LCFo)

1Il contributo di compensazione equivale alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva e il valore di stima ufficiale della superficie a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi di compenso di cui all’art. 14. 2Non si prelevano contributi per vantaggi a seguito di dissodamenti a scopo agricolo ai sensi dell’art. 11 RLCFo. 3Si può prescindere dal prelevamento del contributo per vantaggi derivanti da dissodamenti per opere pubbliche. 4Il contributo di compensazione è definito nella decisione di dissodamento ed è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento. 11 Nota marginale modificata dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592. 12 Art. modificato dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592. 13 Art. introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592. 14 Art. introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592. 15 Art. introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592. 16 Nota marginale modificata dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592. 17 Art. modificato dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592. 5L’importo è destinato al finanziamento di misure volte al mantenimento e alla valorizzazione delle funzioni del bosco.

Art. 16 F. Limitazioni d’accesso (art. 10 LCFo)

1La Sezione può limitare l’accesso al bosco nei seguenti casi: a) per la protezione di biotopi o geotopi nonché di specie faunistiche o floristiche particolarmente delicati; b) nelle riserve forestali; c) per permettere la rinnovazione del bosco; d) in caso di pericolo per la vita umana; e) per necessità scientifiche. 2Sono ammesse limitazioni di accesso al bosco per la protezione di sorgenti ed impianti militari. G. Manifestazioni in bosco (art. 11 LCFo)

Art. 17 I. Definizione

1Sono manifestazioni soggette ad autorizzazione, gli avvenimenti sociali o sportivi in bosco che, per numero di partecipanti, spettatori o impiego di mezzi tecnici, possono provocare un impatto pregiudizievole sull’ecosistema forestale. 2Sono soggette ad autorizzazione, segnatamente: a) corse d’orientamento o manifestazioni simili; b) corse ciclistiche; c) gare d’equitazione; d) campeggi scout.

Art. 18 II. Procedura di approvazione

1La Sezione formula un preavviso vincolante all’indirizzo dell’autorità che autorizza le manifestazioni di cui all’articolo 17 RLCFo, e meglio: a) alla Sezione della circolazione per le manifestazioni soggette alla Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985; b) all’Ufficio permessi e passaporti per le manifestazioni soggette alla Legge sui campeggi del 16 aprile 1985; c) al Municipio per altre manifestazioni non contemplate alle lett. a) e b). 2Per manifestazioni cantonali la Sezione può esprimere il suo preavviso vincolante sulla base di un calendario annuale. 3In ogni caso il Municipio è tenuto ad informare i proprietari e la popolazione tramite la pubblicazione agli albi comunali.

Art. 19

1La Sezione rilascia l’autorizzazione per le manifestazioni di cui all’art. 18 let. c) previste sul territorio di più Comuni. 2La domanda dev’essere presentata almeno tre mesi prima della manifestazione alla Sezione che provvede alla sua pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 15 giorni. 3Gli interessati possono presentare osservazioni al Municipio durante il periodo di pubblicazione. 4La Sezione decide dopo avere sentito i Municipi. 5La decisione può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.

Art. 20 III. Condizioni

Le autorizzazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 RLCFo possono essere assoggettate a condizioni particolari quali: a) il deposito di una cauzione e la presentazione di una polizza RC; b) la scelta del tracciato rispettivamente la limitazione dell’accesso a determinate aree; c) la scelta del periodo; d) la periodicità della manifestazione. H. Utilizzazioni dannose (art. 14 LCFo)

Art. 21 I. Definizione

Sono considerate utilizzazioni dannose in particolare: a) il pascolo in bosco; b) il deposito non autorizzato di qualsiasi materiale; c) la limitazione in crescita delle piante ad eccezione della potatura delle selve; d) piccole costruzioni o piccoli impianti non forestali, per i quali non è necessaria un’autorizzazione di dissodamento.

Art. 22 II. Deroghe

1Le utilizzazioni dannose sono vietate. Può essere concessa una deroga qualora fossero adempiute le seguenti condizioni: a) l’utilizzazione è vincolata al luogo previsto; b) sono soddisfatte le condizioni della pianificazione del territorio; c) l’utilizzazione non comporta pericoli per l’ambiente, la natura e il paesaggio. 2La Sezione rilascia un’autorizzazione eccezionale o un preavviso vincolante nell’ambito della procedura direttrice. 3Possono essere concesse deroghe segnatamente per: a) la pascolazione dei pascoli alberati, dei boschi pascolati e delle selve purché non vengano pregiudicate le funzioni del bosco, in particolare quella protettiva; b) piccole opere di premunizione; c) piccole condotte sotterranee; d) parchi giochi in legno; e) percorsi pedestri sportivi, escursionistici e didattici con le relative segnaletiche; f) accessi agricoli e piste ciclabili larghe al massimo 2 m e senza manufatti; g) la corte di 10 m intorno ai rustici fuori zona edificabile; h) la limitazione della crescita delle piante in altezza sotto gli elettrodotti e sotto gli impianti a fune; i) le arnie; j) le monorotaie o impianti simili per il trasporto privato di materiale e persone; k) opere puntuali di manutenzione e di miglioria della rete viaria; l) soste aperte per il deposito di legna a scopi energetici. 4La pascolazione di cui alla let. a) deve essere definita e delimitata nel piano di gestione.

Art. 23 L. Alienazione e frazionamento (art. 15 LCFo)

1La Sezione preavvisa all’indirizzo dell’autorità competente l’alienazione di bosco appartenente ad un ente pubblico. 2La Sezione preavvisa all’indirizzo dell’autorità competente il frazionamento di fondi boschivi o di fondi che confinano con il bosco tenendo conto degli articoli 75 e 101 della legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT). CAPITOLO III Protezione dai pericoli naturali e dagli incendi A. Protezione dai pericoli naturali e dagli incendi (art. 16 LCFo)

Art. 24 I. In generale

1…18 2La Sezione promuove adeguate misure di prevenzione contro gli incendi di bosco. 3I boschi con particolare funzione protettiva e quelli situati nei bacini imbriferi dei torrenti sono definiti secondo le direttive federali e cantonali in materia. 4La gestione continua del bosco persegue il mantenimento o il ripristino della copertura, della stabilità e della rinnovazione boschiva. Essa è attuata attraverso il monitoraggio continuo, la pianificazione e l’esecuzione di misure selvicolturali. II. Misure di protezione e prevenzione dai

Art. 25 pericoli naturali

1La protezione della vita umana e dei beni materiali considerevoli dai pericoli naturali è attuata attraverso i provvedimenti previsti dall’art. 17 OFo, in particolare tramite: a) l’impianto, la cura e la ricostituzione dei boschi con particolare funzione protettiva e di quelli situati nei bacini imbriferi; b) la costruzione, la manutenzione e il ripristino delle opere di premunizione; c) il distacco artificiale di grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe con il consenso della Sezione; d) l’impianto e l’esercizio di sistemi di monitoraggio; e) l’allontanamento di alberi e tronchi che possono creare situazioni di pericolo negli alvei dei torrenti. 18 Cpv. abrogato dal R 11.7.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.

Art. 26 III. Sistemi di preallarme

1Se la situazione lo esige i Comuni, in collaborazione con la Sezione, istituiscono servizi di preallarme e provvedono alla posa e alla gestione di stazioni di misurazione. 2Sulla scorta dei piani delle zone soggette a pericoli naturali i Comuni elaborano i piani di evacuazione. In casi di pericolo incombente provvedono all’evacuazione ed allo sbarramento delle zone a rischio.

Art. 27 IV. Misure di prevenzione dagli incendi di bosco

1La prevenzione dagli incendi è attuata tramite l’esecuzione di opere tecniche, in particolare: a) reti di idranti antincendio; b) vasche di accumulo d’acqua per il pescaggio mediante elicottero; c) interventi selvicolturali e di sgombero atti a ridurre la massa combustibile al suolo; d) sistemi di preallarme o di misurazione. 2Se sussiste il pericolo d’incendio il personale giurato della Sezione può imporre lo spegnimento di fuochi all’aperto su tutto il territorio cantonale.

Art. 28 V. Incendi di bosco

1La Sezione comunica l’inizio e la fine del pericolo d’incendio e di divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998 (RaLLI). 2La Sezione organizza il picchetto forestale in base alle direttive e il picchetto dei mezzi di spegnimento aereo in base alla Convenzione del 25 maggio 2000 tra il Dipartimento del territorio e le ditte ticinesi di elicotteri per la lotta contro gli incendi di boschi in Ticino mediante elicotteri. Essa collabora con i Centri di Soccorso ai sensi degli art. 12 e 14 RaLLI durante le operazioni di spegnimento. 3La Sezione allega un rapporto incendi alle fatture dei Corpi pompieri e dei mezzi di spegnimento prima del pagamento da parte del Cantone.

Art. 29 B. Interventi urgenti (art. 17 LCFo)

La Sezione garantisce la consulenza ai Comuni, ai Patriziati e ai Consorzi e autorizza gli interventi immediati e urgenti di ripristino che la situazione richiede.

Art. 30 C. Accertamento dei pericoli naturali (art. 18 LCFo)

L’accertamento dei territori esposti a pericoli naturali avviene mediante i piani delle zone soggette a pericoli naturali previsti dalla Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990. CAPITOLO IV Gestione del bosco A. Strade forestali (art. 13 LCFo)

Art. 31 I. Definizione di strada forestale

1È definita strada forestale una via di trasporto consolidata, asfaltata o in fondo naturale, che non supera di regola le norme di larghezza e di pendenza longitudinale definite dalla Confederazione. 2Essa può essere utilizzata in qualsiasi momento per scopi forestali con automezzi ammessi dalla Legge sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 e relative ordinanze e può soddisfare anche le necessità di trasporto di altri settori, in particolare per l’accesso a opere di premunizione e a impianti d’approvvigionamento d’interesse pubblico.

Art. 32 II. Definizione di pista forestale

È definita pista forestale una via di trasporto non consolidata che può essere percorsa unicamente da mezzi forestali ed agricoli.

Art. 33 III. Reti stradali forestali

I piani di rete stradale forestale, approvati tecnicamente dalla Sezione, sono integrati nel piano forestale cantonale.

Art. 34 IV. Categorie di utenti

1Autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LCFo per la circolazione con veicoli a motore su strade forestali possono essere rilasciate sulla base di un regolamento d’uso allestito dal proprietario ed approvato dal Consiglio di Stato. 2Il proprietario della strada può rilasciare un’autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti: a) proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato; b) cacciatori per il recupero della selvaggina; c) altri utenti in casi particolari e giustificati. 3Il proprietario della strada esegue i controlli e segnala gli abusi alla Sezione.

Art. 35 V. Manutenzione

Il proprietario della strada forestale stabilisce sulla base delle spese di manutenzione effettive, la tassa giornaliera o annuale per l’utilizzo dell’infrastruttura forestale. Gli importi devono essere definiti nel regolamento d’uso di cui al precedente art. 34 RLCFo.

Art. 36 VI. Segnaletica

La procedura e la competenza per la segnaletica sulle strade forestali è retta dalla Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LACS) e dal Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 (RLACS).

Art. 37 VII. Barriere

Se non prevista dal progetto di costruzione della strada forestale, la posa di barriere è retta dalla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).

Art. 38 B. Gestione (art. 19 LCFo)

1La gestione del bosco consiste negli interventi selvicolturali, nella costruzione di infrastrutture di allacciamento e di trasporto, nel miglioramento delle condizioni di proprietà, nella conservazione della capacità produttività della stazione e nella salvaguardia della biodiversità. 2Essa viene definita nell’ambito della pianificazione forestale.

Art. 39 C. Taglio di piante in bosco19

1Chi vuole tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva al circondario competente. Dove non esiste un contratto di gestione, il richiedente che non è proprietario del bosco deve presentare l’accordo scritto del proprietario. 2Il circondario rilascia un’autorizzazione scritta corredata da eventuali clausole accessorie e marca le piante da tagliare (martellata). Con l’autorizzazione di taglio, il circondario offre assistenza e consulenza selvicolturale. 3Il circondario controlla l’esecuzione a regola d’arte del taglio e l’adempimento di eventuali condizioni poste con l’autorizzazione. Nel caso d’inadempienza il circondario può sospendere il taglio.

Art. 40 D. Taglio raso

Il taglio raso ai sensi dell’articolo 20 OFo è permesso nei boschi che s’intendono gestire a ceduo e per la rinnovazione di specie eliofile a condizione che le funzioni del bosco non vengano compromesse. E. Piano forestale cantonale (art. 20 LCFo)

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