1Il piano forestale cantonale definisce gli aspetti d’interesse pubblico legati al bosco e
definisce gli obiettivi, le strategie e le priorità della gestione forestale cantonale.
2Il piano forestale cantonale contiene:
a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi della politica forestale;
b) un’analisi delle funzioni che il bosco è chiamato a svolgere e procede, dove necessario, a una
loro ponderazione;
19 Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 3.7.2012 - BU 2012, 295.
20 Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 3.7.2012 - BU 2012, 295.
c) un’analisi delle condizioni stazionali, dello stato e delle tendenze evolutive del bosco come
pure dei vincoli giuridici che lo toccano;
d) le prescrizioni che regolano la gestione del bosco e la protezione della biodiversità;
e) l’identificazione delle tematiche e dei comprensori geografici che necessitano di
approfondimento;
f) gli approfondimenti identificati al punto precedente.
II. Procedura di approvazione
3Il piano forestale cantonale e i relativi approfondimenti vengono elaborati dalla Sezione con il
coinvolgimento dei proprietari, dei Comuni e dei beneficiari delle funzioni del bosco. La Sezione
coinvolge i servizi cantonali interessati e informa il pubblico.
4Il progetto di piano forestale cantonale o parti di esso sono pubblicati previo avviso sul Foglio
ufficiale presso gli Uffici forestali di circondario per un periodo di 30 giorni. Durante questo periodo
ognuno può presentare osservazioni alla Sezione. Su proposta del Dipartimento il Consiglio di
Stato evade le osservazioni e approva definitivamente il piano o parti di esso.
III. Modifiche
5Il piano forestale cantonale è aggiornato periodicamente. Importanti modifiche sono sottoposte
alla procedura di approvazione di cui al cpv. 4. La Sezione decide sulla necessità di un
aggiornamento del piano forestale cantonale.
F. Piano di gestione (art. 21 LCFo)
Art. 42 I. In generale
1Il piano di gestione considera i contenuti della pianificazione di ordine superiore e:
a) definisce gli obiettivi della gestione forestale tenendo conto delle condizioni stazionali;
b) programma gli interventi forestali e l’eventuale realizzazione di infrastrutture di allacciamento
e trasporto;
c) fissa le condizioni per l’esecuzione e il controllo dei lavori.
2Un piano di gestione deve essere allestito nei seguenti casi:
a) quando ciò è prescritto dalla pianificazione di ordine superiore;
b) quando i proprietari intendono presentare richieste di finanziamento pubblico per le attività di
gestione;
c) laddove l’utilizzazione prevista è di entità o intensità tale da richiedere una programmazione
degli interventi allo scopo di assicurare una gestione sostenibile;
d) nel caso d’interventi in zone di pregio naturalistico inventariato o in aree protette secondo la
legislazione sulla protezione della natura.
3Il piano di gestione è allestito da uno o più proprietari di bosco (promotore). In caso di mancato
adempimento dell’obbligo di allestire un piano di gestione, la Sezione può sostituirsi al promotore
o negargli la concessione di autorizzazioni di eseguire lavori in bosco.
II. Procedura di approvazione
4Previo avviso sul Foglio ufficiale, il piano di gestione è depositato per un periodo di 30 giorni
presso gli Uffici forestali di circondario interessati. Durante questo periodo ognuno può presentare
osservazioni alla Sezione.
5Il Consiglio di Stato evade le osservazioni e approva il piano di gestione, sentiti gli Uffici cantonali
interessati. La decisione di approvazione del piano di gestione è pubblicata sul Foglio ufficiale.
6La decisione può essere impugnata conformemente all’articolo 42 LCFo.
III. Effetti
7Il piano di gestione è vincolante per il proprietario e per colui che ha ricevuto per delega il suo
bosco in gestione.
8Il periodo di validità di un piano di gestione non può superare i 20 anni.
Art. 43 G. Delega della gestione (art. 22 LCFo)
1I proprietari possono delegare la gestione del bosco per motivi finanziari o operativi
nel seguente ordine di priorità:
a) persone giuridiche di diritto pubblico;
b) persone giuridiche di diritto privato;
c) persone fisiche.
2La delega della gestione del proprietario a terzi deve avvenire sulla base di un contratto ratificato
dalla Sezione che definisce pure i vincoli. Resta riservato l’obbligo di allestimento di un piano di
gestione da parte del gestore.
3L’obbligo di tollerare la gestione è impartito dal Consiglio di Stato dopo un’adeguata informazione
del proprietario.
Art. 44 H. Riserve forestali (art. 23 LCFo)
Le riserve forestali sono definite e istituite in base a un concetto elaborato dalla
Sezione e approvato dal Consiglio di Stato.
Art. 45 I. Riserve genetiche
1La Sezione predispone un catasto cantonale delle riserve genetiche e dei popolamenti
da seme.
2Il Vivaio forestale cantonale assicura la conservazione e la propagazione del materiale di
riproduzione caratteristico del Sud delle Alpi proveniente dalle riserve genetiche e dai popolamenti
da seme.
Art. 46 L. Bosco di particolare pregio (art. 24 LCFo)
1Sono considerati boschi di particolare pregio i boschi menzionati nell’ordinanza
federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN), come pure i
boschi golenali, le selve gestite e i lariceti subalpini pascolati.
2Nelle selve gestite, i frutti appartengono al proprietario o al gestore delle piante.
3Il proprietario o il gestore di una pianta di castagno situata in una selva gestita può limitare la
raccolta pubblica delle castagne dal 1° luglio al giorno di San Martino (11 novembre).
4La segnalazione del divieto compete al proprietario o al gestore.
M. Rilievi dei danni causati dalla selvaggina
Art. 47 (art. 25 LCFo)
1La Sezione rileva periodicamente lo stato della rinnovazione nel bosco sul territorio
cantonale e i danni forestali causati dalla pressione degli ungulati selvatici.
2Il Regolamento di applicazione alla legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici e i piani di abbattimento degli ungulati selvatici devono tenere conto dello stato di
rinnovazione del bosco, specialmente di quello con particolare funzione protettiva.
3Laddove la necessità e lo stato di rinnovazione del bosco lo esigono, la Sezione elabora dei
concetti regionali di prevenzione dei danni causati dagli ungulati selvatici.
CAPITOLO V
Provvedimenti promozionali
Art. 48 A. Formazione obbligatoria (art. 26 cpv. 2 LCFo)21
1La Sezione, nell’ambito delle proposte annuali di formazione continua, coordina le
domande e le offerte e organizza i corsi obbligatori e gli esami di competenza allo scopo di
prevenire gli infortuni e aumentare la sicurezza degli addetti all’abbattimento di alberi, in
collaborazione con le organizzazioni forestali e gli enti formatori certificati.
2I corsi vertono su aspetti tecnici e di sicurezza sul lavoro, secondo le raccomandazioni del gruppo
di lavoro della divisione foreste dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), della Sezione
concernente la sicurezza sul lavoro della SUVA, dell’Economia forestale Svizzera (EFS) di Soletta
e del Centro di competenza SPIA e agriss per il mantenimento e la protezione della salute, la
sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura e nei settori affini.
3Gli enti formatori devono essere certificati “Eduqua” e accreditati, con i capicorso e gli istruttori
dei corsi, dagli organi della Commissione per il controllo della qualità nel settore forestale (CQF).
4La Confederazione e il Cantone accordano aiuti finanziari unicamente se i responsabili dei corsi
sono riconosciuti dalla Commissione per il controllo della qualità nel settore forestale.
5Sono offerti i seguenti corsi modulari:
a) corso di taglio E28 con esami di competenza;
b) corso di taglio E29 con esami di competenza.
6A dipendenza delle necessità la Sezione o enti formatori certificati possono organizzare altri corsi
riguardanti la sicurezza sul lavoro.
7La partecipazione ai corsi di abilitazione E28 e E29 (e/o il superamento dei relativi esami di
competenza) è obbligatoria per le seguenti categorie di persone:
a) coloro che svolgono lavori di abbattimento alberi a titolo professionale in aziende o imprese
forestali (E28 e E29);
b) coloro che svolgono occasionalmente lavori di abbattimento alberi a titolo professionale in
altre aziende (E28);
21 Nota marginale modificata dal R 14.9.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 473.
22 Art. modificato dal R 14.9.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 473.
c) coloro che svolgono lavori di abbattimento alberi per il proprio fabbisogno o per quello di terzi,
per quantitativi superiori ai 15 m³ all’anno (E28).
8Sono esonerati dalla procedura di abilitazione:
a) i titolari di una qualifica professionale federale di selvicoltore AFC o di addetto selvicoltore
CFP;
b) i titolari di un corso interaziendale di abbattimento alberi CIA o CIB;
c) i titolari di un certificato di competenza conseguito negli ultimi 5 anni in corsi equivalenti
riconosciuti dalla Sezione forestale;
d) i titolari di una documentazione che comprovi una pratica professionale nei lavori di
abbattimento alberi svolta negli ultimi 5 anni, pari a 100 giorni lavorativi oppure 250 m³ di
legname tagliato e lavorato.
9La Sezione preavvisa le domande di esonero all’attenzione della Commissione per il controllo
della qualità nel settore forestale che rilascia i certificati di competenza.
10La Sezione verifica il rispetto delle disposizioni riguardanti i certificati di competenza per
l’abilitazione a lavori di abbattimento alberi. In caso di provata inadempienza può essere disposta
la sospensione dal lavoro.
11La necessità di un certificato di competenza per l’abilitazione a lavori di abbattimento deve
essere menzionata negli atti di appalto.
Art. 49 B. Indagine, ricerca e informazione (art. 27 LCFo)
1La Sezione coordina e pianifica i rilievi cantonali e regionali riguardanti lo stato del
bosco ticinese e ne decide la periodicità.
2La Sezione promuove e sostiene ricerche a orientamento pratico svolte da terzi, a condizione che
sia comprovato un interesse specifico per il bosco ticinese.
3La Sezione, nell’ambito delle sue competenze, realizza e promuove progetti di informazione
destinati alla popolazione, ai proprietari di bosco, alle scuole e alle autorità.
Art. 50 C. Uso del legno (art. 28 LCFo)
Nell’ambito della promozione e dell’utilizzazione del legno indigeno, la Sezione
sostiene prioritariamente progetti di interesse generale per opere di edilizia pubblica e di sviluppo
del settore energetico come pure progetti di ingegneria naturalistica.
Art. 51 D. Sussidi cantonali e federali (art. 30 LCFo)
La Sezione verifica gli effetti dei progetti forestali come pure l’efficacia degli interventi e
ne assicura la gestione finanziaria.
Art. 52 E. Provvedimenti sussidiabili (art. 30 LCFo)23
1Il Cantone sussidia i costi di cui all’art. 30 cpv. 1 LCFo nella misura in cui sono
riconosciuti negli accordi programmatici stipulati con la Confederazione.
2Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone può
continuare a sussidiare i costi di un prodotto elencato all’art. 30 cpv. 1 LCFo anche qualora, a
seguito di una modifica del relativo accordo programmatico, gli stessi non venissero più
riconosciuti dalla Confederazione.
3Per i provvedimenti sussidiati dal Cantone ai sensi dell’art. 30 cpv. 2 LCFo sono riconosciuti i
seguenti costi:
a) Accessibilità al bosco:
- le infrastrutture di accesso per la produzione di legname, incluso il miglioramento e il
potenziamento dell’infrastruttura forestale esistente;
- il montaggio, lo spostamento e lo smontaggio di impianti di teleferica per l’esbosco.
b) Gestione dei boschi di svago:
- i provvedimenti selvicolturali volti alla creazione e al mantenimento dei boschi di svago;
- la realizzazione di infrastrutture per l’escursionismo e lo svago in bosco.
c) Provvedimenti previsti dal Piano forestale cantonale:
- gli impianti a scopo energetico che utilizzano legna indigena;
- la promozione dell’utilizzo del legno da parte di associazioni di categoria;
- la copertura del deficit di tagli di produzione;
- i piani di gestione forestale.
23 Nota marginale modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730.
24 Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730.
Art. 53 F. Mutuo di investimento (art. 31 LCFo)
1La Sezione decide e coordina la concessione dei crediti forestali d’investimento della
Confederazione.
2Al mutuo hanno accesso solo gli enti pubblici, le imprese e le aziende forestali.
3La concessione a una persona giuridica di diritto privato è subordinata alla presentazione di una
garanzia commisurata o pari al mutuo richiesto.
4Nella concessione dei crediti si terrà conto dell’importanza delle opere, dell’ammontare
dell’investimento e della situazione finanziaria degli Enti esecutori.
CAPITOLO VI
Disposizioni varie
Art. 54 A. Collaborazione e deleghe (art. 34 LCFo)
L’ente a cui vengono delegati compiti riguardanti la formazione continua forestale deve
essere riconosciuto dalle competenti istanze federali o cantonali di certificazione eduQua o di
certificazione equivalente.
Art. 55 B. Risarcimento (art. 41 LCFo)
1L’autorità che decide sul reato decide anche sull’importo del risarcimento.
2Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato.
CAPITOLO VII
Disposizioni finali
Art. 56 Entrata in vigore
1Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore in data 1° gennaio 2003.
2L’entrata in vigore degli articoli 21 e 22 (utilizzazioni dannose) come pure degli articoli 41 (piano
forestale cantonale) e 42 (piano di gestione) del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste
è sospesa fino all’ottenimento dell’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.25
Pubblicato nel BU 2002, 351.
ALLEGATO26 (art. 13b)
1. In generale, costruzioni minori o accessorie di altezza massima 3 m (laddove la parte
eventualmente interrata è computata nell’altezza), possono sorgere fino a 6 m dal limite del bosco,
secondo quanto riportato a titolo esemplificativo nell’elenco seguente:
a) muri di cinta, di sostegno o di controriva, in muratura, a vasche o in terra armata, con una
sottostruttura correttamente dimensionata; opere di sostegno realizzate con tecniche di
ingegneria naturalistica e piccoli terrazzamenti;
b) vigneti e frutteti;
c) serre e tunnel di plastica a scopo agricolo;
d) piccole casette adibite al deposito di attrezzi da giardino o al ricovero di animali (apiari, canili,
pollai, ecc.), ripostigli, gazebo, verande, giardini d’inverno, pergole e simili, a condizione che
tali opere presentino una superficie non superiore a 10 mq e che siano posate in modo
semplice sul terreno (senza fondazione);
e) elementi sporgenti da un edificio (quali ad esempio balconi), con una sporgenza fino a 1,10
m, che non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata; il limite d’altezza di m 3
non si applica;
f) elementi addossati a un edificio (quali ad esempio scale esterne, pozzi luce) con un ingombro
al suolo di 10 mq al massimo; il limite d’altezza di m 3 non si applica;
25 Approvazione federale: 23 dicembre 2002; entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2003, 2.
26 Allegato art. 13b introdotto dal R 9.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 592.
g) posteggi coperti (aperti ai lati) e tettoie di superficie non superiore a 25 mq;
h) contenitori (anche interrati) per la raccolta di rifiuti; il limite d’altezza di m 3 non si applica;
i) pannelli solari termici o fotovoltaici, se posati al suolo;
j) termopompe.
2. In generale, costruzioni minori o accessorie di altezza massima 1,50 m (laddove la parte
eventualmente interrata è computata nell’altezza) possono sorgere fino a 2 m dal limite del bosco,
secondo quanto riportato a titolo esemplificativo nell’elenco seguente:
a) muri di cinta, di sostegno o di controriva, in muratura, a vasche o in terra armata; opere di
sostegno realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica e piccoli terrazzamenti;
b) recinzioni fisse, cancelli o simili; il limite d’altezza di 1,50 m non si applica se sono formati da
una struttura leggera che consente il passaggio laterale di luce;
c) piccole costruzioni di cui all’art. 22 cpv. 3 RLCFo non considerate nella cifra 1 (quali ad
esempio monorotaie, condotte, sentieri, ecc.);
d) strade (pubbliche e private), inclusi i marciapiedi, le piazze di scambio e gli allargamenti
(distanza misurata dal ciglio), in fondo naturale o pavimentate;
e) piazzali e posteggi scoperti;
f) ponti e passerelle, comprese le relative rampe d’accesso nonché eventuali opere di sostegno
(distanza misurata dal ciglio);
g) campi sportivi in erba, in fondo naturale o artificiale (quali ad esempio quelli per la pratica di
calcio, tennis, basket, golf, piste d’atletica, ecc.), campi di bocce scoperti, minigolf, skate park,
percorsi pumptrack, piste per go-kart e simili;
h) opere di arredo semplice da giardino, quali ad esempio pavimentazioni, camminamenti e viali,
scalinate, orti, tavoli e panchine infissi al suolo, fontane, impianti d’irrigazione, piccoli
candelabri per l’illuminazione esterna, stagni o biotopi, superfici pavimentate adibite a
terrazza (prive di copertura fissa);
i) tende avvolgibili (distanza misurata in posizione aperta);
j) pensiline e grondaie (prive di collegamenti al suolo) sporgenti al massimo 1 m dall’edificio;
k) bonifiche agricole, campicoltura, compostaggio di bordo campo;
l) trincee o drenaggi;
m) pozzi perdenti e fosse digestive; il limite d’altezza di 1,50 m non si applica;
n) sonde geotermiche verticali, piezometri e altre perforazioni simili.