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Regolamento sull’esercizio della prostituzione

Ticino · 550.510 · regulation

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Contents: 61 provisions
  1. Art. 1 Autorità competenti
  2. Art. 2 Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione
  3. Art. 3 Registro cantonale banca dati TESEU
  4. Art. 4 Organo responsabile e organi partecipanti
  5. Art. 5 a) In generale
  6. Art. 6 b) Persone che esercitano la prostituzione
  7. Art. 7 c) Locali erotici e appartamenti non soggetti ad autorizzazione
  8. Art. 8 d) Gerenti dei locali erotici
  9. Art. 9 e) Liste di presenza prostituzione
  10. Art. 10 f) Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione
  11. Art. 11 g) Persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione
  12. Art. 12 Conservazione dei dati e cancellazione
  13. Art. 13 Notifica dell’esercizio della prostituzione
  14. Art. 14 Cambiamenti
  15. Art. 15 Procedura in caso di cessazione dell’attività
  16. Art. 16 Competenza e domanda di autorizzazione
  17. Art. 17 Condizioni per inoltrare la domanda di autorizzazione
  18. Art. 18 Documentazione
  19. Art. 19 Condanne per reati inconciliabili con la gerenza del locale erotico
  20. Art. 20 Rinnovo dell’autorizzazione
  21. Art. 21 Cambio gerenza
  22. Art. 22 In generale
  23. Art. 23 Uso dei locali e controllo dell’accesso
  24. Art. 24 Insegna e denominazione
  25. Art. 25 Condizioni igienico-sanitarie
  26. Art. 26 Orari di apertura e di chiusura
  27. Art. 27 Responsabilità della conduzione
  28. Art. 28 Svolgimento dell’attività
  29. Art. 29 Gerenza di più locali erotici
  30. Art. 30 Gerenza delle attività accessorie
  31. Art. 31 Sostituzione momentanea, provvisoria e definitiva
  32. Art. 32 Mancata gerenza
  33. Art. 33 Chiusura temporanea di un locale erotico
  34. Art. 34 Lista giornaliera delle persone che esercitano la prostituzione
  35. Art. 35 Requisiti igienici
  36. Art. 36 Mantenimento dell’ordine
  37. Art. 37 Allontanamento e divieto di accesso
  38. Art. 38 Comunicazioni
  39. Art. 39 Informazioni
  40. Art. 40 Accertamento dell’età
  41. Art. 41 Trattenuta e versamento dell’imposta
  42. Art. 42 a) Diritti d’uso
  43. Art. 43 b) Notifica
  44. Art. 44 c) Cambiamenti e cessazione dell’attività
  45. Art. 45 d) Imposte
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Tassa di decisione
  48. Art. 48 Debitore
  49. Art. 49 Spese di cancelleria
  50. Art. 50 Requisiti degli enti designati dal Consiglio di Stato
  51. Art. 51 Preventivo dei sussidi
  52. Art. 52 Gruppo di monitoraggio
  53. Art. 53 Servizi competenti
  54. Art. 54 Dispositivo alla lotta alla tratta degli esseri umani
  55. Art. 55 Diritto d’ispezione
  56. Art. 56 In generale
  57. Art. 57 Procedura contravvenzionale
  58. Art. 58 Revoca dell’autorizzazione e chiusura
  59. Art. 59 Chiusura di spazi non a norma
  60. Art. 60 Indipendenza delle sanzioni
  61. Art. 61 Entrata in vigore

61 provisions

Art. 1 Autorità competenti

1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, è l’autorità competente per l’applicazione della legge sull’esercizio della prostituzione (di seguito LProst), riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità. 2Il Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica, è l’autorità competente per la promozione e la vigilanza dell’attuazione di misure adeguate in materia di igiene, di informazione e sensibilizzazione in ambito di salute pubblica e prevenzione sanitaria. La Divisione dell’azione sociale e delle famiglie partecipa invece alla realizzazione delle misure per la lotta contro la tratta degli esseri umani. 3Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione delle contribuzioni, è competente per le modalità di attuazione della trattenuta e del versamento dell’imposta forfettaria dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione, definita nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche. 4Il Municipio è l’autorità competente a verificare la conformità strutturale del locale erotico e degli appartamenti non soggetti ad autorizzazione con le normative edilizie e pianificatorie.

Art. 2 Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione

I luoghi vietati all’esercizio della prostituzione sono comunicati al richiedente dalla competente autorità comunale su semplice domanda. Capitolo secondo Registro cantonale

Art. 3 Registro cantonale banca dati TESEU

1La banca dati TESEU è il registro cantonale ai sensi dell’art. 5 LProst, gestito dalla Polizia cantonale. 2Conformemente agli scopi di protezione, prevenzione e repressione previsti dalla legge, la banca dati TESEU elabora in modo uniforme i dati relativi alle persone che lavorano nell’ambito della prostituzione ai fini di: a) consentire, facilitare e garantire l’identificazione, la presa di contatto e la localizzazione delle persone e degli stabilimenti attivi nell’ambito della prostituzione; b) monitorare gli orari e le modalità nei luoghi in cui viene esercitata la prostituzione; c) effettuare controlli volti ad accertare il rispetto della legge e della libertà delle persone che esercitano la prostituzione; d) concretizzare le misure di prevenzione sanitaria, di informazione e di assistenza; e) proteggere le persone che esercitano la prostituzione dallo sfruttamento e dalla violenza; f) allestire delle statistiche anonimizzate, con la provenienza e il periodo di permanenza in merito all’esercizio della prostituzione. 3Restano riservate le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.

Art. 4 Organo responsabile e organi partecipanti

1La Polizia cantonale, Polizia giudiziaria, Sezione TESEU (di seguito Sezione TESEU), è l’organo responsabile della banca dati TESEU. Assolve in particolare i compiti seguenti: a) è responsabile dell’utilizzo e del trattamento dei dati, in maniera conforme allo scopo e all’oggetto della banca dati, come previsto dall’art. 3; b) coordina gli accessi interni e le proprie attività con gli organi partecipanti alla banca dati; c) gestisce i diritti di accesso; d) in singoli casi, su richiesta scritta e motivata di altre autorità dell’amministrazione cantonale o delle autorità comunali di polizia trasmette loro i dati necessari all’espletamento dei loro compiti legali; e) si assicura che la banca dati sia regolarmente aggiornata. 2Sono considerati organi partecipanti i membri della Polizia cantonale che, nell’ambito dei loro compiti legali, possono inserire i dati direttamente nella banca dati TESEU. Essi sono responsabili, nel proprio settore, dell’esattezza dei dati da loro inseriti o notificati nella banca dati TESEU. 3Le misure di sicurezza adottate dalla Sezione TESEU per tutelare i dati elaborati sono stabilite nelle direttive interne elaborate dal Centro sistemi informativi dell’amministrazione cantonale. Contenuto

Art. 5 a) In generale

La banca dati TESEU è composta principalmente dalle seguenti categorie di dati: a) generalità delle persone che si sono annunciate per svolgere l’attività di prostituzione; b) locali erotici e appartamenti non soggetti ad autorizzazione; c) generalità dei gerenti dei locali erotici; d) liste di presenza prostituzione; e) luoghi vietati all’esercizio della prostituzione. f) generalità delle persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione.

Art. 6 b) Persone che esercitano la prostituzione

Le notifiche relative alle persone che esercitano la prostituzione sono registrate con i seguenti dati e documenti: a) numero d’annuncio di registrazione TESEU; b) generalità della persona notificata; c) numero e copia del documento d’identità; d) nome/i utilizzato/i per la professione; e) fotografia a colori; f) luogo di lavoro nel Canton Ticino; g) residenza all’estero e genere di permesso, se straniero; h) numero SIMIC, se straniero; i) numero ABI, se presente; j) controlli effettuati e contravvenzioni ai sensi della legge e del presente regolamento.

Art. 7 c) Locali erotici e appartamenti non soggetti ad autorizzazione

1I locali erotici sono registrati con i seguenti dati e documenti: a) numero dell’autorizzazione del locale erotico; b) denominazione, numero di mappale, indirizzo e recapiti telefonici del locale erotico; c) nominativi del gerente e del proprietario del locale erotico; d) se presenti, oneri e condizioni con cui è stata rilasciata l’autorizzazione; e) se presente, nome, ragione sociale e sede della persona giuridica a cui è stata rilasciata l’autorizzazione; f) documentazione di cui all’art. 18 cpv. 1; g) planimetria, descrizione sommaria e fotografie del locale erotico; h) numero di camere di residenza-lavoro e altri spazi utilizzati; i) controlli effettuati e contravvenzioni ai sensi della legge e del presente regolamento. 2Se si tratta di appartamenti, sono inoltre registrati l’ubicazione del piano e il numero. 3In caso di appartamenti non soggetti ad autorizzazione, sono registrati i seguenti dati: a) generalità della persona che esercita l’attività di prostituzione, del proprietario e dell’avente diritto; b) data della notifica; c) indirizzo e numero di mappale; d) ubicazione piano e numero; e) controlli effettuati e contravvenzioni ai sensi della legge e del presente regolamento.

Art. 8 d) Gerenti dei locali erotici

1I gerenti dei locali erotici sono registrati con i seguenti dati e documenti: a) generalità del gerente; b) numero e copia del documento d’identità; c) nome e numero dell’autorizzazione del locale erotico gestito; d) documentazione di cui all’art. 18 cpv. 2; e) numero SIMIC, se straniero; f) generalità dell’eventuale sostituto provvisorio; g) data inizio e fine attività. 2Se l’autorizzazione è rilasciata ad una persona giuridica, nel registro sono inseriti anche il nome, la ragione sociale e la sede della stessa. 3Se il gerente esercita inoltre l’attività di prostituzione, è registrato anche il suo numero d’annuncio di registrazione TESEU.

Art. 9 e) Liste di presenza prostituzione

Le liste di presenza prostituzione corrispondono all’insieme delle liste giornaliere, compilate da ogni singolo gerente, che contengono i dati delle persone che esercitano la prostituzione all’interno del suo locale erotico, e meglio: a) il numero d’annuncio di registrazione TESEU della persona che esercita la prostituzione; b) generalità della persona che esercita la prostituzione; c) servizi forniti (messa a disposizione di una camera e dei sanitari, lavanderia, ecc.) e compensi richiesti; d) dettaglio delle imposte trattenute e poi versate all’autorità fiscale competente, giusta l’art. 11 cpv. 2 lett. j) LProst.

Art. 10 f) Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione

1I luoghi vietati all’esercizio della prostituzione stabiliti dalla competente autorità comunale sono registrati con i seguenti dati: a) indirizzo; b) numero di mappale; c) nome del proprietario. 2Nel caso il luogo vietato riguardi un’intera zona, sono elencati e registrati i suoi singoli mappali.

Art. 11 g) Persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione

Le persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione sono registrate con i seguenti dati e documenti: a) generalità della persona sospettata; b) numero e copia del documento d’identità; c) luogo di lavoro nel Canton Ticino; d) residenza all’estero e genere di permesso, se straniera; e) numero SIMIC, se straniera; f) numero ABI, se presente; g) eventuali controlli al valico di frontiera.

Art. 12 Conservazione dei dati e cancellazione

1I dati trattati nella banca dati TESEU possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione stabilita secondo il cpv. 2. In seguito sono cancellati. 2In particolare: a) dati delle persone che esercitano la prostituzione: sino alla cessazione dell’attività; b) dati relativi ai locali erotici: fino a 10 anni dallo scadere dell’autorizzazione; c) dati relativi agli appartamenti non soggetti ad autorizzazione: sino alla cessazione dell’attività negli appartamenti; d) dati relativi ai gerenti: fino a 10 anni dallo scadere dell’autorizzazione; e) liste di presenza prostituzione: fino a 5 anni dalla cessazione dell’attività nel locale erotico; f) dati relativi alle persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione: fino alla prescrizione legale del perseguimento o dell’esecuzione del reato. 3La cancellazione dei dati è effettuata individualmente allo scadere della durata di conservazione. 4I dati destinati alla cancellazione possono essere conservati in forma anonima se necessari per scopi statistici. Capitolo terzo Notifica dell’esercizio della prostituzione

Art. 13 Notifica dell’esercizio della prostituzione

1La persona maggiorenne che intende esercitare la prostituzione deve compilare il formulario ufficiale e annunciarsi personalmente presso gli sportelli della Sezione TESEU. 2Devono essere presentati i seguenti documenti: a) copia documento d’identità valido; b) fotografia formato passaporto a colori; c) se la persona è straniera, il permesso di soggiorno o l’attestazione dell’avvenuta notifica per l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera. 3La notifica può essere anticipata per e-mail o per fax, ma deve essere formalizzata al più tardi entro due giorni feriali o, in caso di periodo festivo, il primo giorno feriale successivo. 4Al momento dell’annuncio, la Sezione TESEU informa la persona che esercita la prostituzione riguardo alle strutture di accoglienza e di sostegno, segnatamente fornendo la relativa documentazione. 5La persona che si annuncia viene debitamente informata che i suoi dati saranno trasmessi alle autorità competenti ai sensi della LProst.

Art. 14 Cambiamenti

Ogni cambiamento o modifica dei dati relativi alla notifica deve essere comunicato tempestivamente alla Sezione TESEU.

Art. 15 Procedura in caso di cessazione dell’attività

1Chi decide di cessare l’attività di prostituzione deve revocare il proprio annuncio presentandosi presso lo sportello della Sezione TESEU. 2In caso di cessazione dell’attività, la stessa non può più essere esercitata, salvo nuova notifica. 3La procedura è gratuita. Capitolo quarto Presupposti per l’autorizzazione alla gerenza del locale erotico e per il rinnovo

Art. 16 Competenza e domanda di autorizzazione

1La Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio autorizzazioni) è l’autorità competente per il rilascio, il rifiuto, il rinnovo e la revoca dell’autorizzazione alla gerenza di un locale erotico. 2La domanda di autorizzazione deve essere presentata dalla persona fisica o giuridica che ne fa richiesta con le seguenti indicazioni: a) generalità complete del gerente; b) nome, ragione sociale e sede della persona giuridica, se l’autorizzazione è rilasciata a quest’ultima; c) nome, indirizzo e numero del mappale, recapiti telefonici ed eventuale indirizzo internet del locale erotico; d) numero completo delle camere, dei sanitari e degli altri spazi utilizzati; e) numero massimo delle persone che possono esercitare la prostituzione all’interno del locale; f) se si tratta di appartamenti: ubicazione piano e numero; g) inizio previsto dell’attività.

Art. 17 Condizioni per inoltrare la domanda di autorizzazione

1L’autorizzazione viene conferita ad una persona fisica unicamente se essa si occupa della gerenza dei locali per i quali è stata fatta la richiesta. 2È rilasciata una sola autorizzazione a persona fisica. 3Se si tratta di una persona giuridica, la domanda di autorizzazione deve essere presentata da chi ha diritto di firma o dal gerente designato, su presentazione di una procura. 4Ad una persona giuridica può essere rilasciata più di un’autorizzazione per più locali erotici, a condizione che adempia tutti i presupposti legali.

Art. 18 Documentazione

1La domanda di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti: a) licenza edilizia del Municipio competente; b) autorizzazione quale esercizio pubblico, nella misura in cui il locale fornisca anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio; se non ancora presente, copia della richiesta; c) autorizzazione o attestazione per un’attività accessoria, nella misura in cui il locale ne preveda una; se non ancora presente, copia della richiesta; d) certificato di idoneità igienico-sanitaria; e) planimetria del locale erotico, da cui risultano il numero e la grandezza di tutte le stanze del locale erotico, con evidenziati in particolare i sanitari e le camere in cui viene esercitata la prostituzione; f) estratto del registro di commercio e certificato di solvibilità, se l’autorizzazione è rilasciata ad una persona giuridica. 2Inoltre, il gerente del locale erotico deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di legge, fornendo la seguente documentazione: a) certificato dei diritti civili; b) copia del documento d’identità; c) permesso di soggiorno che autorizzi il gerente all’esercizio dell’attività lucrativa, se straniero; d) estratto del casellario giudiziale svizzero ed estratto del casellario giudiziale del paese di provenienza, se straniero o se si è trasferito da meno di 5 anni; e) estratto del certificato di solvibilità; f) certificato medico dal quale risulti la sua idoneità psico-fisica; g) se beneficiario di una rendita AI, un’attestazione circa il suo grado di invalidità; h) contratto di lavoro. 3I documenti di cui al cpv. 2 lett. a), d) – f) devono essere stati rilasciati dalle competenti autorità da meno di 3 mesi.

Art. 19 Condanne per reati inconciliabili con la gerenza del locale erotico

Sono inconciliabili ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 lett. c) LProst i seguenti reati: 1. omicidio (art. 111 CP); 2. assassinio (art. 112 CP); 3. lesioni personali gravi (art. 122 CP); 4. lesioni personali semplici (art. 123 CP); 5. usura (art. 157 CP); 6. minaccia (art. 180 CP); 7. coazione (art. 181 CP); 8. tratta di esseri umani (art. 182 CP); 9. sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP); 10. coazione sessuale (art. 189 CP); 11. violenza carnale (art. 190 CP); 12. sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP); 13. promovimento della prostituzione (art. 195 CP); 14. atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196 CP); 15. molestie sessuali (art. 198 CP); 16. esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP); 17. falsità in documenti (art. 251 CP); 18. falsità in certificati (art. 252 CP); 19. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP); 20. soppressione di documento (art. 254 CP); 21. documenti esteri (art. 255 CP); 22. organizzazione criminale (art. 260ter CP); 23. favoreggiamento (art. 305 CP); 24. riciclaggio di denaro (art. 305bis CP); 25. entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 LStr); 26. incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 LStr); 27. impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 LStr); 28. inganno nei confronti delle autorità (art. 118 LStr); 29. frode fiscale (art. 269 LT); 30. appropriazione indebita di imposte alla fonte (art. 270 LT).

Art. 20 Rinnovo dell’autorizzazione

1La richiesta di rinnovo è da inoltrare per iscritto al Servizio autorizzazioni almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa. Il Servizio autorizzazioni verifica che le condizioni legali siano ancora adempiute. 2I documenti di cui all’art. 18 cpv. 2 lett. a), d) – f) devono essere stati rilasciati dalla competente autorità da meno di 3 mesi. 3In caso di mancato rinnovo dell’autorizzazione, il Servizio autorizzazioni ordina la chiusura immediata del locale.

Art. 21 Cambio gerenza

Ogni cambio di gerenza è soggetto ad una nuova domanda di autorizzazione. Capitolo quinto Requisiti strutturali e igienici del locale erotico

Art. 22 In generale

1La verifica dei requisiti strutturali del locale erotico è di competenza del Municipio, giusta quanto previsto dalle normative edilizie e pianificatorie. 2Sono fatte salve le disposizioni speciali per le attività accessorie e collaterali, così come quelle previste agli art. 23 e seguenti.

Art. 23 Uso dei locali e controllo dell’accesso

1Gli spazi del locale erotico devono essere usati per scopi attinenti all’attività e formare un complesso distinto e separato dalle eventuali superfici del medesimo stabile, adibite ad altro uso. 2Le attività accessorie e collaterali sono dipendenti dal locale erotico se funzionali all’esercizio della prostituzione. 3La struttura del locale erotico deve permettere il costante controllo di chi vi accede.

Art. 24 Insegna e denominazione

1Ogni locale erotico deve disporre all’esterno di un’insegna con il proprio nome e riportare l’indicazione locale erotico. Negli appartamenti l’insegna può essere anche esposta all’interno. 2L’insegna non deve essere fonte di confusione nello stesso Comune. 3La denominazione scelta per il locale erotico non dev’essere suscettibile di trarre in errore gli avventori in merito alla categoria a cui appartiene. In caso di dubbio, il Servizio autorizzazioni può esigere il cambiamento della denominazione.

Art. 25 Condizioni igienico-sanitarie

1Il Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica, Ufficio della sanità, è l’autorità competente per il rilascio del certificato d’idoneità igienico-sanitaria. 2Le attività del locale erotico possono essere svolte esclusivamente nei locali in cui, previo controllo dell’Ufficio della sanità, sono garantite le condizioni igienico-sanitarie. Capitolo sesto Orari di apertura e di chiusura

Art. 26 Orari di apertura e di chiusura

1Gli orari di apertura e di chiusura devono essere esposti in maniera ben visibile all’entrata del locale erotico o dell’appartamento. 2I servizi di ristorazione ubicati nel locale erotico possono rimanere aperti esclusivamente durante gli stessi orari di attività di quest’ultimo. 3Per gli orari di apertura e di chiusura delle altre attività accessorie e collaterali, si rimanda alle rispettive norme settoriali. Capitolo settimo Responsabilità e doveri del gerente

Art. 27 Responsabilità della conduzione

1Il gerente è personalmente responsabile della conduzione del locale erotico, garantisce il rispetto della legge e del regolamento ed è tenuto ad effettuare la gerenza in maniera effettiva. 2Il gerente deve inoltre curare l’istruzione del personale e vigilare sul suo operato.

Art. 28 Svolgimento dell’attività

1Il gerente svolge la propria attività nel locale erotico garantendo una presenza minima obbligatoria di 8 ore giornaliere sull’arco di 5 giorni a settimana. 2Il gerente allestisce un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza ed a quella del personale. Il piano di lavoro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo. 3Il gerente può svolgere un’altra attività al di fuori dell’orario di presenza, a condizione che lo svolgimento della funzione di gerente non venga pregiudicato. In ogni caso la percentuale lavorativa delle attività svolte non può eccedere il 100%. 4Lo svolgimento di altre attività non limita la responsabilità del gerente. 5Al di fuori dell’orario di presenza minima obbligatoria, il gerente deve nominare una persona in grado di assumere le sue mansioni. La nomina di un sostituto non libera il gerente dalle sue responsabilità.

Art. 29 Gerenza di più locali erotici

La gerenza di più locali erotici da parte della stessa persona fisica è esclusa.

Art. 30 Gerenza delle attività accessorie

1Il gerente del locale erotico è personalmente responsabile anche della conduzione delle attività accessorie funzionali all’esercizio della prostituzione. 2In particolare, se il gerente intende offrire anche servizi di ristorazione e di alloggio, deve chiedere l’autorizzazione quale esercizio pubblico e assumerne personalmente la gerenza.

Art. 31 Sostituzione momentanea, provvisoria e definitiva

1È considerata assenza o impedimento temporaneo del gerente ai sensi della LProst ogni assenza o impedimento superiore ad un periodo di 15 giorni e inferiore ad un periodo massimo di 40 giorni. 2In caso di assenza fino a 15 giorni, il gerente è tenuto ad indicare al Servizio autorizzazioni una persona in grado di assumersi in sua vece le necessarie responsabilità. L’assenza non libera il gerente dalle sue responsabilità. 3In caso di assenza prolungata oltre i 15 giorni, il gerente deve chiedere al Servizio autorizzazioni la sua sostituzione provvisoria, indicando una persona adatta ad adempiere temporaneamente il ruolo di gerente. La richiesta deve essere motivata e contenere: a) generalità complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione; b) la documentazione comprovante l’esistenza dell’impedimento; c) la documentazione di cui all’art. 18 cpv. 2. 4In caso di assenza superiore ai 40 giorni, è necessaria una sostituzione definitiva con una nuova richiesta di autorizzazione. In casi particolari, il Servizio autorizzazioni può prevedere delle eccezioni.

Art. 32 Mancata gerenza

In caso di mancata gerenza, il Servizio autorizzazioni, ordina l’immediata chiusura del locale erotico.

Art. 33 Chiusura temporanea di un locale erotico

In caso di chiusura temporanea di un locale erotico superiore a 40 giorni, il gerente è tenuto a darne comunicazione al Servizio autorizzazioni e al Municipio competente.

Art. 34 Lista giornaliera delle persone che esercitano la prostituzione

1Ad ogni nuovo arrivo il gerente aggiorna la lista giornaliera delle persone che esercitano la prostituzione nel locale erotico da lui gestito, con i dati di cui all’art. 9 cpv. 1. 2Al momento dell’arrivo, la persona che intende esercitare la prostituzione deve presentare un documento di legittimazione. Se straniera, deve inoltre esibire il permesso di soggiorno o l’attestazione dell’avvenuta notifica per l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera. 3Il gerente è responsabile per la completezza e la correttezza dei dati in essa contenuti. Ogni cambiamento dei dati deve essere immediatamente inserito nella lista. 4Se una persona lascia il locale erotico interrompendo l’attività di prostituzione, il gerente è tenuto a stralciare immediatamente i suoi dati dalla lista giornaliera. 5Il gerente deve proteggere le liste giornaliere contro ogni accesso di terzi non autorizzato. 6Durante i controlli di cui all’art. 20 LProst, il gerente deve esibire spontaneamente la lista alle autorità competenti.

Art. 35 Requisiti igienici

Il gerente è tenuto in particolare ad assicurarsi che: a) i locali, la biancheria dei letti, la mobilia e gli altri accessori utilizzati siano regolarmente puliti; b) le persone che esercitano la prostituzione dispongano di spazi adeguati e sanitari con doccia per il loro uso privato; c) alle persone esercitanti la prostituzione vengano messi gratuitamente a disposizione profilattici.

Art. 36 Mantenimento dell’ordine

1Il gerente deve prendere tutte le misure necessarie affinché il locale erotico venga gestito senza generare disturbi all’ordine pubblico. In caso di necessità fa appello alla polizia. 2Qualora le circostanze le esigano, il Municipio può imporre delle misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico. 3In caso di ripetute violazioni della quiete e dell’ordine pubblico, il Servizio autorizzazioni, su richiesta del Municipio, può ordinare che il locale erotico organizzi a sue spese un servizio d’ordine adeguato, affinché il mantenimento dell’ordine venga assicurato.

Art. 37 Allontanamento e divieto di accesso

1Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gerente in merito al mantenimento della quiete, dell’ordine e della decenza, possono essere allontanate. 2Il gerente può vietare l’accesso all’esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al precedente capoverso o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione. 3Il divieto di accesso ingiunto dal gerente ha una durata massima di due anni. In caso di cambiamento della gerenza il divieto mantiene la propria validità. È riservata la facoltà del nuovo gerente di revocare tale provvedimento. 4Se richiesto dal diretto interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto dal gerente entro 5 giorni. 5Il Servizio autorizzazioni dirime le contestazioni sulla base di divieti d’accesso scritti e motivati.

Art. 38 Comunicazioni

1Ogni modifica dei dati strutturali e personali relativi all’autorizzazione e al gerente va comunicata tempestivamente al Servizio autorizzazioni. 2Il gerente è tenuto a comunicare al Servizio autorizzazioni i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

Art. 39 Informazioni

All’interno del locale erotico il gerente deve esporre in modo ben visibile la documentazione informativa e di promozione della salute. Devono inoltre essere esposti gli indirizzi e i numeri di telefono degli enti di aiuto così come il numero della Polizia cantonale (117).

Art. 40 Accertamento dell’età

In caso di dubbio circa l’età del cliente, all’ingresso del locale erotico deve essere richiesta la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

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