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Regolamento sull’esercizio della prostituzione

Ticino · 550.510 · regulation

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Contents: 61 provisions
  1. Art. 1 Autorità competenti
  2. Art. 2 Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione
  3. Art. 3 Registro cantonale banca dati TESEU
  4. Art. 4 Organo responsabile e organi partecipanti
  5. Art. 5 a) In generale
  6. Art. 6 b) Persone che esercitano la prostituzione
  7. Art. 7 c) Locali erotici e appartamenti non soggetti ad autorizzazione
  8. Art. 8 d) Gerenti dei locali erotici
  9. Art. 9 e) Liste di presenza prostituzione
  10. Art. 10 f) Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione
  11. Art. 11 g) Persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione
  12. Art. 12 Conservazione dei dati e cancellazione
  13. Art. 13 Notifica dell’esercizio della prostituzione
  14. Art. 14 Cambiamenti
  15. Art. 15 Procedura in caso di cessazione dell’attività
  16. Art. 16 Competenza e domanda di autorizzazione
  17. Art. 17 Condizioni per inoltrare la domanda di autorizzazione
  18. Art. 18 Documentazione
  19. Art. 19 Condanne per reati inconciliabili con la gerenza del locale erotico
  20. Art. 20 Rinnovo dell’autorizzazione
  21. Art. 21 Cambio gerenza
  22. Art. 22 In generale
  23. Art. 23 Uso dei locali e controllo dell’accesso
  24. Art. 24 Insegna e denominazione
  25. Art. 25 Condizioni igienico-sanitarie
  26. Art. 26 Orari di apertura e di chiusura
  27. Art. 27 Responsabilità della conduzione
  28. Art. 28 Svolgimento dell’attività
  29. Art. 29 Gerenza di più locali erotici
  30. Art. 30 Gerenza delle attività accessorie
  31. Art. 31 Sostituzione momentanea, provvisoria e definitiva
  32. Art. 32 Mancata gerenza
  33. Art. 33 Chiusura temporanea di un locale erotico
  34. Art. 34 Lista giornaliera delle persone che esercitano la prostituzione
  35. Art. 35 Requisiti igienici
  36. Art. 36 Mantenimento dell’ordine
  37. Art. 37 Allontanamento e divieto di accesso
  38. Art. 38 Comunicazioni
  39. Art. 39 Informazioni
  40. Art. 40 Accertamento dell’età
  41. Art. 41 Trattenuta e versamento dell’imposta
  42. Art. 42 a) Diritti d’uso
  43. Art. 43 b) Notifica
  44. Art. 44 c) Cambiamenti e cessazione dell’attività
  45. Art. 45 d) Imposte
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Tassa di decisione
  48. Art. 48 Debitore
  49. Art. 49 Spese di cancelleria
  50. Art. 50 Requisiti degli enti designati dal Consiglio di Stato
  51. Art. 51 Preventivo dei sussidi
  52. Art. 52 Gruppo di monitoraggio
  53. Art. 53 Servizi competenti
  54. Art. 54 Dispositivo alla lotta alla tratta degli esseri umani
  55. Art. 55 Diritto d’ispezione
  56. Art. 56 In generale
  57. Art. 57 Procedura contravvenzionale
  58. Art. 58 Revoca dell’autorizzazione e chiusura
  59. Art. 59 Chiusura di spazi non a norma
  60. Art. 60 Indipendenza delle sanzioni
  61. Art. 61 Entrata in vigore

61 provisions

Art. 41 Trattenuta e versamento dell’imposta

1Il gerente trattiene un’imposta giornaliera di 25 franchi ad ogni singola persona che esercita la prostituzione. 2Sono escluse dalla trattenuta dell’imposta giornaliera le seguenti categorie di persone: a) i cittadini svizzeri residenti in Svizzera; b) i titolari di un permesso C. Capitolo ottavo Appartamenti 1. Appartamenti che non soggiacciono ad autorizzazione

Art. 42 a) Diritti d’uso

I diritti d’uso sui locali ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a) LProst devono essere costituiti per un periodo di almeno 3 mesi.

Art. 43 b) Notifica

1L’attività di prostituzione in un appartamento che non soggiace ad autorizzazione deve essere notificata dalla persona che mette a disposizione l’appartamento destinato all’esercizio della prostituzione. Al momento della notifica, la persona che mette a disposizione l’appartamento deve presentare copia di un documento d’identità valido. 2La notifica può essere anticipata per e-mail o per fax alla Sezione TESEU, ma deve essere formalizzata al più tardi entro due giorni feriali o, in caso di periodo festivo, il primo giorno feriale successivo. 3La Sezione TESEU comunica l’avvenuta notifica al Municipio competente e al proprietario. 4Restano riservate le disposizioni in materia edilizia e pianificatoria.

Art. 44 c) Cambiamenti e cessazione dell’attività

1Ogni cambiamento relativo ai dati della notifica va comunicato tempestivamente alla Sezione TESEU. 2La cessazione dell’attività di prostituzione all’interno dell’appartamento notificato va comunicata alla Sezione TESEU. Di conseguenza tutti i dati relativi alla notifica vengono stralciati definitivamente dalla banca dati TESEU.

Art. 45 d) Imposte

1La persona che esercita la prostituzione in un appartamento non soggetto ad autorizzazione deve tenere un computo delle giornate in cui lavora e versare l’imposta entro il 1° di ogni mese all’autorità fiscale competente. 2La persona che esercita la prostituzione all’interno dell’appartamento deve allestire in anticipo un proprio piano di lavoro che deve essere valido per almeno tutta la settimana successiva. Il piano di lavoro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo. 3I capoversi precedenti non valgono per le seguenti categorie di persone: a) i cittadini svizzeri residenti in Svizzera; b) i titolari di un permesso C. 2. Appartamenti soggetti ad autorizzazione

Art. 46

1Se nello stesso stabile vi è più di un appartamento in cui è esercitata la prostituzione, per ogni singolo appartamento deve essere sempre richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 LProst. 2Se nello stabile è già presente un appartamento soggetto a notifica, anche quest’ultimo deve inoltrare al Servizio autorizzazioni la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 6 LProst. 3Sono applicabili per analogia le disposizioni sull’autorizzazione all’apertura dei locali erotici. 4Il Servizio autorizzazioni, su domanda del richiedente e tenendo conto del caso concreto, può decidere di rilasciare una sola autorizzazione per più appartamenti nello stesso stabile. In questo caso gli appartamenti formano un unico locale erotico. Capitolo nono Tasse

Art. 47 Tassa di decisione

1Il Servizio autorizzazioni percepisce una tassa di 350 franchi per il rilascio dell’autorizzazione. 2Il Servizio autorizzazioni percepisce una tassa di 250 franchi per il rinnovo dell’autorizzazione. 3Per ogni decisione di rifiuto o di revoca di autorizzazione è percepita una tassa da 100 franchi a 350 franchi.

Art. 48 Debitore

È responsabile per il pagamento della tassa di decisione la persona fisica o giuridica che ha fatto richiesta dell’autorizzazione.

Art. 49 Spese di cancelleria

Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo a seconda del lavoro richiesto all’autorità, conformemente al Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale. Capitolo decimo Prevenzione sanitaria, informazione e assistenza

Art. 50 Requisiti degli enti designati dal Consiglio di Stato

1Per poter svolgere i compiti di cui agli art. 16 e 17 LProst, gli enti designati dal Consiglio di Stato devono possedere i seguenti requisiti: a) garantire una presa a carico regolare e continuata sull’intero territorio cantonale (compresi gli spazi dell’amministrazione cantonale in cui le persone si annunciano per l’esercizio della prostituzione); b) disporre di un concetto quadro che descriva gli obiettivi principali, il tipo e le modalità di presa a carico, la tipologia di persone contattate e le indicazioni relative all’organizzazione ed al finanziamento dell’ente; c) in seno ai compiti di prevenzione sanitaria, condividere i contenuti e gli obiettivi di salute pubblica e controllo delle malattie sessualmente trasmissibili, in concerto con il Medico cantonale; d) avere la disponibilità a partecipare a momenti di formazione e di sensibilizzazione; e) conoscere la rete di aiuto presente sul territorio.

Art. 51 Preventivo dei sussidi

L’importo del contributo fisso è stabilito a preventivo sulla base del preventivo di attività e di spesa dell’ente finanziato. Nel calcolare il contributo fisso si tiene conto in particolare dell’eventuale partecipazione finanziaria di altri enti.

Art. 52 Gruppo di monitoraggio

Nel mandato attribuito dal Consiglio di Stato è previsto il monitoraggio degli enti, il quale è messo in atto con lo scopo di valutarne l’efficacia.

Art. 53 Servizi competenti

1Il Servizio per l’aiuto alle vittime di reati si occupa delle misure di cui all’art. 18 cpv. 1 lett. b), e) e f) LProst. 2Alla Polizia cantonale spettano i compiti di cui all’art. 18 cpv. 1 lett. a) e c) LProst. L’incombenza di cui all’art. 18 cpv. 1 lett. d) LProst spetta invece all’autorità competente in materia di immigrazione.

Art. 54 Dispositivo alla lotta alla tratta degli esseri umani

1La tavola rotonda ticinese per la lotta alla tratta di esseri umani è il dispositivo di cui all’art. 18 LProst. 2La tavola rotonda è composta dai servizi dell’amministrazione cantonale direttamente coinvolti, dal servizio di aiuto alle vittime e dagli enti designati dal Consiglio di Stato. 3La tavola rotonda si riunisce almeno una volta all’anno ed è coordinata dalla Polizia cantonale. Il coordinatore della Polizia cantonale partecipa a sua volta alle riunioni nazionali di lotta alla tratta di esseri umani. 4Ogni membro della tavola rotonda garantisce lo scambio di informazioni necessario per svolgere i compiti ad essa attribuiti, operando nel proprio campo di competenza professionale. Capitolo undicesimo Controlli

Art. 55 Diritto d’ispezione

1La Polizia cantonale e, su sua delega, la polizia comunale, come pure i funzionari dell’autorità cantonale, adempiono in particolare i seguenti compiti: a) possono verificare che l’esercizio della prostituzione sia svolto conformemente alla legge e al presente regolamento; b) possono accertare l’identità delle persone che si trovano in loco; c) possono controllare le liste giornaliere compilate dal gerente. 2I controlli sono da coordinare tra le varie autorità competenti. 3Durante i controlli l’autorità redige un verbale controfirmato dal gerente. Una copia del verbale viene lasciata al gerente. Capitolo dodicesimo Sanzioni amministrative e penali

Art. 56 In generale

1Le infrazioni alla LProst e al presente regolamento sono perseguite dalla Polizia cantonale. 2Sono punibili: a) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 31 cpv. 3; b) la persona che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione o senza aver effettuato il necessario annuncio o la notifica, esercita un’attività soggetta alla presente legge.

Art. 57 Procedura contravvenzionale

Le infrazioni constatate dalle polizie comunali sono oggetto di un rapporto che è trasmesso al Servizio autorizzazioni per l’eventuale apertura di una procedura penale in materia di contravvenzioni, conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Art. 58 Revoca dell’autorizzazione e chiusura

1La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un locale erotico è ordinata dal Servizio autorizzazioni, da intimare in forma scritta al gerente, con copia al Municipio interessato. 2Se l’autorizzazione è stata rilasciata ad una persona giuridica, la revoca viene comunicata anche a quest’ultima. 3In caso di mancata gerenza, la decisione viene intimata: a) se il gerente è la persona fisica autorizzata, al proprietario del locale erotico; b) se presente, alla persona giuridica che possiede l’autorizzazione. 4Con la revoca, il Servizio autorizzazioni ordina l’immediata chiusura del locale erotico e delle attività accessorie e collaterali funzionali all’esercizio della prostituzione. La riapertura del locale erotico soggiace al rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 59 Chiusura di spazi non a norma

In caso di violazione del dovere di notifica di cui all’art. 14 LProst o della richiesta di autorizzazione, la Polizia cantonale ordina l’immediata sospensione dell’esercizio della prostituzione.

Art. 60 Indipendenza delle sanzioni

Le sanzioni degli art. 25 e 27 LProst possono essere cumulate. Capitolo tredicesimo Disposizioni finali

Art. 61 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019. Pubblicato nel BU 2019, 198.

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