1Il gerente trattiene un’imposta giornaliera di 25 franchi ad ogni singola persona che
esercita la prostituzione.
2Sono escluse dalla trattenuta dell’imposta giornaliera le seguenti categorie di persone:
a) i cittadini svizzeri residenti in Svizzera;
b) i titolari di un permesso C.
Capitolo ottavo
Appartamenti
1. Appartamenti che non soggiacciono ad autorizzazione
Art. 42 a) Diritti d’uso
I diritti d’uso sui locali ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a) LProst devono essere costituiti
per un periodo di almeno 3 mesi.
Art. 43 b) Notifica
1L’attività di prostituzione in un appartamento che non soggiace ad autorizzazione deve
essere notificata dalla persona che mette a disposizione l’appartamento destinato all’esercizio della
prostituzione. Al momento della notifica, la persona che mette a disposizione l’appartamento deve
presentare copia di un documento d’identità valido.
2La notifica può essere anticipata per e-mail o per fax alla Sezione TESEU, ma deve essere
formalizzata al più tardi entro due giorni feriali o, in caso di periodo festivo, il primo giorno feriale
successivo.
3La Sezione TESEU comunica l’avvenuta notifica al Municipio competente e al proprietario.
4Restano riservate le disposizioni in materia edilizia e pianificatoria.
Art. 44 c) Cambiamenti e cessazione dell’attività
1Ogni cambiamento relativo ai dati della notifica va comunicato tempestivamente alla
Sezione TESEU.
2La cessazione dell’attività di prostituzione all’interno dell’appartamento notificato va comunicata
alla Sezione TESEU. Di conseguenza tutti i dati relativi alla notifica vengono stralciati
definitivamente dalla banca dati TESEU.
Art. 45 d) Imposte
1La persona che esercita la prostituzione in un appartamento non soggetto ad
autorizzazione deve tenere un computo delle giornate in cui lavora e versare l’imposta entro il 1° di
ogni mese all’autorità fiscale competente.
2La persona che esercita la prostituzione all’interno dell’appartamento deve allestire in anticipo un
proprio piano di lavoro che deve essere valido per almeno tutta la settimana successiva. Il piano di
lavoro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
3I capoversi precedenti non valgono per le seguenti categorie di persone:
a) i cittadini svizzeri residenti in Svizzera;
b) i titolari di un permesso C.
2. Appartamenti soggetti ad autorizzazione
Art. 46
1Se nello stesso stabile vi è più di un appartamento in cui è esercitata la prostituzione,
per ogni singolo appartamento deve essere sempre richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 6
LProst.
2Se nello stabile è già presente un appartamento soggetto a notifica, anche quest’ultimo deve
inoltrare al Servizio autorizzazioni la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 6 LProst.
3Sono applicabili per analogia le disposizioni sull’autorizzazione all’apertura dei locali erotici.
4Il Servizio autorizzazioni, su domanda del richiedente e tenendo conto del caso concreto, può
decidere di rilasciare una sola autorizzazione per più appartamenti nello stesso stabile. In questo
caso gli appartamenti formano un unico locale erotico.
Capitolo nono
Tasse
Art. 47 Tassa di decisione
1Il Servizio autorizzazioni percepisce una tassa di 350 franchi per il rilascio
dell’autorizzazione.
2Il Servizio autorizzazioni percepisce una tassa di 250 franchi per il rinnovo dell’autorizzazione.
3Per ogni decisione di rifiuto o di revoca di autorizzazione è percepita una tassa da 100 franchi a
350 franchi.
Art. 48 Debitore
È responsabile per il pagamento della tassa di decisione la persona fisica o giuridica che
ha fatto richiesta dell’autorizzazione.
Art. 49 Spese di cancelleria
Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono,
telefax, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo a seconda del lavoro
richiesto all’autorità, conformemente al Regolamento concernente le tasse per prestazioni della
polizia cantonale.
Capitolo decimo
Prevenzione sanitaria, informazione e assistenza
Art. 50 Requisiti degli enti designati dal Consiglio di Stato
1Per poter svolgere i compiti di cui agli art. 16 e 17 LProst, gli enti designati dal Consiglio
di Stato devono possedere i seguenti requisiti:
a) garantire una presa a carico regolare e continuata sull’intero territorio cantonale (compresi gli
spazi dell’amministrazione cantonale in cui le persone si annunciano per l’esercizio della
prostituzione);
b) disporre di un concetto quadro che descriva gli obiettivi principali, il tipo e le modalità di presa
a carico, la tipologia di persone contattate e le indicazioni relative all’organizzazione ed al
finanziamento dell’ente;
c) in seno ai compiti di prevenzione sanitaria, condividere i contenuti e gli obiettivi di salute
pubblica e controllo delle malattie sessualmente trasmissibili, in concerto con il Medico
cantonale;
d) avere la disponibilità a partecipare a momenti di formazione e di sensibilizzazione;
e) conoscere la rete di aiuto presente sul territorio.
Art. 51 Preventivo dei sussidi
L’importo del contributo fisso è stabilito a preventivo sulla base del preventivo di attività
e di spesa dell’ente finanziato. Nel calcolare il contributo fisso si tiene conto in particolare
dell’eventuale partecipazione finanziaria di altri enti.
Art. 52 Gruppo di monitoraggio
Nel mandato attribuito dal Consiglio di Stato è previsto il monitoraggio degli enti, il quale
è messo in atto con lo scopo di valutarne l’efficacia.
Art. 53 Servizi competenti
1Il Servizio per l’aiuto alle vittime di reati si occupa delle misure di cui all’art. 18 cpv. 1
lett. b), e) e f) LProst.
2Alla Polizia cantonale spettano i compiti di cui all’art. 18 cpv. 1 lett. a) e c) LProst. L’incombenza di
cui all’art. 18 cpv. 1 lett. d) LProst spetta invece all’autorità competente in materia di immigrazione.
Art. 54 Dispositivo alla lotta alla tratta degli esseri umani
1La tavola rotonda ticinese per la lotta alla tratta di esseri umani è il dispositivo di cui
all’art. 18 LProst.
2La tavola rotonda è composta dai servizi dell’amministrazione cantonale direttamente coinvolti, dal
servizio di aiuto alle vittime e dagli enti designati dal Consiglio di Stato.
3La tavola rotonda si riunisce almeno una volta all’anno ed è coordinata dalla Polizia cantonale. Il
coordinatore della Polizia cantonale partecipa a sua volta alle riunioni nazionali di lotta alla tratta di
esseri umani.
4Ogni membro della tavola rotonda garantisce lo scambio di informazioni necessario per svolgere i
compiti ad essa attribuiti, operando nel proprio campo di competenza professionale.
Capitolo undicesimo
Controlli
Art. 55 Diritto d’ispezione
1La Polizia cantonale e, su sua delega, la polizia comunale, come pure i funzionari
dell’autorità cantonale, adempiono in particolare i seguenti compiti:
a) possono verificare che l’esercizio della prostituzione sia svolto conformemente alla legge e al
presente regolamento;
b) possono accertare l’identità delle persone che si trovano in loco;
c) possono controllare le liste giornaliere compilate dal gerente.
2I controlli sono da coordinare tra le varie autorità competenti.
3Durante i controlli l’autorità redige un verbale controfirmato dal gerente. Una copia del verbale viene
lasciata al gerente.
Capitolo dodicesimo
Sanzioni amministrative e penali
Art. 56 In generale
1Le infrazioni alla LProst e al presente regolamento sono perseguite dalla Polizia
cantonale.
2Sono punibili:
a) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 31 cpv. 3;
b) la persona che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione o senza aver
effettuato il necessario annuncio o la notifica, esercita un’attività soggetta alla presente legge.
Art. 57 Procedura contravvenzionale
Le infrazioni constatate dalle polizie comunali sono oggetto di un rapporto che è
trasmesso al Servizio autorizzazioni per l’eventuale apertura di una procedura penale in materia di
contravvenzioni, conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Art. 58 Revoca dell’autorizzazione e chiusura
1La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un locale erotico è ordinata dal
Servizio autorizzazioni, da intimare in forma scritta al gerente, con copia al Municipio interessato.
2Se l’autorizzazione è stata rilasciata ad una persona giuridica, la revoca viene comunicata anche
a quest’ultima.
3In caso di mancata gerenza, la decisione viene intimata:
a) se il gerente è la persona fisica autorizzata, al proprietario del locale erotico;
b) se presente, alla persona giuridica che possiede l’autorizzazione.
4Con la revoca, il Servizio autorizzazioni ordina l’immediata chiusura del locale erotico e delle attività
accessorie e collaterali funzionali all’esercizio della prostituzione. La riapertura del locale erotico
soggiace al rilascio di una nuova autorizzazione.
Art. 59 Chiusura di spazi non a norma
In caso di violazione del dovere di notifica di cui all’art. 14 LProst o della richiesta di
autorizzazione, la Polizia cantonale ordina l’immediata sospensione dell’esercizio della
prostituzione.
Art. 60 Indipendenza delle sanzioni
Le sanzioni degli art. 25 e 27 LProst possono essere cumulate.
Capitolo tredicesimo
Disposizioni finali
Art. 61 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° luglio 2019.
Pubblicato nel BU 2019, 198.