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Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale

Ticino · 942.120 · regulation

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Contents: 10 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente
  2. Art. 2 Principio
  3. Art. 3 Modalità
  4. Art. 4 Notifica delle famiglie
  5. Art. 5 Notifica di comitive, scuole, colonie e gruppi
  6. Art. 6 Documenti di identità
  7. Art. 7 Responsabilità e vigilanza
  8. Art. 8 Infrazioni
  9. Art. 9 Abrogazione
  10. Art. 10 Entrata in vigore

10 provisions

Art. 1 Autorità competente

Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi è l’autorità competente per l’applicazione delle norme di cui al presente regolamento. Capitolo secondo Notifica

Art. 2 Principio

1Il datore di alloggio entro 24 ore notifica al Servizio l’arrivo di ogni ospite: a) che intende pernottare in campeggio, in esercizio pubblico con alloggio o in azienda agricola agrituristica; b) che intende pernottare a pagamento in altre strutture destinate all’alloggio; c) che pernotta gratuitamente per una durata superiore ai 30 giorni. 2Non sottostanno all’obbligo di notifica le capanne e i rifugi di montagna nonché gli alloggi per gruppi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera g LEAR.

Art. 3 Modalità

1Le notifiche sono trasmesse al Servizio in forma elettronica tramite l’apposita piattaforma su internet. 2Eccezionalmente, previa richiesta scritta e debitamente motivata, il Servizio può autorizzare la notifica degli ospiti in forma cartacea, tramite appositi blocchetti forniti gratuitamente.

Art. 4 Notifica delle famiglie

1Di principio, tutti gli ospiti devono essere registrati sulla base di un documento d’identità valido. 2Le famiglie (marito, moglie, partner registrato e figli maggiorenni) sono notificate separatamente con una notifica per persona. I figli minori di 18 anni vengono notificati con uno dei genitori.

Art. 5 Notifica di comitive, scuole, colonie e gruppi

1Per le comitive, le scuole, le colonie e i gruppi devono essere registrati i dati personali del capogruppo, indicando il numero dei componenti e il numero di questi ultimi rispettivamente con più e meno di 14 anni. 2In aggiunta ai dati del capogruppo, dev’essere compilato l’ulteriore modulo con le generalità (nome, cognome, data di nascita e nazionalità) dei componenti della comitiva o la scuola; lo stesso dev’essere conservato dal datore di alloggio e rimanere per 5 anni a disposizione del Servizio e delle organizzazioni turistiche regionali. 3Per gruppo si intende un minimo di 6 persone compreso il capogruppo. Capitolo terzo Disposizioni diverse 942.120

Art. 6 Documenti di identità

1Al momento della notifica di arrivo, tutti gli ospiti devono consegnare un documento di identità valido che gli viene restituito una volta registrati i dati. 2Viene registrato anche il numero e il genere del documento, senza procedere alla fotocopia dello stesso. 3I minori di 18 anni, non accompagnati, devono inoltre presentare un’autorizzazione scritta dei genitori. I datori di alloggio devono tenere copia di questo documento per 5 anni. In assenza di tale dichiarazione il datore di alloggio deve avvisare senza indugio la Polizia cantonale.

Art. 7 Responsabilità e vigilanza

1Il datore di alloggio è responsabile dell’esattezza e della completezza dei dati. 2Nella notifica di polizia devono essere obbligatoriamente compilati i seguenti campi: – cognome e nome; – data di nascita; – nazionalità; – data di arrivo e data di partenza; – dati del datore di alloggio e indirizzo della struttura. 3Il Servizio vigila sul corretto funzionamento delle notifiche da parte dei datori di alloggio.

Art. 8 Infrazioni

1Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono perseguite e punite dal Servizio. Sono punibili il datore di alloggio o il gerente in applicazione degli articoli 42 e 43 LEAR. 2Il Municipio persegue e punisce il gerente per le infrazioni commesse nell’ambito della legge sui campeggi. Capitolo quarto Disposizioni finali

Art. 9 Abrogazione

Il regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell’11 novembre 2003 è abrogato.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente1. Pubblicato nel BU 2024, 138. 1 Entrata in vigore: 7 giugno 2024 - BU 2024, 138.

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