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10 provisions
Art. 1 Autorità competente
Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio
autorizzazioni, commercio e giochi è l’autorità competente per l’applicazione delle norme di cui al
presente regolamento.
Capitolo secondo
Notifica
Art. 2 Principio
1Il datore di alloggio entro 24 ore notifica al Servizio l’arrivo di ogni ospite:
a) che intende pernottare in campeggio, in esercizio pubblico con alloggio o in azienda agricola
agrituristica;
b) che intende pernottare a pagamento in altre strutture destinate all’alloggio;
c) che pernotta gratuitamente per una durata superiore ai 30 giorni.
2Non sottostanno all’obbligo di notifica le capanne e i rifugi di montagna nonché gli alloggi per gruppi
ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera g LEAR.
Art. 3 Modalità
1Le notifiche sono trasmesse al Servizio in forma elettronica tramite l’apposita
piattaforma su internet.
2Eccezionalmente, previa richiesta scritta e debitamente motivata, il Servizio può autorizzare la
notifica degli ospiti in forma cartacea, tramite appositi blocchetti forniti gratuitamente.
Art. 4 Notifica delle famiglie
1Di principio, tutti gli ospiti devono essere registrati sulla base di un documento d’identità
valido.
2Le famiglie (marito, moglie, partner registrato e figli maggiorenni) sono notificate separatamente
con una notifica per persona. I figli minori di 18 anni vengono notificati con uno dei genitori.
Art. 5 Notifica di comitive, scuole, colonie e gruppi
1Per le comitive, le scuole, le colonie e i gruppi devono essere registrati i dati personali
del capogruppo, indicando il numero dei componenti e il numero di questi ultimi rispettivamente con
più e meno di 14 anni.
2In aggiunta ai dati del capogruppo, dev’essere compilato l’ulteriore modulo con le generalità (nome,
cognome, data di nascita e nazionalità) dei componenti della comitiva o la scuola; lo stesso
dev’essere conservato dal datore di alloggio e rimanere per 5 anni a disposizione del Servizio e
delle organizzazioni turistiche regionali.
3Per gruppo si intende un minimo di 6 persone compreso il capogruppo.
Capitolo terzo
Disposizioni diverse
942.120
Art. 6 Documenti di identità
1Al momento della notifica di arrivo, tutti gli ospiti devono consegnare un documento di
identità valido che gli viene restituito una volta registrati i dati.
2Viene registrato anche il numero e il genere del documento, senza procedere alla fotocopia dello
stesso.
3I minori di 18 anni, non accompagnati, devono inoltre presentare un’autorizzazione scritta dei
genitori. I datori di alloggio devono tenere copia di questo documento per 5 anni. In assenza di tale
dichiarazione il datore di alloggio deve avvisare senza indugio la Polizia cantonale.
Art. 7 Responsabilità e vigilanza
1Il datore di alloggio è responsabile dell’esattezza e della completezza dei dati.
2Nella notifica di polizia devono essere obbligatoriamente compilati i seguenti campi:
– cognome e nome;
– data di nascita;
– nazionalità;
– data di arrivo e data di partenza;
– dati del datore di alloggio e indirizzo della struttura.
3Il Servizio vigila sul corretto funzionamento delle notifiche da parte dei datori di alloggio.
Art. 8 Infrazioni
1Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono perseguite e punite dal
Servizio. Sono punibili il datore di alloggio o il gerente in applicazione degli articoli 42 e 43 LEAR.
2Il Municipio persegue e punisce il gerente per le infrazioni commesse nell’ambito della legge sui
campeggi.
Capitolo quarto
Disposizioni finali
Art. 9 Abrogazione
Il regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell’11 novembre 2003 è
abrogato.
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente1.
Pubblicato nel BU 2024, 138.
1 Entrata in vigore: 7 giugno 2024 - BU 2024, 138.