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7 provisions
Art. 1 Principio
1Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati
minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d’assicurazione.
2Il Cantone può inoltre:
a) rimborsare all’assicuratore malattie i crediti scoperti vantati nei confronti dell’assicurato a cui è
sospesa la copertura assicurativa, in caso di cure di prima necessità;
b) assumere direttamente i costi di cura di prima necessità.
3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Art. 2 Regresso
1Con l’assunzione dei costi di cura il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti
dell’assicurato la cui copertura assicurativa è sospesa, del coniuge, del convivente, dei suoi
parenti, dei suoi eredi, legatari o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato.
2Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione
sono pagati integralmente dall’assicurato o rimborsati dal Cantone, quest’ultimo ha il diritto di
regresso, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti dell’assicuratore malattie, se ha già
anticipato i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato l’assicurato durante la sospensione della
copertura d’assicurazione.
3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
Art. 3 Procedura
Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l’annuncio al Cantone degli assicurati a
cui è sospesa la copertura assicurativa.
Rimborso dei crediti scoperti
Art. 4 agli assicuratori malattie
Alle richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006 oppure
successivamente, se l’assicuratore non ha sospeso le prestazioni, si applicano le disposizioni
previgenti.
Art. 5 Valutazione
Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un aggiornamento della valutazione del
Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle
partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie assieme al preventivo
2011. Nell’aggiornamento viene valutato anche il ruolo svolto dal Cantone, dai Comuni, dalle CTR
e dagli assicuratori malattia per prevenire, gestire e risolvere il problema degli assicurati morosi.
Art. 6 Norma transitoria
Durante il periodo di vigenza del presente Decreto legislativo resta sospesa la validità
degli articoli 20, 21 e 22 della Legge cantonale di applicazione della legge federale
sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997.
853.400
Art. 7 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo
è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio
2010.
Pubblicato nel BU 2010, 48.