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Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

Ticino · 853.400 · decree

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 Principio
  2. Art. 2 Regresso
  3. Art. 3 Procedura
  4. Art. 4 agli assicuratori malattie
  5. Art. 5 Valutazione
  6. Art. 6 Norma transitoria
  7. Art. 7 Entrata in vigore

7 provisions

Art. 1 Principio

1Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d’assicurazione. 2Il Cantone può inoltre: a) rimborsare all’assicuratore malattie i crediti scoperti vantati nei confronti dell’assicurato a cui è sospesa la copertura assicurativa, in caso di cure di prima necessità; b) assumere direttamente i costi di cura di prima necessità. 3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Art. 2 Regresso

1Con l’assunzione dei costi di cura il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti dell’assicurato la cui copertura assicurativa è sospesa, del coniuge, del convivente, dei suoi parenti, dei suoi eredi, legatari o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato. 2Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente dall’assicurato o rimborsati dal Cantone, quest’ultimo ha il diritto di regresso, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti dell’assicuratore malattie, se ha già anticipato i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato l’assicurato durante la sospensione della copertura d’assicurazione. 3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Art. 3 Procedura

Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l’annuncio al Cantone degli assicurati a cui è sospesa la copertura assicurativa. Rimborso dei crediti scoperti

Art. 4 agli assicuratori malattie

Alle richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006 oppure successivamente, se l’assicuratore non ha sospeso le prestazioni, si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 5 Valutazione

Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un aggiornamento della valutazione del Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie assieme al preventivo 2011. Nell’aggiornamento viene valutato anche il ruolo svolto dal Cantone, dai Comuni, dalle CTR e dagli assicuratori malattia per prevenire, gestire e risolvere il problema degli assicurati morosi.

Art. 6 Norma transitoria

Durante il periodo di vigenza del presente Decreto legislativo resta sospesa la validità degli articoli 20, 21 e 22 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997. 853.400

Art. 7 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010. Pubblicato nel BU 2010, 48.

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