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14 provisions
Art. 1 Campo di applicazione
1La presente legge disciplina l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio nei
procedimenti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
2Sono riservate le leggi speciali.
Assistenza giudiziaria
1. Principio
Propose a changeArt. 2
L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità
giudiziarie e amministrative.
2. Estensione
Propose a changeArt. 3
1L’assistenza giudiziaria si estende:
- all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all’ammissione al gratuito patrocinio.
2L’assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i
presupposti, l’autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.
3. Prestazioni riconosciute
Propose a changeArt. 4
Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una
ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse,
in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.
4. Dovere di informazione e svincolo dal segreto d’ufficio
Propose a changeArt. 5
1La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio
l’autorità competente di ogni cambiamento della sua situazione economica.
2Con la presentazione della domanda di assistenza giudiziaria l’istante svincola i terzi dal segreto
d’ufficio e fiscale nella misura in cui ciò sia necessario all’accertamento della situazione economica.
5. Rifusione
Propose a changeArt. 6
1La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli
importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della sua situazione economica lo
permette.
2La decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega; contro tale decisione è dato
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.
3L’azione di rifusione si prescrive nel termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione
di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie.
Patrocinio d’ufficio
1. Principio
Propose a changeArt. 7
Il patrocinio d’ufficio è ordinato quando una parte non designa un patrocinatore pur non
essendo manifestamente in grado di condurre la propria causa.
2. Garanzia
Propose a changeArt. 8
1L’onorario e le spese di patrocinio sono garantiti dallo Stato secondo la tariffa fissata
dal Consiglio di Stato.
178.300
2La garanzia si estende all’intervento del patrocinatore negli interrogatori di polizia nella procedura
investigativa dell’imputato in stato di arresto provvisorio.
3. Rinvio
Propose a changeArt. 9
Le norme in materia di assistenza giudiziaria sono applicabili per analogia.
Propose a changeArt. 10 Competenza
1L’autorità competente a concedere l’assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore
d’ufficio è quella del merito.
2È allestito, annualmente, un elenco che indichi:
a) nominalmente il magistrato o il funzionario amministrativo competente che ha designato il
difensore d’ufficio o accordato il gratuito patrocinio;
b) nominalmente l’avvocato che è stato designato con l’indicazione dello studio legale nel quale
opera;
c) l’esborso complessivo, per l’anno di riferimento, derivante dalle difese d’ufficio e dalle
assistenze giudiziarie.1
3L’elenco di cui al capoverso precedente è pubblico ed è allestito dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative.2
Propose a changeArt. 11 Regolamento
Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulla procedura di riscossione degli
importi anticipati per l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio.
Propose a changeArt. 12 Rimedi giuridici
1Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili
davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità
concedente.
2Il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito.
Propose a changeArt. 13 Applicazione per analogia del CPC
Per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione, valgono per
analogia le norme del Codice di procedura civile (CPC) in materia di assistenza giudiziaria e
patrocinatore d’ufficio.
Propose a changeArt. 14 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Pubblicata nel BU 2011, 263.
1 Cpv. introdotto dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 150.
2 Cpv. introdotto dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 150.
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