Art. 1 Campo di applicazione
1La presente legge disciplina l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. 2Sono riservate le leggi speciali. Assistenza giudiziaria 1. Principio
Ticino · 178.300 · statute
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1La presente legge disciplina l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. 2Sono riservate le leggi speciali. Assistenza giudiziaria 1. Principio
L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. 2. Estensione
1L’assistenza giudiziaria si estende: - all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; - all’esenzione dalle tasse e spese processuali; - all’ammissione al gratuito patrocinio. 2L’assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l’autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale. 3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante. 3. Prestazioni riconosciute
Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale. 4. Dovere di informazione e svincolo dal segreto d’ufficio
1La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio l’autorità competente di ogni cambiamento della sua situazione economica. 2Con la presentazione della domanda di assistenza giudiziaria l’istante svincola i terzi dal segreto d’ufficio e fiscale nella misura in cui ciò sia necessario all’accertamento della situazione economica. 5. Rifusione
1La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della sua situazione economica lo permette. 2La decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega; contro tale decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni. 3L’azione di rifusione si prescrive nel termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie. Patrocinio d’ufficio 1. Principio
Il patrocinio d’ufficio è ordinato quando una parte non designa un patrocinatore pur non essendo manifestamente in grado di condurre la propria causa. 2. Garanzia
1L’onorario e le spese di patrocinio sono garantiti dallo Stato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato. 178.300 2La garanzia si estende all’intervento del patrocinatore negli interrogatori di polizia nella procedura investigativa dell’imputato in stato di arresto provvisorio. 3. Rinvio
Le norme in materia di assistenza giudiziaria sono applicabili per analogia.
1L’autorità competente a concedere l’assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d’ufficio è quella del merito. 2È allestito, annualmente, un elenco che indichi: a) nominalmente il magistrato o il funzionario amministrativo competente che ha designato il difensore d’ufficio o accordato il gratuito patrocinio; b) nominalmente l’avvocato che è stato designato con l’indicazione dello studio legale nel quale opera; c) l’esborso complessivo, per l’anno di riferimento, derivante dalle difese d’ufficio e dalle assistenze giudiziarie.1 3L’elenco di cui al capoverso precedente è pubblico ed è allestito dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative.2
Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulla procedura di riscossione degli importi anticipati per l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio.
1Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente. 2Il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito.
Per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione, valgono per analogia le norme del Codice di procedura civile (CPC) in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011. Pubblicata nel BU 2011, 263. 1 Cpv. introdotto dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 150. 2 Cpv. introdotto dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 150.