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Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato

Ticino · 600.100 · statute

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Contents: 46 provisions
  1. Art. 1 Campo d’applicazione
  2. Art. 2 Principi
  3. Art. 3 Principio della legalità
  4. Art. 4 Principio dell’equilibrio finanziario
  5. Art. 5 Principio della parsimonia
  6. Art. 6 Principio dell’economicità
  7. Art. 7 Principi della causalità e della compensazione dei vantaggi
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Principi di presentazione dei conti
  10. Art. 10 Bilancio patrimoniale
  11. Art. 11 Attivi
  12. Art. 12 Passivi
  13. Art. 13 Finanziamenti speciali
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Valutazione degli attivi
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Conto economico
  18. Art. 18 Ammortamenti
  19. Art. 19 Contabilizzazioni interne
  20. Art. 20 Conto degli investimenti
  21. Art. 21 Contabilità analitica
  22. Art. 21a
  23. Art. 22 Credito di impegno
  24. Art. 23 Crediti d’opera
  25. Art. 24 Credito-quadro
  26. Art. 25 Credito aggiuntivo
  27. Art. 26 Procedura d’urgenza
  28. Art. 27 Credito di preventivo
  29. Art. 28 Nuove spese in preventivo
  30. Art. 29 Sorpasso di crediti di preventivo
  31. Art. 29a
  32. Art. 30 Piano finanziario
  33. Art. 31 Preventivo
  34. Art. 32 Conto annuale
  35. Art. 33 Consiglio di Stato
  36. Art. 34 Dipartimento delle finanze e dell’economia
  37. Art. 35 Dipartimenti
  38. Art. 36 Statuto
  39. Art. 37 Principi
  40. Art. 38
  41. Art. 39 Compiti
  42. Art. 40 Obbligo d’informazione
  43. Art. 41 Rapporti di revisione
  44. Art. 42 Abrogazioni
  45. Art. 43
  46. Art. 44 Entrata in vigore e pubblicazione

46 provisions

Art. 39 Compiti

1Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare: a) la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e della tenuta dei conti; b) il controllo dei libri contabili e della relativa documentazione tenuti dai servizi; c) il controllo dei valori e degli inventari del patrimonio statale; d) l’esame e la coordinazione delle attività dei servizi dell’amministrazione con compiti specifici di revisione e di controllo interni; e) …; f) la partecipazione all’elaborazione di prescrizioni sulle procedure decisionali, il servizio dei pagamenti, la tenuta degli inventari e dei conti, il controllo e la revisione; g) l’esame dell’organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l’efficacia delle misure di controllo interno; h) la verifica del controllo interno;74 i) l’esame delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell’ambito del controllo interno e della gestione finanziaria; l) la verifica dei processi e della razionalità dell’organizzazione interna dei servizi dell’Amministrazione.75 2Al Controllo cantonale delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o finanziaria.

Art. 40 Obbligo d’informazione

1Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei dipartimenti, sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze. 1bisRiservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione. La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all’art. 320 del Codice penale svizzero.77 2Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest’ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all’esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l’obbligo del segreto d’ufficio. 3Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.

Art. 41 Rapporti di revisione

1Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione. 2Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi. 3In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati. 70 Cpv. modificato dalla L 24.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 2. 71 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251. 72 Art. abrogato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004, 73 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251. 74 Lett. modificata dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216. 75 Lett. modificata dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216. 76 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251. 77 Cpv. introdotto dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216. 78 Art. modificato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004, 4Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie; ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. 5Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un’azione punibile amministrativamente o penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all’organo responsabile dell’ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie; il Controllo cantonale delle finanze ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. Capitolo VII Norme transitorie e finali

Art. 42 Abrogazioni

La presente legge abroga la legge sulla gestione finanziaria e la contabilità dello Stato del 7 luglio 1975.

Art. 43

…79

Art. 44 Entrata in vigore e pubblicazione

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato fissa la data e le modalità dell’entrata in vigore.80 Pubblicata nel BU 1986, 225. 79 Art. abrogato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251. 80 Entrata in vigore: 1° gennaio 1987 - BU 1986, 225.

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