1Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare:
a) la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e della tenuta dei
conti;
b) il controllo dei libri contabili e della relativa documentazione tenuti dai servizi;
c) il controllo dei valori e degli inventari del patrimonio statale;
d) l’esame e la coordinazione delle attività dei servizi dell’amministrazione con compiti specifici di
revisione e di controllo interni;
e) …;
f) la partecipazione all’elaborazione di prescrizioni sulle procedure decisionali, il servizio dei
pagamenti, la tenuta degli inventari e dei conti, il controllo e la revisione;
g) l’esame dell’organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l’efficacia
delle misure di controllo interno;
h) la verifica del controllo interno;74
i) l’esame delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell’ambito
del controllo interno e della gestione finanziaria;
l) la verifica dei processi e della razionalità dell’organizzazione interna dei servizi
dell’Amministrazione.75
2Al Controllo cantonale delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o
finanziaria.
Art. 40 Obbligo d’informazione
1Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato
e dei dipartimenti, sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.
1bisRiservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato
divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza
nell’esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione.
La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all’art. 320 del Codice penale svizzero.77
2Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro
collaborazione e mettere a disposizione di quest’ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e
gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all’esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non
possono invocare l’obbligo del segreto d’ufficio.
3Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo
al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.
Art. 41 Rapporti di revisione
1Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.
2Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere
posizione scritta entro due mesi.
3In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione
contestati.
70 Cpv. modificato dalla L 24.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 2.
71 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
72 Art. abrogato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004,
73 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
74 Lett. modificata dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.
75 Lett. modificata dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.
76 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
77 Cpv. introdotto dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.
78 Art. modificato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004,
4Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento
competente, il Consiglio di Stato, il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del
Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. In questi casi il Controllo cantonale delle
finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie; ne informa inoltre il
Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la
Sottocommissione delle finanze.
5Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un’azione punibile amministrativamente o
penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente
all’organo responsabile dell’ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie; il
Controllo cantonale delle finanze ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione
e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.
Capitolo VII
Norme transitorie e finali
Art. 42 Abrogazioni
La presente legge abroga la legge sulla gestione finanziaria e la contabilità dello Stato
del 7 luglio 1975.
Art. 43
…79
Art. 44 Entrata in vigore e pubblicazione
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data e le modalità dell’entrata in vigore.80
Pubblicata nel BU 1986, 225.
79 Art. abrogato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
80 Entrata in vigore: 1° gennaio 1987 - BU 1986, 225.