Art. 1
L’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa ai sensi della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni è il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio esazione e condoni.
Ticino · 311.110 · regulation
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L’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa ai sensi della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni è il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio esazione e condoni.
Essa può, in particolare: - ordinare il pagamento rateale della multa e prorogare i termini; - farsi assistere dagli agenti della gendarmeria cantonale; - chiedere al municipio il rilascio di un certificato sulla situazione economica del contravventore.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011. Pubblicato nel BU 2010, 536.