Art. 49 Procedura in materia di misure amministrative
1L’interessato, prima dell’adozione di un provvedimento amministrativo, ha la facoltà di
consultare gli atti e di giustificarsi oralmente o per iscritto, nei termini stabiliti dalla Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico.
2È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.78
Capitolo II
Medici fiduciari e periti
Art. 50 Medici fiduciari
1Il Consiglio di Stato designa una lista di medici fiduciari autorizzati ad effettuare le visite
di controllo prescritte dalle leggi federali e una di medici incaricati di rilasciare i certificati di idoneità
a condurre per conducenti o allievi conducenti oggetto di provvedimenti amministrativi di sicurezza,
o le cui licenze di condurre sono vincolate a condizioni mediche speciali.
2La Sezione della circolazione emana le necessarie direttive all’indirizzo dei medici fiduciari e della
polizia.
Art. 51 Periti
Il Consiglio di Stato designa uno o più periti chiamati a stabilire il grado di idoneità a
condurre dei conducenti nell’ambito di un provvedimento amministrativo di sicurezza.
Art. 52 Procedura
Per quanto riguarda la procedura, sono applicabili per analogia le norme sull’assunzione
delle prove previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 53 Indennità
Le indennità ai periti, se non stabilite nella risoluzione di nomina, sono fissate
conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria.
Art. 54 Spese
1I costi per l’allestimento del certificato medico d’idoneità a condurre o della perizia sono
a carico dell’interessato.
2Può essere stabilita una diversa ripartizione dei costi per giustificati motivi.
TITOLO IV
Art. 55 Disposizioni finali
…80
Art. 56 Disposizioni abrogative
Sono abrogati il regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione
federale sulla circolazione stradale del 26 novembre 1985 ed il decreto esecutivo concernente il
formato delle targhe del 22 novembre 1994.
Art. 57 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.81
77 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
78 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
79 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
80 Art. abrogato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
81 Entrata in vigore: 5 marzo 1999 - BU 1999, 76.
Pubblicato nel BU 1999, 76.