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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante

Ticino · 760.110 · regulation

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Contents: 49 provisions
  1. Art. 1 Autorità competenti
  2. Art. 2 Sezione della circolazione Ufficio amministrativo
  3. Art. 3 Sezione della circolazione Ufficio tecnico
  4. Art. 4 Sezione della circolazione Ufficio giuridico
  5. Art. 5 Polizia cantonale
  6. Art. 6 Corpi di polizia comunale strutturati25
  7. Art. 7 Controllo del traffico fermo e della «zona pedonale»36
  8. Art. 8 Organi dell’amministrazione delle dogane
  9. Art. 9 Incasso delle multe disciplinari e rimborsi
  10. Art. 10 a) persone morali
  11. Art. 11 b) stranieri
  12. Art. 12 Notifica di messa fuori circolazione
  13. Art. 13 Furto e smarrimento
  14. Art. 14 Formato delle targhe
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Attribuzione
  17. Art. 19 Imposte di circolazione e tasse
  18. Art. 20 In generale
  19. Art. 21 Domanda
  20. Art. 22 Scorta della polizia
  21. Art. 23 In generale
  22. Art. 24 Competenze del proprietario
  23. Art. 25 Competenze dei Municipi
  24. Art. 26 Limitazione temporanea del traffico
  25. Art. 27 Posa dei segnali
  26. Art. 28 Opposizioni
  27. Art. 29 Spese
  28. Art. 30 Titolare
  29. Art. 37 Richiesta
  30. Art. 38 Responsabilità
  31. Art. 39 Pianificazione
  32. Art. 40
  33. Art. 41 b) contingente
  34. Art. 42 Rifiuto dell’autorizzazione
  35. Art. 43 Misure di polizia
  36. Art. 44 Tassa
  37. Art. 45 Rimozione dei veicoli
  38. Art. 46 Responsabilità
  39. Art. 47 Disposizioni preliminari
  40. Art. 48 Procedura in materia contravvenzionale
  41. Art. 49 Procedura in materia di misure amministrative
  42. Art. 50 Medici fiduciari
  43. Art. 51 Periti
  44. Art. 52 Procedura
  45. Art. 53 Indennità
  46. Art. 54 Spese
  47. Art. 55 Disposizioni finali
  48. Art. 56 Disposizioni abrogative
  49. Art. 57 Entrata in vigore

49 provisions

Art. 1 Autorità competenti

1Il Dipartimento delle istituzioni, la Sezione della circolazione e gli organi di polizia, sono le autorità competenti per l’applicazione delle normative in materia di circolazione stradale e di tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, riservato quanto previsto ai capoversi seguenti.2 2Il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, è l’autorità competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti la segnaletica stradale.3 3Il Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del medico cantonale, è l’autorità competente ad applicare quanto previsto dall’art. 4 cifre 7-8 LACS.4 4Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è l’autorità competente ad applicare, in collaborazione con il Dipartimento delle istituzioni e le polizie cantonale e comunali, quanto previsto dall’art. 4 cifra 9 LACS; esso è inoltre competente ad organizzare un’apposita scuola professionale per maestri conducenti.5

Art. 2 Sezione della circolazione Ufficio amministrativo

1La Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, è competente in particolare: a) a rilasciare, rifiutare, o annullare: 1. le licenze di condurre e per allievo conducente; 2. i permessi internazionali di condurre; 3. i documenti di controllo e le eventuali dispense previste dalle disposizioni federali concernenti i conducenti professionali (OLR1/OLR2); 4. le abilitazioni a maestro conducente; b) a rilasciare, rifiutare, revocare o annullare: 1. le licenze di circolazione e le targhe di controllo; 2. le licenze e le targhe temporanee per veicoli a motore e rimorchi giusta gli art. 20 e 21 OAV; c) ad ordinare: 1. il sequestro di licenze, targhe, permessi e documenti di cui alle lett. a) e b) del presente articolo; 2. un esame di conducente, in caso di dubbio sulle capacità di guida; d) a rilasciare, rifiutare, revocare o annullare:7 1. i permessi per la formazione di apprendisti conducenti di autocarri giusta l’art. 20 cpv. 1 OAC; 2-9…; 10. i contrassegni di parcheggio per persone disabili (art. 20a cpv. 5 ONC); 1 Titolo modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 123; precedente modifica: BU 2019, 147. 2 Cpv. modificato dal R 2.3.2004; in vigore dal 1.5.2004 - BU 2004, 145. 3 Cpv. modificato dal R 12.12.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 544. 4 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76. 5 Cpv. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195. 6 Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595; precedenti modifiche: BU 2003, 120 e 361; BU 2006, 175. 7 Cifre abrogate dal R 21.1.2026; in vigore dal 1.2.2026 - BU 2026, 14; precedente modifica: BU 2003, 361; BU 2015, 407. e) a mettere in vendita all’asta o a prezzi fissi determinati numeri di targa.8 2La Sezione della circolazione può delegare ai Municipi, nell’ambito del rilascio della licenza per allievo conducente, la competenza a verificare e confermare l’identità del richiedente secondo l’art. 11 OAC. In tal caso i Comuni sono autorizzati a prelevare una tassa di fr. 10.--.9

Art. 3 Sezione della circolazione Ufficio tecnico

La Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, è competente in particolare: a) ad ordinare e ad effettuare: 1. i controlli tecnici di veicoli che precedono la prima immatricolazione; 2. gli esami successivi dei veicoli, obbligatori e facoltativi, e ad emanare norme tecniche al riguardo; 3. i controlli tecnici su strada in collaborazione con la polizia; 4. gli esami per gruppi di ciclomotori (art. 92 OAC); 5. gli esami dei velocipedi (art. 18 LCStr);11 6. le perizie tecniche di veicoli; b) ad esentare, su domanda, le aziende del ramo che hanno diritto di far uso delle approvazioni del tipo dall’obbligo di presentare all’esame singolo i veicoli previsti dall’art. 32 OETV; c) a rilasciare i permessi e le autorizzazioni speciali previsti dalla legislazione federale, se del caso dopo aver sentito le autorità interessate; d) ad effettuare gli esami di guida; e) a revocare le licenze di circolazione e le relative targhe; f) a presentare le osservazioni alle competenti autorità in caso di ricorso; g) ad ordinare: 1. il sequestro di veicoli, parti di essi o oggetti di equipaggiamento non conformi alle prescrizioni (art. 221 cpv. 3 OETV); 2. il sequestro e la distruzione di veicoli, parti di essi o oggetti di equipaggiamento che non sono stati rimessi in uno stato conforme alle prescrizioni (art. 221 cpv. 4 OETV); h) a vigilare sull’attività dei maestri conducenti, con facoltà di prendere le misure che si rendono necessarie; i) …; l) a rilasciare, rifiutare e revocare:12 1. l’autorizzazione per lo svolgimento dei corsi professionali per maestri conducenti; 2. l’autorizzazione per organizzare corsi di formazione complementare (art. 27e OAC); 3. l’autorizzazione per animatori di corsi di formazione complementare (art. 64a OAC); 4. l’autorizzazione per la circolazione di veicoli di un’azienda senza la licenza di circolazione e targhe di controllo su brevi tratti di strada pubblica per passare da un punto all’altro della fabbrica o dell’officina (art. 33 cpv. 1 OAV); 5. l’autorizzazione per le corse di prova secondo l’art. 53 LCStr sentito il parere della polizia cantonale e dei Municipi interessati; 6. l’autorizzazione per le manifestazioni sportive con veicoli a motore o con velocipedi su strade aperte al pubblico (art. 52 LCStr), come pure le gare di velocità con motoveicoli su prato, le gare di abilità su terreno accidentato, le gare di velocità con veicoli speciali di 250 cmc di cilindrata al massimo (es. go-kart) e gli slalom automobilistici (art. 94 cpv. 3 e 95 cpv. 3 ONC); 7. l’autorizzazione per le gare podistiche o di velocità con animali o veicoli a trazione animale su strade aperte al traffico, sentito il parere della polizia cantonale e dei Municipi interessati; 8. l’autorizzazione per l’uso di altoparlanti collocati su veicoli all’arrivo di competizioni sportive, sentito il parere dei Municipi interessati; 9. l’autorizzazione per la posa di pubblicità su veicoli in caso di manifestazioni (art. 70 OETV). m) …;13

Art. 4 Sezione della circolazione Ufficio giuridico

La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è competente in particolare: 8 Lett. introdotta dal R 3.5.2017; in vigore dal 5.5.2017 - BU 2017, 128. 9 Cpv. introdotto dal R 18.3.2003; in vigore dal 1.4.2003 - BU 2003, 120. 10 Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595. 11 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 12 Lett. modificata dal R 21.1.2026; in vigore dal 1.2.2026 - BU 2026, 14. 13 Lett. modificata dal R 21.1.2026; in vigore dal 1.2.2026 - BU 2026, 14. 14 Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595; precedente modifica: BU 2004, 145. a) a pronunciare: 1. la revoca della licenza di condurre, della licenza per allievo conducente, della licenza di ciclomotori e del permesso internazionale di condurre; 2. la revoca dell’abilitazione a maestro conducente; 3. il divieto di circolazione su territorio svizzero a conducenti stranieri; 4. il divieto di circolazione per ciclisti, conducenti di veicoli a trazione animale o di conducenti di altri veicoli sprovvisti di motore; 5. l’ammonimento; 6. la riammissione alla guida dopo riesame della misura amministrativa in vigore; 7. il rifiuto dell’ammissione alla guida di candidati conducenti; b) ad ordinare: 1. un nuovo esame al conducente, anche di ciclomotori e di velocipedi, sulla cui idoneità esistono dubbi; 2. perizie mediche, psicotecniche, psichiatriche o altre specialistiche atte a stabilire, in casi dubbi, il grado di idoneità alla guida dei conducenti o di coloro i quali richiedono la licenza di condurre; 3. l’insegnamento delle norme della circolazione giusta l’art. 40 segg. OAC; 4. la confisca e la distruzione degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano e vanificano i controlli ufficiali della circolazione stradale (art. 98a LCStr);15 5. il sequestro dei documenti di cui alla lett. a) cifra 1 e 2 del presente articolo; c) a presentare le osservazioni alle autorità competenti in caso di ricorso; d) a trasmettere: 1. alle competenti autorità giudiziarie ed amministrative cantonali o confederate, che ne facessero richiesta, le informazioni sui provvedimenti in materia di circolazione stradale dei conducenti di veicoli; 2. alle competenti autorità federali le informazioni sui provvedimenti amministrativi adottati; e) a richiedere agli organi di polizia complementi, supplementi d’inchiesta o rapporti informativi; f) ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie; g) a infliggere la multa ai contravventori del divieto giudiziale;16 h) a vigilare sulle modalità d’insegnamento delle norme della circolazione.

Art. 5 Polizia cantonale

La polizia cantonale è competente in particolare: a) ad effettuare i controlli della circolazione previsti dall’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e dall’ordinanza dell’Ufficio federale delle strade concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS - USTRA); b) a sequestrare sul posto le licenze di condurre o di circolazione con relative targhe, rispettivamente a far sottoscrivere il divieto di circolazione su territorio svizzero alle persone in possesso della licenza di condurre straniera fino a decisione contraria da parte dell’autorità amministrativa e a trasmettere subito le licenze ed i relativi rapporti alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico (art. 54 LCS, art. 30 e seguenti OCCS); c) a rilasciare le licenze e le targhe di controllo temporanee per i veicoli a motore o i rimorchi, conformemente agli art. 20 e seguenti OAV nonché le licenze per i veicoli di riserva giusta gli art. 9 e seguenti OAV;18 d) ad accertare i fatti in caso d’infortunio trasmettendone il rapporto alle competenti autorità quando vi sia sospetto di reato perseguibile d’ufficio o quando una parte lo richieda, rispettivamente a prendere atto della rinuncia delle parti all’accertamento in assenza di motivi per effettuarlo d’ufficio; e) ad ordinare appropriati esami per l’accertamento dello stato di ebrietà secondo gli art. 55 LCStr e gli art. 10 e seguenti OCCS;19 f) a trasmettere immediatamente alle autorità giudiziarie i rapporti preliminari sui reati e sugli infortuni della circolazione che giustificano provvedimenti di loro competenza, segnatamente 15 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 16 Lett. modificata dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443. 17 Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595; precedente modifica: BU 2003, 361. 18 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 19 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. arresti, sequestri, cauzioni, necroscopie, e a procedere alle inchieste preliminari nei limiti delle norme di procedura penale; g) a costatare le infrazioni alle norme della circolazione e a perseguirle secondo la procedura disciplinare, rispettivamente a denunciarle alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge, come pure ad incassare i relativi depositi cauzionali previsti dall’art. 17 LACS; h) ad allestire e trasmettere supplementi, complementi d’inchiesta nonché rapporti informativi alle competenti autorità amministrative e giudiziarie che ne facessero richiesta; i) a sequestrare gli apparecchi ed i dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i controlli ufficiali della circolazione stradale ed a tenerli a disposizione della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico; l) a citare per il controllo dei veicoli in caso di difettosità minori ed a notificare alla Sezione della circolazione, Ufficio tecnico per l’esame successivo, i veicoli che hanno subito danni importanti o che presentano gravi difetti secondo gli art. 34 cpv. 1 OETV e 23 e seguenti OCCS, nonché quelli che, citati per difettosità minori, non sono stati presentati; m) a notificare, per fini statistici, all’autorità federale competente gli infortuni della circolazione; n) a scortare, per ragioni di sicurezza stradale, i veicoli o i convogli qualora sia richiesto dalle circostanze od ordinato dall’autorità competente; o) a comunicare, in casi urgenti, il nome dei detentori di veicoli e dei loro assicuratori qualora il richiedente renda verosimile un sufficiente interesse come previsto dall’art. 126 OAC; p) a prendere visione dell’elenco dei locatari di veicoli a motore presso i noleggiatori professionali secondo l’art. 70 cpv. 1 OAC; q) a gestire i controlli della velocità mediante installazioni di controllo fisse e semistazionarie;20 r) a pronunciarsi sulla chiusura delle strade interessate in caso di manifestazioni ricreative e ad autorizzarne la chiusura o a delegarla all’autorità comunale. La domanda dev’essere inoltrata alla polizia cantonale stradale, entro il termine di 2 mesi dalla data prescelta;21 s) ad adottare, in virtù di leggi e decreti federali o cantonali, tutte le misure di esecuzione che non sono espressamente attribuite ad altre autorità;22 t) a pronunciarsi sull’utilizzo delle strade interessate in caso di manifestazioni ricreative che non ne richiedono la chiusura (segnatamente in caso di cortei o raduni) e ad autorizzarne l’utilizzo o a delegarlo all’autorità comunale. La domanda dev’essere inoltrata alla polizia cantonale - V reparto gendarmeria stradale - entro il termine di 2 mesi dalla data prescelta;23 u) ad applicare le disposizioni OSAS.24

Art. 6 Corpi di polizia comunale strutturati25

1I corpi di polizia comunale strutturati svolgono le seguenti funzioni:26 a) effettuazione dei controlli della circolazione previsti dall’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e dall’ordinanza dell’Ufficio federale delle strade concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS - USTRA);27 b) constatazione delle infrazioni alle norme della circolazione e perseguimento secondo la procedura disciplinare, rispettivamente denuncia alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge, come pure l’incasso dei relativi depositi cauzionali previsti dall’art. 17 LACS; c) effettuazione dell’esame preliminare dell’alito per l’accertamento dello stato di ebrietà rispettivamente constatazione e perseguimento dell’infrazione di guida in stato di ebrietà semplice sino allo 0.39 mg/l;28 d) salvaguardia delle tracce in caso di incidenti della circolazione; 20 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407; precedente modifica: BU 2013, 276. 21 Lett. reintrodotta dal R 8.5.2019; in vigore dal 10.5.2019 - BU 2019, 147; precedente modifica: BU 2013, 276; BU 2015, 407. 22 Lett. introdotta dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 276. 23 Lett. introdotta dal R 29.1.2020; in vigore dal 31.1.2020 - BU 2020, 24. 24 Lett. modificata dal R 21.1.2026; in vigore dal 1.2.2026 - BU 2026, 14. 25 Nota marginale modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 26 Frase modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 27 Lett. modificata dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595. 28 Lett. modificata dal R 2.8.2023; in vigore dal 4.8.2023 - BU 2023, 272; precedente modifica: BU 2006, 68. e) constatazione di incidenti della circolazione per i quali non si procede all’accertamento dei fatti; f) accertamento dei fatti in caso di incidente con soli danni materiali; g) effettuazione di controlli della velocità ed accertamento delle infrazioni mediante installazioni di controllo mobili, sequestro delle licenze di condurre ed intimazione del divieto di circolare su territorio svizzero. I controlli di velocità nella «zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» e nella «zona d’incontro» sono di loro competenza laddove presente un corpo di polizia comunale strutturato;29 h) sequestro degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i controlli ufficiali della circolazione stradale e loro messa a disposizione della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico; i) rilascio di un preavviso, o di una decisione su delega della polizia cantonale, relativi alla chiusura delle strade per manifestazioni ricreative locali, sul territorio di loro competenza;30 l) effettuazione del collaudo dei ciclomotori;31 m) sequestro dei ciclomotori e distruzione delle parti manomesse e non conformi alle prescrizioni legali;32 n) citazione per il controllo dei veicoli in caso di difettosità minori e notificazione alla Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, per l’esame successivo, di veicoli che hanno subito danni importanti o che presentano gravi difetti (art. 34 cpv. 1 OETV), nonché di quelli che, citati per difettosità minori, non sono stati presentati; o) rilascio di un preavviso o di una decisione relativi all’utilizzo delle strade (su delega della polizia cantonale) per manifestazioni ricreative locali che non richiedono la chiusura delle strade (segnatamente in caso di cortei o raduni), sul territorio di loro competenza.33 2…34 Collaborazione tra organi di polizia Art. 6a35 1La polizia cantonale garantisce il supporto e la consulenza ai corpi di polizia comunale strutturati nell’ambito dei controlli di velocità, della durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, della segnaletica e dell’educazione stradale, per assicurare un’applicazione armonizzata degli stessi. 2Nell’ambito dell’applicazione del cpv. 1 la polizia cantonale può definire l’obbligatorietà dell’uso di strumenti o piattaforme informatiche condivise.

Art. 7 Controllo del traffico fermo e della «zona pedonale»36

1Gli ausiliari di polizia adeguatamente formati sono competenti per notificare al corpo di polizia comunale strutturato da cui dipendono le denunce per infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento e al segnale di prescrizione «zona pedonale». Tale facoltà non necessita di ulteriori formalità. 2Gli agenti privati di sicurezza autorizzati ai sensi della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 e adeguatamente formati sono competenti per notificare alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le denunce per infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento e al segnale di prescrizione «zona pedonale».38 3Qualora particolari circostanze lo dovessero giustificare, enti pubblici o privati sono autorizzati a notificare, per il tramite di persone adeguatamente formate, le denunce per infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico. 4Lo svolgimento dei compiti menzionati ai cpv. 2 e 3 deve essere autorizzato dalla polizia cantonale che ne fissa le condizioni. 29 Lett. modificata dal R 2.8.2023; in vigore dal 4.8.2023 - BU 2023, 272; precedenti modifiche: BU 2013, 276; BU 2015, 407. 30 Lett. reintrodotta dal R 8.5.2019; in vigore dal 10.5.2019 - BU 2019, 147; precedente modifica: BU 2013, 276. 31 Lett. modificata dal R 14.2.2006; in vigore dal 17.2.2006 - BU 2006, 68. 32 Lett. modificata dal R 14.2.2006; in vigore dal 17.2.2006 - BU 2006, 68. 33 Lett. reintrodotta dal R 29.1.2020; in vigore dal 31.1.2020 - BU 2020, 24; precedente modifica: BU 2015, 407. 34 Cpv. abrogato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 35 Art. introdotto dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 36 Nota marginale modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407; precedente modifica: BU 2003, 361. 37 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407; precedenti modifiche: BU 2003, 361; BU 2009, 373; BU 2013, 276. 38 Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 324.

Art. 8 Organi dell’amministrazione delle dogane

1Gli organi doganali sono competenti ad effettuare i controlli previsti dall’art. 4 OCCS.39 2Essi esercitano inoltre le funzioni loro espressamente delegate dal Dipartimento delle istituzioni, in particolare: a) constatazione delle infrazioni alle norme della circolazione stabilite nell’atto di delega e perseguimento secondo la procedura disciplinare rispettivamente denuncia alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge, come pure l’incasso dei relativi depositi cauzionali previsti all’art. 17 LACS; b) constatazione dei reati della circolazione stabiliti nell’atto di delega previo accordo con la Magistratura penale e trasmissione dei rapporti alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico; c) effettuazione dell’esame preliminare dell’alito per l’accertamento dell’ebrietà; d) sequestro degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i controlli ufficiali della circolazione stradale e loro messa a disposizione della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico; e) ogni altra funzione, nei limiti della legge, se richiesta dalle circostanze. 3La delega a svolgere i compiti previsti dal cpv. 2 deve essere richiesta dalla Direzione delle dogane al Dipartimento delle istituzioni, il quale ne fissa le condizioni.

Art. 9 Incasso delle multe disciplinari e rimborsi

Il Dipartimento delle istituzioni può autorizzare i corpi di polizia comunale strutturati a trattenere l’importo delle contravvenzioni incassate in via disciplinare e corrispondere agli stessi, in caso di avvio della procedura ordinaria, a titolo di rimborso spese, un importo compreso tra fr. 40.– e fr. 60.– per ogni multa. TITOLO II Capitolo I Licenze di circolazione e targhe Attribuzione

Art. 10 a) persone morali

La licenza di circolazione è rilasciata alle persone morali o alle unioni di persone, solo se presentano l’estratto d’iscrizione nel registro di commercio o un altro atto ufficiale.

Art. 11 b) stranieri

La licenza di circolazione per l’immatricolazione definitiva è rilasciata ai detentori provenienti dall’estero solo se in possesso di un permesso di domicilio o di dimora annuale.

Art. 12 Notifica di messa fuori circolazione

Il detentore o il proprietario di un veicolo a motore deve fare annullare la licenza di circolazione e l’eventuale duplicato giusta l’art. 81 cpv. 1 OAC. Consultazione pubblica di dati tecnici e vincoli Art. 12a43 1La Sezione della circolazione può mettere a disposizione del pubblico un servizio di consultazione online che, tramite l'inserimento del numero di matricola del veicolo, permette di visualizzare esclusivamente: a) l'annotazione della dicitura «mutamento di detentore vietato» (codice 178); b) l'esistenza e la validità del certificato di assicurazione elettronico (eVN). 2Il servizio è finalizzato alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla verifica della copertura assicurativa, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 13 Furto e smarrimento

In caso di furto e di smarrimento delle targhe, il detentore deve denunciare al più presto il fatto alla polizia cantonale. 39 Cpv. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595. 40 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 41 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361. 42 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361. 43 Art. introdotto dal R 8.7.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 236. 44 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361.

Art. 14 Formato delle targhe

1Il formato è stabilito nei limiti previsti dalle norme federali in materia. 2Le targhe posteriori degli autoveicoli, rimorchi, veicoli da lavoro, veicoli speciali, le targhe professionali e provvisorie sono disponibili su richiesta sia nel formato lungo (lunghezza 50 cm - altezza 11 cm) sia nel formato alto (lunghezza 30 cm - altezza 16 cm).45 3…46 Assegnazione targhe tramite vendita o a titolo affettivo in caso di decesso47

Art. 15

1Determinati numeri di targa possono essere messi all’asta ed assegnati al miglior offerente, rispettivamente essere venduti a prezzo fisso. 2Per le cessioni fra privati è riscossa una tassa. Per le cessioni all’interno della famiglia è prevista una riduzione della tassa.49 3In caso di decesso del detentore, su istanza scritta di un famigliare, un numero di targa non in deposito e non ancora riattribuito a nessuno può, alle condizioni definite dalla Sezione della circolazione e dietro pagamento, essergli assegnato direttamente.50 4Per famigliari si intendono il coniuge o partner registrato, genitori, figli, fratelli, zii, nonni, nonché ai nipoti, da intendersi sia quali nipoti dei nonni sia quali nipoti degli zii.51 5La Sezione della circolazione emana apposite direttive.52 Capitolo II Licenze e targhe di controllo temporanee

Art. 16 Attribuzione

Le licenze temporanee per i veicoli a motore o i rimorchi, ad eccezione dei veicoli destinati all’esportazione, sono concesse conformemente all’art. 20 segg. OAV a persone con domicilio in Svizzera. Art. 17-18 …54

Art. 19 Imposte di circolazione e tasse

L’imposta di circolazione e le tasse vengono prelevate conformemente al regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore. Capitolo III Circolazione di veicoli speciali ed esecuzione di trasporti speciali

Art. 20 In generale

La circolazione di veicoli speciali e l’esecuzione di trasporti speciali secondo gli art. 78 e segg. ONC è subordinata ad un permesso rilasciato dalla Sezione della circolazione, Ufficio tecnico.

Art. 21 Domanda

1La domanda per il rilascio di un permesso speciale deve essere presentata, tramite apposito questionario, per iscritto almeno 7 giorni prima, indicando i seguenti dati: a) generalità del richiedente o del detentore; b) genere del veicolo e/o del rimorchio, marca, numero di targa, numero degli assi; c) data del trasporto, luogo di carico e di scarico; d) merce da trasportare; 45 Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361. 46 Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361. 47 Nota marginale modificata dal R 8.7.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 236. 48 Art. modificato dal R 3.5.2017; in vigore dal 5.5.2017 - BU 2017, 128; precedenti modifiche: BU 2003, 361; BU 2007, 702. 49 Cpv. modificato dal R 8.7.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 236; precedente modifica: BU 2024, 154. 50 Cpv. modificato dal R 8.7.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 236. 51 Cpv. introdotto dal R 8.7.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 236. 52 Cpv. introdotto dal R 8.7.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 236. 53 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361. 54 Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 361. e) dimensioni e peso del trasporto (lunghezza, larghezza, altezza, peso del veicolo e/o del rimorchio a vuoto, peso del convoglio, pressione sugli assi, velocità massima autorizzata, sbalzo anteriore e posteriore). 2Il permesso può essere chiesto per un solo viaggio o per più viaggi. In quest’ultimo caso dev’essere pure indicato il numero complessivo dei viaggi che si intendono effettuare e le date in cui avranno luogo.

Art. 22 Scorta della polizia

Se la Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, per ragioni di sicurezza stradale, esige che il veicolo speciale o il trasporto speciale sia scortato dalla polizia cantonale, tali scorte sono soggette a tassa secondo il regolamento concernente le tasse per le prestazioni della polizia cantonale del 29 settembre 2016. Capitolo IV Segnaletica stradale

Art. 23 In generale

1L’area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni è competente: a) ad approvare, mediante decisione formale, la segnaletica verticale ed orizzontale sia essa provvisoria e definitiva, riservato l’art. 5 cifra 4 LACS; b) a pubblicare sul Foglio ufficiale le prescrizioni locali di cui agli art. 101 cpv. 2, 107 cpv. 2 OSStr., riservato l’art. 5 cifra 4 LACS; c) a decidere sulla soppressione della segnaletica (art. 104 cpv. 1 OSStr.), riservato l’art. 5 cifra 4 LACS; d) a trattare i casi speciali previsti dagli art. 104 cpv. 5, cpv. 6, 112 OSStr., riservato l’art. 5 cifra 4 LACS; e) a rilasciare le autorizzazioni scritte secondo l’art. 17 cpv. 1 OSStr.; f) a decidere i provvedimenti di segnaletica necessari per la sicurezza della circolazione sulle strade e sulle piazze di proprietà privata aperte al traffico, sentito il parere dei Municipi interessati e dei proprietari; g) ad emanare le istruzioni necessarie per l’applicazione delle norme federali; h) a vigilare, in collaborazione con le polizie cantonale e comunale, sulla segnalazione, delimitazione ed illuminazione dei cantieri, riservato l’art. 5 cifra 4 LACS. 2L’Area dell’esercizio e della manutenzione della Divisione delle costruzioni è competente: a) ad ufficializzare la segnaletica provvisoria di cantiere sulle strade nazionali; b) ad autorizzare la segnaletica provvisoria di cantiere sulle strade cantonali, per una durata massima di 60 giorni, esclusa la pubblicazione delle prescrizioni.57 3Nei casi in cui è prevista l’occupazione di strade pubbliche giusta l’art. 45 della legge sulle strade del 23 marzo 1983, le autorizzazioni relative alla segnaletica verticale e orizzontale sono rilasciate dall’Ufficio del demanio, congiuntamente all’autorizzazione demaniale, previo preavviso del servizio competente giusta i capoversi 1 e 2.58

Art. 24 Competenze del proprietario

Il proprietario della strada è competente: a) a posare, tracciare o sopprimere la segnaletica; b) ad eseguire la manutenzione della segnaletica.

Art. 25 Competenze dei Municipi

I Municipi sono competenti a rilasciare singole autorizzazioni scritte in deroga ai divieti e alle limitazioni alla circolazione sulle strade comunali.

Art. 26 Limitazione temporanea del traffico

1Gli agenti della polizia cantonale e comunale sono competenti, in casi speciali, a prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare a limitare o deviare temporaneamente il traffico (art. 3 cpv. 6 LCStr).59 55 Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 123. 56 Art. modificato dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 193. 57 Cpv. introdotto dal R 12.12.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 544. 58 Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 123. 59 Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 2Le misure temporanee adottate dagli agenti di polizia che restano in vigore più di otto giorni, devono essere approvate dall’autorità competente.

Art. 27 Posa dei segnali

I segnali soggetti a pubblicazione possono essere posati soltanto quando la decisione è cresciuta in giudicato, riservate le eccezioni stabilite all’art. 107 cpv. 1 seconda frase OSStr.

Art. 28 Opposizioni

1Le opposizioni di cui all’art. 106 cpv. 1 OSStr. devono essere presentate alla Divisione delle costruzioni rispettivamente ai Municipi se beneficiano della delega dipartimentale.60 2Contro la loro decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.61

Art. 29 Spese

1Le spese per l’acquisto, la posa e la manutenzione della segnaletica verticale od orizzontale, sono a carico del Cantone per le strade cantonali, riservati eventuali accordi con i comuni interessati. 2Per le strade comunali, consortili, forestali, patriziali e private, le stesse, come pure quelle inerenti le opere per la moderazione del traffico e dei passaggi pedonali, sono a carico dei rispettivi proprietari. 3Le spese per l’acquisto, la posa e la manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale concernente le opere di moderazione del traffico e dei passaggi pedonali, su strade cantonali all’interno degli abitati, sono a carico dei comuni. Capitolo V Contrassegni di parcheggio per persone disabili62

Art. 30 Titolare

1Le persone disabili e le organizzazioni che le trasportano frequentemente possono beneficiare di facilitazioni di parcheggio. A tale scopo esse devono richiedere il rilascio dell’apposito contrassegno di parcheggio. 2Per persone disabili s’intendono coloro che, a causa di una netta riduzione della capacità deambulatoria, non possono - in modo permanente o per un periodo temporaneo di almeno sei mesi - spostarsi a piedi su una distanza superiore a 200 metri circa oppure necessitano per i loro spostamenti di mezzi ausiliari speciali. 3… 4… Art. 31-32 …64 Certificato medico Art. 3365 1Il contrassegno di parcheggio deve essere richiesto tramite istanza scritta e motivata allegando l’apposito certificato medico compilato dopo verifica dello stato di salute. 2Il medico cantonale preavvisa i casi dubbi e, ove necessario, stabilisce direttive per la compilazione del certificato medico. Validità e durata Art. 3466 1Il contrassegno di parcheggio non è trasmissibile. Esso è valido unicamente nella misura in cui sia utilizzato dal disabile medesimo o nel periodo in cui egli è trasportato o accompagnato. 60 Cpv. modificato dal R 12.12.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 544. 61 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119. 62 Titolo modificato dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175. 63 Art. modificato dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175. 64 Art. abrogati dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175. 65 Art. modificato dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175. 66 Art. modificato dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175; precedente modifica: BU 2003, 361. 2Il contrassegno deve essere apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo unitamente al disco orario. La sua durata è iscritta sul documento. Il periodo di durata è determinato dalla natura dell’infermità e non supera in ogni caso i cinque anni.67 Diritti Art. 3568 1Il contrassegno di parcheggio consente al titolare di parcheggiare: a) per tre ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio; b) per un tempo illimitato nei parcheggi; c) per due ore al massimo nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso nella zona, purché non si crei pericolo o intralcio per la circolazione e non vi siano posti di parcheggio liberi senza limiti di tempo nelle immediate vicinanze.69 2Il contrassegno non è valido nelle zone di parcheggio gestite da privati. Revoca Art. 3670 In caso di abuso il permesso può essere revocato. Controllo tecnico Art. 36a71 Se il disabile è parimenti conducente, deve presentarsi con il proprio veicolo ad un controllo tecnico presso la Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, in modo da verificare l’adeguatezza dell’attrezzatura speciale in relazione alla sua invalidità. Capitolo VI Manifestazioni sportive

Art. 37 Richiesta

1L’organizzazione delle manifestazioni sportive previste all’art. 2 lett. d) cifra 5 sono subordinate ad una autorizzazione della Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, la quale ne fissa le condizioni dopo aver sentito il parere della polizia cantonale, dei Municipi interessati e, se richiesto dalle circostanze, di altre autorità. 2La domanda deve essere presentata alla Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, entro il termine di: – 6 mesi per le manifestazioni motoristiche; – 2 mesi per le altre manifestazioni; dalla data prescelta.72 3L’autorizzazione comprende anche la decisione concernente la chiusura delle strade interessate, già esaminata ed autorizzata dalla polizia cantonale.73

Art. 38 Responsabilità

Indipendentemente dall’autorizzazione della Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, gli organizzatori sono direttamente responsabili delle misure di sicurezza e del risarcimento dei danni eventualmente subiti da terzi durante lo svolgimento della manifestazione. Manifestazioni motoristiche

Art. 39 Pianificazione

Il Consiglio di Stato, per motivi ambientali, di sicurezza e di fluidità del traffico, può adottare una pianificazione delle manifestazioni sportive dei veicoli a motore. Manifestazioni ciclistiche a) annuncio 67 Cpv. modificato dal R 21.12.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 523. 68 Art. modificato dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175. 69 Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 70 Art. modificato dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175. 71 Art. introdotto dal R 23.5.2006; in vigore dal 26.5.2006 - BU 2006, 175. 72 Cpv. modificato dal R 28.8.2019; in vigore dal 30.8.2019 - BU 2019, 308; precedente modifica: BU 2019, 147. 73 Cpv. introdotto dal R 28.8.2019; in vigore dal 30.8.2019 - BU 2019, 308.

Art. 40

1Le manifestazioni con velocipedi devono essere annunciate alla Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, entro il 30 gennaio di ogni anno in modo da poter permettere alla stessa, in collaborazione con la Federazione ciclistica ticinese ed alla polizia stradale, di allestire il calendario annuale ufficiale. 2L’iscrizione nel calendario annuale ufficiale non esenta dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione conformemente all’art. 37 cpv. 2.74

Art. 41 b) contingente

Sulle strade pubbliche cantonali e comunali possono essere organizzate: a) 30 gare per gli attivi, disputabili anche unitamente ad altre categorie con orari di partenza e percorsi diversificati; b) 20 gare singole riservate esclusivamente agli scolari; c) 10 campionati sociali con partenze e percorso unico per tutte le categorie; d) 15 gare per cicloamatori, gentlemen e similari.

Art. 42 Rifiuto dell’autorizzazione

1L’autorizzazione é rifiutata: a) se non sono ossequiate le condizioni previste dall’art. 52 cpv. 3 LCStr;75 b) se le gare sono organizzate durante il mese di luglio e agosto su strade principali. 2La Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, può concedere deroghe a quanto previsto al cpv. 1 lett. b) se la quasi totalità del percorso si svolge su strade secondarie e se le condizioni stradali e di traffico lo permettono.

Art. 43 Misure di polizia

Per motivi di sicurezza o per urgenti necessità del traffico, la polizia può ordinare la sospensione, l’interruzione o la modifica di manifestazioni sportive autorizzate dalla Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo.

Art. 44 Tassa

1Per ogni autorizzazione é prelevata una tassa conformemente al regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992. 2Sono esenti da tasse le manifestazioni sportive organizzate per la categoria degli scolari. Capitolo VII Rimozione dei veicoli per l’esecuzione del servizio di sgombero della neve

Art. 45 Rimozione dei veicoli

1In caso di nevicate i veicoli devono essere tolti dalle strade e piazze pubbliche per consentire un regolare servizio di sgombero della neve. 2Gli agenti di polizia e gli addetti al servizio provvedono alla rimozione dei veicoli che non vengono tempestivamente spostati altrove.

Art. 46 Responsabilità

I conducenti o i detentori sono responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell’esecuzione del servizio di sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli. TITOLO III Capitolo I Procedura in materia di contravvenzioni e di provvedimenti amministrativi

Art. 47 Disposizioni preliminari

1La polizia trasmette alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, i rapporti concernenti gli incidenti, le violazioni alla legislazione federale sulla circolazione stradale, o infrazioni ad altre leggi che hanno un’influenza sull’idoneità alla guida. 2La Sezione della circolazione trasmette al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti di loro competenza.76 74 Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 75 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 76 Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.

Art. 48 Procedura in materia contravvenzionale

1… 2Le denunce private, pervenute alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, sono trasmesse alla polizia cantonale per procedere all’inchiesta ed all’allestimento del relativo rapporto. La polizia cantonale e le polizie comunali procedono all’allestimento del rapporto in modo autonomo qualora la denuncia sia loro direttamente inoltrata e trasmettono gli atti alle competenti autorità per il giudizio. 3La procedura è retta dalle disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

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