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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante

Ticino · 760.110 · regulation

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Contents: 49 provisions
  1. Art. 1 Autorità competenti
  2. Art. 2 Sezione della circolazione Ufficio amministrativo
  3. Art. 3 Sezione della circolazione Ufficio tecnico
  4. Art. 4 Sezione della circolazione Ufficio giuridico
  5. Art. 5 Polizia cantonale
  6. Art. 6 Corpi di polizia comunale strutturati25
  7. Art. 7 Controllo del traffico fermo e della «zona pedonale»36
  8. Art. 8 Organi dell’amministrazione delle dogane
  9. Art. 9 Incasso delle multe disciplinari e rimborsi
  10. Art. 10 a) persone morali
  11. Art. 11 b) stranieri
  12. Art. 12 Notifica di messa fuori circolazione
  13. Art. 13 Furto e smarrimento
  14. Art. 14 Formato delle targhe
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Attribuzione
  17. Art. 19 Imposte di circolazione e tasse
  18. Art. 20 In generale
  19. Art. 21 Domanda
  20. Art. 22 Scorta della polizia
  21. Art. 23 In generale
  22. Art. 24 Competenze del proprietario
  23. Art. 25 Competenze dei Municipi
  24. Art. 26 Limitazione temporanea del traffico
  25. Art. 27 Posa dei segnali
  26. Art. 28 Opposizioni
  27. Art. 29 Spese
  28. Art. 30 Titolare
  29. Art. 37 Richiesta
  30. Art. 38 Responsabilità
  31. Art. 39 Pianificazione
  32. Art. 40
  33. Art. 41 b) contingente
  34. Art. 42 Rifiuto dell’autorizzazione
  35. Art. 43 Misure di polizia
  36. Art. 44 Tassa
  37. Art. 45 Rimozione dei veicoli
  38. Art. 46 Responsabilità
  39. Art. 47 Disposizioni preliminari
  40. Art. 48 Procedura in materia contravvenzionale
  41. Art. 49 Procedura in materia di misure amministrative
  42. Art. 50 Medici fiduciari
  43. Art. 51 Periti
  44. Art. 52 Procedura
  45. Art. 53 Indennità
  46. Art. 54 Spese
  47. Art. 55 Disposizioni finali
  48. Art. 56 Disposizioni abrogative
  49. Art. 57 Entrata in vigore

49 provisions

Art. 49 Procedura in materia di misure amministrative

1L’interessato, prima dell’adozione di un provvedimento amministrativo, ha la facoltà di consultare gli atti e di giustificarsi oralmente o per iscritto, nei termini stabiliti dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico. 2È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.78 Capitolo II Medici fiduciari e periti

Art. 50 Medici fiduciari

1Il Consiglio di Stato designa una lista di medici fiduciari autorizzati ad effettuare le visite di controllo prescritte dalle leggi federali e una di medici incaricati di rilasciare i certificati di idoneità a condurre per conducenti o allievi conducenti oggetto di provvedimenti amministrativi di sicurezza, o le cui licenze di condurre sono vincolate a condizioni mediche speciali. 2La Sezione della circolazione emana le necessarie direttive all’indirizzo dei medici fiduciari e della polizia.

Art. 51 Periti

Il Consiglio di Stato designa uno o più periti chiamati a stabilire il grado di idoneità a condurre dei conducenti nell’ambito di un provvedimento amministrativo di sicurezza.

Art. 52 Procedura

Per quanto riguarda la procedura, sono applicabili per analogia le norme sull’assunzione delle prove previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 53 Indennità

Le indennità ai periti, se non stabilite nella risoluzione di nomina, sono fissate conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria.

Art. 54 Spese

1I costi per l’allestimento del certificato medico d’idoneità a condurre o della perizia sono a carico dell’interessato. 2Può essere stabilita una diversa ripartizione dei costi per giustificati motivi. TITOLO IV

Art. 55 Disposizioni finali

…80

Art. 56 Disposizioni abrogative

Sono abrogati il regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 26 novembre 1985 ed il decreto esecutivo concernente il formato delle targhe del 22 novembre 1994.

Art. 57 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.81 77 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 78 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119. 79 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119. 80 Art. abrogato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 81 Entrata in vigore: 5 marzo 1999 - BU 1999, 76. Pubblicato nel BU 1999, 76.

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