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14 provisions
Art. 1 Disposizioni generali
Campo d’applicazione e scopo
1 La presente Ordinanza disciplina le modalità di svolgimento dei mercati
ordinari e dei mercatini speciali.
2 Sono mercati ordinari quelli che hanno luogo regolarmente lungo tutto
l’arco dell’anno, e meglio:
a. il mercato alimentare e dei prodotti della terra;
b. il mercato generico, dell’artigianato, dell’usato e dell’antiquariato.
3 Sono invece mercatini speciali tutti quelli che hanno luogo
occasionalmente o in particolari momenti dell’anno.
Propose a changeArt. 2
Gestione, organizzazione e sorveglianza
Il Municipio è competente per la gestione, l’organizzazione e la sorveglianza
dei mercati. Esso può delegare singole attività ai propri servizi.
Propose a changeArt. 3
Merce autorizzata e modalità di esposizione
1 Di principio è ammessa la sola vendita di prodotti conformi alle tipologie
di mercato. Il Municipio può subordinare la partecipazione al mercato
all’esame della merce.
2 È vietata la vendita di merce sottoposta a restrizioni o in contrasto con
norme di rango superiore.
3 L’autorizzazione alla vendita di derrate alimentari è subordinata alla
presentazione dell’avvenuta registrazione a seguito della notifica presso il
Laboratorio cantonale, conformemente all’Ordinanza sulle derrate
alimentari e gli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016.
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Ordinanza 1.1.1
4 La merce deve essere esposta con l’indicazione del prezzo
conformemente all’Ordinanza federale sull’indicazione dei prezzi dell’11
dicembre 1978.
5 La merce deve essere esposta sul banco di mercato in modo ordinato e
armonioso.
Propose a changeArt. 4
Autorizzazione
1 Il Municipio è competente per il rilascio delle singole autorizzazioni.
2 La richiesta di autorizzazione va inoltrata tramite il formulario scaricabile
dal sito della Città (www.lugano.ch) oppure reperibile presso gli sportelli
della Cancelleria comunale.
3 Per i cittadini stranieri residenti all’estero il rilascio dell’autorizzazione è
subordinato alla notifica presso l’Ufficio per la sorveglianza del mercato
del lavoro ed è necessario effettuare le pratiche doganali. Il Municipio può
richiederne prova.
4 L’autorizzazione per i mercati ordinari:
a. viene concessa di norma per un anno civile; deroghe possono essere
concesse per la vendita di prodotti stagionali;
b. è subordinata ad un periodo di prova di tre mesi, durante i quali viene
verificato il rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza.
5 Per ogni mercato o mercatino di cui all’art. 1 possono essere previste
specifiche condizioni di partecipazione.
Propose a changeArt. 5
Selezione degli espositori
1 La selezione degli espositori avviene tra i richiedenti che rispettano le
condizioni di partecipazione e in base al seguente ordine di priorità:
a. vendita di prodotti caratteristici e, in linea con l’evento e di qualità;
b. vendita di prodotti affini;
c. vendita di altri prodotti.
2 Il Municipio ha la facoltà di prevedere dei contingenti per ogni categoria
di prodotti.
3 Se le postazioni disponibili sono inferiori rispetto al numero di richiedenti
che rispettano le condizioni di partecipazione e in base ad eventuali
contingent di cui al cpv. 2, il Municipio estrae a sorte gli espositori.
4 Gli espositori che hanno partecipato alla selezione ai quali non è stata
rilasciata l’autorizzazione, vengono inseriti in una lista d’attesa.
In caso di rinuncia da parte di un espositore o di revoca di
un’autorizzazione, la sostituzione avviene in base ai criteri previsti dalle
condizioni di partecipazione.
5 Precedenti misure, sanzioni amministrative, contravvenzioni e scoperti nel
pagamento di tasse e tariffe previste dalla presente Ordinanza possono
essere considerate nell’ambito della selezione e precludere l’ottenimento
dell’autorizzazione.
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Propose a changeArt. 6 Ordinanza 1.1.1
Obbligo di presenza e responsabilità
1 L’autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi.
2 L’espositore titolare dell’autorizzazione è tenuto a presenziare
personalmente ad ogni mercato al banco per il quale è stato rilasciato il
permesso. In caso di assenza il Municipio si riserva la facoltà di richiedere
il certificato medico.
3 L’autorizzazione viene rilasciata al richiedente.
4 Eventuali ausiliari terzi in sostituzione del richiedente devono essere
espressamente autorizzati dal Municipio.
5 Non sono considerati ausiliari terzi – e possono di conseguenza sostituire
l’espositore titolare dell’autorizzazione – i membri diretti della sua famiglia
(genitori, coniuge, figli maggiorenni, fratelli e sorelle).
6 Il titolare dell’autorizzazione è tuttavia tenuto a presenziare regolarmente.
La presenza di parenti o di terzi ausiliari espressamente autorizzati dal
Municipio non esonera il titolare da una presenza di principio costante e
regolare.
7 Nei casi di cui ai capoversi 4 e 5, l’art. 4 cpv. 3 si applica anche a questi
ultimi.
Propose a changeArt. 7
Norme generali di comportamento
1 L’espositore è tenuto a seguire le seguenti norme di comportamento:
a. mantenere inalterata l’ubicazione del banco come autorizzato dal
Municipio, pure in caso di pioggia;
b. utilizzare un gazebo o ombrellone solo se autorizzato dal Municipio;
c. coprire il banco del mercato in caso di vendita di derrate alimentari;
d. accedere al mercato con i veicoli necessari al trasporto della merce solo
per le operazioni di carico e scarico e negli orari indicati
sull’autorizzazione; la sosta all’interno dell’area di mercato deve essere
esplicitamente autorizzata per i veicoli che devono garantire la
freschezza della merce o effettuano la vendita ambulante di derrate
alimentari;
e. utilizzare bilance conformemente alle normative in vigore,
mantenendole impeccabilmente pulite e correttamente piombate;
f. al termine del mercato, la zona precedentemente occupata deve
essere lasciata libera e pulita; i rifiuti devono essere deposti negli
appositi contenitori della raccolta differenziata oppure nei sacchi dei
rifiuti ufficiali della Città di Lugano.
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Ordinanza 1.1.1
CAPITOLO II
Propose a changeArt. 8 Disposizioni speciali
Svolgimento
1 Il Municipio stabilisce l’ubicazione di ogni singolo mercato e assegna le
relative postazioni.
2 Il mercato alimentare ha luogo ogni martedì e venerdì. I banchi da
mercato devono essere allestiti entro e non oltre le ore 8:45 e
completamente rimossi entro le ore 13:00.
3 il mercato generico, dell’artigianato, dell’usato e dell’antiquariato
ha luogo ogni sabato. I banchi da mercato devono essere allestiti entro e
non oltre le ore 8:45 e completamente rimossi entro le ore 1 7:00.
4 Le postazioni di street food devono essere allestiti entro e non oltre le ore
11:45 e completamente rimossi entro le ore 14:00.
5 Restano riservate le disposizioni sullo svolgimento dei mercatini speciali.
Propose a changeArt. 9
Mercatini speciali
1 Sono mercatini speciali:
a. il mercatino di Pasqua in Città;
b. il mercatino estivo;
c. le postazioni food al LongLake Festival;
d. il mercatino della Festa d’Autunno;
e. il mercatino di Natale in Piazza;
f. il mercatino dell’usato;
g. il mercatino vintage;
h. il mercatino primaverile.
2 Il Municipio, di anno in anno, ne stabilisce lo svolgimento e si riserva la
possibilità di organizzare altri mercatini.
CAPITOLO III
Propose a changeArt. 10 Tariffe
Tariffa per l’uso dell’area pubblica
1 La tassa per l’uso dell’area pubblica è stabilita sulla base dell’Ordinanza
municipale concernente le tasse per l’uso dell’area pubblica del 15
novembre 2006.
2 Per i mercatini a scopo ideale, il Municipio può prescindere dal prelievo
della tassa.
3 L’intera tassa rimane dovuta anche in caso di revoca dell’autorizzazione o
rinuncia alla stessa e non viene rimborsata in nessun caso.
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Propose a changeArt. 11 Ordinanza 1.1.1
Tariffa per il noleggio delle strutture espositive
1 Al fine di armonizzare il singolo evento, il Municipio può imporre nelle
condizioni di partecipazione dei diversi mercati l’utilizzo di specifiche
strutture espositive e il relativo noleggio.
2 Le strutture previste, e le relative tariffe giornaliere, sono le seguenti:
a. casetta di legno piccola (1.90m x 1.10m): CHF 25.00;
b. casetta di legno classica (2m x 2m): CHF 30.00;
c. gazebo di legno (1 .80m x 1.18m): CHF 20.00.
d. tavoli tenda: CHF 15.00
3 Per i mercati dove non è previsto l’uso di particolari strutture espositive, il
Municipio dà agli espositori la possibilità di noleggiare dei banchi di
mercato alle seguenti tariffe:
- CHF 100.00/anno, oppure,
- CHF 10.00/giorno.
4 L’intera tassa rimane dovuta anche in caso di revoca dell’autorizzazione o
rinuncia alla stessa e non viene rimborsata in nessun caso.
CAPITOLO IV
Propose a changeArt. 12 Sanzioni
Misure, contravvenzioni e sanzioni amministrative
1 Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi
dell’art. 145 e ss. LOC.
2 Nei casi gravi o di ripetuta violazione alle disposizioni di questa
Ordinanza, il Municipio può revocare l’autorizzazione o infliggere una
multa in particolare nei casi di:
a. ripetuta assenza ingiustificata del titolare dell’autorizzazione o di un suo
famigliare, oppure di un terzo ausiliare autorizzato dal Municipio;
b. mancato pagamento o ripetuto pagamento tardivo delle fatture;
c. fondate e comprovate lamentele da parte di terzi;
d. comportamenti contrari al diritto, all’ordine pubblico, ai buoni costumi.
3 Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a
CHF 10’000.00 secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.
4 Restano riservate le sanzioni previste da altre leggi o regolamenti.
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Ordinanza 1.1.1
CAPITOLO V
Propose a changeArt. 13 Disposizioni finali
Rimedi di diritto
1 Contro le decisioni di una Divisione è data facoltà di reclamo al Municipio
entro 15 giorni.
2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato entro 30 giorni.
Propose a changeArt. 14
Abrogazione ed entrata in vigore
1 La presente Ordinanza abroga e sostituisce l’Ordinanza municipale sui
mercati del 30 settembre 2021 .
2 La stessa entra in vigore il 1° gennaio 2025, riservati eventuali ricorsi ai
sensi degli art. 208 e segg. LOC.
Per il Municipio
Il Sindaco
Michele Foletti
Il Segretario
Robert Bregy
Risoluzione municipale del 1 9 settembre 2024.
Pubblicata agli albi comunali dal 26 settembre al 28 ottobre 2024.
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