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2.4.3 Ordinanza municipale sui mercati del 19 settembre 2024

Lugano · 17058939 · communal act

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Ordinanza 1.1.1
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Disposizioni speciali
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Tariffe
  11. Art. 11 Ordinanza 1.1.1
  12. Art. 12 Sanzioni
  13. Art. 13 Disposizioni finali
  14. Art. 14

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14 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Campo d’applicazione e scopo 1 La presente Ordinanza disciplina le modalità di svolgimento dei mercati ordinari e dei mercatini speciali. 2 Sono mercati ordinari quelli che hanno luogo regolarmente lungo tutto l’arco dell’anno, e meglio: a. il mercato alimentare e dei prodotti della terra; b. il mercato generico, dell’artigianato, dell’usato e dell’antiquariato. 3 Sono invece mercatini speciali tutti quelli che hanno luogo occasionalmente o in particolari momenti dell’anno.

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Art. 2

Gestione, organizzazione e sorveglianza Il Municipio è competente per la gestione, l’organizzazione e la sorveglianza dei mercati. Esso può delegare singole attività ai propri servizi.

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Art. 3

Merce autorizzata e modalità di esposizione 1 Di principio è ammessa la sola vendita di prodotti conformi alle tipologie di mercato. Il Municipio può subordinare la partecipazione al mercato all’esame della merce. 2 È vietata la vendita di merce sottoposta a restrizioni o in contrasto con norme di rango superiore. 3 L’autorizzazione alla vendita di derrate alimentari è subordinata alla presentazione dell’avvenuta registrazione a seguito della notifica presso il Laboratorio cantonale, conformemente all’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016. 1- 7 y P. 2 di 6 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 1.1.1 4 La merce deve essere esposta con l’indicazione del prezzo conformemente all’Ordinanza federale sull’indicazione dei prezzi dell’11 dicembre 1978. 5 La merce deve essere esposta sul banco di mercato in modo ordinato e armonioso.

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Art. 4

Autorizzazione 1 Il Municipio è competente per il rilascio delle singole autorizzazioni. 2 La richiesta di autorizzazione va inoltrata tramite il formulario scaricabile dal sito della Città (www.lugano.ch) oppure reperibile presso gli sportelli della Cancelleria comunale. 3 Per i cittadini stranieri residenti all’estero il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla notifica presso l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ed è necessario effettuare le pratiche doganali. Il Municipio può richiederne prova. 4 L’autorizzazione per i mercati ordinari: a. viene concessa di norma per un anno civile; deroghe possono essere concesse per la vendita di prodotti stagionali; b. è subordinata ad un periodo di prova di tre mesi, durante i quali viene verificato il rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza. 5 Per ogni mercato o mercatino di cui all’art. 1 possono essere previste specifiche condizioni di partecipazione.

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Art. 5

Selezione degli espositori 1 La selezione degli espositori avviene tra i richiedenti che rispettano le condizioni di partecipazione e in base al seguente ordine di priorità: a. vendita di prodotti caratteristici e, in linea con l’evento e di qualità; b. vendita di prodotti affini; c. vendita di altri prodotti. 2 Il Municipio ha la facoltà di prevedere dei contingenti per ogni categoria di prodotti. 3 Se le postazioni disponibili sono inferiori rispetto al numero di richiedenti che rispettano le condizioni di partecipazione e in base ad eventuali contingent di cui al cpv. 2, il Municipio estrae a sorte gli espositori. 4 Gli espositori che hanno partecipato alla selezione ai quali non è stata rilasciata l’autorizzazione, vengono inseriti in una lista d’attesa. In caso di rinuncia da parte di un espositore o di revoca di un’autorizzazione, la sostituzione avviene in base ai criteri previsti dalle condizioni di partecipazione. 5 Precedenti misure, sanzioni amministrative, contravvenzioni e scoperti nel pagamento di tasse e tariffe previste dalla presente Ordinanza possono essere considerate nell’ambito della selezione e precludere l’ottenimento dell’autorizzazione. r va y P. 3 di 6 Città di Lugano www.lugano.ch

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Art. 6 Ordinanza 1.1.1

Obbligo di presenza e responsabilità 1 L’autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi. 2 L’espositore titolare dell’autorizzazione è tenuto a presenziare personalmente ad ogni mercato al banco per il quale è stato rilasciato il permesso. In caso di assenza il Municipio si riserva la facoltà di richiedere il certificato medico. 3 L’autorizzazione viene rilasciata al richiedente. 4 Eventuali ausiliari terzi in sostituzione del richiedente devono essere espressamente autorizzati dal Municipio. 5 Non sono considerati ausiliari terzi – e possono di conseguenza sostituire l’espositore titolare dell’autorizzazione – i membri diretti della sua famiglia (genitori, coniuge, figli maggiorenni, fratelli e sorelle). 6 Il titolare dell’autorizzazione è tuttavia tenuto a presenziare regolarmente. La presenza di parenti o di terzi ausiliari espressamente autorizzati dal Municipio non esonera il titolare da una presenza di principio costante e regolare. 7 Nei casi di cui ai capoversi 4 e 5, l’art. 4 cpv. 3 si applica anche a questi ultimi.

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Art. 7

Norme generali di comportamento 1 L’espositore è tenuto a seguire le seguenti norme di comportamento: a. mantenere inalterata l’ubicazione del banco come autorizzato dal Municipio, pure in caso di pioggia; b. utilizzare un gazebo o ombrellone solo se autorizzato dal Municipio; c. coprire il banco del mercato in caso di vendita di derrate alimentari; d. accedere al mercato con i veicoli necessari al trasporto della merce solo per le operazioni di carico e scarico e negli orari indicati sull’autorizzazione; la sosta all’interno dell’area di mercato deve essere esplicitamente autorizzata per i veicoli che devono garantire la freschezza della merce o effettuano la vendita ambulante di derrate alimentari; e. utilizzare bilance conformemente alle normative in vigore, mantenendole impeccabilmente pulite e correttamente piombate; f. al termine del mercato, la zona precedentemente occupata deve essere lasciata libera e pulita; i rifiuti devono essere deposti negli appositi contenitori della raccolta differenziata oppure nei sacchi dei rifiuti ufficiali della Città di Lugano. r va y P. 4 di 6 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 1.1.1 CAPITOLO II

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Art. 8 Disposizioni speciali

Svolgimento 1 Il Municipio stabilisce l’ubicazione di ogni singolo mercato e assegna le relative postazioni. 2 Il mercato alimentare ha luogo ogni martedì e venerdì. I banchi da mercato devono essere allestiti entro e non oltre le ore 8:45 e completamente rimossi entro le ore 13:00. 3 il mercato generico, dell’artigianato, dell’usato e dell’antiquariato ha luogo ogni sabato. I banchi da mercato devono essere allestiti entro e non oltre le ore 8:45 e completamente rimossi entro le ore 1 7:00. 4 Le postazioni di street food devono essere allestiti entro e non oltre le ore 11:45 e completamente rimossi entro le ore 14:00. 5 Restano riservate le disposizioni sullo svolgimento dei mercatini speciali.

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Art. 9

Mercatini speciali 1 Sono mercatini speciali: a. il mercatino di Pasqua in Città; b. il mercatino estivo; c. le postazioni food al LongLake Festival; d. il mercatino della Festa d’Autunno; e. il mercatino di Natale in Piazza; f. il mercatino dell’usato; g. il mercatino vintage; h. il mercatino primaverile. 2 Il Municipio, di anno in anno, ne stabilisce lo svolgimento e si riserva la possibilità di organizzare altri mercatini. CAPITOLO III

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Art. 10 Tariffe

Tariffa per l’uso dell’area pubblica 1 La tassa per l’uso dell’area pubblica è stabilita sulla base dell’Ordinanza municipale concernente le tasse per l’uso dell’area pubblica del 15 novembre 2006. 2 Per i mercatini a scopo ideale, il Municipio può prescindere dal prelievo della tassa. 3 L’intera tassa rimane dovuta anche in caso di revoca dell’autorizzazione o rinuncia alla stessa e non viene rimborsata in nessun caso. r va y P. 5 di 6 Città di Lugano www.lugano.ch

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Art. 11 Ordinanza 1.1.1

Tariffa per il noleggio delle strutture espositive 1 Al fine di armonizzare il singolo evento, il Municipio può imporre nelle condizioni di partecipazione dei diversi mercati l’utilizzo di specifiche strutture espositive e il relativo noleggio. 2 Le strutture previste, e le relative tariffe giornaliere, sono le seguenti: a. casetta di legno piccola (1.90m x 1.10m): CHF 25.00; b. casetta di legno classica (2m x 2m): CHF 30.00; c. gazebo di legno (1 .80m x 1.18m): CHF 20.00. d. tavoli tenda: CHF 15.00 3 Per i mercati dove non è previsto l’uso di particolari strutture espositive, il Municipio dà agli espositori la possibilità di noleggiare dei banchi di mercato alle seguenti tariffe: - CHF 100.00/anno, oppure, - CHF 10.00/giorno. 4 L’intera tassa rimane dovuta anche in caso di revoca dell’autorizzazione o rinuncia alla stessa e non viene rimborsata in nessun caso. CAPITOLO IV

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Art. 12 Sanzioni

Misure, contravvenzioni e sanzioni amministrative 1 Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi dell’art. 145 e ss. LOC. 2 Nei casi gravi o di ripetuta violazione alle disposizioni di questa Ordinanza, il Municipio può revocare l’autorizzazione o infliggere una multa in particolare nei casi di: a. ripetuta assenza ingiustificata del titolare dell’autorizzazione o di un suo famigliare, oppure di un terzo ausiliare autorizzato dal Municipio; b. mancato pagamento o ripetuto pagamento tardivo delle fatture; c. fondate e comprovate lamentele da parte di terzi; d. comportamenti contrari al diritto, all’ordine pubblico, ai buoni costumi. 3 Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10’000.00 secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC. 4 Restano riservate le sanzioni previste da altre leggi o regolamenti. r va y P. 6 di 6 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 1.1.1 CAPITOLO V

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Art. 13 Disposizioni finali

Rimedi di diritto 1 Contro le decisioni di una Divisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni. 2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

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Art. 14

Abrogazione ed entrata in vigore 1 La presente Ordinanza abroga e sostituisce l’Ordinanza municipale sui mercati del 30 settembre 2021 . 2 La stessa entra in vigore il 1° gennaio 2025, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC. Per il Municipio Il Sindaco Michele Foletti Il Segretario Robert Bregy Risoluzione municipale del 1 9 settembre 2024. Pubblicata agli albi comunali dal 26 settembre al 28 ottobre 2024. r va y

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