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Regolamento sull’esercizio dei diritti politici

Ticino · 150.110 · regulation

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Contents: 44 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente
  2. Art. 2 a) contenuto
  3. Art. 3 b) consultazione
  4. Art. 4 c) conservazione
  5. Art. 5 Convocazione delle assemblee
  6. Art. 6 Revoca della convocazione
  7. Art. 7 Elezione dei giudici di pace
  8. Art. 8
  9. Art. 9 b) nelle elezioni
  10. Art. 10 c) nelle votazioni
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Voto accompagnato
  13. Art. 13 a) numero
  14. Art. 14 b) composizione
  15. Art. 15 c) ufficio elettorale incompleto
  16. Art. 16 d) supplenza del presidente
  17. Art. 17 e) segretario e personale amministrativo
  18. Art. 18 f) convocazione
  19. Art. 19 Delegati
  20. Art. 20 a) contenuto
  21. Art. 21 b) elenco dei votanti
  22. Art. 22 c) altre disposizioni
  23. Art. 23 Spoglio nell’elezione del Consiglio nazionale
  24. Art. 24 Uffici cantonali di spoglio
  25. Art. 25 Ufficio cantonale di accertamento: delegati
  26. Art. 26 Pubblicazioni in forma elettronica
  27. Art. 27 a) conservazione
  28. Art. 28 b) distruzione
  29. Art. 29 Luogo e termine di deposito delle proposte
  30. Art. 30 Ricevuta
  31. Art. 31 Obblighi del rappresentante
  32. Art. 32 Proponenti
  33. Art. 33 Dichiarazione di accettazione
  34. Art. 34 Estratto del casellario giudiziale
  35. Art. 35 Deposito delle decisioni sull’esame delle liste
  36. Art. 36 Ordine di successione delle liste e delle candidature
  37. Art. 37 Pubblicazione delle liste
  38. Art. 38 Rilascio della dichiarazione di fedeltà davanti al giudice di pace
  39. Art. 39 a) attestazione del diritto di voto
  40. Art. 40 b) divieto di consultazione
  41. Art. 41 c) domande di revoca
  42. Art. 42 Iniziativa legislativa e referendum dei Comuni
  43. Art. 43 Abrogazione
  44. Art. 44 Entrata in vigore

44 provisions

Art. 1 Autorità competente

Per l’applicazione della legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 e per l’organizzazione delle votazioni e delle elezioni il Consiglio di Stato si avvale della Cancelleria dello Stato. Catalogo elettorale

Art. 2 a) contenuto

1Le iscrizioni nel catalogo elettorale comprendono il nome e il cognome e la data di nascita; il catalogo elettorale indica se l’avente diritto di voto è iscritto quale cittadino all’estero. 2Nei Comuni divisi in più comprensori di elezione e in quelli nei quali le candidature possono essere suddivise in circondari elettorali, il catalogo elettorale comprende l’indicazione del circolo o della frazione (quartiere) di domicilio; il catalogo elettorale deve poter essere diviso in tali comprensori. 3Nel catalogo elettorale sono iscritti gli aventi diritto di voto e i cittadini che acquisiscono tale diritto nel corso dell’anno. 4Il catalogo elettorale deve poter essere estratto in ordine alfabetico. 5Nel catalogo elettorale sono iscritte le date di decorrenza e di cessazione dei diritti politici. 6Le iscrizioni e le radiazioni non hanno effetto retroattivo. 7I Comuni si coordinano nelle iscrizioni e nelle radiazioni; il Comune che iscrive una persona nel catalogo elettorale ne dà immediata notifica al Comune del domicilio precedente.

Art. 3 b) consultazione

1Ogni avente diritto di voto del Comune può consultare il catalogo elettorale negli orari di apertura della Cancelleria comunale ma non ne può ottenere copia o estratti; è riservata la legislazione federale. 2L’avente diritto di voto del Comune che agisce per un partito politico o un comitato costituitosi per una votazione popolare può ricevere una copia del catalogo elettorale per l’uso nell’ambito dell’esercizio dei diritti politici, nel rispetto dei principi della protezione dei dati personali; il Comune può percepire un emolumento.

Art. 4 c) conservazione

I dati del catalogo elettorale devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5 Convocazione delle assemblee

La convocazione indica il termine per il ritiro delle proposte di lista e di candidatura e i termini per l’esercizio del diritto di voto.

Art. 6 Revoca della convocazione

1La revoca della convocazione delle assemblee è pronunciata dall’autorità che ha deciso la convocazione ed è pubblicata nel Foglio ufficiale o, nelle votazioni e elezioni comunali, all’albo comunale. 2Nel caso di elezione comunale con il sistema proporzionale, il Municipio comunica immediatamente alla Cancelleria dello Stato i casi in cui la convocazione dell’assemblea deve essere revocata.

Art. 7 Elezione dei giudici di pace

La Cancelleria dello Stato fissa la data e convoca le assemblee per l’elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti. Materiale di voto a) scheda ufficiale 150.110

Art. 8

1Nelle votazioni, sulla scheda ufficiale figurano la data della votazione e il quesito con lo spazio per l’espressione del voto; se l’avente diritto di voto deve scegliere tra il testo dell’iniziativa popolare e quello di un controprogetto, oppure tra due varianti, il voto si esprime mediante l’apposizione di una croce nella casella che affianca il testo scelto. 2Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sulla scheda ufficiale figurano la data dell’elezione, l’autorità o la carica da eleggere, il numero e la denominazione delle liste e il numero, il cognome e il nome dei candidati; qualora non sia possibile riportare tutte le liste sul recto della scheda, il numero di liste sulle due facce della scheda deve essere equilibrato. Nel caso di elezione comunale con spoglio cantonale, il Municipio confeziona la scheda attenendosi alle indicazioni della Cancelleria dello Stato. 3Nelle elezioni con il sistema maggioritario, sulla scheda ufficiale figura la data dell’elezione, l’autorità o la carica da eleggere, il cognome, il nome, l’anno di nascita, il Comune di domicilio dei candidati e l’eventuale denominazione in forma abbreviata del gruppo politico; in presenza di un numero elevato di candidati, può essere assegnato loro un numero progressivo. 4Nell’elezione del Consiglio nazionale, sulle schede ufficiali figurano la data dell’elezione e l’autorità da eleggere; le schede prestampate indicano inoltre il numero e la denominazione della lista e le eventuali congiunzioni e sotto-congiunzioni, il nome, l’anno di nascita, la professione e il Comune di domicilio del candidato. 5Nel caso di candidatura di uno Svizzero all’estero, figura anche l’indicazione del Comune del domicilio politico. 6Non è ammesso l’uso di altre schede.

Art. 9 b) nelle elezioni

1Nelle elezioni l’autorità può allestire delle schede facsimile, le quali devono essere confezionate in modo da distinguerle dalle schede ufficiali. 2Il materiale di voto delle elezioni cantonali e comunali con il sistema proporzionale include l’elenco delle liste e dei candidati. I candidati possono essere designati anche con il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta, l’indicazione del gruppo politico di appartenenza o la qualifica di indipendente qualora nella denominazione della lista appaiano tali definizioni, la professione e la località di domicilio (ex Comune). 3Nelle elezioni per il rinnovo integrale degli organi legislativi e esecutivi cantonali e comunali, alle istruzioni di voto sono annesse brevi informazioni sul sistema istituzionale e sulla rappresentanza negli organi legislativi e esecutivi.

Art. 10 c) nelle votazioni

1Il Consiglio di Stato o, nelle votazioni comunali, il Municipio redige un documento di presentazione degli oggetti posti in votazione con le spiegazioni. 2L’informazione deve essere succinta, oggettiva, accurata, attrattiva, comprensibile e, per quanto possibile, tenere conto delle diverse opinioni. 3L’opuscolo informativo contiene: a) una breve presentazione dell’oggetto con il testo sottoposto al voto e la domanda che figura sulla scheda; b) un testo con le argomentazioni a favore dell’oggetto; c) un testo con le argomentazioni contrarie all’oggetto; d) le eventuali raccomandazioni di voto del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato o, nelle votazioni comunali, del Consiglio comunale e del Municipio. 4Nel caso in cui il testo sottoposto al voto non possa, per lunghezza o per altri motivi, essere riprodotto nell’opuscolo informativo, questo può limitarsi a riassumere il contenuto delle parti essenziali del testo sottoposto al voto; in tale caso la documentazione completa deve essere consultabile nella Cancelleria dello Stato o nella cancelleria comunale, indicandolo nell’opuscolo informativo. 5Il Consiglio di Stato o, nelle votazioni comunali, il Municipio, di regola coinvolge nella redazione del testo a sostegno della domanda di iniziativa o di referendum il comitato promotore della domanda; in tale caso, la Cancelleria dello Stato o il Municipio fissa un termine di almeno dieci giorni per la consegna della proposta di testo; il Consiglio di Stato può rifiutare o modificare testi o espressioni lesive dell’onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe. 6Nelle votazioni cantonali, la presentazione dell’oggetto e il testo a sostegno della posizione delle autorità è redatto dal dipartimento competente per materia entro il termine, di regola di almeno dieci giorni, fissato dalla Cancelleria dello Stato. d) in generale 150.110

Art. 11

1La Cancelleria dello Stato emana le direttive sul materiale di voto. 2Il Cantone mette a disposizione dei Comuni le buste di voto e le buste di trasmissione.

Art. 12 Voto accompagnato

Il certificato medico è un criterio da considerare per la decisione di ammissione al voto accompagnato. Uffici elettorali

Art. 13 a) numero

Il numero degli uffici elettorali nelle elezioni con spoglio cantonale è stabilito dalla Cancelleria dello Stato.

Art. 14 b) composizione

1I candidati non possono far parte degli uffici elettorali; questa norma non si applica alle elezioni comunali con il sistema proporzionale.1 2Gli uffici elettorali del voto per corrispondenza possono essere composti dalle medesime persone.

Art. 15 c) ufficio elettorale incompleto

1In caso di necessità di completare l’ufficio elettorale, il presidente convoca i membri supplenti; in caso di impossibilità di convocare i membri supplenti, il presidente completa l’ufficio elettorale con altri cittadini aventi diritto di voto nel Comune o con funzionari del Comune. 2Non è ammessa la presenza contemporanea di un membro e del suo supplente.

Art. 16 d) supplenza del presidente

In assenza del presidente, l’ufficio elettorale è presieduto dal membro più anziano per età o, in sua sostituzione, dal membro supplente più anziano per età.

Art. 17 e) segretario e personale amministrativo

Per le operazioni elettorali e di spoglio, il Municipio mette a disposizione degli uffici elettorali secondo necessità un segretario e il personale amministrativo.

Art. 18 f) convocazione

L’ufficio elettorale, eventualmente per il tramite del presidente, del segretario o della cancelleria comunale, comunica tempestivamente ai membri e agli eventuali delegati il giorno e l’ora dello svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 19 Delegati

1Il membro di un ufficio elettorale non può essere designato quale delegato del medesimo o di un altro ufficio elettorale. 2Il medesimo delegato può essere designato per un solo ufficio elettorale ad eccezione degli uffici elettorali del voto per corrispondenza, per i quali la medesima persona può essere designata quale delegato di più uffici elettorali. 3Il medesimo supplente può essere designato per più uffici elettorali, ritenuto che se interviene in un ufficio elettorale perde il ruolo di supplente negli altri uffici elettorali. 4Non è ammessa la presenza contemporanea del delegato e del suo supplente. 5I candidati possono essere designati quali delegati. 6Il delegato non ha diritto di voto nell’ufficio elettorale. Verbale

Art. 20 a) contenuto

1Nel verbale dell’ufficio elettorale figurano: a) la composizione dell’ufficio elettorale, incluso il nome dell’eventuale segretario; b) il nome dei delegati; c) lo svolgimento cronologico delle operazioni di voto e di spoglio; d) i risultati indicati nell’articolo 42 capoverso 1 lettere a-b LEDP e, nelle elezioni con il sistema maggioritario, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato; e) le osservazioni e le contestazioni dei membri dell’ufficio elettorale e dei delegati; f) le decisioni dell’ufficio elettorale succintamente motivate. 2Nel verbale dell’ufficio elettorale principale figurano: 1 Cpv. modificato dal R 25.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 339. 150.110 a) le informazioni indicate nel capoverso 1 lettere a-c ed e-f; b) i risultati indicati nell’articolo 42 capoverso 1 lettere a-c LEDP per l’intero Comune. 3La Cancelleria dello Stato può chiedere che nel verbale figurino ulteriori dati (art. 42 cpv. 3 LEDP).

Art. 21 b) elenco dei votanti

1Al verbale dell’ufficio elettorale è allegato l’elenco dei votanti. 2I votanti sono elencati con una numerazione progressiva riportando i dati figuranti nel catalogo elettorale. 3L’elenco dei votanti indica il modo di esercizio del voto; nel caso di voto accompagnato occorre indicare il cognome e il nome della persona accompagnante. 4L’elenco dei votanti non può essere consultato.

Art. 22 c) altre disposizioni

1Il verbale e gli allegati sono firmati dai membri dell’ufficio elettorale, dal segretario e dai delegati. 2Il verbale originale è conservato dal Municipio; l’elenco dei votanti è distrutto dopo la crescita in giudicato dei risultati. 3Nelle votazioni e elezioni cantonali, nell’elezione del Consiglio nazionale e nelle elezioni comunali con il sistema proporzionale è redatto anche un esemplare originale da trasmettere alla Cancelleria dello Stato.

Art. 23 Spoglio nell’elezione del Consiglio nazionale

Lo spoglio nell’elezione del Consiglio nazionale è effettuato nei Comuni mediante gli strumenti informatici messi a disposizione dal Cantone; la Cancelleria dello Stato emana le direttive.

Art. 24 Uffici cantonali di spoglio

1All’ufficio cantonale di spoglio possono essere affiancati dei supplenti. 2I membri e i supplenti degli uffici cantonali di spoglio sono designati tra gli assessori-giurati.

Art. 25 Ufficio cantonale di accertamento: delegati

Nel caso di elezione comunale con il sistema proporzionale, il rappresentante di ciascuna lista presente nel Gran Consiglio ha il diritto di notificare il nome del delegato che assiste alle attività dell’Ufficio cantonale di accertamento e del supplente.

Art. 26 Pubblicazioni in forma elettronica

1La Cancelleria dello Stato pubblica anche in forma elettronica i dati pubblicati nel Foglio ufficiale concernenti le liste e i candidati, i proponenti e i risultati (art. 42 e 52 LEDP). 2I dati che figurano nell’articolo 42 capoversi 2 e 3 della legge sono pubblicati in forma elettronica. 3I dati sui proponenti sono cancellati dalla pubblicazione elettronica dopo la crescita in giudicato dei risultati del periodo di elezione successivo; le informazioni sulle iscrizioni figuranti nell’estratto del casellario giudiziale sono cancellate dopo l’elezione cui si riferiscono. 4Il Municipio può pubblicare anche in forma elettronica i dati pubblicati all’albo comunale concernenti le liste e i candidati, i proponenti e i risultati, compresi i dati che figurano nell’articolo 42 capoverso 3 della legge; i dati sono cancellati entro i termini indicati nel capoverso 3. Materiale di voto

Art. 27 a) conservazione

1Il Municipio è responsabile della custodia del materiale di voto e del materiale votato e provvede affinché sia conservato in modo sicuro; l’ufficio elettorale si accerta della conservazione sicura del materiale di voto. 2L’accesso al materiale di voto e votato deve essere limitato alle persone che si occupano delle operazioni elettorali. 3I verbali degli uffici elettorali sono conservati anche dopo la crescita in giudicato dei risultati.

Art. 28 b) distruzione

1Dopo la crescita in giudicato dei risultati sono distrutti: a) le schede; b) l’elenco dei votanti allegato al verbale; c) le carte di legittimazione.2 2 Cpv. modificato dal R 3.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 334. 150.110 2La distruzione del materiale votato è ordinata dalla Cancelleria dello Stato dopo la crescita in giudicato dei risultati e dopo l’eventuale autorizzazione della Confederazione; nel caso di votazioni o elezioni comunali con il sistema maggioritario la distruzione è ordinata dal Municipio o dal servizio comunale cui esso ha delegato il compito.3 3La Cancelleria dello Stato, la cancelleria comunale o il servizio comunale competente redige il verbale della distruzione del materiale.

Art. 29 Luogo e termine di deposito delle proposte

1Le proposte di lista e di candidatura devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato o, nel caso di elezione comunale, alla cancelleria comunale entro le ore 18.00 del lunedì stabilito dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali con il sistema maggioritario, dal Municipio; è riservato l’articolo 83 capoverso 2 della legge. 2Il termine di presentazione deve cadere in un lunedì tra l’ottavo e il dodicesimo lunedì precedente il giorno dell’elezione.

Art. 30 Ricevuta

La dichiarazione attestante il deposito della proposta di lista o di candidatura riporta la documentazione mancante.

Art. 31 Obblighi del rappresentante

All’atto di deposito della proposta di lista o di candidatura il rappresentante notifica l’indirizzo postale al quale devono essere intimate le decisioni e l’eventuale indirizzo di posta elettronica per la comunicazione secondo l’articolo 49 capoverso 3 della legge.

Art. 32 Proponenti

Nelle elezioni cantonali e comunali il numero massimo di proponenti determinante ai fini del diritto elettorale e della pubblicazione è quello indicato nell’articolo 45 capoverso 1 della legge aumentato di dieci; questa disposizione si applica anche per la proposta di revoca (art. 120 cpv. 1 e 2 LEDP).

Art. 33 Dichiarazione di accettazione

La dichiarazione di accettazione della candidatura può essere rilasciata con scritto separato o mediante l’apposizione della firma sulla proposta di lista o di candidatura.

Art. 34 Estratto del casellario giudiziale

1L’estratto del casellario giudiziale deve essere stato rilasciato nei due mesi precedenti il termine di deposito delle proposte di lista o di candidatura. 2Nel caso di elezione prorogata il candidato che aveva già depositato la candidatura per l’elezione entro il primo termine può depositare il medesimo estratto del casellario giudiziale purché l’estratto sia stato rilasciato al più presto sei mesi prima del nuovo termine di deposito delle proposte. 3Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Sindaco, chiede un estratto del casellario giudiziale più recente qualora vi siano elementi che permettano di supporre che il documento depositato non sia aggiornato e vi sia il tempo sufficiente per produrre il nuovo documento entro il termine in cui le proposte diventano definitive, ritenuto che in caso di mancato deposito si applica l’articolo 49 capoverso 2 della legge. 4L’estratto del casellario giudiziale può essere trasmesso in forma elettronica purché consenta all’autorità di verificarne l’autenticità.

Art. 35 Deposito delle decisioni sull’esame delle liste

1Le decisioni adottate dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Sindaco o dal Municipio sono depositate nella Cancelleria dello Stato o nella cancelleria comunale. 2Ogni proponente può consultare o ottenere copia delle decisioni che riguardano la proposta da lui sottoscritta. 3Il candidato può consultare o ottenere copia delle decisioni che riguardano la sua candidatura.

Art. 36 Ordine di successione delle liste e delle candidature

1Nelle elezioni cantonali e comunali l’ordine di successione delle liste è stabilito estraendo dapprima le liste che partecipano sia all’elezione dell’autorità esecutiva sia a quella dell’autorità legislativa, poi quelle che partecipano solo all’elezione dell’autorità esecutiva e infine quelle che partecipano solo all’elezione dell’autorità legislativa. 3 Cpv. modificato dal R 3.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 334. 150.110 2Nell’elezione dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti l’ordine di successione dei candidati è determinato dall’ordine di deposito delle proposte di candidatura.

Art. 37 Pubblicazione delle liste

1Le liste e le candidature definitive, con le eventuali iscrizioni figuranti nell’estratto del casellario giudiziale, sono pubblicate nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezione comunale, all’albo comunale senza indugio ma al più tardi cinque settimane prima della data dell’elezione. 2All’albo comunale esse sono pubblicate per un periodo di almeno quindici giorni.

Art. 38 Rilascio della dichiarazione di fedeltà davanti al giudice di pace

1Il giudice di pace redige il verbale del rilascio della dichiarazione di fedeltà in due esemplari; un esemplare è conservato dal giudice di pace e un esemplare è trasmesso al Municipio. 2Per il rilascio della dichiarazione di fedeltà il giudice di pace percepisce una tassa di 100 franchi; se il rilascio della dichiarazione di fedeltà riguarda il Sindaco o un solo membro del Municipio, la tassa ammonta 50 franchi. 3I capoversi precedenti si applicano per analogia anche al rilascio della dichiarazione di fedeltà dei membri e dei supplenti degli uffici patriziali e delle delegazioni consortili. Iniziative popolari, referendum e revoca

Art. 39 a) attestazione del diritto di voto

1Il funzionario del Comune attesta sulla lista il numero di firme valide e appone la sua firma e il bollo del Comune. 2Egli stralcia le firme nulle, indicandone il motivo.

Art. 40 b) divieto di consultazione

1Le liste con le firme non possono essere consultate. 2I promotori della domanda di referendum, iniziativa o revoca possono consultare le firme stralciate con i motivi dello stralcio; le altre firme sono rese invisibili.

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