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Regolamento sull’esercizio dei diritti politici

Ticino · 150.110 · regulation

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Contents: 44 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente
  2. Art. 2 a) contenuto
  3. Art. 3 b) consultazione
  4. Art. 4 c) conservazione
  5. Art. 5 Convocazione delle assemblee
  6. Art. 6 Revoca della convocazione
  7. Art. 7 Elezione dei giudici di pace
  8. Art. 8
  9. Art. 9 b) nelle elezioni
  10. Art. 10 c) nelle votazioni
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Voto accompagnato
  13. Art. 13 a) numero
  14. Art. 14 b) composizione
  15. Art. 15 c) ufficio elettorale incompleto
  16. Art. 16 d) supplenza del presidente
  17. Art. 17 e) segretario e personale amministrativo
  18. Art. 18 f) convocazione
  19. Art. 19 Delegati
  20. Art. 20 a) contenuto
  21. Art. 21 b) elenco dei votanti
  22. Art. 22 c) altre disposizioni
  23. Art. 23 Spoglio nell’elezione del Consiglio nazionale
  24. Art. 24 Uffici cantonali di spoglio
  25. Art. 25 Ufficio cantonale di accertamento: delegati
  26. Art. 26 Pubblicazioni in forma elettronica
  27. Art. 27 a) conservazione
  28. Art. 28 b) distruzione
  29. Art. 29 Luogo e termine di deposito delle proposte
  30. Art. 30 Ricevuta
  31. Art. 31 Obblighi del rappresentante
  32. Art. 32 Proponenti
  33. Art. 33 Dichiarazione di accettazione
  34. Art. 34 Estratto del casellario giudiziale
  35. Art. 35 Deposito delle decisioni sull’esame delle liste
  36. Art. 36 Ordine di successione delle liste e delle candidature
  37. Art. 37 Pubblicazione delle liste
  38. Art. 38 Rilascio della dichiarazione di fedeltà davanti al giudice di pace
  39. Art. 39 a) attestazione del diritto di voto
  40. Art. 40 b) divieto di consultazione
  41. Art. 41 c) domande di revoca
  42. Art. 42 Iniziativa legislativa e referendum dei Comuni
  43. Art. 43 Abrogazione
  44. Art. 44 Entrata in vigore

44 provisions

Art. 41 c) domande di revoca

L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio o, nel caso di domanda di revoca del Municipio, la Cancelleria dello Stato può avvalersi della collaborazione delle cancellerie comunali per l’attestazione delle firme.

Art. 42 Iniziativa legislativa e referendum dei Comuni

1Le adesioni dei Comuni devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato entro il termine di scadenza per la raccolta delle adesioni. 2Nel caso di competenza del Consiglio comunale, l’adesione deve essere sottoscritta in originale dal presidente del Consiglio comunale oppure trasmessa dalla cancelleria comunale, con un estratto firmato in originale dal presidente del Consiglio comunale. 3Nel caso di competenza delegata al Municipio, oltre all’adesione in originale firmata dal Municipio stesso, deve essere allegato un estratto delle disposizioni del regolamento comunale che conferiscono la delega al Municipio. 4La pubblicazione dell’accertamento del risultato della domanda include il nome dei Comuni che hanno sottoscritto validamente l’iniziativa o il referendum.

Art. 43 Abrogazione

Il regolamento di applicazione della legge sull’esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998 è abrogato.

Art. 44 Entrata in vigore

Ricevuta l’approvazione della Confederazione4 in conformità all’articolo 91 capoverso 2 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976, il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e entra in vigore il 1° settembre 2019. Pubblicato nel BU 2019, 294. 4 Approvato dalla Cancelleria federale: 5 agosto 2019 - BU 2019, 294.

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