Art. 41 c) domande di revoca
L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio o, nel caso di domanda di revoca del Municipio, la Cancelleria dello Stato può avvalersi della collaborazione delle cancellerie comunali per l’attestazione delle firme.
Ticino · 150.110 · regulation
Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 39c553f5c1ed52ffb6586dcef4c3741aeb4521bfd46dd12d40487e105f9fdf9a
L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio o, nel caso di domanda di revoca del Municipio, la Cancelleria dello Stato può avvalersi della collaborazione delle cancellerie comunali per l’attestazione delle firme.
1Le adesioni dei Comuni devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato entro il termine di scadenza per la raccolta delle adesioni. 2Nel caso di competenza del Consiglio comunale, l’adesione deve essere sottoscritta in originale dal presidente del Consiglio comunale oppure trasmessa dalla cancelleria comunale, con un estratto firmato in originale dal presidente del Consiglio comunale. 3Nel caso di competenza delegata al Municipio, oltre all’adesione in originale firmata dal Municipio stesso, deve essere allegato un estratto delle disposizioni del regolamento comunale che conferiscono la delega al Municipio. 4La pubblicazione dell’accertamento del risultato della domanda include il nome dei Comuni che hanno sottoscritto validamente l’iniziativa o il referendum.
Il regolamento di applicazione della legge sull’esercizio dei diritti politici del 18 novembre 1998 è abrogato.
Ricevuta l’approvazione della Confederazione4 in conformità all’articolo 91 capoverso 2 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976, il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e entra in vigore il 1° settembre 2019. Pubblicato nel BU 2019, 294. 4 Approvato dalla Cancelleria federale: 5 agosto 2019 - BU 2019, 294.