Art. 41 Svincolo dal segreto d’ufficio
1La procedura di svincolo dal segreto d’ufficio di un magistrato prende avvio su sua istanza motivata. 2La decisione, se favorevole, deve indicare esattamente i limiti dello svincolo.
Ticino · 177.445 · regulation
Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 62b3ff176d9cba6e99f213f3bf177b596ccfa024dd0e4544715ab582ea1f6c55
1La procedura di svincolo dal segreto d’ufficio di un magistrato prende avvio su sua istanza motivata. 2La decisione, se favorevole, deve indicare esattamente i limiti dello svincolo.
Quando, per malattia fisica o psichica o per altre cause, un magistrato non è in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica, su istanza dell’interessato o d’ufficio il Consiglio plenario valuta e decide l’esonero di un magistrato, applicando per analogia la procedura prevista dagli articoli 31 e 32. Preavvisi per attività accessorie dei magistrati a tempo pieno 8 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158. 9 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158. 10 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158. 11 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.
1Su istanza dell’interessato o del Consiglio di Stato il Consiglio plenario valuta e preavvisa l’esercizio di attività accessorie dei magistrati. 2Una decisione negativa può essere resa solo dopo avere sentito il magistrato interessato. Il preavviso deve essere motivato. Evasione delle segnalazioni ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3 LORD
1Le segnalazioni dei dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3 LORD sono raccolte dal Presidente e trattate applicando le disposizioni della procedura di sorveglianza disciplinare conformemente agli articoli 28 e seguenti del presente regolamento. Qualora le persone segnalate non siano magistrati, l’incarto sarà infine trasmesso all’autorità di nomina ai sensi dell’articolo 34 LORD. 2In caso di segnalazione, ai sensi dell’articolo 31a capoverso 1 LORD, della commissione di un crimine o un delitto perseguibile d’ufficio, il Consiglio della magistratura deve procedere tempestivamente alla denuncia alle autorità di perseguimento penale. 3Le segnalazioni devono essere trattate in maniera confidenziale.
Ogni altro tipo di decisione concernente i magistrati non regolata espressamente dal presente regolamento deve essere presa, su istanza di parte o d’ufficio, nel rispetto del diritto di essere sentito delle parti, in applicazione analogica dei principi che reggono gli articoli 31 e 32. Allestimento del rapporto annuale e delle prese di posizione del Consiglio della magistratura
1Il Presidente prepara, eventualmente dopo avere consultato i membri del Consiglio plenario, i progetti di rapporto annuale e le prese di posizione del Consiglio della magistratura, nonché la documentazione necessaria, che sottopone poi al Consiglio plenario per approvazione. 2Il Consiglio della magistratura veglia affinché l’identità delle persone sanzionate o oggetto di una procedura disciplinare, così come di tutti coloro che ne sono coinvolti, non possa essere riconosciuta dal pubblico. Capitolo quarto Rapporti con le autorità e con terzi
Il Consiglio della magistratura trasmette al Gran Consiglio, eventualmente per il tramite del Consiglio di Stato, un rapporto annuale sullo stato della magistratura cantonale e sulla propria attività, che viene poi reso pubblico tramite pubblicazione nelle pagine internet del Cantone dedicate al Consiglio della magistratura.
1Le deliberazioni, i verbali, i documenti di lavoro e gli altri documenti del Consiglio della magistratura sono riservati. 2I membri del Consiglio della magistratura, i supplenti e tutti coloro che collaborano con esso sono tenuti al segreto d’ufficio e di funzione. 3I membri del Consiglio della magistratura e le persone che collaborano con esso sono tenuti a rispettare le competenze del Presidente in materia di informazione al pubblico e di rappresentanza del Consiglio stesso di fronte alle autorità e a terzi. 4Il Consiglio della magistratura può svincolare i suoi membri dal segreto d’ufficio qualora le circostanze lo esigano o lo giustifichino.
1Il Consiglio plenario decide le istanze di ricusazione di uno o più dei suoi membri, senza il membro oggetto di ricusazione e completandosi con i supplenti. Se la ricusazione concerne tutti i componenti del Consiglio plenario l’istanza è demandata per decisione all’autorità competente indicata dalla LOG. 2Ogni membro del Consiglio plenario deve informare il Presidente qualora sussistano fondate ragioni per ipotizzare l’esistenza di un motivo di ricusazione a suo carico e si astiene spontaneamente se ritiene dato il motivo o per serie questioni di opportunità. 3Per la ricusazione si applicano per analogia le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero (art. 47 segg.). 4Il membro ricusato o esclusosi non partecipa alle deliberazioni e non riceve alcuna documentazione in merito alla procedura in questione. 5Le regole sulla ricusazione e sull’esclusione sono applicabili per analogia ai componenti del segretariato del Consiglio della magistratura e ai periti esterni. 6I principi della ricusazione e dell’esclusione devono essere riconosciuti e applicati in tutti i campi di attività del Consiglio della magistratura, non solo per le procedure amministrative e disciplinari. Capitolo quinto Diritto sussidiario
Laddove non espressamente disposto dal presente regolamento si applicano le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006. Capitolo sesto Disposizioni finali
Il presente regolamento, approvato il 10 novembre 2023 dal Consiglio plenario, entra in vigore il 1° marzo 2024. Disposizione transitoria della modifica del 4 giugno 202512 Alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica si applicano le nuove disposizioni. Pubblicato nel BU 2024, 57. 12 Disposizione transitoria introdotta dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.