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Regolamento del Consiglio della magistratura

Ticino · 177.445 · regulation

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Contents: 51 provisions
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Sede e informazioni al pubblico
  3. Art. 3 Composizione, durata e modalità di elezione
  4. Art. 4 Magistrati e persone che svolgono funzioni giudiziarie
  5. Art. 5 Organi del Consiglio della magistratura
  6. Art. 6 Competenze
  7. Art. 7 Sorveglianza amministrativa
  8. Art. 8 Sorveglianza disciplinare
  9. Art. 9 Procedura di rielezione dei magistrati
  10. Art. 10 Altre competenze
  11. Art. 11 Convocazione e svolgimento delle riunioni
  12. Art. 12 Deliberazioni
  13. Art. 13 Ricusazione ed esclusione di un membro
  14. Art. 14 Sostituzione di un membro ordinario da parte di un supplente
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Verbalizzazione
  17. Art. 17 Competenze
  18. Art. 18 Informazione del Consiglio plenario
  19. Art. 19 Supplenza
  20. Art. 20 Segretariato giuridico
  21. Art. 21 Segretariato amministrativo
  22. Art. 22 Modalità
  23. Art. 23 Esame dei rapporti annuali delle singole autorità giudiziarie
  24. Art. 24 Visite
  25. Art. 25 Gravi disfunzioni
  26. Art. 26 Raccomandazioni, segnalazioni e proposte
  27. Art. 27 Decisioni
  28. Art. 28 Principi
  29. Art. 29 Apertura di un procedimento disciplinare
  30. Art. 30 Segnalazioni manifestamente infondate
  31. Art. 31 Procedura disciplinare
  32. Art. 32 Decisione disciplinare
  33. Art. 33 Condotta querulomane o altrimenti abusiva
  34. Art. 34 Rielezione di magistrati in carica
  35. Art. 35 Inizio della procedura
  36. Art. 36 Istruttoria
  37. Art. 37 Integrazione dell’istruttoria
  38. Art. 38 Decisione di preavviso
  39. Art. 39 Contenuto, comunicazione e trasmissione dei preavvisi
  40. Art. 40 Accesso agli atti
  41. Art. 41 Svincolo dal segreto d’ufficio
  42. Art. 42 Esonero di magistrati
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Altre decisioni concernenti i magistrati
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Rapporto annuale al Gran Consiglio
  48. Art. 48 Segreto d’ufficio
  49. Art. 49 Ricusazione ed esclusione
  50. Art. 50 Norme applicabili
  51. Art. 51 Entrata in vigore

51 provisions

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio della magistratura del Cantone Ticino.

Art. 2 Sede e informazioni al pubblico

1Il Consiglio della magistratura ha sede a Lugano, presso il Tribunale in cui opera il suo Presidente. 2Il sito internet del Cantone Ticino indica l’indirizzo completo del Consiglio della magistratura e riporta tutte le informazioni necessarie all’utenza per potervisi rivolgere, rispettivamente i rendiconti annuali e la giurisprudenza.

Art. 3 Composizione, durata e modalità di elezione

La composizione del Consiglio della magistratura, la durata delle cariche e le modalità di elezione dei suoi membri e supplenti sono regolate dalla legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG).

Art. 4 Magistrati e persone che svolgono funzioni giudiziarie

1Sono magistrati ai sensi del presente regolamento i membri con ruolo giudicante delle autorità elencate nell’articolo 1 capoverso 2 LOG, e meglio i giudici, ordinari o straordinari, rispettivamente i loro supplenti, ordinari o straordinari, delle Giudicature di pace, delle Preture, della Pretura penale, del Tribunale d’appello, dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, del Tribunale di espropriazione, nonché i Procuratori pubblici del Ministero pubblico, i giudici del Tribunale dei minorenni, i Magistrati dei minorenni, i membri del Consiglio della magistratura e quelli della Commissione di ricorso sulla magistratura. 2Sono persone che svolgono funzioni giudiziarie cui fa riferimento l’articolo 74 capoverso 1 LOG, in particolare i periti del Tribunale delle espropriazioni, gli assessori giurati, nonché i membri laici di altri tribunali. 3Non sono considerati né magistrati né persone che svolgono funzioni giudiziarie ai sensi del presente regolamento coloro che sono attivi nelle autorità di conciliazione civili, i segretari assessori, i cancellieri e i vice-cancellieri, né lo sono i segretari giudiziari della magistratura inquirente. 4Nel presente regolamento, il termine generico “magistrati” deve essere inteso quale termine cappello comprendente anche le persone che svolgono funzioni giudiziarie. Capitolo secondo Organizzazione Sezione 1 Organi

Art. 5 Organi del Consiglio della magistratura

1Gli organi del Consiglio della magistratura sono il Consiglio plenario, il Presidente e il Vicepresidente, coadiuvati da un segretariato. 2Il Consiglio plenario è costituito dall’insieme dei membri titolari del Consiglio della magistratura o dai loro supplenti in caso di impedimento. Il Presidente può decidere di convocare anche i supplenti alle riunioni del plenum; il loro voto ha valore consultivo. 3In caso di necessità possono essere create delle commissioni speciali. 4Il Presidente dirige il Consiglio plenario e le commissioni, con possibilità di delega al Vicepresidente o a un altro membro. Sezione 2 Consiglio plenario

Art. 6 Competenze

Il Consiglio plenario esercita tutte le competenze che la legge attribuisce al Consiglio della magistratura e che non sono attribuite al Presidente.

Art. 7 Sorveglianza amministrativa

Il Consiglio plenario esercita la sorveglianza amministrativa sulle autorità giudiziarie ai sensi della LOG e ha segnatamente le seguenti competenze: a) decidere di procedere alle visite o alle ispezioni delle varie autorità giudiziarie tramite una delegazione nominata in base alle necessità e alle competenze dei suoi membri; b) esaminare i rapporti delle autorità giudiziarie; c) costatate delle irregolarità nel funzionamento di un’autorità giudiziaria, informare l’istituzione toccata e impartire un termine per ovviare alla problematica, il cui mancato ossequio può comportare l’apertura di un’inchiesta amministrativa; d) decidere l’apertura di un’inchiesta amministrativa e pronunciare le decisioni che essa comporta; e) emanare raccomandazioni di portata generale, segnalare e proporre alle competenti autorità istruzioni e misure atte a migliorare l’organizzazione e il funzionamento delle autorità giudiziarie.

Art. 8 Sorveglianza disciplinare

Il Consiglio plenario ha tra le altre le seguenti competenze di natura disciplinare: a) decidere l’apertura d’ufficio di un’inchiesta disciplinare e istruirla, di principio tramite il Presidente o una sua delegazione; b) aprire e istruire, di principio tramite il Presidente o una sua delegazione, una procedura di inchiesta disciplinare su richiesta esplicita del segnalante, se ritenuta sufficientemente fondata, oppure, ai sensi dell’articolo 83 capoverso 2 LOG, dopo che la sua segnalazione è stata inizialmente evasa con una decisione presidenziale ai sensi dell’articolo 83 capoverso 1 LOG poiché reputata manifestamente infondata; c) emanare la decisione che conclude una procedura disciplinare, decidendo eventualmente di infliggere una sanzione disciplinare, inclusa la destituzione del magistrato; d) evadere segnalazioni manifestamente infondate nei casi eccezionali in cui il presidente ritiene opportuno che la decisione sia resa dal plenum e non da lui solo.1

Art. 9 Procedura di rielezione dei magistrati

Il Consiglio plenario preavvisa all’attenzione del Gran Consiglio le candidature dei magistrati già in carica che intendono chiedere la riconferma nella medesima funzione per un ulteriore periodo di nomina, dopo averli sentiti personalmente.

Art. 10 Altre competenze

Il Consiglio plenario è inoltre competente per: a) decidere, su istanza del magistrato, circa il suo svincolo dal segreto d’ufficio; b) prendere posizione sui progetti di legge o problematiche che gli sono sottoposti dal Gran Consiglio, dal Consiglio di Stato o da altre autorità; c) vigilare sull’osservanza dell’obbligo delle autorità giudiziarie di attenersi ai regolamenti e alle direttive sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 17a della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD); d) allestire e presentare al Gran Consiglio un rapporto annuale sul funzionamento della giustizia cantonale; e) esonerare i magistrati quando, per malattia fisica o psichica o per altre cause, non possono adempiere convenientemente ai doveri della carica; f) formulare il preavviso al Consiglio di Stato per le attività accessorie dei magistrati ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LOG; g) raccogliere, trattare, decidere o se del caso inoltrare alla competente autorità le segnalazioni dei dipendenti delle autorità giudiziarie o nelle quali sono attivi magistrati ai sensi dell'articolo 31a capoverso 3 LORD; h) adottare misure cautelari nell'ambito dei procedimenti di sua competenza;2 i) gestire tutti gli altri compiti che la legge attribuisce al Consiglio della magistratura.3 1 Lett. introdotta dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158. 2 Lett. modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158. 3 Lett. modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.

Art. 11 Convocazione e svolgimento delle riunioni

1Il Consiglio plenario è convocato dal Presidente a seconda delle necessità o su richiesta di almeno tre membri o dell’assemblea dei magistrati. Esso deve riunirsi almeno due volte all’anno. 2La convocazione viene fatta per iscritto tramite posta elettronica con un preavviso minimo di dieci giorni. In casi di estrema urgenza la convocazione è possibile anche per via telefonica e con preavviso minore. 3La convocazione, oltre a luogo, giorno e ora della seduta, deve indicare anche l’ordine del giorno. I documenti necessari sono allegati o messi a disposizione secondo le indicazioni fornite con la convocazione. 4Le sedute hanno di norma luogo in presenza. È tuttavia possibile procedere in modalità remota. 5Qualora un membro ordinario non possa presenziare, deve darne tempestiva comunicazione al Presidente che procede a convocare un supplente. 6I supplenti possono venire convocati dal Presidente anche se nessun membro ordinario ha preannunciato la sua assenza.

Art. 12 Deliberazioni

1Il Consiglio plenario delibera a numero completo (art. 85 cpv. 1 LOG). 2Di principio, soprattutto per questioni urgenti o di importanza limitata, il Consiglio plenario può statuire in via di circolazione, a meno che uno dei membri ordinari vi si opponga e chieda una seduta. 3Anche le deliberazioni in via di circolazione sono prese a numero completo. 4Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. 5In casi eccezionali e per motivi gravi una decisione può essere presa anche senza che tutti i membri (o supplenti) del Consiglio plenario si siano espressi, a condizione che vi siano almeno 4 voti favorevoli. 6I membri supplenti convocati facoltativamente e il segretario giuridico hanno voto consultivo.

Art. 13 Ricusazione ed esclusione di un membro

1Qualora un membro sia stato validamente ricusato o si sia escluso, deve essere sostituito da un supplente. 2Se la ricusazione o l’esclusione concerne solo una trattanda, la supplenza deve essere prevista solo per l’evasione della stessa. 3La procedura di ricusazione ed esclusione è retta dall’articolo 49.

Art. 14 Sostituzione di un membro ordinario da parte di un supplente

1I membri eletti dall’assemblea dei magistrati devono essere in primo luogo sostituiti da membri supplenti nominati dalla stessa; i membri eletti dal Gran Consiglio, devono essere sostituiti da membri supplenti nominati da quest’ultimo. 2Qualora nessun supplente di una categoria fosse disponibile, è possibile ricorrere a un membro dell’altra. 3In casi eccezionali nei quali un membro ordinario non possa essere sostituito da alcun supplente, il Consiglio plenario può deliberare ugualmente, a condizione che vi siano almeno quattro voti favorevoli. 4La designazione del supplente spetta al Presidente. Sospensione cautelare e richiesta di sospensione cautelare da parte di un membro

Art. 15

1Il Consiglio plenario può decidere la sospensione cautelare temporanea di un proprio membro che è oggetto di un procedimento penale quando le circostanze e la gravità del reato ipotizzato lo giustificano. 2Un membro del Consiglio della magistratura che è oggetto di una procedura penale può formulare una dichiarazione scritta all’attenzione del Consiglio plenario chiedendo la sua sospensione e dichiarando di volersi astenere immediatamente da qualsiasi attività in seno allo stesso. 3Il Consiglio plenario decide tempestivamente sulla richiesta di sospensione. 4In caso di reiezione della richiesta di sospensione, il membro deve immediatamente tornare ad essere attivo in seno al Consiglio della magistratura.

Art. 16 Verbalizzazione

1Ogni seduta viene verbalizzata. 2Il verbale deve indicare il luogo, la data e la durata della seduta, i nomi dei presenti, le tematiche trattate e le decisioni prese, con l’indicazione del risultato delle votazioni. 3Su richiesta di uno dei membri e con l’accordo di tutti i presenti, il verbale riporta in forma succinta anche i contenuti delle discussioni o di parte di esse. Ogni membro o supplente può chiedere la verbalizzazione, rispettivamente la rettifica, di sue affermazioni. 4Il verbale è firmato dal suo estensore e dal Presidente. Sezione 3 Presidente

Art. 17 Competenze

1Il Presidente ha in particolare i seguenti compiti: a) assicurare il buon funzionamento del Consiglio della magistratura e l’esecuzione delle sue decisioni; b) convocare le sedute plenarie, allestire l’ordine del giorno, designare gli eventuali supplenti e dirigere le deliberazioni; c) gestire gli affari correnti e adottare le misure necessarie in casi d’urgenza; d) adottare le misure organizzative della sorveglianza amministrativa da parte del Consiglio plenario, in particolare richiedere documenti, organizzare le visite e le audizioni; e) evadere denunce manifestamente infondate, dandone avviso al magistrato interessato, al denunciante e agli altri membri del Consiglio della magistratura (art. 83 LOG); f) adottare misure cautelari; g) preparare le decisioni e i rapporti del Consiglio della magistratura; h) rappresentare il Consiglio della magistratura di fronte alle autorità e a terzi, con facoltà di farsi accompagnare da altri membri; i) gestire i rapporti del Consiglio della magistratura con i media; l) nominare i collaboratori riconosciuti al Consiglio della magistratura. 2Il Presidente può delegare alcuni compiti, in casi puntuali, ad altri membri titolari o supplenti del Consiglio della magistratura.

Art. 18 Informazione del Consiglio plenario

Il Presidente informa regolarmente il Consiglio plenario sulla sua attività.

Art. 19 Supplenza

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che a sua volta, per motivi analoghi, può essere supplito da un altro membro o supplente designato dal Presidente, subordinatamente dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità, dal Consiglio plenario. Sezione 4 Segretariato

Art. 20 Segretariato giuridico

1Il Presidente e il Consiglio plenario sono coadiuvati da un segretariato giuridico composto almeno da un cancelliere. 2Il segretariato giuridico può firmare determinati atti o documenti su delega del Presidente. 3Il segretariato giuridico si occupa di verbalizzare, personalmente o delegando a terzi, le riunioni, le sedute e le audizioni. 4Il segretariato giuridico si occupa, tra le altre cose, di preparare i progetti di decisione su richiesta del Presidente, così come di aiutare quest’ultimo nell’allestimento dei rendiconti annuali e di ogni altro tipo di rapporto o presa di posizione.

Art. 21 Segretariato amministrativo

1Di principio il segretariato giuridico si occupa anche del segretariato amministrativo, a meno che tale mansione non sia stata delegata a una terza persona, pure sottostante alle direttive del Presidente. 2I compiti amministrativi principali consistono nel raccogliere e allestire la documentazione necessaria alle discussioni del Consiglio plenario, nell’organizzare le sedute, nel gestire la corrispondenza in entrata e in uscita, così come le telefonate e i rapporti con terzi. 3Il segretariato amministrativo si occupa di conservare e archiviare gli incarti. 4Esso gestisce pure le pubblicazioni su internet e la corrispondenza con i membri. Capitolo terzo Procedure Sezione 1 Sorveglianza amministrativa

Art. 22 Modalità

1Il Consiglio della magistratura esercita la sorveglianza amministrativa attraverso: a) l’esame dei rapporti annuali delle autorità giudiziarie; b) le visite alle autorità giudiziarie secondo necessità, ma al minimo una volta per mandato; c) l’esame e la decisione su segnalazioni scritte concernenti il funzionamento di un'autorità giudiziaria. 2Se necessario, esso può, dopo avere informato l’autorità giudiziaria interessata: a) procedere all’audizione dei magistrati o del personale coinvolto; b) consultare tutti i documenti utili all’esercizio del suo mandato, a meno che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

Art. 23 Esame dei rapporti annuali delle singole autorità giudiziarie

Il Presidente esamina i rapporti annuali delle autorità giudiziarie, con facoltà di chiedere alle stesse documentazione complementare. I rapporti annuali delle singole autorità giudiziarie vengono allegati al rendiconto annuale del Consiglio della magistratura che viene sottoposto al Consiglio plenario, che pure ha facoltà di chiedere complementi.

Art. 24 Visite

1Le visite ufficiali alle autorità giudiziarie sono decise dal Presidente o dal Consiglio plenario. Di norma vengono effettuate dal Presidente stesso o da una delegazione scelta dal Presidente con l’avallo del Consiglio plenario, con facoltà per ognuno dei membri di partecipare, su sua esplicita richiesta. 2Il Consiglio plenario stabilisce i temi che intende trattare in occasione di tali visite e ne informa l’autorità giudiziaria in questione, indicando chi farà parte della delegazione incaricata della visita. 3Al termine della visita deve essere di principio allestito un rapporto scritto, da sottoporre all’autorità giudiziaria visitata e al Consiglio plenario. Nel caso di assenza di un resoconto scritto, la delegazione incaricata della visita informa oralmente i colleghi del Consiglio della magistratura dell’esito della stessa in occasione della seguente riunione plenaria.

Art. 25 Gravi disfunzioni

1Se sono constatate gravi disfunzioni nell’attività di un’autorità giudiziaria, esse devono venire discusse dal Consiglio plenario che in seguito deve informare l’autorità giudiziaria in questione, darle la possibilità di prendere posizione e da ultimo fissarle un termine per rimediarvi. 2Qualora tale termine scadesse infruttuoso e i malfunzionamenti dovessero persistere, il Consiglio plenario può aprire un’inchiesta amministrativa per accertare i fatti, sia per il tramite di suoi membri che, se del caso, incaricando un esperto esterno. L’autorità giudiziaria in questione deve essere sentita. 3I membri incaricati o l’esperto esterno possono consultare gli incarti, previa informazione e richiesta all’autorità giudiziaria in questione, che è tenuta a collaborare, fatta eccezione per i casi in cui un interesse pubblico o privato preponderante vi si opponga. In tale evenienza, su richiesta dell’autorità giudiziaria coinvolta, il Consiglio plenario deve decidere se mantenere la domanda di consultazione o rinunciarvi. 4Al termine della procedura viene allestito un rapporto all’attenzione del Consiglio plenario.

Art. 26 Raccomandazioni, segnalazioni e proposte

Le raccomandazioni, le segnalazioni e le proposte alle varie autorità giudiziarie o politiche vengono sottoposte preventivamente dal Presidente al Consiglio plenario e, una volta ottenutane l’approvazione, vengono presentate dal Presidente stesso all’autorità interessata.

Art. 27 Decisioni

Le decisioni in ambito di sorveglianza amministrativa sono prese, a maggioranza, dal Consiglio plenario, comprese quelle di procedere a raccomandazioni, segnalazioni e proposte, di principio su richiesta del Presidente. Sezione 2 Sorveglianza disciplinare

Art. 28 Principi

1Il Consiglio della magistratura è incaricato della sorveglianza disciplinare su tutti i magistrati ai sensi dell’articolo 4. 2Un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 81 LOG può essere avviato d’ufficio dal Consiglio della magistratura oppure su segnalazione scritta e motivata di un’autorità o di un terzo. 3Il segnalante non è parte al procedimento.

Art. 29 Apertura di un procedimento disciplinare

1Ogni segnalazione fatta al Consiglio della magistratura viene preliminarmente esaminata dal Presidente. 2Il Presidente, nel contesto dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari, valuta se è necessaria una presa di posizione del magistrato in questione. In caso concluda che questa è necessaria, informa il magistrato e lo invita a determinarsi in merito entro un termine congruo; se presente, trasmette al magistrato copia della segnalazione. 3Se la segnalazione non è manifestamente infondata, il Presidente ne informa il Consiglio plenario che decide se aprire un procedimento disciplinare. Se per contro decide di non aprire un procedimento disciplinare, l’incarto viene formalmente stralciato dai ruoli dal Presidente o dal Consiglio.4 4L'avvio d'ufficio di un procedimento disciplinare può essere proposto dal Presidente o da uno dei membri, titolari o supplenti, del Consiglio e viene trattato in applicazione dei capoversi 2 e 3, ritenuto che l'eventuale richiesta di una presa di posizione del magistrato in questione deve essere accompagnata da una descrizione scritta degli addebiti ipotizzati. 5Il Plenum è competente per adottare le necessarie misure cautelari. In situazioni d’urgenza la decisione può essere presa dal Presidente, ma deve poi essere sottoposta al Plenum indilatamente per ratifica.5 6È riservata la necessità di fare una segnalazione al Ministero pubblico per sospetti di reati penali.

Art. 30 Segnalazioni manifestamente infondate

1Se la segnalazione è manifestamente priva di fondamento il Presidente può dichiararla inammissibile con una decisione succintamente motivata che intima al segnalante, dandone informazione al magistrato segnalato e al Consiglio plenario. Per motivi di opportunità può prescindere eccezionalmente dall’informazione al magistrato. 2La decisione presidenziale di inammissibilità deve contenere l’indicazione che il segnalante ha la possibilità di chiedere, entro un termine di dieci giorni, di sottoporre la sua denuncia al giudizio del Consiglio plenario, con l’avvertenza che, in caso di conferma della decisione presidenziale, può essere applicata una tassa di giustizia sino a 2'000 franchi. In una simile evenienza può essere chiesto al segnalante il pagamento di un anticipo, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la procedura viene stralciata dai ruoli. 3Per decisioni presidenziali di inammissibilità è possibile accollare al segnalante un importo compreso tra i 50 e i 200 franchi a copertura delle spese processuali. 4Se le circostanze lo richiedono, la decisione riguardo a segnalazioni manifestamente infondate può essere presa, su richiesta del Presidente, direttamente dal plenum.6

Art. 31 Procedura disciplinare

1Se il Consiglio plenario decide di aprire un procedimento disciplinare, dopo avere acquisito le informazioni preliminari necessarie, ne deve informare il magistrato che ne è oggetto, così come la direzione dell’autorità giudiziaria nella quale egli opera, mettendo a disposizione del magistrato la documentazione acquisita e fissandogli un termine per le proprie osservazioni, rispettivamente per chiedere l’assunzione di prove o di essere sentito personalmente. 2Se i fatti sono contestati, il Consiglio plenario decide in merito alle prove notificate e alla richiesta di essere sentito personalmente e, se necessario, designa uno o più membri incaricati di istruire il caso. 3… 4… 5… 6A istruttoria ultimata, il magistrato oggetto della procedura è chiamato a formulare le proprie conclusioni entro un termine di 10 giorni, prorogabile solo a titolo eccezionale. 4 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158. 5 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158. 6 Cpv. introdotto dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158. 7 Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158. 7La procedura viene sospesa in caso di mancata rielezione o di dimissioni del magistrato che ne è oggetto, riservate le disposizioni di cui all’articolo 86 LOG. Essa è riattivata qualora l’interessato fosse eletto a una nuova carica in magistratura.

Art. 32 Decisione disciplinare

1La decisione del Consiglio plenario in merito al procedimento disciplinare è presa a maggioranza. 2La decisione motivata deve essere redatta dal Presidente con l’aiuto del segretariato giuridico, o da un membro da esso incaricato, previa informazione del Consiglio plenario, e deve essere firmata dal Presidente, con possibilità di delega al Vicepresidente o, subordinatamente, a un altro membro in caso di impedimento. 3La decisione può prevedere l’accollamento di tasse e spese a una delle parti o al segnalante se sono dati fondati motivi. Per la quantificazione si applica per analogia la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm). 4La decisione deve essere intimata al magistrato, al Consiglio di Stato e, se non si tratta di magistrati di elezione popolare, al Gran Consiglio, per il tramite del suo Presidente. Essa è pure intimata al segnalante, se del caso in forma di estratto. 5La decisione disciplinare deve contenere le indicazioni in merito alle vie di ricorso.

Art. 33 Condotta querulomane o altrimenti abusiva

1Il Presidente, dandone informazione agli altri membri e al segnalante, può respingere e archiviare senza formalità le segnalazioni che concernono una questione che è già stata oggetto di segnalazioni infruttuose al Consiglio della magistratura, effettuata dalla stessa persona e che riveste un evidente carattere pretestuoso. 2In caso di malafede è possibile accollare al segnalante un importo compreso tra i 100 e i 1'000 franchi a copertura delle spese processuali. Sezione 3 Procedura di preavviso per le candidature di magistrati già in carica

Art. 34 Rielezione di magistrati in carica

1Il Consiglio della magistratura preavvisa con un rapporto al Gran Consiglio le candidature per il rinnovo della carica di coloro che sono già in funzione in un ruolo sottoposto alla sua vigilanza (art. 79 cpv. 2 lett. f LOG). 2Nel preavviso deve essere indicata la presa di posizione del Consiglio della magistratura sulla candidatura di ogni magistrato, accompagnata dalla relativa motivazione. 3Il preavviso deve pure indicare se un magistrato è stato oggetto di una sanzione e per quale motivo, rispettivamente se una procedura disciplinare a suo carico è in corso e per quale motivo.

Art. 35 Inizio della procedura

La procedura di preavviso inizia con la comunicazione al Consiglio della magistratura, da parte del Gran Consiglio, dei nomi dei candidati che postulano l’elezione per un nuovo mandato.

Art. 36 Istruttoria

1La valutazione del candidato avviene in funzione delle qualità personali e dell’idoneità professionale alla funzione. Entrano in linea di conto elementi quantitativi e qualitativi; questi ultimi devono considerare le competenze professionali, operative, personali, sociali, oltre alle attitudini e alle capacità di gestione e direzione per le posizioni che le richiedono. 2Il Consiglio della magistratura effettua un esame preliminare delle candidature. Su richiesta di almeno due membri, esso procede ad ulteriori accertamenti. 3Il Consiglio della magistratura assume tutte le informazioni e si avvale delle consulenze che ritiene necessarie per la valutazione del candidato. La valutazione non può basarsi su fonti anonime, voci correnti o segnalazioni informali. 4Il Consiglio plenario deve di principio sentire ogni magistrato che postula la propria rielezione alla carica con un colloquio i cui elementi cardine devono essere contenuti in un verbale sottoscritto seduta stante dal magistrato e dai presenti. 5Il magistrato non può opporre il segreto d’ufficio al Consiglio della magistratura sui dossier giudiziari di cui è o è stato titolare. 6Il Consiglio plenario può delegare l’istruzione e la raccolta degli elementi al Presidente o a suoi componenti.

Art. 37 Integrazione dell’istruttoria

1Se si prospetta un preavviso negativo il Consiglio lo comunica al candidato, impartendo un breve termine per presentare le proprie osservazioni o eventuali richieste di complementi istruttori.8 2Il candidato può allegare documenti o chiedere l’assunzione di altri mezzi di prova se questi non ritardano considerevolmente il corso della procedura. 3Il Consiglio plenario decide sulle richieste di complementi istruttori e se svolgere ulteriori scambi di allegati. 4Il Consiglio plenario stabilisce modalità e ordine delle audizioni, che sono verbalizzate o registrate. Il magistrato può presentare atti o memorie scritte fino a sette giorni prima dell’audizione.9 5Qualora il Consiglio plenario dovesse decidere infine di preavvisare negativamente la candidatura di un magistrato in carica, prima di trasmettere il rapporto definitivo al Gran Consiglio deve darne avviso alla persona in questione, concedendole la possibilità di prendere posizione scritta entro un breve termine e di allegare al rapporto ufficiale all’attenzione del Gran Consiglio le proprie osservazioni in merito. Resta riservata la sua possibilità di ritirare la candidatura conformemente all'articolo 39 capoverso 2.10

Art. 38 Decisione di preavviso

1Il Consiglio plenario delibera a maggioranza sui preavvisi in composizione ordinaria e in seduta plenaria. I supplenti sostituiscono i membri ordinari assenti, ricusati o soggetti ad impedimento legale. 2Ciascun membro esprime un proprio preavviso su ogni candidato. È esclusa l'astensione. 3Per ogni singola candidatura viene espressa una valutazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 36. 4I fatti accertati in un giudizio di natura disciplinare, indipendentemente dall’esito del procedimento, sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio plenario anche nella procedura di preavviso.

Art. 39 Contenuto, comunicazione e trasmissione dei preavvisi

1I preavvisi devono essere succintamente motivati, ritenuto che quelli negativi devono anche indicare gli accertamenti svolti. 2In caso di preavviso negativo, ne viene data preventiva comunicazione al candidato interessato invitandolo a dichiarare, nel termine di tre giorni, se intende mantenere o ritirare la candidatura. 3I preavvisi positivi e negativi, ad eccezione di quelli dei magistrati che hanno ritirato la loro candidatura, devono essere trasmessi contemporaneamente al Gran Consiglio e ai magistrati candidati.11

Art. 40 Accesso agli atti

L’accesso agli atti può essere accordato, su sua esplicita richiesta, alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio, solamente se il magistrato interessato vi acconsente. Sezione 4 Altre competenze

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