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Regolamento del Consiglio della magistratura

Ticino · 177.445 · regulation

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Contents: 51 provisions
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Sede e informazioni al pubblico
  3. Art. 3 Composizione, durata e modalità di elezione
  4. Art. 4 Magistrati e persone che svolgono funzioni giudiziarie
  5. Art. 5 Organi del Consiglio della magistratura
  6. Art. 6 Competenze
  7. Art. 7 Sorveglianza amministrativa
  8. Art. 8 Sorveglianza disciplinare
  9. Art. 9 Procedura di rielezione dei magistrati
  10. Art. 10 Altre competenze
  11. Art. 11 Convocazione e svolgimento delle riunioni
  12. Art. 12 Deliberazioni
  13. Art. 13 Ricusazione ed esclusione di un membro
  14. Art. 14 Sostituzione di un membro ordinario da parte di un supplente
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Verbalizzazione
  17. Art. 17 Competenze
  18. Art. 18 Informazione del Consiglio plenario
  19. Art. 19 Supplenza
  20. Art. 20 Segretariato giuridico
  21. Art. 21 Segretariato amministrativo
  22. Art. 22 Modalità
  23. Art. 23 Esame dei rapporti annuali delle singole autorità giudiziarie
  24. Art. 24 Visite
  25. Art. 25 Gravi disfunzioni
  26. Art. 26 Raccomandazioni, segnalazioni e proposte
  27. Art. 27 Decisioni
  28. Art. 28 Principi
  29. Art. 29 Apertura di un procedimento disciplinare
  30. Art. 30 Segnalazioni manifestamente infondate
  31. Art. 31 Procedura disciplinare
  32. Art. 32 Decisione disciplinare
  33. Art. 33 Condotta querulomane o altrimenti abusiva
  34. Art. 34 Rielezione di magistrati in carica
  35. Art. 35 Inizio della procedura
  36. Art. 36 Istruttoria
  37. Art. 37 Integrazione dell’istruttoria
  38. Art. 38 Decisione di preavviso
  39. Art. 39 Contenuto, comunicazione e trasmissione dei preavvisi
  40. Art. 40 Accesso agli atti
  41. Art. 41 Svincolo dal segreto d’ufficio
  42. Art. 42 Esonero di magistrati
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Altre decisioni concernenti i magistrati
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Rapporto annuale al Gran Consiglio
  48. Art. 48 Segreto d’ufficio
  49. Art. 49 Ricusazione ed esclusione
  50. Art. 50 Norme applicabili
  51. Art. 51 Entrata in vigore

51 provisions

Art. 41 Svincolo dal segreto d’ufficio

1La procedura di svincolo dal segreto d’ufficio di un magistrato prende avvio su sua istanza motivata. 2La decisione, se favorevole, deve indicare esattamente i limiti dello svincolo.

Art. 42 Esonero di magistrati

Quando, per malattia fisica o psichica o per altre cause, un magistrato non è in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica, su istanza dell’interessato o d’ufficio il Consiglio plenario valuta e decide l’esonero di un magistrato, applicando per analogia la procedura prevista dagli articoli 31 e 32. Preavvisi per attività accessorie dei magistrati a tempo pieno 8 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158. 9 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158. 10 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158. 11 Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.

Art. 43

1Su istanza dell’interessato o del Consiglio di Stato il Consiglio plenario valuta e preavvisa l’esercizio di attività accessorie dei magistrati. 2Una decisione negativa può essere resa solo dopo avere sentito il magistrato interessato. Il preavviso deve essere motivato. Evasione delle segnalazioni ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3 LORD

Art. 44

1Le segnalazioni dei dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3 LORD sono raccolte dal Presidente e trattate applicando le disposizioni della procedura di sorveglianza disciplinare conformemente agli articoli 28 e seguenti del presente regolamento. Qualora le persone segnalate non siano magistrati, l’incarto sarà infine trasmesso all’autorità di nomina ai sensi dell’articolo 34 LORD. 2In caso di segnalazione, ai sensi dell’articolo 31a capoverso 1 LORD, della commissione di un crimine o un delitto perseguibile d’ufficio, il Consiglio della magistratura deve procedere tempestivamente alla denuncia alle autorità di perseguimento penale. 3Le segnalazioni devono essere trattate in maniera confidenziale.

Art. 45 Altre decisioni concernenti i magistrati

Ogni altro tipo di decisione concernente i magistrati non regolata espressamente dal presente regolamento deve essere presa, su istanza di parte o d’ufficio, nel rispetto del diritto di essere sentito delle parti, in applicazione analogica dei principi che reggono gli articoli 31 e 32. Allestimento del rapporto annuale e delle prese di posizione del Consiglio della magistratura

Art. 46

1Il Presidente prepara, eventualmente dopo avere consultato i membri del Consiglio plenario, i progetti di rapporto annuale e le prese di posizione del Consiglio della magistratura, nonché la documentazione necessaria, che sottopone poi al Consiglio plenario per approvazione. 2Il Consiglio della magistratura veglia affinché l’identità delle persone sanzionate o oggetto di una procedura disciplinare, così come di tutti coloro che ne sono coinvolti, non possa essere riconosciuta dal pubblico. Capitolo quarto Rapporti con le autorità e con terzi

Art. 47 Rapporto annuale al Gran Consiglio

Il Consiglio della magistratura trasmette al Gran Consiglio, eventualmente per il tramite del Consiglio di Stato, un rapporto annuale sullo stato della magistratura cantonale e sulla propria attività, che viene poi reso pubblico tramite pubblicazione nelle pagine internet del Cantone dedicate al Consiglio della magistratura.

Art. 48 Segreto d’ufficio

1Le deliberazioni, i verbali, i documenti di lavoro e gli altri documenti del Consiglio della magistratura sono riservati. 2I membri del Consiglio della magistratura, i supplenti e tutti coloro che collaborano con esso sono tenuti al segreto d’ufficio e di funzione. 3I membri del Consiglio della magistratura e le persone che collaborano con esso sono tenuti a rispettare le competenze del Presidente in materia di informazione al pubblico e di rappresentanza del Consiglio stesso di fronte alle autorità e a terzi. 4Il Consiglio della magistratura può svincolare i suoi membri dal segreto d’ufficio qualora le circostanze lo esigano o lo giustifichino.

Art. 49 Ricusazione ed esclusione

1Il Consiglio plenario decide le istanze di ricusazione di uno o più dei suoi membri, senza il membro oggetto di ricusazione e completandosi con i supplenti. Se la ricusazione concerne tutti i componenti del Consiglio plenario l’istanza è demandata per decisione all’autorità competente indicata dalla LOG. 2Ogni membro del Consiglio plenario deve informare il Presidente qualora sussistano fondate ragioni per ipotizzare l’esistenza di un motivo di ricusazione a suo carico e si astiene spontaneamente se ritiene dato il motivo o per serie questioni di opportunità. 3Per la ricusazione si applicano per analogia le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero (art. 47 segg.). 4Il membro ricusato o esclusosi non partecipa alle deliberazioni e non riceve alcuna documentazione in merito alla procedura in questione. 5Le regole sulla ricusazione e sull’esclusione sono applicabili per analogia ai componenti del segretariato del Consiglio della magistratura e ai periti esterni. 6I principi della ricusazione e dell’esclusione devono essere riconosciuti e applicati in tutti i campi di attività del Consiglio della magistratura, non solo per le procedure amministrative e disciplinari. Capitolo quinto Diritto sussidiario

Art. 50 Norme applicabili

Laddove non espressamente disposto dal presente regolamento si applicano le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006. Capitolo sesto Disposizioni finali

Art. 51 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato il 10 novembre 2023 dal Consiglio plenario, entra in vigore il 1° marzo 2024. Disposizione transitoria della modifica del 4 giugno 202512 Alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica si applicano le nuove disposizioni. Pubblicato nel BU 2024, 57. 12 Disposizione transitoria introdotta dal R 4.6.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 158.

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