Campo di applicazione
1 Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a tutte le
collaboratrici e a tutti i collaboratori del Comune.
2 Il rapporto d’impiego dei docenti dell'Istituto Scolastico comunale è
disciplinato dalla legislazione cantonale.
3 Il rapporto di impiego per il personale uniformato del Corpo di Polizia
comunale, ad eccezione del comandante, è disciplinato da uno specifico
regolamento.
4 Le denominazioni professionali utilizzate nel presente Regolamento si
intendono al maschile e al femminile.
CAPITOLO 2
Politica del personale
Il Comune promuove la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei propri servizi; a
tale scopo:
a. attua una politica del personale fondata sul conseguimento di obiettivi;
b. valuta le prestazioni dei propri servizi e controlla periodicamente gli
obiettivi che ha loro posto;
c. favorisce lo sviluppo professionale dei collaboratori;
1- 7
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d. rende attrattiva la funzione pubblica sul mercato del lavoro, così da
stimolare una collaborazione durevole di personale qualificato.
Principi
1 La politica del personale, definita dal Municipio, è subordinata
prioritariamente al rispetto dei compiti istituzionali e si realizza tramite
l'impiego dei collaboratori in modo adeguato, economico e socialmente
responsabile.
2 Essa tende in particolare a:
a. considerare le esigenze dei collaboratori, promuovendo nel contempo
il loro sviluppo personale e professionale, la motivazione, il
coinvolgimento, la mobilità e la polivalenza;
b. favorire lo sviluppo delle capacità gestionali dei quadri;
c. garantire un trattamento salariale adeguato a tutti i collaboratori;
d. assicurare le pari opportunità tra donna e uomo;
e. garantire le stesse opportunità ai disabili, il loro impiego e la loro
integrazione;
f. garantire la protezione della personalità e della salute, nonché la
sicurezza dei collaboratori sul posto di lavoro;
g. favorire un atteggiamento rispettoso dell'ambiente sul posto di lavoro;
h. incentivare l'offerta di posti di tirocinio e di formazione;
i. assicurare un'informazione adeguata ai collaboratori.
3 Il Municipio favorisce l'impiego a tempo parziale e/o il lavoro ripartito (job
sharing), con pari diritti tra chi lavora con questa formula e chi lavora a
tempo pieno (classe di stipendio, indennità, gratifiche, riconoscimento
delle ore straordinarie, promozioni, aggiornamenti).
Competenza per assunzioni
Le assunzioni, riservato quanto disposto dall'art. 1 5, sono di esclusiva
competenza del Municipio.
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TITOLO II
Costituzione del rapporto di impiego
CAPITOLO 1
Requisiti
1 I candidati alla nomina devono adempiere ai seguenti requisiti:
a. cittadinanza svizzera, riservata l'applicazione dell'Accordo tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1 999 (ALC);
b. condotta ineccepibile e documentata;
c. idoneità psicofisica alla funzione;
d. formazione, preparazione e attitudini idonee alla funzione da occupare
(mansionario).
3 In presenza di candidati con requisiti equivalenti, il domicilio a Lugano e la
conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle
istituzioni possono essere valutati quali titolo preferenziale per la nomina.
4 Il Municipio designa, mediante ordinanza, le funzioni legate all'esercizio
della pubblica potestà e destinate a tutelare gli interessi generali del
Comune o di altre collettività pubbliche che possono essere occupate
soltanto da persone di nazionalità svizzera.
Modalità 1
1 La nomina dei collaboratori avviene mediante concorso pubblico esposto
agli albi comunali per un periodo di almeno 1 4 giorni e una volta sul
Foglio ufficiale cantonale.
2 Per giustificati motivi e per favorire la mobilità interna, l'autorità di nomina
può prescindere dalla pubblicazione del concorso pubblico. In questo
caso, deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri
collaboratori, il cui rapporto di impiego è regolato dagli art. 4 o 1 0 o -
purché conferito tramite concorso pubblico - da un incarico ai sensi
dell’art. 13.
3 Il capitolato di concorso indica la funzione, i requisiti, le mansioni di
questa ed i relativi documenti e certificati da produrre. La partecipazione
al concorso implica l'accettazione delle condizioni previste dal capitolato.
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4 L'assunzione può essere subordinata all'esito di una visita eseguita dal
medico di fiducia del Municipio che attesti l'idoneità psicofisica del
candidato allo svolgimento della funzione, come pure ad un eventuale
esame attitudinale.
5 Con la conferma della nomina il neoassunto riceve il mansionario e le
condizioni di stipendio.
Periodi di prova
1 Sono considerati periodo di prova il primo anno d’impiego e il primo anno
di assegnazione a nuova funzione.
2 Periodo di prova per prima nomina: durante questo periodo di prova, il
rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di
preavviso. Analogo diritto di disdetta spetta al collaboratore.
3 Periodo di prova per il primo anno di assegnazione a nuova funzione: per
il collaboratore assegnato ad altra funzione esiste il periodo di prova di un
anno; durante questo periodo egli può essere trasferito al posto
precedentemente occupato, o in altro di analogo livello salariale al
precedente, esclusa, in questo caso, la facoltà del Municipio di avvalersi
della disdetta prevista al cpv. 2.
4 Nei casi dubbi il periodo di prova può essere prolungato dal Municipio
sino ad un massimo di due anni.
Nomina a tempo parziale
1 Il Municipio può procedere alla nomina di collaboratori a tempo parziale,
a condizione che il grado di occupazione non sia inferiore al 50%
dell’orario completo, che siano rispettati i doveri di servizio e che l’orario
ridotto sia compatibile con le esigenze del servizio.
Entro gli stessi limiti e alle stesse condizioni può essere concessa una
riduzione del grado di occupazione a collaboratori già nominati.
2 Stipendio e indennità saranno corrisposti proporzionalmente al grado di
occupazione.
Nullità e annullabilità della nomina
1 È nulla la nomina ottenuta con la frode o con l'inganno o sottacendo
elementi determinanti per la decisione.
2 È annullabile la nomina decisa a condizioni diverse da quelle stabilite dalla
legge, dal presente Regolamento e dal capitolato di concorso.
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CAPITOLO 2
Incarico
Sezione 1
Definizione
1 Mediante pubblico concorso il Municipio può assumere un candidato,
conferendogli un incarico per funzione stabile, qualora questi non
adempia ai requisiti richiesti dall'art. 5 cpv. 1 lett. a) o d) del presente
Regolamento; l'art. 5 cpv. 3 è applicabile per analogia.
2 L’incarico per funzione stabile può essere conferito anche qualora
l’occupazione fosse inferiore al 50% dell’orario completo.
Trasformazione in nomina
1 Il Municipio trasforma in nomina l’incarico per funzione stabile quando si
realizzano i requisiti mancanti al momento dell’assunzione.
2 Il Municipio, ritenuto l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 5 cpv. 1
lett. a), può procedere alla nomina dopo almeno cinque anni di servizio
ininterrotto, se constata che i requisiti mancanti previsti dall'art. 5 cpv. 1
lett. d) sono compensati dall'esperienza acquisita.
3 I congedi non pagati parentali e per motivi familiari con un cumulo
complessivo fino a dodici mesi non interrompono il computo dei cinque
anni.
Sezione 2
Definizione
1 Il Municipio può procedere senza pubblico concorso all’assunzione di
collaboratori per funzioni istituite a titolo provvisorio o per le quali non si
può garantire un impiego duraturo, conferendo un incarico temporaneo di
una durata massima di un anno.
2 L'incarico temporaneo può essere rinnovato per un massimo di un
ulteriore anno.
Durata e modalità 2
1 La durata dell’incarico è definita dalla natura stessa dell’attività per la
quale si procede all’assunzione.
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2 Se la funzione assume carattere permanente il Municipio può procedere
alla nomina o al conferimento di un incarico per funzione stabile, per il
tramite di un concorso pubblico.
Casi particolari
La Divisione risorse umane, su proposta delle singole direzioni, può
effettuare delle assunzioni per lavori urgenti della durata non superiore a due
mesi.
CAPITOLO 3
Tipologie
1 Le assunzioni a tempo determinato di personale educativo scolastico ed
extrascolastico sono regolate da specifiche disposizioni emanate dal
Municipio.
2 Altre assunzioni sono possibili nel rispetto del quadro legale di riferimento
o nell’ambito di progetti speciali promossi dal Comune per favorire il
lavoro, la formazione o il reinserimento professionale. In questi casi,
durata e condizioni dell’impiego sono definite dal Municipio.
3 In casi contingenti, onde garantire la funzionalità del servizio, si può
ricorrere al lavoro su chiamata.
4 Tutte le disposizioni di cui al presente articolo sono definite tramite
apposita ordinanza.
TITOLO III
Doveri dei collaboratori
CAPITOLO 1
Settimana lavorativa
1 La settimana lavorativa è di cinque giorni, di regola dal lunedì al venerdì; il
sabato è giorno di riposo.
2 Sono riservate le disposizioni particolari stabilite per i servizi nei quali il
lavoro è svolto a turni. Ai collaboratori di questi servizi sono comunque
garantiti in media, in un anno civile, almeno due giorni di riposo ogni
settimana.
Orario di lavoro
1 La durata del lavoro è stabilita in 40 ore settimanali per tutti i
collaboratori.
2 Il Municipio è autorizzato, per singole categorie di collaboratori e per
speciali esigenze di servizio, a derogare al cpv. 1 del presente articolo e al
cpv. 4 dell'articolo 64, riservate le disposizioni di leggi superiori vincolanti.
3 Il Municipio introduce l'orario flessibile o orari differenziati
compatibilmente con le esigenze di servizio e le condizioni organizzative
del lavoro.
4 Le modalità di gestione dell’orario flessibile sono disciplinate mediante
apposita ordinanza.
5 L’orario di lavoro del Segretario comunale e dei direttori di divisione è
fondato sulla fiducia. Il Municipio ha facoltà di estenderlo ad altri
funzionari dirigenti.
Prestazioni straordinarie 4
1 Tutti i collaboratori sono tenuti a prestare la loro attività anche fuori orario
e oltre il normale orario di lavoro loro assegnato, quando necessità
contingenti o esigenze di supplenza di colleghi lo richiedono.
2 Sono considerate prestazioni straordinarie le ore che adempiono le
seguenti condizioni cumulative:
a. superano il normale orario di lavoro;
b. vengono effettuate fuori dall’orario di lavoro prestabilito o del turno
pianificato;
c. sono ordinate o autorizzate dalla direzione del servizio di impiego.
3 Le ore straordinarie svolte il sabato, nei giorni feriali tra le 20.00 e le
07.00, la domenica e nelle festività ufficiali riconosciute dal Cantone tra le
07.00 e le 20.00, danno diritto a un supplemento orario del 25%. Per le
ore svolte la domenica e nelle festività ufficiali, tra le 20.00 e le 07.00, il
supplemento orario è del 50%.
4 Le prestazioni straordinarie devono rivestire carattere eccezionale e le ore
svolte devono di regola essere recuperate in tempo libero, pari alle ore
effettuate maggiorate dai previsti supplementi.
5 Qualora, in casi estremi, il recupero di cui al cpv. 4 non fosse possibile, il
Municipio può concedere un indennizzo pari al compenso orario
maggiorato dai previsti supplementi. L’indennizzo può essere parziale o
totale.
6 Per il calcolo del compenso orario si applica la seguente formula:
(stipendio mensile al 1 00% x 1 2) / 2080. Determinante ai fini del
conteggio è la retribuzione mensile al momento del pagamento.
7 Per i collaboratori impiegati a tempo parziale che dovessero essere
chiamati a svolgere prestazioni straordinarie per un periodo prolungato e
pianificabile, la direzione valuta un aumento temporaneo del grado di
occupazione.
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8 Le ore svolte durante i giorni festivi, i giorni di riposo riconosciuti dal
Municipio, il sabato e la domenica sono straordinarie e viene riconosciuto
il supplemento secondo il cpv. 3, solo se vengono svolte al di fuori
dell’orario di lavoro prestabilito o del turno pianificato.
9 I collaboratori compresi nelle prime cinque fasce di funzioni (XVIII-XXII)
non hanno diritto al pagamento delle ore straordinarie, ma solo al
recupero in tempo libero.
Assenze per ragioni di salute
1 Il collaboratore deve, in caso di assenza per ragioni di salute, avvertire
immediatamente e mantenere informata la direzione del proprio servizio.
Se l'assenza è superiore a tre giorni il collaboratore deve produrre
immediatamente il certificato medico. Il primo certificato medico
d'inabilità lavorativa ha una validità massima di 1 5 giorni (festivi compresi);
ulteriori certificati medici inerenti allo stesso evento hanno una validità
massima di 30 giorni (festivi compresi) e devono pervenire entro la
scadenza del certificato medico antecedente.
3 Dopo tre assenze per ragioni di salute di durata non superiore a tre giorni,
il collaboratore deve produrre un certificato medico per qualsiasi ulteriore
assenza che si verifichi nel corso dell’anno.
4 Il Municipio può richiedere il certificato medico anche in caso di assenze
inferiori a tre giorni, se queste si ripetono con frequenza o per fondati
motivi.
5 Le uscite di casa devono essere autorizzate dal medico. È riservata la
facoltà del Municipio di far eseguire ogni necessario accertamento. In
caso di abuso l'assenza è considerata arbitraria.
6 Il Municipio può ordinare visite di controllo per il tramite di un medico di
fiducia. Il rifiuto di dette richieste comporta la perdita dei diritti previsti
dagli articoli di cui al Capitolo 4 del Titolo IV.
7 Se a seguito di una visita di controllo il collaboratore non ottempera
all'ordine di riprendere il lavoro, è passibile di sanzioni disciplinari.
Assenze arbitrarie 5
1 Le assenze non autorizzate o non giustificate sono considerate arbitrarie.
2 La competenza a stabilire l'assenza arbitraria spetta al funzionario
dirigente in collaborazione con la Divisione risorse umane, sentito il
collaboratore.
3 Le assenze arbitrarie comportano la riduzione proporzionale dello
stipendio e, se del caso, delle vacanze.
4 Il Municipio può inoltre pronunciare la disdetta se l’assenza non viene
giustificata dal collaboratore.
Malattia e infortunio durante le vacanze 6
1 Il collaboratore che si ammala o subisce un infortunio durante le vacanze è
tenuto ad annunciarlo immediatamente, trasmettendo il certificato medico
alla Divisione risorse umane.
2 In caso di mancata immediata segnalazione o presentazione del certificato
medico l’assenza per malattia o infortunio è computata come vacanze.
3 Non sono considerati i casi di infortunio o di malattia che consentono al
collaboratore di muoversi liberamente o che comportanto solo lievi
limitazioni, non tali da precludere il godimento delle vacanze.
4 Le vacanze interrompono il conteggio dei giorni di cumulo di malattia o di
infortunio. Pertanto i giorni di assenza per il periodo di vacanza sono
computati quali giorni interi anche in caso di inabilità lavorativa parziale.
Supplenze 7
1 In caso di assenza, impedimento o soverchio lavoro, i collaboratori devono
supplirsi a vicenda senza ulteriore compenso.
2 Qualora un collaboratore ne supplisca un altro, assente per malattia,
infortunio o giustificati motivi, situato in una fascia di funzioni superiore e
di maggior responsabilità ha diritto, a partire dal trentunesimo giorno
consecutivo, se il Municipio ha ratificato la supplenza, di percepire
un’indennità pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quello che
percepirebbe se fosse promosso nella funzione del supplito. Per le
funzioni che implicano un onere di supplenza il diritto all’indennità decorre
dal trentunesimo giorno se il titolare della funzione è stato supplito per un
periodo di almeno 60 giorni consecutivi.
3 Non si inizia il computo di un nuovo periodo se al termine della supplenza
di cui al cpv. 2 dovesse subentrare un’ulteriore interruzione per malattia,
infortunio o giustificati motivi entro un massimo di 30 giorni.
Modifica delle funzioni, mobilità interna, trasferimento e
assegnazione ad altra funzione 8
1 Il Municipio, allo scopo di promuovere la mobilità interna e l’acquisizione
di professionalità interdisciplinare, a dipendenza delle esigenze di lavoro
può modificare l’assegnazione ai vari servizi dei collaboratori e/o le loro
mansioni senza lederne gli interessi economici e la dignità professionale. Il
collaboratore deve essere sentito.
2 In caso di trasferimento o di modifica delle mansioni su richiesta del
collaboratore, il Municipio si riserva di stabilire uno stipendio commisurato
alla nuova funzione.
3 Qualora il collaboratore, durante la sua attività, si trovasse oppure si
dichiarasse nell’impossibilità di adempiere a tutti i compiti previsti dal
mansionario della sua funzione il Municipio, se sussistono le condizioni,
può assegnarlo ad altra funzione con stipendio conforme alla nuova
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attività, oppure, in caso di mancato accordo disdire il rapporto di impiego
ai sensi dell’art. 86.
4 La decisione di trasferimento deve essere motivata e comunicata
tempestivamente all’interessato. In caso di cambiamento di attività può
essere assegnato un periodo di prova di tre mesi al massimo. Se l'esito
della prova è negativo il collaboratore ritorna all'attività precedente.
5 Resta riservata l’applicazione dell’art. 74 cpv. 3 e 4.
Domicilio
Il Municipio, se lo richiedono esigenze di servizio, può imporre a determinati
collaboratori l'obbligo di domicilio nel Comune o in altro luogo.
CAPITOLO 2
Obblighi dei collaboratori 9
1 Il collaboratore deve dedicare alla propria funzione tutto il tempo stabilito
dalle disposizioni di servizio. Egli è tenuto ad agire in conformità alle
disposizioni e agli interessi del Comune, a salvaguardarne e a
promuoverne l’immagine.
2 Il collaboratore deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste
dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia
nello svolgimento della funzione stessa, sia nella vita privata.
3 Egli deve personalmente eseguire i compiti a lui assegnati; deve
adempiere al proprio dovere verso terzi, superiori, subalterni e colleghi
con cortesia, zelo, diligenza e correttezza e contribuire con spirito di
iniziativa e di collaborazione al miglioramento della qualità e
dell’efficienza del servizio alla collettività.
Salute e sicurezza dei collaboratori
I collaboratori sono tenuti a:
a. osservare le istruzioni del Municipio in materia di sicurezza e protezione
della salute sul posto di lavoro, emanate in conformità con la legislazione
vigente, e a rispettare le regole riconosciute nonché quelle relative alla
professione;
b. utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza e i mezzi di protezione
individuale senza comprometterne l’efficacia;
c. eliminare o segnalare le anomalie riscontrate che pregiudicano la sicurezza
e la protezione della salute sul posto di lavoro;
d. non mettersi in uno stato che possa esporre loro stessi o altri a pericolo.
Segreto d’ufficio
1 Ogni collaboratore è vincolato al segreto d’ufficio, che sussiste anche
dopo la cessazione del rapporto d’impiego.
2 Il collaboratore chiamato a deporre in giudizio per fatti che gli sono noti in
relazione al suo impiego deve essere preventivamente svincolato dal
segreto d’ufficio da parte del Municipio. L’autorizzazione è necessaria
anche dopo la cessazione del rapporto di impiego.
Dichiarazioni pubbliche
Qualsiasi dichiarazione pubblica agli organi di informazione su fatti
concernenti l’amministrazione comunale deve essere preventivamente
autorizzata dal Municipio; in casi di urgenza dal Capodicastero, secondo le
direttive interne.
Attività private dopo la cessazione del rapporto d'impiego
1 Dopo la cessazione del rapporto d’impiego, le persone che intraprendono
un’attività privata dipendente o indipendente non possono assumere
mandati esterni di rappresentanza nell’ambito di pratiche che hanno già
trattato direttamente in precedenza come collaboratori del Comune.
2 Una dichiarazione in tal senso viene sottoscritta al momento della nomina
o dell’incarico.
Esercizio di altre attività 1 0
1 L’esercizio di un’altra attività remunerata o non remunerata, anche se
temporanea, dev’essere notificato tempestivamente all’autorità di nomina,
indipendentemente dal grado di occupazione alle dipendenze del
Comune. Il collaboratore deve fornire tutte le indicazioni necessarie sul
tipo e l’oggetto dell’attività, sul relativo impegno in termini di tempo e
sull’entità dell’eventuale remunerazione.
2 Il Municipio nega, con decisione formale, l’esercizio di un’altra attività se è
incompatibile con la funzione o vi arreca pregiudizio, se lede l’immagine
del Comune, se compromette l’adempimento dei doveri di servizio o se
costituisce concorrenza nel campo professionale.
3 Il Municipio può subordinare l’esercizio di un’altra attività alla riduzione
del grado di occupazione.
Divieti vari
È vietato al collaboratore:
a. ricevere regali in natura o in denaro o conseguire vantaggi personali
qualsiasi per prestazioni inerenti al suo servizio o comunque avere
interessi con fornitori del Comune; il Municipio ne disciplina i particolari e
le eccezioni mediante apposita ordinanza;
b. assentarsi dal lavoro senza autorizzazione;
c.
abrogato;
d. in genere agire contro l’interesse pubblico o del Comune;
e. partecipare in modo preponderante ad aziende, società e attività
commerciali che hanno relazioni contrattuali con il Comune;
f. utilizzare materiale e mezzi di proprietà del Comune a scopo privato e/o
per conto di terzi.
Diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali
1 Tutti i diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali, ai sensi
della legislazione federale in materia di proprietà intellettuale, costituiti
nell' esercizio della funzione o in relazione con quest'ultima,
appartengono al Comune:
a. quando essi siano il prodotto dell'attività o degli obblighi di servizio del
collaboratore;
b. quando essi costituiscano il risultato di esperimenti ufficiali;
c. quando, in caso di mandati o di attività accessorie, l'autorità se ne sia
riservata la proprietà.
2 Nel caso in cui il bene immateriale abbia una notevole importanza
economica o appartiene al Comune secondo il cpv. 1 lett. c), il
collaboratore ha diritto ad una equa indennità.
3 Nello stabilire l'indennità si deve tener conto se abbiano cooperato altre
persone al servizio del Comune e se siano stati impiegati impianti o
materiali d'esercizio del Comune.
Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione 1 1
1 Il collaboratore è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento
penale, ai suoi superiori o al Municipio i crimini e i delitti perseguibili
d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione.
Nel caso di segnalazione al suo superiore o al Municipio, l’obbligo di
denuncia incombe ad essi. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti
da altre leggi.
2 Il collaboratore ha il diritto di segnalare al Municipio altre irregolarità
constatate o a lui segnalate nell’esercizio della sua funzione.
3 La segnalazione deve essere trattata in maniera confidenziale.
4 Il collaboratore che in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato
un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale
motivo essere penalizzato sul piano professionale.
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CAPITOLO 3
Responsabilità per danni
La responsabilità per danni causati al Comune e a terzi dal collaboratore è
retta dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e
degli agenti pubblici del 24 ottobre 1 988.
Vigilanza sul personale
1 Al Sindaco spetta la vigilanza sui collaboratori comunali, che esercita
sovraintendendo alle attività della Divisione risorse umane.
3 I direttori vigilano sui collaboratori in base alle direttive della Divisione
risorse umane.
4 I quadri vigilano sull'operato dei loro subordinati, informando
regolarmente i superiori per le vie di servizio.
Provvedimenti disciplinari
La violazione dei doveri d’ufficio da parte di collaboratori, la trascuranza e la
negligenza nell’adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal
Municipio esclusivamente con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata
l’azione penale:
a. l’ammonimento scritto;
b. la multa fino a CHF 3'000.--;
c. la riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 1 0%, durante un anno
al massimo;
d. la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello
stipendio per un periodo massimo di otto mesi.
e.
f.
g.
h.