Inchiesta e rimedi giuridici
1 L’applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un’inchiesta, di
regola il Municipio incarica la Divisione risorse umane di effettuare le
inchieste amministrative.
2 Al collaboratore viene data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati
dell'inchiesta. Egli ha diritto di giustificarsi, farsi assistere, prendere visione
dell'incarto che lo concerne e di chiedere un complemento d'inchiesta.
3 Le sanzioni sono motivate e comunicate per iscritto all'interessato con
l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso.
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5 Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la
cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.
Misure cautelari
1 Se l’interesse dell’Amministrazione o dell’inchiesta lo esige, il Municipio
può sospendere immediatamente dalla carica oppure, in casi particolari,
trasferire provvisoriamente ad altra funzione il collaboratore oggetto di
un’inchiesta disciplinare.
2 Al collaboratore va garantito il diritto di essere sentito, riservata l’urgenza.
3 La decisione provvisionale, debitamente motivata e con l'indicazione dei
mezzi e termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato.
4 Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, la cui
decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I
ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Termini e prescrizione
1 La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in 5 anni a decorrere dalla
trasgressione. In presenza di un procedimento penale riguardante gli
stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno
dalla crescita in giudicato della decisione penale.
4 Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il
procedimento formalmente aperto dev’essere chiuso con una decisione di
abbandono.
TITOLO IV
Diritti del collaboratore
CAPITOLO 1
Diritto alla funzione
1 Il collaboratore ha il diritto di esercitare le sue funzioni nei limiti previsti
dal presente Regolamento, dall’atto di assunzione, dal mansionario e dalle
ordinanze municipali sul personale.
2 Qualora lo esigano ragioni di servizio, al collaboratore possono essere
assegnati, nei limiti dell’orario normale di lavoro, oltre ai compiti previsti
dal mansionario, altri incarichi, senza che gli sia dovuto compenso alcuno.
Resta riservata l'applicazione dell'art. 22 (supplenze).
Diritto allo stipendio
I collaboratori percepiscono, per l’attività prestata, lo stipendio, i
supplementi e le indennità previsti dal presente Regolamento e dalle
disposizioni esecutive.
Scala degli stipendi 1 2
1 La scala degli stipendi annui è stabilita come segue:
Classe Minimo Massimo
Differenza tra il
minimo e il
massimo
25 1 86'31 1 .1 5 219'847.1 0 33’535.95
24 1 70'533.80 201 '229.90 30’696.10
23 1 56'499.60 1 84'669.30 28’169.70
22 1 43'752.65 1 69'628.15 25’857.50
21 1 32'327.85 1 56'1 46.80 23’818.95
20 1 22'1 32.1 0 1 44'1 1 6.1 0 21’984.00
1 9 1 1 3'021 .45 1 33'365.50 20'344.05
1 8 1 04'878.20 1 23'756.1 0 1 8'877.90
1 7 97'589.05 1 15'1 55.00 1 7'565.95
1 6 91'051 .35 1 07'440.45 1 6'389.1 0
1 5 85'1 80.1 0 1 00'51 2.50 1 5'332.40
1 4 80'71 6.20 95'245.1 5 1 4'528.95
1 3 75'967.50 89'641 .80 1 3'674.30
1 2 71'669.60 84'570.25 1 2'900.65
1 1 67'802.20 80'006.65 1 2'204.45
1 0 64'359.40 75'944.1 5 1 1 '584.75
9 61'303.05 72'337.50 1 1 '034.45
8 58'605.60 69'1 54.60 1 0'549.00
7 56'240.05 66'363.25 1 0'1 23.20
6 54'1 89.50 63'943.75 9'754.25
5 52'442.60 61'882.25 9'439.65
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4 48'1 76.30 55'402.80 7'226.50
3 47'091 .30 54'1 55.1 0 7'063.80
2 46'31 8.95 53'266.90 6'947.95
1 42'1 37.95 48'458.60 6'320.65
2 La presente scala è stabilita sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di
novembre 2022 (1 04.6 punti, indice di base di riferimento dicembre 2020
= 1 00 punti). Il Municipio si impegna periodicamente ad aggiornare
l'indice di base di riferimento.
3 La scala degli stipendi indicata in questo articolo verrà adeguata al 1 °
gennaio di ogni anno sulla base dell’indice nazionale mensile effettivo dei
prezzi al consumo di novembre dell’anno precedente secondo le
disposizioni emanate dal Municipio, tenuto conto della situazione
finanziaria del Comune e previa consultazione della CdP (art. 91 ROCCL).
4 Gli stipendi di cui sopra sono divisi in tredici mensilità; la tredicesima verrà
versata in una o più rate a giudizio del Municipio.
5 Allo scopo di assicurare la competitività dell’Amministrazione comunale e
così intervenire in maniera flessibile e mirata a dipendenza della
peculiarità della funzione, dei bisogni specifici del settore e della
situazione del mercato del lavoro, al Municipio è concessa la facoltà di
rinquadrare direttamente funzioni o gruppi di funzioni appartenenti alle
rispettive aree di professionalità (v. art. 37) maggiorando le relative scale
salariali sino ad un massimo del 1 0%.
6 La soglia d'entrata per la prima classe non è inferiore a tre aumenti.
Classificazione delle funzioni e Requisiti professionali
La classificazione delle funzioni e i requisiti professionali sono stabiliti dal
Municipio in via d’ordinanza.
Applicazione della classificazione delle funzioni
1 Tutte le funzioni appartenenti alle rispettive aree di professionalità sono
valutate secondo competenze professionali, competenze personali,
competenze sociali, competenze di condotta, sollecitazioni e condizioni di
lavoro.
2 Per ogni funzione viene allestito un apposito mansionario che deve essere
sottoscritto dal collaboratore.
3 Il collaboratore di nuova assunzione, nel rispetto dell'art. 39, viene inserito
nella classe inferiore, mediana o superiore della rispettiva fascia delle
funzioni, tenendo conto dell’esperienza acquisita secondo i criteri previsti
per le promozioni indicati all’art. 43.
Stipendio iniziale
1 Il collaboratore di nuova assunzione percepisce il minimo di stipendio
della sua classe; dovrà tuttavia essere considerata l’esperienza utile alla
funzione acquisita presso imprese pubbliche o private.
2 Nel caso di candidati di nuova assunzione, con scarsa esperienza
professionale in attività di analogo livello o previsti per compiti che
richiedono un periodo di introduzione, il Municipio può stabilire, per due
anni al massimo, una riduzione del 5% dello stipendio rispetto a quello
minimo previsto per la funzione.
Aumenti annuali 1 3
1 Lo stipendio è aumentato, in funzione della valutazione annuale ottenuta,
sino al raggiungimento del massimo della relativa classe di organico.
2 Se le prestazioni non soddisfano le aspettative lo stipendio non viene
aumentato.
3 Se le prestazioni soddisfano parzialmente le aspettative, lo stipendio viene
aumentato a scadenza biennale, a condizione che la successiva valutazione
sia anch’essa almeno analoga.
4 Se le prestazioni soddisfano le aspettative, lo stipendio viene aumentato
ogni inizio anno di una annualità.
5 Se le prestazioni superano le aspettative, lo stipendio viene aumentato
ogni inizio anno di una annualità. Qualora il collaboratore non avesse più
diritto a uno scatto, resta riservata la facoltà del Municipio di riconoscere
una gratifica straordinaria o giorni di congedo pagato secondo i disposti
dell’art. 45 cpv. 2.
6 L’aumento è calcolato sulla differenza dello stipendio minimo e lo
stipendio massimo delle singole classi. Di tale differenza l’aumento annuo
è pari alla
- settima parte dalla classe 1 alla classe 4
- nona parte dalla classe 5 alla classe 7
- decima parte dalla classe 8 alla classe 1 0
- dodicesima parte dalla classe 1 1 alla classe 1 3
- tredicesima parte dalla classe 1 4 alla classe 1 6
- quindicesima parte per la classe 1 7 e la classe 1 8
- sedicesima parte per la classe 1 9 e la classe 20
- diciottesima parte per la classe 21 e la classe 22
- diciannovesima parte per la classe 23 e la classe 24
- ventunesima parte per la classe 25.
7 La valutazione della performance del personale può essere contestata
davanti a un'apposita commissione paritetica la cui composizione,
competenze e funzionamento è stabilito da una specifica Ordinanza.
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8 Il Municipio indica nel rendiconto il numero di valutazioni che non
corrispondono, che corrispondono parzialmente, che corrispondono o che
superano le aspettative; inoltre indica il numero di gratifiche accordate. I
dati vengono presentati per sesso, per Dicastero e per classe salariale per
quanto non in contrasto con la legislazione in materia di protezione dei
dati.
Decorrenza degli aumenti annuali 1 4
1 Gli aumenti annuali decorrono a partire dal 1 ° gennaio di ogni anno.
2 Il Consiglio comunale - su proposta del Municipio - può in caso di
difficoltà finanziarie, bloccare transitoriamente per un anno nel corso della
medesima legislatura gli scatti di stipendio. La proposta deve essere
formulata nell’ambito del messaggio sul preventivo, previa consultazione
della commissione del personale.
3 Se il collaboratore è retribuito per almeno 6 mesi durante l’anno civile,
l’aumento viene conteggiato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Se invece è stato retribuito per meno di 6 mesi l’aumento non è concesso.
Stipendio orario 1 5
1 Lo stipendio orario dei collaboratori retribuiti a paga oraria viene calcolato
dividendo per 2080 quello annuale. La tredicesima mensilità è compresa
nello stipendio orario; l’indennità vacanze e l’indennità per i giorni festivi
sono versate in aggiunta allo stesso.
abrogato.
Promozioni nell’ambito delle fasce di funzioni
1 Il Municipio, previa valutazione, può procedere nell’ambito delle singole
fasce alla promozione di collaboratori dalle classi inferiori a quelle
mediane e da quelle mediane a quelle superiori, secondo le seguenti
direttive:
a. coloro che, inseriti in classe inferiore, hanno raggiunto il massimo delle
annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza,
conseguendo prestazioni individuali che hanno soddisfatto le
aspettative per almeno due anni di fila, possono essere promossi alla
classe mediana;
b. coloro che, inseriti in classe mediana, hanno raggiunto il massimo delle
annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza,
conseguendo prestazioni individuali che hanno soddisfatto le
aspettative per almeno due anni di fila, possono essere promossi alla
classe superiore.
2 Per le promozioni di cui al cpv. 1 del presente articolo il numero di
aumenti acquisiti prima della stessa non sono computabili. Per il calcolo
del nuovo stipendio si parte dallo stipendio mensile che il collaboratore
avrebbe ricevuto se non fosse stato promosso e si considera quello
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uguale, o immediatamente superiore fra gli stipendi mensili della nuova
classe, secondo le normative previste dall’art. 40. Il nuovo stipendio si
ottiene infine da quest’ultimo con almeno un ulteriore aumento annuale
per chi si trova nelle classi da 1 a 1 3 e con almeno due ulteriori aumenti
annuali per chi si trova nelle classi da 1 4 a 25. A promozione avvenuta lo
stipendio seguirà la sequenza di aumenti secondo quanto stabilito per la
nuova classe di organico.
3 Il cambio classe, previsto al cpv. 1 , può essere anticipato, anche se non
ancora raggiunto il massimo delle annualità possibili e previste dalla
rispettiva classe di appartenenza, se le prestazioni individuali superano le
aspettative durante due anni consecutivi e dopo quattro anni di
appartenenza nella classe.
4 Nell’ambito delle singole classi ed entro i rispettivi limiti salariali il
Municipio può, per i collaboratori con una valutazione annuale che supera
le aspettative, anticipare un ulteriore aumento rispetto a quanto previsto
all’art. 40 per coloro che occupano una funzione inserita tra la classe no. 1
e la classe no. 1 3, e sino a due ulteriori aumenti per coloro che occupano
una funzione inserita tra la classe no. 1 4 e la classe no. 25.
5 Il Municipio indica nel rendiconto il numero di promozioni. I dati vengono
presentati per sesso, per dicastero e per classe salariale, per quanto non
in contrasto con la legislazione in materia di protezione dei dati.
Promozione tramite mutamento della funzione 1 6
1 Per la promozione di un collaboratore ad altra funzione di carriera interna,
il Municipio può prescindere dall’apertura di un concorso.
2 In caso di promozione ad una nuova funzione, il collaboratore sarà inserito
nella corrispettiva fascia di retribuzione e il suo stipendio verrà adeguato
applicando per analogia l'art. 43 cpv. 2. Se ciò non fosse possibile, si
applicherà il minimo della classe inferiore della fascia in cui la nuova
funzione è inserita.
3 L’occupazione di una nuova funzione da parte di un collaboratore
presuppone l’effettivo adeguamento della sua attività precedente a
quanto prescritto nel mansionario concernente la nuova funzione.
Aumenti e gratifiche straordinari
1 Il Municipio, esaurite tutte le possibilità concesse nell’ambito retributivo,
può, qualora ci fossero provate difficoltà nel reperire o conservare
collaboratori particolarmente idonei, concedere una maggiorazione dello
stipendio oltre i limiti superiori possibili delle classi di organico
concernenti le singole funzioni, sino ad un massimo del 1 0%. La
maggiorazione concessa verrà computata nel calcolo del nuovo stipendio
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in caso di successiva promozione ad una funzione superiore se questa sarà
compatibile con la motivazione per cui la maggiorazione è stata conferita.
La maggiorazione può essere revocata dal Municipio quando vengono
meno i presupposti che l’hanno giustificata.
2 Il Municipio può corrispondere, per conferire riconoscimenti di merito in
caso di valutazione che supera le aspettative e/o per prestazioni giudicate
straordinarie, una gratifica, non assicurabile alla Cassa pensioni, sino ad un
massimo dell’8% dello stipendio annuo, oppure fino a 12 giorni di
congedo pagato se le condizioni di servizio lo permettono.
3 Ogni anno, nell’ambito dell’esame del conto consuntivo del Comune, il
Municipio informa il Consiglio comunale sul numero di collaboratori che
hanno ottenuto la maggiorazione di stipendio prevista dal cpv. 1 e di
quelli che hanno ricevuto la gratifica o il congedo pagato previsti al cpv. 2,
nonché sulla relativa spesa. I dati vengono presentati per sesso, per
dicastero e per classe salariale, per quanto non in contrasto con la
legislazione in materia di protezione dei dati.
Valutazione della performance del personale 1 7
1 Il Municipio promuove un sistema di valutazione della performance del
personale, tenuto conto dei principi fissati dall’art. 1b.
2 La performance del collaboratore deve essere valutata annualmente dal
superiore gerarchico o dal suo valutatore.
3 Il colloquio di valutazione serve allo sviluppo professionale del
collaboratore, a verificarne la situazione lavorativa e a convenire gli
obiettivi o a discuterne il mansionario.
4 La valutazione della performance è applicata solo per il personale
nominato e incaricato ai sensi del ROCCL, a eccezione del personale di
polizia uniformato e del personale supplente su chiamata.
5 La valutazione è elemento determinante per la decisione in merito
all’avanzamento sulla scala stipendi e alla concessione di promozioni.
6 Il sistema di valutazione periodica della performance del personale è
disciplinato in via di Ordinanza.
Pagamento dello stipendio
1 Lo stipendio è versato al collaboratore entro il 25 di ogni mese, secondo
le disposizioni emanate dal Municipio.
2 Se un collaboratore entra in servizio a mese iniziato lo stipendio gli è
corrisposto in proporzione al periodo di lavoro.
3 Lo stipendio, escluso l’assegno per i figli, può essere posto in
compensazione con quanto dovuto da un collaboratore al datore di lavoro
o alle istituzioni di previdenza per imposte, tasse, multe.
4 Se non richiesta dall’interessato, la trattenuta deve essere preceduta da
una diffida raccomandata al collaboratore a voler procedere al pagamento
di quanto dovuto entro un termine di 30 giorni, pena la trattenuta diretta
dello stipendio, tranne il minimo garantito vitale.
Anzianità di servizio 1 8 1 9
1 A partire dal ventesimo anno di servizio e successivamente ogni cinque
anni, al collaboratore viene accordata una gratificazione pari all’ultimo
stipendio percepito; tale gratifica può essere corrisposta unicamente se gli
anni di servizio sono stati prestati ininterrottamente, senza interruzione del
rapporto d’impiego.
2 Per il quindicesimo anno di servizio il Municipio concede un congedo
pagato di 1 0 giorni; e per il trentacinquesimo, quarantesimo e
quarantacinquesimo anno di servizio, oltre alla gratifica prevista dal cpv. 1,
il collaboratore beneficia pure di 1 0 giorni di congedo pagato. Il congedo
pagato non può essere compensato con denaro, riservati i casi di
cessazione del rapporto d’impiego ove, per esigenze di servizio e/o senza
colpa del collaboratore, il congedo non ha potuto essere goduto.
3 Per il calcolo della gratifica non si considera l’assegno di cui all’art. 58.
4 Se in un anno civile vengono effettuati complessivamente 30 o più giorni
di congedo non pagato, gli stessi vengono dedotti dall'anzianità di
servizio.
5 Il Municipio, su richiesta di un collaboratore, può concedere un congedo
pagato sino a 22 giorni lavorativi in luogo del versamento della gratifica
prevista dal cpv. 1 , purché siano garantiti la continuità e il regolare
funzionamento del servizio.
6 Gli anni prestati dai collaboratori assunti secondo l’art. 15b non vengono
computati quali anni di servizio. Eventuali eccezioni possono essere
autorizzate dal Municipio.
Indennità 20
Le seguenti indennità sono disciplinate da ordinanze municipali:
- trasferte e rimborsi spese;
- servizio di picchetto;
- per turni di lavoro, in particolare servizio notturno, festivo o irregolare;
- per mansioni particolari segnatamente per docenti, collaboratori o quadri
dirigenti con compiti di coordinamento;
- per specifiche indennità di presenza.
Stipendio in caso di servizio militare o di protezione civile o di
servizio civile
1 Il collaboratore assente per servizio militare o protezione civile o servizio
civile sostitutivo svizzero percepisce lo stipendio intero qualora si tratti di
servizi obbligatori.
2 Il Municipio può ridurre o sopprimere il versamento dello stipendio in caso
di servizio volontario o facoltativo.
Soppressione dello stipendio
In caso di assenze ingiustificate dal lavoro, di assenze per punizioni relative
all’ordinamento disciplinare militare o per l’espiazione di pene privative della
libertà, il Municipio sopprime il versamento dello stipendio per l’intera durata
dell’assenza.
Deduzioni
Agli effetti delle deduzioni per sospensione dal lavoro e assenze
ingiustificate entra in linea di conto il solo stipendio annuo. Non è soggetto a
riduzione l’assegno per i figli, riservate le disposizioni della Legge sugli
assegni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam).
Indennità per superstiti e beneficiari di una rendita intera LAINF
1 Alla morte del collaboratore i suoi superstiti (coniuge, partner registrato
e/o figli aventi diritto agli assegni per i figli secondo LAFam), oltre alle
prestazioni della previdenza professionale, ricevono un’indennità unica
pari ad un quarto dello stipendio annuo lordo e delle prestazioni sociali.
2 In caso di morte del collaboratore per infortunio sul posto di lavoro i suoi
superstiti (coniuge, partner registrato e/o figli aventi diritto agli assegni
per i figli secondo LAFam), anziché l’indennità prevista al cpv. 1, hanno
diritto a una volta il salario annuo LAINF e due volte il salario eccedente.
3 In caso di riconoscimento di una rendita intera LAINF a seguito di un
infortunio sul posto di lavoro il collaboratore ha diritto a due volte il
salario annuo LAINF e quattro volte il salario eccedente. Il Municipio può
ridurre questa indennità conformemente alle disposizioni LPGA e LAINF
se l'infortunio è stato provocato dal collaboratore intenzionalmente o per
negligenza grave.
Giorni di riposo 24
1 Sono considerati giorni di riposo:
a. il sabato;
b. la domenica e le feste riconosciute dal Cantone.
2 Il Municipio decide volta per volta se, in quale misura, e a quali condizioni
debbano essere introdotti giorni di riposo supplementari.
3 Il Municipio disciplina con Ordinanza i giorni di riposo per i collaboratori
che, per natura del loro impiego, prestano servizio a turni irregolari,
ritenuto che essi hanno diritto ad un numero di giorni equivalente a quelli
che spettano loro in base al cpv. 1.
4 Qualunque sia la natura della funzione è garantito un giorno di riposo
settimanale e deve cadere, almeno una volta al mese, di domenica. Resta
riservato il diritto di rango superiore.
Vacanze 25
1 I collaboratori hanno diritto alle seguenti vacanze:
a. 25 giorni lavorativi fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il
ventesimo anno di età;
b. 20 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il
ventunesimo alla fine dell’anno civile in cui compiono il
quarantasettesimo anno di età;
c. 25 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il
quarantottesimo fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il
cinquantaquattresimo anno di età;
d. 30 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il
cinquantacinquesimo anno di età.
2 I collaboratori dalla ventiduesima fino alla quattordicesima fascia di
funzioni ai sensi dell'art. 37 hanno diritto a 25 giorni lavorativi di vacanza
fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il cinquantaquattresimo anno
di età.
3 In caso di servizio inferiore a un anno, le vacanze sono concesse
proporzionalmente alla durata dell’impiego.
4 Le vacanze devono essere utilizzate secondo un piano da stabilire ogni
anno, tenendo in considerazione le richieste dei collaboratori
compatibilmente con le esigenze di servizio.
5 Nel caso in cui il collaboratore superi il limite dei giorni di vacanza di
diritto previsto dai cpv. 1 e 2, la compensazione avviene con
corrispondente riduzione del diritto nel nuovo anno civile.
6 Il diritto alle vacanze si estingue entro la fine del mese di aprile dell'anno
successivo.
7 Le vacanze non possono essere compensate con denaro riservati i casi di
cessazione del rapporto d'impiego ove, per esigenze di servizio e/o senza
colpa del collaboratore, le vacanze maturate non hanno potuto essere
godute.
8 I collaboratori che hanno esaurito il diritto allo stipendio ai sensi dell’art.
72 non maturano il diritto alle vacanze.
Riduzione del periodo di vacanza 26
1 Una riduzione del periodo di vacanza è applicata nei seguenti casi:
a. assenze in seguito a malattia, infortunio e assicurazione militare della
durata complessiva di oltre 90 giorni in un anno civile, fermo restando il
diritto del collaboratore alla metà dei giorni di vacanza previsti dall'art.
65;
b. assenze per servizio militare, di protezione civile e di servizio civile
sostitutivo svizzero volontari o di punizione; il Municipio stabilisce la
misura della riduzione;
c. assenze arbitrarie e sospensioni disciplinari; la riduzione è
proporzionale alla durata delle stesse;
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d. assenze per congedi non pagati della durata complessiva di 30 o più
giorni in un anno civile; la riduzione è proporzionale alla durata delle
stesse.
2 Qualora le assenze per malattia, infortunio e assicurazione militare
superino i 90 giorni complessivi durante un anno civile il periodo soggetto
a riduzione (1 5 giorni, 1 2,5 giorni e 1 0 giorni) viene ridotto di 1 /1 0 per
ogni assenza di ulteriori 30 giorni.
abrogato.