Law

1.2.1 Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano (ROCCL) del 12 novembre 2018

Lugano · 16176657 · communal act

Ask the law about thisMore laws of LuganoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.

Copy read on 2026-11-08. The page it was read from

sha256 e7c08a4452c5b31fdf8a29be35165242c70b4e836fec609e4d4469b4657690cb

Contents: 128 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 1a Politica del personale
  3. Art. 1b
  4. Art. 2
  5. Art. 3 Competenza
  6. Art. 4 Nomina
  7. Art. 5
  8. Art. 6
  9. Art. 7
  10. Art. 8
  11. Art. 9
  12. Art. 10 Incarico per funzione stabile
  13. Art. 11
  14. Art. 12
  15. Art. 13 Incarico a tempo determinato
  16. Art. 14
  17. Art. 15
  18. Art. 15a Altre tipologie di impiego
  19. Art. 15b
  20. Art. 16 Organizzazione del lavoro
  21. Art. 17 P. 7 di 42
  22. Art. 18
  23. Art. 19
  24. Art. 20
  25. Art. 21 P. 9 di 42
  26. Art. 22
  27. Art. 23
  28. Art. 24
  29. Art. 25 Doveri di servizio
  30. Art. 25a
  31. Art. 26 P. 1 1 di 42
  32. Art. 26a
  33. Art. 26b
  34. Art. 27
  35. Art. 28 P. 1 2 di 42
  36. Art. 28a
  37. Art. 28b
  38. Art. 29 Mancanze dei doveri di servizio
  39. Art. 30
  40. Art. 31
  41. Art. 32
  42. Art. 33
  43. Art. 34
  44. Art. 35 Funzioni, stipendi e indennità
  45. Art. 35a P. 1 5 di 42
  46. Art. 36
  47. Art. 37
  48. Art. 37a
  49. Art. 38
  50. Art. 39 P. 1 7 di 42
  51. Art. 40
  52. Art. 41
  53. Art. 42
  54. Art. 43
  55. Art. 44
  56. Art. 44a
  57. Art. 45
  58. Art. 46
  59. Art. 47
  60. Art. 48 P. 21 di 42
  61. Art. 49
  62. Art. 49a
  63. Art. 50
  64. Art. 50a
  65. Art. 51 P. 22 di 42
  66. Art. 52
  67. Art. 53
  68. Art. 54
  69. Art. 55
  70. Art. 56
  71. Art. 57
  72. Art. 58
  73. Art. 59
  74. Art. 60 P. 23 di 42
  75. Art. 61
  76. Art. 62
  77. Art. 63
  78. Art. 64 Giorni di riposo e vacanze
  79. Art. 65 P. 24 di 42
  80. Art. 66
  81. Art. 67
  82. Art. 68 Congedi
  83. Art. 69
  84. Art. 70
  85. Art. 71 Malattia e infortunio
  86. Art. 72
  87. Art. 73
  88. Art. 74
  89. Art. 75
  90. Art. 76 Altri diritti
  91. Art. 77
  92. Art. 78
  93. Art. 79
  94. Art. 80
  95. Art. 80a
  96. Art. 81 Previdenza professionale
  97. Art. 82 Fine del rapporto d’impiego
  98. Art. 83
  99. Art. 83a
  100. Art. 84
  101. Art. 85
  102. Art. 86
  103. Art. 86a
  104. Art. 87
  105. Art. 88
  106. Art. 88a
  107. Art. 89
  108. Art. 90
  109. Art. 90a
  110. Art. 91 Commissione del personale
  111. Art. 92
  112. Art. 93 Protezioni dei dati dei collaboratori
  113. Art. 94
  114. Art. 95
  115. Art. 96
  116. Art. 97
  117. Art. 98 P. 36 di 42
  118. Art. 99
  119. Art. 100
  120. Art. 101
  121. Art. 102 P. 37 di 42
  122. Art. 103 Disposizioni transitorie e finali
  123. Art. 104
  124. Art. 105
  125. Art. 106
  126. Art. 107
  127. Art. 108
  128. Art. 109

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

128 provisions

Art. 32

Inchiesta e rimedi giuridici 1 L’applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un’inchiesta, di regola il Municipio incarica la Divisione risorse umane di effettuare le inchieste amministrative. 2 Al collaboratore viene data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta. Egli ha diritto di giustificarsi, farsi assistere, prendere visione dell'incarto che lo concerne e di chiedere un complemento d'inchiesta. 3 Le sanzioni sono motivate e comunicate per iscritto all'interessato con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso. P. 1 4 di 42 5 Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

Propose a change

Art. 33

Misure cautelari 1 Se l’interesse dell’Amministrazione o dell’inchiesta lo esige, il Municipio può sospendere immediatamente dalla carica oppure, in casi particolari, trasferire provvisoriamente ad altra funzione il collaboratore oggetto di un’inchiesta disciplinare. 2 Al collaboratore va garantito il diritto di essere sentito, riservata l’urgenza. 3 La decisione provvisionale, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. 4 Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Propose a change

Art. 34

Termini e prescrizione 1 La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in 5 anni a decorrere dalla trasgressione. In presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale. 4 Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il procedimento formalmente aperto dev’essere chiuso con una decisione di abbandono. TITOLO IV Diritti del collaboratore CAPITOLO 1

Propose a change

Art. 35 Funzioni, stipendi e indennità

Diritto alla funzione 1 Il collaboratore ha il diritto di esercitare le sue funzioni nei limiti previsti dal presente Regolamento, dall’atto di assunzione, dal mansionario e dalle ordinanze municipali sul personale. 2 Qualora lo esigano ragioni di servizio, al collaboratore possono essere assegnati, nei limiti dell’orario normale di lavoro, oltre ai compiti previsti dal mansionario, altri incarichi, senza che gli sia dovuto compenso alcuno. Resta riservata l'applicazione dell'art. 22 (supplenze).

Propose a change

Art. 35a P. 1 5 di 42

Diritto allo stipendio I collaboratori percepiscono, per l’attività prestata, lo stipendio, i supplementi e le indennità previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni esecutive.

Propose a change

Art. 36

Scala degli stipendi 1 2 1 La scala degli stipendi annui è stabilita come segue: Classe Minimo Massimo Differenza tra il minimo e il massimo 25 1 86'31 1 .1 5 219'847.1 0 33’535.95 24 1 70'533.80 201 '229.90 30’696.10 23 1 56'499.60 1 84'669.30 28’169.70 22 1 43'752.65 1 69'628.15 25’857.50 21 1 32'327.85 1 56'1 46.80 23’818.95 20 1 22'1 32.1 0 1 44'1 1 6.1 0 21’984.00 1 9 1 1 3'021 .45 1 33'365.50 20'344.05 1 8 1 04'878.20 1 23'756.1 0 1 8'877.90 1 7 97'589.05 1 15'1 55.00 1 7'565.95 1 6 91'051 .35 1 07'440.45 1 6'389.1 0 1 5 85'1 80.1 0 1 00'51 2.50 1 5'332.40 1 4 80'71 6.20 95'245.1 5 1 4'528.95 1 3 75'967.50 89'641 .80 1 3'674.30 1 2 71'669.60 84'570.25 1 2'900.65 1 1 67'802.20 80'006.65 1 2'204.45 1 0 64'359.40 75'944.1 5 1 1 '584.75 9 61'303.05 72'337.50 1 1 '034.45 8 58'605.60 69'1 54.60 1 0'549.00 7 56'240.05 66'363.25 1 0'1 23.20 6 54'1 89.50 63'943.75 9'754.25 5 52'442.60 61'882.25 9'439.65 P. 1 6 di 42 4 48'1 76.30 55'402.80 7'226.50 3 47'091 .30 54'1 55.1 0 7'063.80 2 46'31 8.95 53'266.90 6'947.95 1 42'1 37.95 48'458.60 6'320.65 2 La presente scala è stabilita sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di novembre 2022 (1 04.6 punti, indice di base di riferimento dicembre 2020 = 1 00 punti). Il Municipio si impegna periodicamente ad aggiornare l'indice di base di riferimento. 3 La scala degli stipendi indicata in questo articolo verrà adeguata al 1 ° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre dell’anno precedente secondo le disposizioni emanate dal Municipio, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune e previa consultazione della CdP (art. 91 ROCCL). 4 Gli stipendi di cui sopra sono divisi in tredici mensilità; la tredicesima verrà versata in una o più rate a giudizio del Municipio. 5 Allo scopo di assicurare la competitività dell’Amministrazione comunale e così intervenire in maniera flessibile e mirata a dipendenza della peculiarità della funzione, dei bisogni specifici del settore e della situazione del mercato del lavoro, al Municipio è concessa la facoltà di rinquadrare direttamente funzioni o gruppi di funzioni appartenenti alle rispettive aree di professionalità (v. art. 37) maggiorando le relative scale salariali sino ad un massimo del 1 0%. 6 La soglia d'entrata per la prima classe non è inferiore a tre aumenti.

Propose a change

Art. 37

Classificazione delle funzioni e Requisiti professionali La classificazione delle funzioni e i requisiti professionali sono stabiliti dal Municipio in via d’ordinanza.

Propose a change

Art. 38

Applicazione della classificazione delle funzioni 1 Tutte le funzioni appartenenti alle rispettive aree di professionalità sono valutate secondo competenze professionali, competenze personali, competenze sociali, competenze di condotta, sollecitazioni e condizioni di lavoro. 2 Per ogni funzione viene allestito un apposito mansionario che deve essere sottoscritto dal collaboratore. 3 Il collaboratore di nuova assunzione, nel rispetto dell'art. 39, viene inserito nella classe inferiore, mediana o superiore della rispettiva fascia delle funzioni, tenendo conto dell’esperienza acquisita secondo i criteri previsti per le promozioni indicati all’art. 43.

Propose a change

Art. 39 P. 1 7 di 42

Stipendio iniziale 1 Il collaboratore di nuova assunzione percepisce il minimo di stipendio della sua classe; dovrà tuttavia essere considerata l’esperienza utile alla funzione acquisita presso imprese pubbliche o private. 2 Nel caso di candidati di nuova assunzione, con scarsa esperienza professionale in attività di analogo livello o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione, il Municipio può stabilire, per due anni al massimo, una riduzione del 5% dello stipendio rispetto a quello minimo previsto per la funzione.

Propose a change

Art. 40

Aumenti annuali 1 3 1 Lo stipendio è aumentato, in funzione della valutazione annuale ottenuta, sino al raggiungimento del massimo della relativa classe di organico. 2 Se le prestazioni non soddisfano le aspettative lo stipendio non viene aumentato. 3 Se le prestazioni soddisfano parzialmente le aspettative, lo stipendio viene aumentato a scadenza biennale, a condizione che la successiva valutazione sia anch’essa almeno analoga. 4 Se le prestazioni soddisfano le aspettative, lo stipendio viene aumentato ogni inizio anno di una annualità. 5 Se le prestazioni superano le aspettative, lo stipendio viene aumentato ogni inizio anno di una annualità. Qualora il collaboratore non avesse più diritto a uno scatto, resta riservata la facoltà del Municipio di riconoscere una gratifica straordinaria o giorni di congedo pagato secondo i disposti dell’art. 45 cpv. 2. 6 L’aumento è calcolato sulla differenza dello stipendio minimo e lo stipendio massimo delle singole classi. Di tale differenza l’aumento annuo è pari alla - settima parte dalla classe 1 alla classe 4 - nona parte dalla classe 5 alla classe 7 - decima parte dalla classe 8 alla classe 1 0 - dodicesima parte dalla classe 1 1 alla classe 1 3 - tredicesima parte dalla classe 1 4 alla classe 1 6 - quindicesima parte per la classe 1 7 e la classe 1 8 - sedicesima parte per la classe 1 9 e la classe 20 - diciottesima parte per la classe 21 e la classe 22 - diciannovesima parte per la classe 23 e la classe 24 - ventunesima parte per la classe 25. 7 La valutazione della performance del personale può essere contestata davanti a un'apposita commissione paritetica la cui composizione, competenze e funzionamento è stabilito da una specifica Ordinanza. P. 1 8 di 42 8 Il Municipio indica nel rendiconto il numero di valutazioni che non corrispondono, che corrispondono parzialmente, che corrispondono o che superano le aspettative; inoltre indica il numero di gratifiche accordate. I dati vengono presentati per sesso, per Dicastero e per classe salariale per quanto non in contrasto con la legislazione in materia di protezione dei dati.

Propose a change

Art. 41

Decorrenza degli aumenti annuali 1 4 1 Gli aumenti annuali decorrono a partire dal 1 ° gennaio di ogni anno. 2 Il Consiglio comunale - su proposta del Municipio - può in caso di difficoltà finanziarie, bloccare transitoriamente per un anno nel corso della medesima legislatura gli scatti di stipendio. La proposta deve essere formulata nell’ambito del messaggio sul preventivo, previa consultazione della commissione del personale. 3 Se il collaboratore è retribuito per almeno 6 mesi durante l’anno civile, l’aumento viene conteggiato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Se invece è stato retribuito per meno di 6 mesi l’aumento non è concesso.

Propose a change

Art. 42

Stipendio orario 1 5 1 Lo stipendio orario dei collaboratori retribuiti a paga oraria viene calcolato dividendo per 2080 quello annuale. La tredicesima mensilità è compresa nello stipendio orario; l’indennità vacanze e l’indennità per i giorni festivi sono versate in aggiunta allo stesso. abrogato.

Propose a change

Art. 43

Promozioni nell’ambito delle fasce di funzioni 1 Il Municipio, previa valutazione, può procedere nell’ambito delle singole fasce alla promozione di collaboratori dalle classi inferiori a quelle mediane e da quelle mediane a quelle superiori, secondo le seguenti direttive: a. coloro che, inseriti in classe inferiore, hanno raggiunto il massimo delle annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza, conseguendo prestazioni individuali che hanno soddisfatto le aspettative per almeno due anni di fila, possono essere promossi alla classe mediana; b. coloro che, inseriti in classe mediana, hanno raggiunto il massimo delle annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza, conseguendo prestazioni individuali che hanno soddisfatto le aspettative per almeno due anni di fila, possono essere promossi alla classe superiore. 2 Per le promozioni di cui al cpv. 1 del presente articolo il numero di aumenti acquisiti prima della stessa non sono computabili. Per il calcolo del nuovo stipendio si parte dallo stipendio mensile che il collaboratore avrebbe ricevuto se non fosse stato promosso e si considera quello P. 1 9 di 42 uguale, o immediatamente superiore fra gli stipendi mensili della nuova classe, secondo le normative previste dall’art. 40. Il nuovo stipendio si ottiene infine da quest’ultimo con almeno un ulteriore aumento annuale per chi si trova nelle classi da 1 a 1 3 e con almeno due ulteriori aumenti annuali per chi si trova nelle classi da 1 4 a 25. A promozione avvenuta lo stipendio seguirà la sequenza di aumenti secondo quanto stabilito per la nuova classe di organico. 3 Il cambio classe, previsto al cpv. 1 , può essere anticipato, anche se non ancora raggiunto il massimo delle annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza, se le prestazioni individuali superano le aspettative durante due anni consecutivi e dopo quattro anni di appartenenza nella classe. 4 Nell’ambito delle singole classi ed entro i rispettivi limiti salariali il Municipio può, per i collaboratori con una valutazione annuale che supera le aspettative, anticipare un ulteriore aumento rispetto a quanto previsto all’art. 40 per coloro che occupano una funzione inserita tra la classe no. 1 e la classe no. 1 3, e sino a due ulteriori aumenti per coloro che occupano una funzione inserita tra la classe no. 1 4 e la classe no. 25. 5 Il Municipio indica nel rendiconto il numero di promozioni. I dati vengono presentati per sesso, per dicastero e per classe salariale, per quanto non in contrasto con la legislazione in materia di protezione dei dati.

Propose a change

Art. 44

Promozione tramite mutamento della funzione 1 6 1 Per la promozione di un collaboratore ad altra funzione di carriera interna, il Municipio può prescindere dall’apertura di un concorso. 2 In caso di promozione ad una nuova funzione, il collaboratore sarà inserito nella corrispettiva fascia di retribuzione e il suo stipendio verrà adeguato applicando per analogia l'art. 43 cpv. 2. Se ciò non fosse possibile, si applicherà il minimo della classe inferiore della fascia in cui la nuova funzione è inserita. 3 L’occupazione di una nuova funzione da parte di un collaboratore presuppone l’effettivo adeguamento della sua attività precedente a quanto prescritto nel mansionario concernente la nuova funzione.

Propose a change

Art. 45

Aumenti e gratifiche straordinari 1 Il Municipio, esaurite tutte le possibilità concesse nell’ambito retributivo, può, qualora ci fossero provate difficoltà nel reperire o conservare collaboratori particolarmente idonei, concedere una maggiorazione dello stipendio oltre i limiti superiori possibili delle classi di organico concernenti le singole funzioni, sino ad un massimo del 1 0%. La maggiorazione concessa verrà computata nel calcolo del nuovo stipendio P. 20 di 42 in caso di successiva promozione ad una funzione superiore se questa sarà compatibile con la motivazione per cui la maggiorazione è stata conferita. La maggiorazione può essere revocata dal Municipio quando vengono meno i presupposti che l’hanno giustificata. 2 Il Municipio può corrispondere, per conferire riconoscimenti di merito in caso di valutazione che supera le aspettative e/o per prestazioni giudicate straordinarie, una gratifica, non assicurabile alla Cassa pensioni, sino ad un massimo dell’8% dello stipendio annuo, oppure fino a 12 giorni di congedo pagato se le condizioni di servizio lo permettono. 3 Ogni anno, nell’ambito dell’esame del conto consuntivo del Comune, il Municipio informa il Consiglio comunale sul numero di collaboratori che hanno ottenuto la maggiorazione di stipendio prevista dal cpv. 1 e di quelli che hanno ricevuto la gratifica o il congedo pagato previsti al cpv. 2, nonché sulla relativa spesa. I dati vengono presentati per sesso, per dicastero e per classe salariale, per quanto non in contrasto con la legislazione in materia di protezione dei dati.

Propose a change

Art. 46

Valutazione della performance del personale 1 7 1 Il Municipio promuove un sistema di valutazione della performance del personale, tenuto conto dei principi fissati dall’art. 1b. 2 La performance del collaboratore deve essere valutata annualmente dal superiore gerarchico o dal suo valutatore. 3 Il colloquio di valutazione serve allo sviluppo professionale del collaboratore, a verificarne la situazione lavorativa e a convenire gli obiettivi o a discuterne il mansionario. 4 La valutazione della performance è applicata solo per il personale nominato e incaricato ai sensi del ROCCL, a eccezione del personale di polizia uniformato e del personale supplente su chiamata. 5 La valutazione è elemento determinante per la decisione in merito all’avanzamento sulla scala stipendi e alla concessione di promozioni. 6 Il sistema di valutazione periodica della performance del personale è disciplinato in via di Ordinanza.

Propose a change

Art. 47

Pagamento dello stipendio 1 Lo stipendio è versato al collaboratore entro il 25 di ogni mese, secondo le disposizioni emanate dal Municipio. 2 Se un collaboratore entra in servizio a mese iniziato lo stipendio gli è corrisposto in proporzione al periodo di lavoro. 3 Lo stipendio, escluso l’assegno per i figli, può essere posto in compensazione con quanto dovuto da un collaboratore al datore di lavoro o alle istituzioni di previdenza per imposte, tasse, multe. 4 Se non richiesta dall’interessato, la trattenuta deve essere preceduta da una diffida raccomandata al collaboratore a voler procedere al pagamento di quanto dovuto entro un termine di 30 giorni, pena la trattenuta diretta dello stipendio, tranne il minimo garantito vitale.

Propose a change

Art. 48 P. 21 di 42

Anzianità di servizio 1 8 1 9 1 A partire dal ventesimo anno di servizio e successivamente ogni cinque anni, al collaboratore viene accordata una gratificazione pari all’ultimo stipendio percepito; tale gratifica può essere corrisposta unicamente se gli anni di servizio sono stati prestati ininterrottamente, senza interruzione del rapporto d’impiego. 2 Per il quindicesimo anno di servizio il Municipio concede un congedo pagato di 1 0 giorni; e per il trentacinquesimo, quarantesimo e quarantacinquesimo anno di servizio, oltre alla gratifica prevista dal cpv. 1, il collaboratore beneficia pure di 1 0 giorni di congedo pagato. Il congedo pagato non può essere compensato con denaro, riservati i casi di cessazione del rapporto d’impiego ove, per esigenze di servizio e/o senza colpa del collaboratore, il congedo non ha potuto essere goduto. 3 Per il calcolo della gratifica non si considera l’assegno di cui all’art. 58. 4 Se in un anno civile vengono effettuati complessivamente 30 o più giorni di congedo non pagato, gli stessi vengono dedotti dall'anzianità di servizio. 5 Il Municipio, su richiesta di un collaboratore, può concedere un congedo pagato sino a 22 giorni lavorativi in luogo del versamento della gratifica prevista dal cpv. 1 , purché siano garantiti la continuità e il regolare funzionamento del servizio. 6 Gli anni prestati dai collaboratori assunti secondo l’art. 15b non vengono computati quali anni di servizio. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dal Municipio.

Propose a change

Art. 49

Indennità 20 Le seguenti indennità sono disciplinate da ordinanze municipali: - trasferte e rimborsi spese; - servizio di picchetto; - per turni di lavoro, in particolare servizio notturno, festivo o irregolare; - per mansioni particolari segnatamente per docenti, collaboratori o quadri dirigenti con compiti di coordinamento; - per specifiche indennità di presenza.

Propose a change

Art. 54

Stipendio in caso di servizio militare o di protezione civile o di servizio civile 1 Il collaboratore assente per servizio militare o protezione civile o servizio civile sostitutivo svizzero percepisce lo stipendio intero qualora si tratti di servizi obbligatori. 2 Il Municipio può ridurre o sopprimere il versamento dello stipendio in caso di servizio volontario o facoltativo.

Propose a change

Art. 55

Soppressione dello stipendio In caso di assenze ingiustificate dal lavoro, di assenze per punizioni relative all’ordinamento disciplinare militare o per l’espiazione di pene privative della libertà, il Municipio sopprime il versamento dello stipendio per l’intera durata dell’assenza.

Propose a change

Art. 56

Deduzioni Agli effetti delle deduzioni per sospensione dal lavoro e assenze ingiustificate entra in linea di conto il solo stipendio annuo. Non è soggetto a riduzione l’assegno per i figli, riservate le disposizioni della Legge sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam).

Propose a change

Art. 58

Assegno per figli 1 Il collaboratore ha diritto all’assegno per figli secondo le norme della Legge sugli assegni familiari.

Propose a change

Art. 60 P. 23 di 42

Indennità per superstiti e beneficiari di una rendita intera LAINF 1 Alla morte del collaboratore i suoi superstiti (coniuge, partner registrato e/o figli aventi diritto agli assegni per i figli secondo LAFam), oltre alle prestazioni della previdenza professionale, ricevono un’indennità unica pari ad un quarto dello stipendio annuo lordo e delle prestazioni sociali. 2 In caso di morte del collaboratore per infortunio sul posto di lavoro i suoi superstiti (coniuge, partner registrato e/o figli aventi diritto agli assegni per i figli secondo LAFam), anziché l’indennità prevista al cpv. 1, hanno diritto a una volta il salario annuo LAINF e due volte il salario eccedente. 3 In caso di riconoscimento di una rendita intera LAINF a seguito di un infortunio sul posto di lavoro il collaboratore ha diritto a due volte il salario annuo LAINF e quattro volte il salario eccedente. Il Municipio può ridurre questa indennità conformemente alle disposizioni LPGA e LAINF se l'infortunio è stato provocato dal collaboratore intenzionalmente o per negligenza grave.

Propose a change

Art. 64 Giorni di riposo e vacanze

Giorni di riposo 24 1 Sono considerati giorni di riposo: a. il sabato; b. la domenica e le feste riconosciute dal Cantone. 2 Il Municipio decide volta per volta se, in quale misura, e a quali condizioni debbano essere introdotti giorni di riposo supplementari. 3 Il Municipio disciplina con Ordinanza i giorni di riposo per i collaboratori che, per natura del loro impiego, prestano servizio a turni irregolari, ritenuto che essi hanno diritto ad un numero di giorni equivalente a quelli che spettano loro in base al cpv. 1. 4 Qualunque sia la natura della funzione è garantito un giorno di riposo settimanale e deve cadere, almeno una volta al mese, di domenica. Resta riservato il diritto di rango superiore.

Propose a change

Art. 65 P. 24 di 42

Vacanze 25 1 I collaboratori hanno diritto alle seguenti vacanze: a. 25 giorni lavorativi fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il ventesimo anno di età; b. 20 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il ventunesimo alla fine dell’anno civile in cui compiono il quarantasettesimo anno di età; c. 25 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il quarantottesimo fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il cinquantaquattresimo anno di età; d. 30 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età. 2 I collaboratori dalla ventiduesima fino alla quattordicesima fascia di funzioni ai sensi dell'art. 37 hanno diritto a 25 giorni lavorativi di vacanza fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il cinquantaquattresimo anno di età. 3 In caso di servizio inferiore a un anno, le vacanze sono concesse proporzionalmente alla durata dell’impiego. 4 Le vacanze devono essere utilizzate secondo un piano da stabilire ogni anno, tenendo in considerazione le richieste dei collaboratori compatibilmente con le esigenze di servizio. 5 Nel caso in cui il collaboratore superi il limite dei giorni di vacanza di diritto previsto dai cpv. 1 e 2, la compensazione avviene con corrispondente riduzione del diritto nel nuovo anno civile. 6 Il diritto alle vacanze si estingue entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo. 7 Le vacanze non possono essere compensate con denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d'impiego ove, per esigenze di servizio e/o senza colpa del collaboratore, le vacanze maturate non hanno potuto essere godute. 8 I collaboratori che hanno esaurito il diritto allo stipendio ai sensi dell’art. 72 non maturano il diritto alle vacanze.

Propose a change

Art. 66

Riduzione del periodo di vacanza 26 1 Una riduzione del periodo di vacanza è applicata nei seguenti casi: a. assenze in seguito a malattia, infortunio e assicurazione militare della durata complessiva di oltre 90 giorni in un anno civile, fermo restando il diritto del collaboratore alla metà dei giorni di vacanza previsti dall'art. 65; b. assenze per servizio militare, di protezione civile e di servizio civile sostitutivo svizzero volontari o di punizione; il Municipio stabilisce la misura della riduzione; c. assenze arbitrarie e sospensioni disciplinari; la riduzione è proporzionale alla durata delle stesse; P. 25 di 42 d. assenze per congedi non pagati della durata complessiva di 30 o più giorni in un anno civile; la riduzione è proporzionale alla durata delle stesse. 2 Qualora le assenze per malattia, infortunio e assicurazione militare superino i 90 giorni complessivi durante un anno civile il periodo soggetto a riduzione (1 5 giorni, 1 2,5 giorni e 1 0 giorni) viene ridotto di 1 /1 0 per ogni assenza di ulteriori 30 giorni. abrogato.

Propose a change

← Find another law