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1.2.1 Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano (ROCCL) del 12 novembre 2018

Lugano · 16176657 · communal act

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Contents: 128 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 1a Politica del personale
  3. Art. 1b
  4. Art. 2
  5. Art. 3 Competenza
  6. Art. 4 Nomina
  7. Art. 5
  8. Art. 6
  9. Art. 7
  10. Art. 8
  11. Art. 9
  12. Art. 10 Incarico per funzione stabile
  13. Art. 11
  14. Art. 12
  15. Art. 13 Incarico a tempo determinato
  16. Art. 14
  17. Art. 15
  18. Art. 15a Altre tipologie di impiego
  19. Art. 15b
  20. Art. 16 Organizzazione del lavoro
  21. Art. 17 P. 7 di 42
  22. Art. 18
  23. Art. 19
  24. Art. 20
  25. Art. 21 P. 9 di 42
  26. Art. 22
  27. Art. 23
  28. Art. 24
  29. Art. 25 Doveri di servizio
  30. Art. 25a
  31. Art. 26 P. 1 1 di 42
  32. Art. 26a
  33. Art. 26b
  34. Art. 27
  35. Art. 28 P. 1 2 di 42
  36. Art. 28a
  37. Art. 28b
  38. Art. 29 Mancanze dei doveri di servizio
  39. Art. 30
  40. Art. 31
  41. Art. 32
  42. Art. 33
  43. Art. 34
  44. Art. 35 Funzioni, stipendi e indennità
  45. Art. 35a P. 1 5 di 42
  46. Art. 36
  47. Art. 37
  48. Art. 37a
  49. Art. 38
  50. Art. 39 P. 1 7 di 42
  51. Art. 40
  52. Art. 41
  53. Art. 42
  54. Art. 43
  55. Art. 44
  56. Art. 44a
  57. Art. 45
  58. Art. 46
  59. Art. 47
  60. Art. 48 P. 21 di 42
  61. Art. 49
  62. Art. 49a
  63. Art. 50
  64. Art. 50a
  65. Art. 51 P. 22 di 42
  66. Art. 52
  67. Art. 53
  68. Art. 54
  69. Art. 55
  70. Art. 56
  71. Art. 57
  72. Art. 58
  73. Art. 59
  74. Art. 60 P. 23 di 42
  75. Art. 61
  76. Art. 62
  77. Art. 63
  78. Art. 64 Giorni di riposo e vacanze
  79. Art. 65 P. 24 di 42
  80. Art. 66
  81. Art. 67
  82. Art. 68 Congedi
  83. Art. 69
  84. Art. 70
  85. Art. 71 Malattia e infortunio
  86. Art. 72
  87. Art. 73
  88. Art. 74
  89. Art. 75
  90. Art. 76 Altri diritti
  91. Art. 77
  92. Art. 78
  93. Art. 79
  94. Art. 80
  95. Art. 80a
  96. Art. 81 Previdenza professionale
  97. Art. 82 Fine del rapporto d’impiego
  98. Art. 83
  99. Art. 83a
  100. Art. 84
  101. Art. 85
  102. Art. 86
  103. Art. 86a
  104. Art. 87
  105. Art. 88
  106. Art. 88a
  107. Art. 89
  108. Art. 90
  109. Art. 90a
  110. Art. 91 Commissione del personale
  111. Art. 92
  112. Art. 93 Protezioni dei dati dei collaboratori
  113. Art. 94
  114. Art. 95
  115. Art. 96
  116. Art. 97
  117. Art. 98 P. 36 di 42
  118. Art. 99
  119. Art. 100
  120. Art. 101
  121. Art. 102 P. 37 di 42
  122. Art. 103 Disposizioni transitorie e finali
  123. Art. 104
  124. Art. 105
  125. Art. 106
  126. Art. 107
  127. Art. 108
  128. Art. 109

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128 provisions

Art. 67

Cure termoclimatiche o di riposo Le cure termoclimatiche o di riposo sono di regola computate quale vacanza, anche se ordinate dal medico, quando il collaboratore può muoversi liberamente o con limitazioni insignificanti. Esse sono considerate quale malattia se prescritte dal medico e comprovate dal relativo certificato medico che attesta l’assoluta necessità della cura per una completa guarigione dalla malattia o dall’infortunio. CAPITOLO 3

Propose a change

Art. 68 Congedi

Congedi pagati o non pagati 27 28 1 Il collaboratore ha diritto ai seguenti congedi pagati: a. per matrimonio 8 giorni di lavoro, da effettuare entro 6 mesi dalla celebrazione del rito civile; b. per decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente, di un figlio o di un genitore 5 giorni lavorativi consecutivi dalla morte; c. per decesso di un fratello o di una sorella, 3 giorni lavorativi consecutivi dalla morte; d. per paternità 20 giorni lavorativi: 1 0 giorni da godere in giornate intere entro 6 mesi dall’evento e 10 giorni da godere in mezze giornate o giornate intere entro 12 mesi dall’evento; e. per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, decesso di nonni o abiatici, suoceri, generi e nuore, cognati, nipoti, zii, per analoghi gradi di parentela del partner registrato o del convivente e per il trasloco 1 giorno; f. per i funerali di un altro parente o di un collega di ufficio, il tempo strettamente necessario; g. per cariche pubbliche, per affari sindacali, come pure per la formazione sindacale e per il volontariato sociale di regola 8 giorni; h. per l'attività di sportivo di élite, in possesso della Swiss Olympic Card, per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport, per corsi organizzati dalla Città o da enti attivi ritenuti di interesse comunale da parte del Municipio, di regola 8 giorni; i. per assenze di breve durata non altrimenti programmabili, quali visite mediche o dentistiche, convocazioni o citazioni di un’autorità o terapie P. 26 di 42 prescritte dal medico, il tempo necessario; chi lavora a tempo parziale o a turni deve di principio programmare queste assenze durante il tempo libero. 2 Il Municipio ha la facoltà di concedere congedi pagati o non pagati o da dedurre dalle vacanze, richiesti per giustificati motivi personali o familiari, per solidarietà intergenerazionale, per ragioni di studio o di riqualificazione professionale e per compiti di utilità pubblica. 3 Se la circostanza che dà diritto al congedo supplementare previsto dalle lettere f., g. e h. si verifica durante le vacanze o altre assenze cade il diritto del collaboratore al congedo. 4 L’indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro nella misura in cui questi versa lo stipendio al collaboratore.

Propose a change

Art. 69

Congedo per maternità 29 1 In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto a un congedo pagato di 18 settimane, di cui al massimo due prima del termine. Le 1 8 settimane possono comprendere, dopo la 1 4esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50% per un massimo di 8 settimane. 2 In caso di degenza ospedaliera del neonato della durata di almeno due settimane consecutive, la collaboratrice può prolungare il congedo per maternità per al massimo altre 4 settimane. 3 La collaboratrice può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi; in alternativa il congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre. 4 Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in base alla legislazione federale sul lavoro.

Propose a change

Art. 70

Congedo per adozione 1 In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il collaboratore, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 18 settimane. Le 1 8 settimane possono comprendere, dopo la 1 4esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 8 settimane. 2 Il collaboratore può beneficiare di un congedo, totale o parziale, non pagato per un massimo di 9 mesi. 3 I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori sono collaboratori del Comune. In questo caso essi possono comunque ripartirsi liberamente il periodo di congedo. P. 27 di 42 CAPITOLO 4

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Art. 71 Malattia e infortunio

Assicurazione 1 Il Comune assicura tutti i collaboratori contro i rischi degli infortuni professionali e non professionali e delle malattie professionali nel rispetto della legislazione federale. 2 I premi sono a carico del Comune, ad eccezione di quello relativo all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali, che è a completo carico del collaboratore. 3 Il Comune può stipulare assicurazioni complementari per la copertura del salario eccedente le prestazioni LAINF e per le spese di cura, assumendosi il pagamento dei relativi premi. Non vengono stipulate altre assicurazioni a favore dei collaboratori, ad eccezione dei casi speciali in cui il rischio professionale è più elevato. 4 La copertura obbligatoria ai sensi della LAINF per gli infortuni non professionali termina allo spirare del 31 esimo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno alla metà del salario. Entro tale termine è possibile tuttavia prolungare la citata copertura fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi dietro pagamento di un premio, mediante accordi speciali presi direttamente dai collaboratori con l’assicuratore LAINF del Comune.

Propose a change

Art. 72

Stipendio in caso di assenze per malattia o infortunio 1 In caso di assenza per malattia non professionale, infortunio professionale e non professionale, malattia professionale o evento coperto in base alla Legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1 992 (LAM), il collaboratore ha diritto allo stipendio intero per i primi 360 giorni di assenza e il 90% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal caso l’indennità per figli non subisce riduzioni, riservate le disposizioni della Legge sugli assegni familiari. 2 Il Municipio ha la facoltà di far eseguire in ogni tempo visite di controllo da un suo medico di fiducia, subordinandovi il diritto allo stipendio. 3 Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il collaboratore ha cagionato la malattia o l’infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un’azione temeraria, oppure ha commesso un crimine o un delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37, 39 della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1 981 (LAINF) e 65 della Legge federale sull’assicurazione militare.

Propose a change

Art. 73

Surrogazione 30 1 Le indennità versate dall’assicurazione o le rendite dell’assicurazione invalidità spettano al Comune sino a copertura dello stipendio corrisposto P. 28 di 42 o dell’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 88 cpv. 3. Se esse sono superiori spettano al collaboratore. 2 Le indennità in capitale versate dall’Assicurazione contro gli infortuni o dall’Assicurazione militare federale in caso di menomazione dell’integrità spettano direttamente al collaboratore. 3 Il Comune subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti del collaboratore contro il terzo responsabile.

Propose a change

Art. 74

Disposizioni particolari 31 1 Se dall’ultima assenza per malattia e/o infortunio il collaboratore riprende il lavoro per almeno 1 80 giorni consecutivi, nel caso di nuova assenza egli riacquista il diritto di ricevere lo stipendio ai sensi dell’art. 72 cpv. 1. 2 I giorni non lavorativi sono computati quali giorni di assenza, ad eccezione di quelli che precedono la ripresa del lavoro. 3 In caso di capacità lavorativa limitata, il grado di presenza sul lavoro o la limitazione delle prestazioni devono essere precisati dal medico. 4 Nel caso di diminuzione permanente della capacità lavorativa il Municipio stabilisce speciali condizioni di impiego. Qualora fosse necessario un trasferimento si procede come all’art. 23.

Propose a change

Art. 76 Altri diritti

Cariche pubbliche 1 I collaboratori possono assumere cariche pubbliche che comportino assenze durante gli orari di lavoro solo con il consenso del Municipio. 2 Il consenso deve essere negato quando dalla carica pubblica derivano limitazioni importanti nell’esercizio della funzione; il Municipio può far dipendere il consenso dal trasferimento ad altra funzione o dalla riduzione temporanea del grado di occupazione.

Propose a change

Art. 77

Diritto di associazione Il collaboratore ha diritto di appartenere ad associazioni o sindacati professionali.

Propose a change

Art. 78

Formazione professionale 32 1 Il Municipio promuove la formazione e il perfezionamento professionale del collaboratore in considerazione delle esigenze dell’amministrazione. Le relative modalità sono disciplinate da un’apposita Ordinanza. P. 29 di 42 2 Al Municipio è riservata la facoltà, secondo apposita Ordinanza municipale, di recuperare le spese e lo stipendio corrisposti durante il periodo di formazione o per la frequenza di corsi nel caso di interruzione della formazione o in caso di successivo scioglimento del rapporto d’impiego secondo i disposti della relativa Ordinanza.

Propose a change

Art. 79

Attrezzi di lavoro e mezzi di trasporto 33 1 I mezzi di lavoro e di trasporto sono messi a disposizione dal Comune. Possono essere considerate soluzioni alternative o sostitutive contro indennizzo da parte del Comune. 2 L’utilizzo di mezzi di lavoro e di trasporto propri è disciplinato da apposita Ordinanza municipale.

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Art. 80

Indumenti di lavoro e uniforme 2 Il Comune mette a disposizione dei collaboratori gli indumenti imposti dalla natura del servizio.

Propose a change

Art. 80a

Protezione della sfera personale 1 I collaboratori hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro integrità fisica e psichica. 2 A tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie psicologiche e sessuali, il Municipio adotta le necessarie misure di informazione e di prevenzione. TITOLO V

Propose a change

Art. 81 Previdenza professionale

Cassa pensioni 34 1 I collaboratori sono affiliati alla Cassa Pensioni di Lugano alle condizioni delle relative disposizioni. Restano riservate le assunzioni ai sensi dell’art. 1 5b e altri casi particolari concordati con la Cassa pensioni di Lugano. 2 Il Municipio adotta le decisioni che competono ai datori di lavoro. 3 I docenti dell’Istituto scolastico comunale sono affiliati all’Istituto di previdenza del Canton Ticino. P. 30 di 42 TITOLO VI

Propose a change

Art. 82 Fine del rapporto d’impiego

Casistica Il rapporto d’impiego cessa per: a. raggiunti limiti di età; b. dimissioni; c. decesso; d. abrogato; e. disdetta; f. disdetta durante il periodo di prova ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento; g. invalidità; h. scadenza dell'incarico.

Propose a change

Art. 83

Limiti di età 35 1 Il rapporto di impiego cessa per limiti di età tra i 60 e i 65 anni e al più tardi alla fine del mese in cui raggiungono questo limite d’età. 2 Il collaboratore che cessa l’impiego per limiti d’età passa al beneficio della pensione secondo le disposizioni della Cassa pensioni. Devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dalla Cassa pensioni. 3 Il collaboratore ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato ai sensi delle disposizioni della Cassa pensioni. 4 Il rapporto d’impiego può sussistere solo a titolo eccezionale fino al limite massimo di 70 anni di età e regolato secondo le disposizioni dell’Ordinanza municipale che disciplina le altre tipologie di impiego previste dall’art. 15b ROCCL.

Propose a change

Art. 83a

Scadenza dell'incarico 1 Il rapporto d’impiego del collaboratore incaricato a tempo determinato cessa alla scadenza senza disdetta. 2 Le parti possono disdire il rapporto di incarico con preavviso scritto di dieci giorni per la fine di un mese; in casi gravi, il Municipio può dare la disdetta con effetto immediato.

Propose a change

Art. 84

Dimissioni 1 Il collaboratore incaricato per funzione stabile ha il diritto di rassegnare le proprie dimissioni con disdetta scritta per la fine di ogni mese: a. con un termine di dieci giorni se l’incarico dura da meno di sei mesi; b. con un termine di un mese se l’incarico dura da più di sei mesi, ma da meno di un anno; c. con un termine di due mesi se l’incarico dura da più di un anno; P. 31 di 42 d. con un termine di tre mesi se l’incarico dura da più di cinque anni; se il collaboratore è inserito nelle prime 4 fasce (XXII-XIX), il termine è di sei mesi. 2 Il collaboratore nominato ha il diritto di rassegnare le dimissioni con disdetta scritta per la fine di ogni mese: a. con un termine di sei mesi per i collaboratori inseriti nelle prime 4 fasce (XXII-XIX); b. con un termine di tre mesi per gli altri collaboratori.

Propose a change

Art. 86

Disdetta 1 Il Municipio può sciogliere il rapporto d’incarico per funzione stabile per la fine di un mese, prevalendosi di giustificati motivi. Il termine di preavviso è: a. di dieci giorni nei confronti dei collaboratori incaricati da meno di sei mesi; b. di un mese nei confronti del collaboratore incaricato da più di sei mesi, ma da meno di un anno; c. di due mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di un anno; d. di tre mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di cinque anni; e. di sei mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di cinque anni, inseriti nelle prime 4 fasce (XXII-XIX). 2 Il Municipio può sciogliere il rapporto d’impiego di un collaboratore nominato per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Il termine di preavviso è di sei mesi nei confronti del collaboratore con almeno 1 5 anni di servizio o 45 anni di età, come pure di quelli che sono inseriti nelle prime 4 fasce (XXII-XIX). 3 Sono considerati giustificati motivi: a. la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti di età; b. l’assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza; c. le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti; d. il rifiuto ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi dell’art. 23 cpv. 3; e. qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l’autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego nella stessa funzione o in un’altra funzione adeguata e disponibile nell’ambito dei posti vacanti. P. 32 di 42 4 In caso di violazioni gravi dei doveri di servizio inconciliabili con la funzione esercitata, il Municipio può disdire immediatamente il rapporto di lavoro.

Propose a change

Art. 86a

Procedura 1 La procedura di disdetta è condotta dal Municipio, che può delegare tale competenza alla Divisione risorse umane o ad altri collaboratori espressamente designati. Il Municipio può anche far capo a consulenti esterni. 2 Il collaboratore deve essere sentito e può farsi assistere. 3 Durante la procedura di disdetta il collaboratore può essere sospeso provvisoriamente dalla carica e privato totalmente o parzialmente dello stipendio se l’interesse dell’Amministrazione o della procedura lo esige. 4 La decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Propose a change

Art. 87

Conciliazione 1 Il collaboratore nominato o incaricato per funzione stabile da più di un anno al quale si prospetta la disdetta del rapporto d’impiego può sottoporre il suo caso, entro un termine di 1 5 giorni, alla Commissione conciliativa. Un’apposita ordinanza municipale ne stabilisce composizione, competenze e funzionamento. 2 La Commissione è tenuta ad indire, entro un termine di 1 5 giorni, un’udienza di conciliazione e a formulare al più presto alle parti eventuali proposte di accordo. 3 Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della Legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 sottostanno all’esperimento di conciliazione conformemente alla Legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di diritto pubblico del 24 giugno 2010; l’avvio di una procedura di conciliazione esclude l’altra. 4 Durante la fase di conciliazione la procedura rimane sospesa. Resta riservato l’art. 86a cpv. 3 e 4.

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Art. 88

Indennità d’uscita in caso di disdetta 36 37 1 In caso di scioglimento del rapporto di impiego per disdetta secondo l’art. 86 cpv. 3 lett. a) e b) il collaboratore nominato o incaricato per funzione stabile da più di un anno ha diritto a un’indennità di uscita. Nel caso di disdetta del rapporto di impiego in base all'art. 86 cpv. 3 lett. e) l'indennità di uscita è versata solo se le circostanze oggettive e soggettive non sono imputabili al collaboratore. 2 L’indennità riconosciuta al collaboratore è calcolata secondo la formula seguente: 1 8 mensilità x anni interi di servizio prestati / 30 anni. Determinante ai fini del conteggio è l’ultimo stipendio mensile percepito. P. 33 di 42 3 Nel caso di scioglimento del rapporto di impiego dopo il compimento del 60° anno di età, sono applicabili le norme riguardanti l’Istituto di previdenza. 4 Nel caso in cui il collaboratore non sia affiliato alla Cassa Pensioni di Lugano, si procede al calcolo dell’indennità secondo cpv. 2.

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Art. 88a

Rifiuto, riduzione, sospensione dell'indennità d'uscita 38 39

Propose a change

Art. 90

Attestato di servizio 40 1 Il collaboratore può richiedere in ogni momento un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto d’impiego e si pronunci sulle sue prestazioni e la sua condotta. Tale diritto si estingue dopo 1 0 anni dalla conclusione del rapporto d’impiego. 2 A richiesta esplicita del collaboratore l’attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto d’impiego.

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Art. 90a

Procedura 1 Le contestazioni di qualsiasi tipo relative all’applicazione del presente Regolamento sono decise dal Municipio. 2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dagli art. 208 a 21 3 LOC. 3 Sono riservati agli art. 40 e 87. TITOLO VII

Propose a change

Art. 91 Commissione del personale

Composizione e funzionamento 41 1 La Commissione del personale, rappresentativa dei collaboratori dei diversi settori dell’amministrazione comunale, nonché delle organizzazioni sindacali, è l’organo consultivo del Municipio per i problemi inerenti ai rapporti di servizio. 2 Essa è composta di regola di 1 5 membri, di cui 3 designati dalle organizzazioni sindacali. Il suo funzionamento è stabilito da un’apposita Ordinanza. 3 Nelle trattative con il Municipio a sostegno delle proprie decisioni la Commissione è rappresentata da due membri eletti dal personale (di regola il presidente e il segretario) e dai 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali. P. 34 di 42 4 Indipendentemente dalle delibere della Commissione del personale resta impregiudicata la libertà d’azione delle organizzazioni sindacali.

Propose a change

Art. 92

Competenze 42 La CdP esprime il suo preavviso non vincolante per questioni di ordine generale riguardanti il personale e in particolare l’adozione e/o la modifica delle disposizioni che lo concernono e in particolare: a. l’adozione e la modifica dei regolamenti organici, delle ordinanze e delle disposizioni concernenti il personale; b. le questioni di principio riguardanti i rapporti fra l’Amministrazione comunale e il personale; c. i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al miglioramento del servizio; d. i suggerimenti circa le istituzioni per il benessere del personale, l’istruzione professionale e gli esami; e. le questioni di carattere generale concernenti il personale dell’Amministrazione; f. l’applicazione delle disposizioni relative alla protezione della salute contenute nella legislazione federale sul lavoro per quanto applicabile ai rapporti di pubblico impiego; g. le disposizioni esecutive relative alla protezione dei dati e alla sorveglianza. TITOLO VIII

Propose a change

Art. 93 Protezioni dei dati dei collaboratori

Elaborazione dei dati 43 1 La Divisione risorse umane ha la responsabilità dell'elaborazione dei dati necessari alla gestione del personale e dei salari. Essa elabora i dati necessari alle sue attività, in particolare per: a. la gestione delle candidature ai concorsi pubblici; b. l'elaborazione e gestione dei salari; c. la gestione e l'amministrazione del personale; d. l'allestimento di statistiche. 2 Le direzioni delle divisioni possono accedere ai dati personali limitatamente a quanto necessario per l'adempimento dei loro rispettivi compiti legali o di servizio. 3 I dati elaborati sono quelli relativi alla candidatura, alla carriera professionale, alle procedure amministrative, ai salari, alla gestione delle presenze e assenze, compresi dati personali meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi alla sfera familiare, allo stato di salute, alle valutazioni sulle prestazioni e sul comportamento professionali e alle procedure e sanzioni disciplinari e penali. P. 35 di 42 4 Nel caso l'elaborazione dati avvenga tramite sistemi informativi, la loro gestione e sicurezza tecnica è garantita dalla Divisione informatica.

Propose a change

Art. 94

Digitalizzazione dei documenti cartacei 44 La Divisione risorse umane può digitalizzare e riprendere nei sistemi informativi i documenti cartacei. La copia digitale del documento, con le necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all'originale cartaceo. In seguito, l'originale cartaceo può essere distrutto, fatte salve altre esigenze legali.

Propose a change

Art. 95

Trasmissione sistematica di dati 45 1 La Divisione risorse umane può trasmettere regolarmente, se del caso tramite procedura di richiamo, i dati personali necessari all'adempimento dei seguenti compiti legali: a. al Municipio per l'espletamento delle sue competenze di legge in base alla Legge organica comunale, alle leggi settoriali e ai regolamenti comunali; b. ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato, per la gestione del personale attribuito; c. all'istituto di previdenza designato, per la gestione della previdenza professionale degli assicurati; d. agli enti esterni che affidano la gestione dei salari alla Divisione risorse umane della Città; e. ai soggetti incaricati per lo sviluppo e il mantenimento di sistemi informativi contenenti dati dei collaboratori, nella misura del necessario. 2 È riservata la trasmissione sistematica di dati personali secondo altre leggi.

Propose a change

Art. 96

Trasmissione puntuale di dati 46 La Divisione risorse umane può trasmettere, in singoli casi, dati personali ad organi pubblici o a privati se è previsto dalla legge, se sussiste una necessità per l'adempimento di compiti legali o se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto, libero e informato.

Propose a change

Art. 97

Altre elaborazioni di dati 47 48 1 La Divisione risorse umane può elaborare dati del personale per scopi che esulano da quelli previsti all'art. 93 cpv. 1 , se ciò è necessario per l'adempimento di compiti legali o in garanzia d'interessi legittimi dei collaboratori o del Comune. 2 Il Municipio può elaborare i dati necessari per l’esame della denuncia ai sensi dell’art. 28b cpv. 2.

Propose a change

Art. 98 P. 36 di 42

Dati personali relativi alla salute 49 1 Il medico di fiducia del Comune può elaborare dati personali sulla salute dei collaboratori, in particolare quelli relativi alla valutazione della loro idoneità lavorativa e al loro accompagnamento medico. 2 Egli può comunicare alla Divisione risorse umane unicamente le informazioni attinenti all'idoneità rispettivamente all'inidoneità lavorativa della persona interessata, al grado, alla causa e alla durata presumibile dell'inabilità lavorativa e eventuali altri dati necessari all'assunzione e alla gestione del rapporto d'impiego.

Propose a change

Art. 99

Sorveglianza sul posto di lavoro 50 1 Non è ammesso l'impiego di sistemi di sorveglianza nominativa, durevole e in tempo reale della sfera privata o personale dei collaboratori sul posto di lavoro. 2 La violazione di direttive interne sull'uso delle risorse informatiche, o il relativo sospetto, va constatato tramite una sorveglianza non nominativa dei dati raccolti, o grazie ad indizi fortuiti. 3 È ammessa l'analisi nominativa puntuale dei dati personali raccolti tramite sistemi di sorveglianza, in caso di constatazione o di relativi sospetti concreti di violazione delle norme comportamentali secondo il cpv. 2. 4 Il Municipio adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire gli abusi. 5 I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei collaboratori.

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Art. 100

Conservazione dei dati 51 52 1 I dati dei candidati non assunti sono eliminati dopo tre mesi dal termine della procedura di assunzione, ad eccezione del verbale di apertura e dei dati anagrafici ivi contenuti. 2 I dati personali dei collaboratori sono conservati per dieci anni dalla fine del rapporto d’impiego; altri dati possono essere conservati oltre questo termine con il consenso scritto, libero e informato del collaboratore. 4 I dati dei candidati o dei collaboratori possono essere conservati in forma anonimizzata a scopo statistico.

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Art. 101

Diritto suppletivo 53 Rimangono riservate le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1 987 e, limitatamente all'archiviazione dei dati, quelle della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 1 5 marzo 201 1 .

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