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18 provisions
Art. 1 Disposizioni generali
Scopo
1 La presente Ordinanza disciplina tutti i rapporti di impiego dei
collaboratori della Città di Lugano che non sono costituiti da nomina o da
incarico ai sensi degli art. 3 – 15 ROCCL e che non hanno fondamento in
altra base legale, di rango federale o cantonale.
2 Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si
intendono al maschile e al femminile.
Propose a changeArt. 2
Tipologie di impiego
Sono in particolare contemplate tra le tipologie di impiego disciplinate dalla
presente Ordinanza:
a. il personale a supporto dei servizi dell’amministrazione e dei collaboratori
nominati o incaricati ai sensi degli art. 3 – 15 ROCCL nell’esecuzione di
attività a carattere ordinario o straordinario quali per esempio: bagnini e
cassieri stagionali, monitori e animatori in ambito scolastico e
extrascolastico, collaboratori occupati nell’ambito di fiere, eventi e
congressi, in compiti di custodia e di sorveglianza;
b. il personale in formazione e in stage, esclusi i casi che hanno fondamento
in altre basi legali;
c. il personale supplente;
d. il personale impiegato nell’ambito di progetti speciali promossi dal
Comune per favorire il lavoro, la formazione o il reinserimento
professionale.
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Propose a changeArt. 3 Ordinanza 1.2.19
Modalità di impiego
Sono previste principalmente le seguenti modalità d’impiego:
a. l’impiego per un periodo e con un onere definiti e garantiti a priori;
b. l’impiego su chiamata in modo variabile, irregolare e secondo le
effettive esigenze di servizio, senza un onere lavorativo garantito e con
riconoscimento di un compenso in base all’impiego effettivo prestato.
Trattandosi di lavoro su chiamata, a questi collaboratori non si
applicano le prescrizioni previste dagli art. 6, 10, 11 e 12 della presente
Ordinanza (fatta eccezione per l’art. 71 ROCCL che è applicabile a
tutto il personale).
Propose a changeArt. 4
Modalità di assunzione 1
1 Le modalità e le condizioni di assunzione sono stabilite dal Municipio, su
proposta della Divisione Risorse umane e dei Servizi interessati.
2 La procedura di assunzione è curata dalla Divisione risorse umane, in
collaborazione con i Servizi interessati. Fanno eccezione le seguenti
collaborazioni con modalità di impiego di cui all’art. 3 lett. b), che sono di
competenza delle rispettive direzioni:
- supplenze della medesima posizione della durata massima di un mese di
personale presso l’Istituto scolastico e presso i servizi extrascolastici della
Divisione socialità;
- prestazioni a copertura di esigenze puntuali previste espressamente
dall’Ordinanza municipale sulle deleghe operative.
Propose a changeArt. 5
Rapporto di lavoro
Al momento dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività dei collaboratori,
il Municipio determina per iscritto e individualmente le condizioni essenziali
del rapporto di lavoro. Per le assunzioni curate direttamente dalle Direzioni,
la procedura è a loro delegata.
Propose a changeArt. 6
Organizzazione del lavoro
Per quanto attiene all’organizzazione del lavoro, salvo situazioni particolari
regolate per iscritto, fanno stato gli art. 1 6-21 e 24 ROCCL.
Per il personale impiegato secondo la modalità di impiego di cui all’art. 3
lett. b) fanno stato le indicazioni date dalle Direzioni delle Divisioni che
impiegano questo personale nel rispetto del quadro legale vigente.
Propose a changeArt. 7
Doveri di servizio
I collaboratori devono osservare i doveri di servizio prescritti dagli art. 25-28a
ROCCL.
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Propose a changeArt. 8 Ordinanza 1.2.19
Mancanze ai doveri di servizio
Si applicano le disposizioni relative alle mancanze dei doveri di servizio di cui
agli art. 29-34 ROCCL.
Propose a changeArt. 9
Funzioni, stipendi, indennità e compenso per prestazioni
straordinarie 2
1 In base alla tipologia di impiego e su decisione del Municipio, il
collaboratore riceve:
- uno stipendio determinato dall’inquadramento nella funzione di
riferimento per la sua posizione nella scala degli stipendi di cui all’art. 36
ROCCL; in questo caso si applicano per analogia gli art. 39-42 ROCCL
ad eccezione del personale impiegato secondo la modalità di impiego di
cui all’art. 3 lett. b) per il quale non si applicano gli art. 39-41 ROCCL
oppure;
- uno stipendio o un indennizzo fisso deciso dal Municipio o previsto dalle
direttive di riferimento.
2 Il diritto allo stipendio e a eventuali indennità decorre dal giorno
dell’entrata in servizio effettiva e si estingue al momento della cessazione
del rapporto d’impiego.
3 Per le indennità, quando previste, si applicano l’art. 49 ROCCL e le
relative ordinanze municipali di riferimento.
4 Il compenso per prestazioni straordinarie, quando previsto, è regolato
dall’art. 18 ROCCL.
5 Lo stipendio in caso di servizio militare o di protezione civile o di servizio
civile viene riconosciuto secondo l’art. 54 ROCCL.
6 Lo stipendio viene soppresso nei casi elencati all’art. 55 ROCCL. L’art. 56
ROCCL si applica per analogia.
Propose a changeArt. 10
Giorni di riposo, vacanze e anzianità di servizio
1 Giorni di riposo e vacanze fanno di principio riferimento agli art. 64-67
ROCCL per il personale impiegato secondo le modalità di cui l’art. 3 lett.
a).
2 Considerata la natura temporanea dell’attività non è previsto il
riconoscimento della gratificazione per anzianità di servizio di cui all’art.
48 ROCCL. Per le tipologie di impiego a tempo indeterminato può essere
concessa la gratificazione per anzianità di servizio previa decisione del
Municipio.
Propose a changeArt. 11
Congedi
I congedi fanno di principio riferimento agli art. 68-70 ROCCL.
Propose a changeArt. 12
Malattia e infortunio
Malattia e infortunio fanno di principio riferimento agli art. 71 -75 ROCCL.
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Propose a changeArt. 13 Ordinanza 1.2.19
Diritti dei collaboratori
I collaboratori hanno i diritti prescritti agli art. 76-80a ROCCL.
Propose a changeArt. 14
Previdenza professionale
I collaboratori sono affiliati alla Cassa Pensioni di Lugano alle condizioni delle
relative disposizioni, fatta eccezione per casi particolari, regolati nel singolo
caso dal Municipio.
Propose a changeArt. 15
Fine del rapporto d’impiego a tempo determinato
1 I rapporti di lavoro a tempo determinato cessano alla scadenza della
durata pattuita senza disdetta.
2 Le parti possono disdire il rapporto di impiego in ogni tempo con
preavviso scritto di dieci giorni per la fine di un mese; in casi gravi il
Municipio può dare la disdetta con effetto immediato.
Propose a changeArt. 16
Fine del rapporto d’impiego a tempo indeterminato
Per i rapporti d’impiego a tempo indeterminato vale quanto prescritto dagli
art. 82-90a ROCCL. Per i termini di preavviso valgono quelli per i
collaboratori incaricati per funzione stabile.
CAPITOLO 2
Propose a changeArt. 17 Disposizioni amministrative
Competenza e ricorso
1 Il Municipio è competente per l’applicazione della presente Ordinanza.
2 Nel caso di delega decisionale a una divisione, contro le decisioni di
quest’ultima è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni
dalla notifica della decisione.
3 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
CAPITOLO 3
Propose a changeArt. 18 Disposizioni transitorie e finali
Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208
LOC.
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Ordinanza 1.2.19
Per il Municipio
Il Sindaco
M. Foletti
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale del 14 dicembre 2023.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 4 gennaio
e il 5 febbraio 2024.
1 Cpv. 2 modificato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024.
2 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi
comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024.
Note
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