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1.2.19 Ordinanza municipale che disciplina le altre tipologie di impiego previste dall'art. 15b ROCCL

Lugano · 22978266 · communal act

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Contents: 18 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Ordinanza 1.2.19
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Ordinanza 1.2.19
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Ordinanza 1.2.19
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Disposizioni amministrative
  18. Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

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18 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Scopo 1 La presente Ordinanza disciplina tutti i rapporti di impiego dei collaboratori della Città di Lugano che non sono costituiti da nomina o da incarico ai sensi degli art. 3 – 15 ROCCL e che non hanno fondamento in altra base legale, di rango federale o cantonale. 2 Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si intendono al maschile e al femminile.

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Art. 2

Tipologie di impiego Sono in particolare contemplate tra le tipologie di impiego disciplinate dalla presente Ordinanza: a. il personale a supporto dei servizi dell’amministrazione e dei collaboratori nominati o incaricati ai sensi degli art. 3 – 15 ROCCL nell’esecuzione di attività a carattere ordinario o straordinario quali per esempio: bagnini e cassieri stagionali, monitori e animatori in ambito scolastico e extrascolastico, collaboratori occupati nell’ambito di fiere, eventi e congressi, in compiti di custodia e di sorveglianza; b. il personale in formazione e in stage, esclusi i casi che hanno fondamento in altre basi legali; c. il personale supplente; d. il personale impiegato nell’ambito di progetti speciali promossi dal Comune per favorire il lavoro, la formazione o il reinserimento professionale. 1- 7 y P. 2 di 5 Città di Lugano www.lugano.ch

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Art. 3 Ordinanza 1.2.19

Modalità di impiego Sono previste principalmente le seguenti modalità d’impiego: a. l’impiego per un periodo e con un onere definiti e garantiti a priori; b. l’impiego su chiamata in modo variabile, irregolare e secondo le effettive esigenze di servizio, senza un onere lavorativo garantito e con riconoscimento di un compenso in base all’impiego effettivo prestato. Trattandosi di lavoro su chiamata, a questi collaboratori non si applicano le prescrizioni previste dagli art. 6, 10, 11 e 12 della presente Ordinanza (fatta eccezione per l’art. 71 ROCCL che è applicabile a tutto il personale).

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Art. 4

Modalità di assunzione 1 1 Le modalità e le condizioni di assunzione sono stabilite dal Municipio, su proposta della Divisione Risorse umane e dei Servizi interessati. 2 La procedura di assunzione è curata dalla Divisione risorse umane, in collaborazione con i Servizi interessati. Fanno eccezione le seguenti collaborazioni con modalità di impiego di cui all’art. 3 lett. b), che sono di competenza delle rispettive direzioni: - supplenze della medesima posizione della durata massima di un mese di personale presso l’Istituto scolastico e presso i servizi extrascolastici della Divisione socialità; - prestazioni a copertura di esigenze puntuali previste espressamente dall’Ordinanza municipale sulle deleghe operative.

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Art. 5

Rapporto di lavoro Al momento dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività dei collaboratori, il Municipio determina per iscritto e individualmente le condizioni essenziali del rapporto di lavoro. Per le assunzioni curate direttamente dalle Direzioni, la procedura è a loro delegata.

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Art. 6

Organizzazione del lavoro Per quanto attiene all’organizzazione del lavoro, salvo situazioni particolari regolate per iscritto, fanno stato gli art. 1 6-21 e 24 ROCCL. Per il personale impiegato secondo la modalità di impiego di cui all’art. 3 lett. b) fanno stato le indicazioni date dalle Direzioni delle Divisioni che impiegano questo personale nel rispetto del quadro legale vigente.

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Art. 7

Doveri di servizio I collaboratori devono osservare i doveri di servizio prescritti dagli art. 25-28a ROCCL. r va y P. 3 di 5 Città di Lugano www.lugano.ch

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Art. 8 Ordinanza 1.2.19

Mancanze ai doveri di servizio Si applicano le disposizioni relative alle mancanze dei doveri di servizio di cui agli art. 29-34 ROCCL.

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Art. 9

Funzioni, stipendi, indennità e compenso per prestazioni straordinarie 2 1 In base alla tipologia di impiego e su decisione del Municipio, il collaboratore riceve: - uno stipendio determinato dall’inquadramento nella funzione di riferimento per la sua posizione nella scala degli stipendi di cui all’art. 36 ROCCL; in questo caso si applicano per analogia gli art. 39-42 ROCCL ad eccezione del personale impiegato secondo la modalità di impiego di cui all’art. 3 lett. b) per il quale non si applicano gli art. 39-41 ROCCL oppure; - uno stipendio o un indennizzo fisso deciso dal Municipio o previsto dalle direttive di riferimento. 2 Il diritto allo stipendio e a eventuali indennità decorre dal giorno dell’entrata in servizio effettiva e si estingue al momento della cessazione del rapporto d’impiego. 3 Per le indennità, quando previste, si applicano l’art. 49 ROCCL e le relative ordinanze municipali di riferimento. 4 Il compenso per prestazioni straordinarie, quando previsto, è regolato dall’art. 18 ROCCL. 5 Lo stipendio in caso di servizio militare o di protezione civile o di servizio civile viene riconosciuto secondo l’art. 54 ROCCL. 6 Lo stipendio viene soppresso nei casi elencati all’art. 55 ROCCL. L’art. 56 ROCCL si applica per analogia.

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Art. 10

Giorni di riposo, vacanze e anzianità di servizio 1 Giorni di riposo e vacanze fanno di principio riferimento agli art. 64-67 ROCCL per il personale impiegato secondo le modalità di cui l’art. 3 lett. a). 2 Considerata la natura temporanea dell’attività non è previsto il riconoscimento della gratificazione per anzianità di servizio di cui all’art. 48 ROCCL. Per le tipologie di impiego a tempo indeterminato può essere concessa la gratificazione per anzianità di servizio previa decisione del Municipio.

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Art. 11

Congedi I congedi fanno di principio riferimento agli art. 68-70 ROCCL.

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Art. 12

Malattia e infortunio Malattia e infortunio fanno di principio riferimento agli art. 71 -75 ROCCL. r va y P. 4 di 5 Città di Lugano www.lugano.ch

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Art. 13 Ordinanza 1.2.19

Diritti dei collaboratori I collaboratori hanno i diritti prescritti agli art. 76-80a ROCCL.

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Art. 14

Previdenza professionale I collaboratori sono affiliati alla Cassa Pensioni di Lugano alle condizioni delle relative disposizioni, fatta eccezione per casi particolari, regolati nel singolo caso dal Municipio.

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Art. 15

Fine del rapporto d’impiego a tempo determinato 1 I rapporti di lavoro a tempo determinato cessano alla scadenza della durata pattuita senza disdetta. 2 Le parti possono disdire il rapporto di impiego in ogni tempo con preavviso scritto di dieci giorni per la fine di un mese; in casi gravi il Municipio può dare la disdetta con effetto immediato.

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Art. 16

Fine del rapporto d’impiego a tempo indeterminato Per i rapporti d’impiego a tempo indeterminato vale quanto prescritto dagli art. 82-90a ROCCL. Per i termini di preavviso valgono quelli per i collaboratori incaricati per funzione stabile. CAPITOLO 2

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Art. 17 Disposizioni amministrative

Competenza e ricorso 1 Il Municipio è competente per l’applicazione della presente Ordinanza. 2 Nel caso di delega decisionale a una divisione, contro le decisioni di quest’ultima è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dalla notifica della decisione. 3 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. CAPITOLO 3

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Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC. r va y P. 5 di 5 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 1.2.19 Per il Municipio Il Sindaco M. Foletti Il Segretario R. Bregy Risoluzione municipale del 14 dicembre 2023. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 4 gennaio e il 5 febbraio 2024. 1 Cpv. 2 modificato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024. 2 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024. Note r va y

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