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Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Ticino · 341.110 · regulation

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Contents: 60 provisions
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Campo d’applicazione
  3. Art. 3 Autorità competenti
  4. Art. 4 Dipartimento
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Giudice dell’applicazione della pena7
  7. Art. 7 Direzione delle strutture carcerarie9
  8. Art. 8 Competenze e organizzazione11
  9. Art. 9 Trasmissione degli atti14
  10. Art. 10 Stabilimenti cantonali18
  11. Art. 11 Competenze
  12. Art. 12 Procedura di incasso
  13. Art. 13 Principio
  14. Art. 14 Regime giuridico
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Giorni separati
  17. Art. 17 Semiprigionia
  18. Art. 18 Modifiche del regime di semiprigionia
  19. Art. 19 Regime ordinario
  20. Art. 20 Lavoro e alloggio esterni
  21. Art. 21 Condizioni della concessione
  22. Art. 22 Partecipazione alle spese
  23. Art. 23 Revoca
  24. Art. 24 Trattamento ambulatoriale
  25. Art. 25 Misure terapeutiche stazionarie
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Condizioni e modalità
  28. Art. 28 Principio e condizioni
  29. Art. 29 Obblighi del condannato
  30. Art. 30 Incarcerazione
  31. Art. 31 Informazione al detenuto
  32. Art. 32 Informazione alla famiglia
  33. Art. 36 Generica
  34. Art. 37 Sanitaria
  35. Art. 38 Religiosa
  36. Art. 39 Principio
  37. Art. 40 Mezzi di informazione
  38. Art. 41 Principio
  39. Art. 42 Retribuzione
  40. Art. 43 Partecipazione alle spese
  41. Art. 44 Formazione
  42. Art. 45 Condizioni
  43. Art. 46 Competenze
  44. Art. 47 Principio e condizioni
  45. Art. 48 Procedura
  46. Art. 49 Sanzioni
  47. Art. 50
  48. Art. 51 Comunicazioni
  49. Art. 52 Risarcimento dei danni
  50. Art. 53 Perquisizione
  51. Art. 54 Impiego della forza fisica
  52. Art. 55 Uso dei mezzi di coercizione
  53. Art. 56 Reclamo al Direttore e alla Divisione68
  54. Art. 57 Procedure e competenze
  55. Art. 58 Reclamo alla Commissione di sorveglianza
  56. Art. 59 Prevenuti
  57. Art. 60 Relazioni con l’esterno e con il difensore
  58. Art. 62 Diritto transitorio
  59. Art. 63 Abrogazione
  60. Art. 64 Entrata in vigore

60 provisions

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’esecuzione delle sanzioni penali e l’assistenza riabilitativa.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il regolamento si applica: a) alle persone condannate dalle autorità ticinesi; b) alle persone condannate da autorità di altri Cantoni o da autorità penali della Confederazione, se l’esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino; rimangono riservate le decisioni di competenza dei Cantoni che hanno emanato il giudizio o della Confederazione; c) alle persone condannate da autorità ticinesi, ma che eseguono la loro pena in un altro Cantone, nella misura in cui le competenze sono riservate al Cantone di giudizio e fatta riserva della delega di competenze; d) alle persone in carcere preventivo in attesa di giudizio ed a quelle in attesa di estradizione; e) all’esecuzione anticipata di una pena o di una misura. TITOLO II Competenze

Art. 3 Autorità competenti

1Le Autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure sono il Dipartimento delle istituzioni (Dipartimento), la Divisione della giustizia (Divisione), il Giudice dell’applicazione della pena (GIAP), la Direzione delle strutture carcerarie (Direzione) e l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (Patronato).2 2Il Dipartimento è autorizzato a stipulare contratti di prestazione, in base ai quali l’ente partner organizza dei programmi di occupazione, di inserimento professionale e di formazione a favore di persone in regime di esecuzione di pena. Inoltre, può decidere di confidare ad enti pubblici o privati compiti relativi all’esecuzione delle pene e delle misure.

Art. 4 Dipartimento

Il Dipartimento è competente per: a) richiedere alla Confederazione le autorizzazioni in virtù del Codice penale e della relativa ordinanza di applicazione; b) approvare i regolamenti degli stabilimenti e degli enti incaricati dell’esecuzione delle sanzioni; c) designare gli stabilimenti pubblici e privati destinati all’esecuzione delle pene e delle misure privative di libertà; d) definisce il diritto di accesso alla banca dati concernente l’esecuzione delle pene e delle misure da parte della Direzione delle strutture carcerarie, dell’Ufficio di Patronato e di altre autorità interessate.3 Divisione4 1 Ingresso modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 2 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 3 Lett. modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 4 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

Art. 5

1La Divisione è, nel settore dell’esecuzione delle pene e delle misure, «l’autorità competente» o «l’autorità di esecuzione» a norma del diritto federale, salvo disposizione contraria della legge o del regolamento. 2Essa si occupa inoltre: a) ...; b) della pianificazione e della sorveglianza degli stabilimenti privativi di libertà cantonali; c) dell’assistenza riabilitativa, dell’assistenza sociale volontaria e delle norme di condotta; d) della collaborazione, per l’esecuzione delle pene e delle misure, con gli altri Cantoni e con il Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti. e) dell’adozione, per quel che concerne le pene detentive inflitte da autorità della giustizia militare, delle decisioni che la legge attribuisce, per le condanne pronunciate da autorità della giustizia penale ordinaria, al giudice dell’applicazione della pena.6 3La Divisione coordina la gestione di una banca dati centrale concernente l’esecuzione delle pene e delle misure, che è alimentata dalle singole autorità competenti in quest’ambito.

Art. 6 Giudice dell’applicazione della pena7

1Il GIAP è competente ad adottare le decisioni nei casi stabiliti dalla legge. 2Il GIAP collabora anche, per l’esecuzione delle pene e delle misure, con gli altri Cantoni e con il Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti.

Art. 7 Direzione delle strutture carcerarie9

1La Direzione delle strutture carcerarie è subordinata alla Divisione e fa eseguire la detenzione preventiva e le pene privative di libertà, come pure le misure che debbono essere scontate nel Penitenziario cantonale. 2Essa esercita inoltre le competenze che le sono attribuite dal presente regolamento e dal Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino. Ufficio dell’assistenza riabilitativa

Art. 8 Competenze e organizzazione11

1L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa è subordinato alla Divisione e ha come scopo la prevenzione della recidiva e l’integrazione sociale delle persone che gli sono affidate. 2Esso garantisce il controllo delle norme di condotta impartite al condannato giusta l’art. 94 CP, l’applicazione e la sorveglianza delle misure ambulatoriali previste dall’art. 63 CP, nonché il controllo dell’esecuzione delle misure dell’interdizione di esercitare un’attività e del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli art. 67 e 67b CP. 3È inoltre incaricato di proporre e controllare l’evoluzione dei collocamenti nell’ambito delle misure previste dagli art. 59, 60 e 61 CP. 4L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa sorveglia l’esecuzione delle misure sostitutive previste dall’art. 237 cpv. 2 lett. e), f) e g) del Codice di diritto processuale penale svizzero. 5Esso prepara e coordina l’allestimento e l’aggiornamento del piano di esecuzione della sanzione penale (art. 75 CP) e del piano di esecuzione della misura (art. 90 CP). 6L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa applica e controlla l’esecuzione dell’alloggio esterno ai sensi dell’art. 77a cpv. 3 CP; incassa le spese di partecipazione a carico del condannato ed è competente per decidere sulla riduzione e sull’esonero delle stesse. 7L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa designa un operatore sociale di riferimento per ogni persona che gli è affidata; l’operatore sociale esegue, nell’interesse della persona affidatagli, i compiti che gli sono assegnati dal responsabile; l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa amministra, con l’accordo dell’interessato, eventuali redditi da attività lucrativa, da assicurazioni sociali, da prestazioni assistenziali e la retribuzione ai sensi dell’art. 83 CP. 8Esso può ordinare i controlli delle urine per le persone in libertà che gli sono affidate. 5 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 6 Lett. introdotta dal R 7.9.2011; in vigore dal 9.9.2011 - BU 2011, 492. 7 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 8 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 9 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 10 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 11 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010, 563. 12 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010, 563. 9L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa organizza e gestisce i programmi di prevenzione della violenza durante la sospensione del procedimento penale ai sensi degli articoli 55a CP e 46b CPM. È prelevata una tassa da fr. 50.– a fr. 500.–. I costi sono a carico dell’imputato in caso di condanna. In caso di abbandono del procedimento o assoluzione i costi saranno a carico dello Stato salvo nei casi di cui all’art. 426 CPP. L’imputato può chiedere l’esonero parziale.13

Art. 9 Trasmissione degli atti14

La trasmissione degli atti, alle autorità che ne fanno motivata richiesta, può avvenire da parte dell’Ufficio solo con il consenso della Divisione. TITOLO III16 Stabilimenti di esecuzione, Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, Consiglio di vigilanza e servizio medico Capitolo primo17 Stabilimenti

Art. 10 Stabilimenti cantonali18

1Il Cantone dispone dei seguenti stabilimenti: - «La Stampa» e «La Farera» a Cadro - «Lo Stampino» a Cadro e - «Naravazz» a Taverne-Torricella. 2Gli stabilimenti servono all’esecuzione di: a) pene e misure privative di libertà in regime chiuso o aperto; b) detenzione preventiva (anche per minorenni), di sicurezza, in attesa di estradizione; c) pene privative di libertà sottoforma di: semiprigionia, giorni separati, lavoro esterno; d) pene e misure, che per motivi di sicurezza, disciplinari o di collocamento, non possono essere temporaneamente eseguite altrove; e) detenzione in attesa di trasferimento. 3Per le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP) e per il trattamento della tossicodipendenza o di altre dipendenze (art. 60 CP), il Cantone dispone della Clinica psichiatrica cantonale e delle istituzioni specializzate anche di carattere privato, sulla base di speciali convenzioni. 4Il Dipartimento emana il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino. Capitolo secondo20 Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e Consiglio di vigilanza Commissione per l’esame dei condannati pericolosi Art. 10a21 La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi emana un regolamento che disciplina il proprio funzionamento interno. Consiglio di vigilanza Art. 10b22 Il Consiglio di vigilanza emana un regolamento che disciplina il proprio funzionamento interno. Capitolo terzo Servizio medico

Art. 11 Competenze

1Il medico incaricato sovrintende al servizio sanitario. 13 Cpv. introdotto dal R 24.6.2020; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 214. 14 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 15 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 16 Titolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 17 Capitolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 18 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 19 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 20 Capitolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 21 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 22 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 23 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 2Egli è tenuto ad ispezionare periodicamente gli stabilimenti e a formulare le sue osservazioni e proposte alla Direzione per quel che attiene al servizio sanitario in genere. 3Una volta all’anno rassegna una relazione scritta alla Direzione. 4I costi per le cure sono regolati dalla legge federale sull’assicurazione malattie, per i detenuti ad essa sottomessi; per il resto sono valide le direttive ed i regolamenti del concordato latino in materia. TITOLO IV Forme di esecuzione Capitolo primo Pene pecuniarie e multe

Art. 12 Procedura di incasso

1La Divisione può ordinare al condannato il pagamento rateale della pena pecuniaria o di una multa (art. 35 cpv. 1, 106 cpv. 5 CP), in funzione del numero delle aliquote e dell’ammontare della pena. Il termine massimo per il pagamento è di dodici mesi. 2In caso di mancato pagamento anche di un solo acconto, nei termini fissati, la procedura di esecuzione della pena pecuniaria o della multa verte sulla totalità del dovuto. 3Se vi sono seri motivi di pensare che il condannato vuole sottrarsi alla pena pecuniaria (art. 35 cpv. 2 CP), la Divisione può domandare il pagamento immediato o la prestazione di garanzie, sottoforma di pegno immobiliare gravante un immobile sito in Svizzera, di una fideiussione solidale sottoscritta da una persona solvibile domiciliata in Svizzera o di una garanzia bancaria rilasciata da un istituto con sede in Svizzera. 4Se la Divisione ordina l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria o della multa, il condannato ha la facoltà di formulare istanza all’autorità competente (GIAP o Ministero pubblico), che statuisce sulla sospensione della pena sostitutiva e sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sulla conversione in lavoro di utilità pubblica (art. 36 cpv. 3 e 106 cpv. 5 CP). Capitolo secondo Lavoro di utilità pubblica

Art. 13 Principio

1Il lavoro di utilità pubblica è compiuto a profitto di istituzioni sociali, di enti di utilità pubblica, di persone bisognose o di un’amministrazione pubblica (beneficiario). 2La Divisione conclude con il beneficiario ed il condannato un contratto che fissa le modalità di esecuzione.25

Art. 14 Regime giuridico

1La persona condannata lavora durante il suo tempo libero, senza essere remunerata. 2Il lavoro di utilità pubblica deve essere effettuato nel periodo fissato per ogni singolo caso dall’autorità competente, ma non può superare i due anni. In regola generale, almeno 10 ore di lavoro devono essere prestate settimanalmente. La sospensione provvisoria dell’esecuzione della pena può essere decisa per un motivo grave. 3La durata del lavoro di utilità pubblica può essere cumulata con quella prevista nella legislazione sul lavoro. Tuttavia, la durata settimanale dell’attività professionale, comprensiva dell’attività professionale abituale e del lavoro di utilità pubblica, non deve privare la persona interessata del suo diritto al riposo quotidiano o settimanale. 4La responsabilità civile delle persone messe a disposizione dei beneficiari di diritto pubblico è regolata dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988. 5La responsabilità civile delle persone messe a disposizione di beneficiari di diritto privato è regolata dal Codice delle obbligazioni. Lo Stato risponde, a titolo suppletivo, per il danno che non è riparato o per gli infortuni occorsi ai condannati. Procedura 24 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 25 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

Art. 15

1Al fine di poter individuare il beneficiario adeguato, la Divisione assume informazioni sulla personalità del condannato e ne verifica l’attitudine a compiere un lavoro determinato, sentendo pure l’interessato.26 2Determina la natura e la forma del lavoro da compiere, così come i giorni e le ore durante i quali lo stesso deve essere eseguito. 3Prima di iniziare il proprio lavoro, la persona condannata firma una dichiarazione con la quale essa attesta: a) di non essere affetta, a sua conoscenza, di una malattia pericolosa per altri; b) di essere atta al lavoro che le viene assegnato; c) di impegnarsi ad un dovere di discrezionalità sui fatti di cui è venuta a conoscenza durante l’esecuzione della pena. Capitolo terzo Pene privative di libertà

Art. 16 Giorni separati

1Al condannato ad una pena massima di quattro settimane e degno di fiducia, il GIAP può concedere l’esecuzione in giorni separati, se motivi personali, familiari, professionali o sociali lo giustificano.27 2L’esecuzione della pena in giorni separati consiste nel frazionare l’espiazione nei giorni di libero del condannato, di regola durante il fine settimana. 3La persona al beneficio dell’esecuzione in giorni separati, che percepisce uno stipendio, deve pagare una partecipazione alle spese di esecuzione della pena. La Divisione stabilisce l’ammontare della partecipazione sulla base delle norme concordatarie.28 4La Direzione, su richiesta del condannato, può liberare lo stesso dall’obbligo del pagamento della pensione, totalmente o parzialmente, se: a) le rimanenti entrate mensili del condannato scendono al di sotto del minimo vitale; b) il pagamento della pensione impedisce l’adempimento degli obblighi di mantenimento familiare.29

Art. 17 Semiprigionia

1Per le pene privative di libertà fino a un anno e i residui di pena, inferiori a sei mesi, derivanti dal computo del carcere preventivo sofferto, il GIAP può concedere l’esecuzione in forma di semiprigionia se le seguenti condizioni sono adempiute: a) non vi è da attendersi che la persona detenuta si dia alla fuga o commetta nuovi reati; b) la persona detenuta deve essere di principio in possesso di un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera; c) la persona detenuta ha un’attività lucrativa regolare con un tasso d’occupazione minimo del 50%, oppure essa segue una formazione riconosciuta. Il lavoro domestico, gli stages e i programmi d’inserimento sociale e professionale sono assimilati ad un’attività lucrativa regolare. 2La persona al beneficio della semiprigionia, che percepisce uno stipendio, deve pagare una partecipazione alle spese di esecuzione della pena. La Divisione stabilisce l’ammontare della partecipazione sulla base delle norme concordatarie. 3La Direzione, su richiesta del condannato, può liberare lo stesso dall’obbligo del pagamento della pensione, totalmente o parzialmente, se: a) le rimanenti entrate mensili del condannato scendono al di sotto del minimo vitale; b) il pagamento della pensione impedisce l’adempimento degli obblighi di mantenimento familiare.31

Art. 18 Modifiche del regime di semiprigionia

1La semiprigionia è interrotta dal GIAP e la pena è eseguita in regime ordinario qualora la persona detenuta: 26 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 27 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 28 Cpv. introdotto dal R 9.11.2011; in vigore dal 11.11.2011 - BU 2011, 523. 29 Cpv. introdotto dal R 9.11.2011; in vigore dal 11.11.2011 - BU 2011, 523. 30 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563; precedente modifica: BU 2008, 656. 31 Cpv. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 11.11.2011 - BU 2011, 523. 32 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. a) non adempie più alle condizioni secondo l’art. 77b CP; b) non rispetta, al momento dell’inizio della pena o durante l’esecuzione della stessa, le condizioni fissate (per es. non rispetto degli orari, consumo di alcol o di droghe); c) rifiuta di pagare senza motivo valido l’anticipo in contanti o il prezzo della pensione. 2La Direzione può sospendere provvisoriamente questo regime per motivi gravi o a titolo di misure conservatorie (per esempio assenze ingiustificate sul luogo del lavoro, comportamento inammissibile, interruzione del contratto per colpa grave del condannato, grave abuso della fiducia accordata). La Direzione informa immediatamente le autorità competenti. 3La persona detenuta può fare richiesta di rinuncia del proseguimento del regime della semiprigionia. In questo caso, la pena residua è di principio scontata immediatamente in regime ordinario. 4In casi di poca entità, il GIAP può pronunciare un ammonimento.

Art. 19 Regime ordinario

1L’esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione, in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi. 2L’esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena. 3Una persona condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l’organizzazione, il personale e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga. 4Un trasferimento da un regime aperto ad un regime chiuso è possibile anche per motivi disciplinari.

Art. 20 Lavoro e alloggio esterni

1Il lavoro esterno nonché il lavoro e l’alloggio esterni iniziano di regola dopo che il condannato ha scontato la metà della pena e fanno parte del piano di esecuzione della sanzione penale. La formazione è equiparata al lavoro; per quest’ultima, si tiene conto degli imperativi del calendario scolastico.33 2In generale, questa fase è preceduta dall’esecuzione della sanzione privativa di libertà in un stabilimento aperto o in un reparto aperto di uno stabilimento chiuso. 3Nel regime di lavoro esterno, la persona detenuta trascorre il suo tempo libero e le notti nello stabilimento. 4Se la persona detenuta supera la fase di lavoro esterno con successo, può in seguito alloggiare fuori dallo stabilimento. 5Essa riceve una rimunerazione adeguata al lavoro e alla qualità delle prestazioni fornite, in principio conformemente a un contratto di lavoro. La persona detenuta deve acconsentire all’occupazione esterna. 6Durante l’occupazione fuori dallo stabilimento, la persona detenuta rimane sottomessa al regime d’esecuzione delle sanzioni penali e al potere disciplinare dello stabilimento.

Art. 21 Condizioni della concessione

1Il lavoro esterno nonché il lavoro e l’alloggio esterni possono essere concessi dal GIAP a condizione che la persona detenuta: a) non presenti rischio di fuga o di commettere altri reati; b) non metta in pericolo il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico; c) abbia rispettato il piano d’esecuzione della sanzione; d) abbia partecipato in modo attivo agli sforzi di reinserimento; e) si sia dimostrata capace di rispettare i suoi impegni; f) sia capace di rispettare gli obblighi fissati dal datore di lavoro oppure previsti sul luogo di lavoro, nonché quelli fissati dallo stabilimento o ancora per l’alloggio esterno. 2La persona detenuta può essere collocata al lavoro esterno se: a) di regola, si è comportata in maniera soddisfacente durante il periodo di collocamento in regime aperto; b) un posto è disponibile in un’istituzione riconosciuta per l’esecuzione del lavoro esterno; 33 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 34 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. c) un lavoro appropriato fuori dallo stabilimento è garantito. 3La persona detenuta può essere collocata in alloggio esterno se: a) in generale, il suo comportamento è stato soddisfacente per almeno i due terzi della durata prevedibile del lavoro esterno (in funzione della liberazione condizionale e/o definitiva); b) essa dispone di una camera o di un appartamento adeguati; c) essa sottoscrive il contratto d’alloggio esterno, acconsente e facilita il controllo e la visita a domicilio dell’operatore sociale. Se del caso, si sottopone all’obbligo degli esami delle urine.

Art. 22 Partecipazione alle spese

1La persona al beneficio del lavoro e dell’alloggio esterni, che percepisce uno stipendio, deve pagare una partecipazione alle spese di esecuzione della pena. La Divisione stabilisce l’ammontare della partecipazione sulla base delle norme concordatarie. 2La Direzione per il lavoro esterno e l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa per l’alloggio esterno, su richiesta del condannato, possono liberare lo stesso dall’obbligo del pagamento delle spese, totalmente o parzialmente, se: a) le rimanenti entrate mensili del condannato sono al di sotto del minimo vitale; b) il pagamento della pensione impedisce l’adempimento degli obblighi di mantenimento familiare.36

Art. 23 Revoca

1Se la persona detenuta al beneficio di una simile concessione non adempie più alle condizioni, il GIAP può revocarla. 2In casi urgenti, la Direzione e l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa possono sospendere provvisoriamente il beneficio; in tal caso, la persona condannata deve ritornare nello stabilimento.38 Capitolo quarto Misure

Art. 24 Trattamento ambulatoriale

1Il trattamento ambulatoriale, con sospensione dell’esecuzione di una pena, viene eseguito dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa con il terapeuta designato e con il condannato; questi ultimi sottoscrivono l’impegno specifico.40 2Il terapeuta deve segnalare il mancato rispetto dell’impegno; allo stesso sarà chiesto di esprimersi sul raggiungimento degli obiettivi terapeutici e sulla necessità di continuare il trattamento.

Art. 25 Misure terapeutiche stazionarie

1Le misure terapeutiche stazionarie sono eseguite d’intesa con i servizi specialistici, sia pubblici che privati. 2I collocati presso la Clinica psichiatrica cantonale o in istituzioni specializzate per il trattamento delle turbe psichiche (art. 59 CP), delle tossicodipendenze (art. 60 CP) e per i giovani adulti (art. 61 CP) dipendono dalla Direzione medica, rispettivamente dalla Direzione dell’istituto, per tutto quanto concerne le modalità di trattamento e d’esecuzione della misura, ritenuto che la Direzione deve agire nell’ambito del piano di esecuzione della misura, concertato con l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e approvato dalla Divisione.42 3La Direzione, su richiesta del GIAP o in base a termini prestabiliti, fornisce un rapporto in merito all’evoluzione del trattamento, il raggiungimento degli obbiettivi terapeutici, la prognosi e la necessità di continuare il collocamento. Inoltre, deve segnalare eventi straordinari e il mancato rispetto degli accordi da parte della persona condannata. Internamento 35 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 36 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2011, 523. 37 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 38 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515. 39 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 40 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515. 41 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 42 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2011, 523.

Art. 26

1L’internamento secondo l’art. 64 CP è eseguito presso la Clinica Psichiatrica Cantonale o presso il Penitenziario «La Stampa». 2Nel primo caso, è applicabile l’art. 25. 3Nel secondo caso, l’internato è sottoposto al regime ordinario del carcere chiuso, riservate le eccezioni richieste dalle circostanze. Capitolo quinto Esecuzione anticipata della pena o della misura

Art. 27 Condizioni e modalità

1L’esecuzione anticipata di una pena o di una misura permette all’accusato di scontare anticipatamente pene detentive o misure privative di libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consenta. 2Autorizzata l’anticipazione di pena o di collocamento, la Direzione, o l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa per i collocamenti previsti dagli art. 59, 60 e 61 CP, si occupano dell’esecuzione. L’esecuzione anticipata avviene in una struttura chiusa, secondo le regole previste per l’esecuzione di sentenze. Con l’entrata nello stabilimento di esecuzione, l’accusato inizia a scontare la pena o la misura; a partire da tale istante, sottostà al regime di esecuzione, eccetto che lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza vi si opponga.43 3Una volta che la decisione penale diventa esecutiva, inizia l’esecuzione ordinaria. Capitolo sesto Trasferimento di condannati

Art. 28 Principio e condizioni

1Il GIAP può ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obbiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura medica; la Direzione può ordinarla quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno. 2La Direzione, su istanza dell’autorità competente, può autorizzare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di una misura presso uno stabilimento ticinese di condannati di altro Cantone, in particolare se si tratta di domiciliati nel Ticino o di condannati di lingua italiana. TITOLO V Norme generali e comuni sulla detenzione Capitolo primo Principi direttivi e modalità di trattamento

Art. 29 Obblighi del condannato

Le persone condannate devono rispettare le regole dell’esecuzione e gli ordinamenti degli stabilimenti di esecuzione.

Art. 30 Incarcerazione

1Nessuna persona può essere incarcerata senza un titolo di detenzione valido. 2La persona incarcerata è accolta dal funzionario incaricato e fornisce ogni informazione utile alla costituzione del fascicolo individuale. 3Le informazioni devono comprendere: a) i dati sull’identità della persona incarcerata, e per i minorenni l’identità del rappresentante legale; b) il motivo dell’incarcerazione; c) l’Autorità che ha ordinato l’incarcerazione; d) la data e l’ora dell’incarcerazione; e) le informazioni su ferite visibili o denunce di maltrattamento; f) ogni informazione utile sullo stato di salute fisica o mentale della persona incarcerata. 4All’incarcerazione la persona detenuta viene di regola sottoposta ai rilievi dattiloscopici. 43 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010, 563. 44 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 5La persona incarcerata ha il diritto di conservare i suoi effetti personali e il suo abbigliamento, a condizione che sia pulito e decente. 6La persona incarcerata in attesa di giudizio è ospitata, nel limite del possibile, in cella individuale e non è messa a contatto con i condannati contro la sua volontà.

Art. 31 Informazione al detenuto

1La persona incarcerata deve essere informata sui suoi diritti, sulle leggi, le norme e le regole che reggono la privazione di libertà e la vita quotidiana nello stabilimento. Essa è accolta dal personale di sorveglianza che le fornisce le prime informazioni utili e riceve una copia del regolamento dello stabilimento, possibilmente in una lingua a lei nota. 2Entro sette giorni dall’incarcerazione, ha luogo un colloquio con un operatore sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, allo scopo di conoscere la personalità del nuovo arrivato, le sue attitudini, problematiche e bisogni al fine di organizzare la presa a carico.45 3La persona incarcerata può chiedere per iscritto un colloquio di Direzione.

Art. 32 Informazione alla famiglia

1La persona incarcerata ha il diritto di far avvertire la famiglia, rispettivamente il rappresentante legale (genitore, tutore o curatore) dell’avvenuta incarcerazione, previa autorizzazione dell’Autorità competente nel caso di detenzione preventiva. 2Successivamente, il flusso di informazioni con la famiglia viene garantito dalla direzione o dal personale designato della struttura. E’ riservata l’autorizzazione dell’Autorità competente. Scarcerazione Art. 33 1...46 2Al momento della liberazione, al detenuto vengono restituiti il denaro e gli oggetti ancora depositati presso lo stabilimento. Il detenuto deve firmare una ricevuta di scarico per i beni restituiti. 3Conferma della scarcerazione viene trasmessa alle Autorità interessate. Per le persone minorenni è pure trasmessa al rappresentante legale. Capitolo secondo Piano di esecuzione Pianificazione dell’esecuzione della sanzione penale Art. 3447 1Il piano dell’esecuzione della sanzione penale o a titolo anticipato è allestito dall’operatore sociale di riferimento, d’intesa con i collaboratori della Direzione, ed è approvato dalla Divisione. 2Per decidere, essi si fondano in modo particolare su: a) la situazione della persona detenuta; b) i suoi precedenti; c) il suo stato di salute; d) il rapporto su eventuali collocamenti in altre prigioni o stabilimenti; e) il suo luogo di inserimento sociale alla liberazione; f) l’eventuale piano d’esecuzione della sanzione penale già in corso in un altro stabilimento. 3Il piano di esecuzione è sottoposto alla persona detenuta per l’approvazione o per la formulazione di eventuali osservazioni. 4La Direzione, l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e la Divisione vigilano sulla trasmissione delle diverse informazioni e decisioni tra le autorità coinvolte. Allo stesso modo, esse controllano la preparazione delle decisioni relative all’applicazione della pianificazione dell’esecuzione della sanzione e della misura penale o dell’esecuzione anticipata, come anche dei mandati eseguiti all’esterno del carcere.48 Casi particolari49 45 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010, 563. 46 Cpv. abrogato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 47 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 48 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515. 49 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. Art. 3550 1Per la semiprigionia, per le pene o residui di pena, dedotto il carcere preventivo, sino a sei mesi, è previsto un piano di esecuzione semplificato, allestito dall’operatore sociale di riferimento e sottoscritto dalla Direzione. 2Se il collocamento è inferiore a 6 mesi, l'Ufficio dell’assistenza riabilitativa si occupa di preparare la scarcerazione, in funzione dei bisogni (ricerca di un alloggio, di un posto di lavoro, creazione di una rete sociale, eventuale organizzazione di un seguito terapeutico). Capitolo terzo Assistenza

Art. 36 Generica

Ogni membro del personale dello stabilimento qualunque sia la sua funzione e attività, deve assolvere, a favore dei carcerati, un preciso compito di assistenza morale e materiale, e ciò conformemente alle finalità del trattamento, collaborando in tal senso con gli specialisti incaricati.

Art. 37 Sanitaria

1Ogni persona incarcerata deve essere sottoposta a visita medica al più tardi entro sette giorni dall’incarcerazione; su richiesta della persona incarcerata o per decisione del medico, viene effettuata una visita medica d’uscita.51 2Il carcerato ha diritto all’assistenza medica. I medici possono sottoporlo a visite di controllo e, d’intesa con la Direzione, prendere le misure che si impongono.

Art. 38 Religiosa

Ogni carcerato può appagare le necessità della sua vita religiosa assistendo ai servizi previsti all’interno dello stabilimento e può tenere con sé i testi necessari. Capitolo quarto Contatti con l’esterno

Art. 39 Principio

1Ogni carcerato deve essere incoraggiato e aiutato a mantenere o stabilire contatti con il mondo esterno che possano favorire il suo reinserimento nella vita sociale. 2Di principio i contatti sono garantiti e liberi con: a) le competenti Autorità penali; b) le Autorità di esecuzione delle pene e delle misure; c) le Commissioni europee, nazionali e cantonali di sorveglianza sui diritti dell’uomo e sulle condizioni di detenzione; d) le Rappresentanze consolari e diplomatiche del Paese di origine. 3Sono riservate le restrizioni e i controlli resi necessari nell’interesse della sicurezza e della disciplina dello stabilimento e le limitazioni che, per ragioni di inchiesta, vengono ordinate dall’Autorità competente.

Art. 40 Mezzi di informazione

I carcerati possono avere accesso ai mezzi d’informazione autorizzati dal responsabile dello stabilimento riservate le limitazioni che, per ragioni di inchiesta, vengono ordinate dall’Autorità competente. Capitolo quinto Attività nello stabilimento

Art. 41 Principio

1Tutti i carcerati prendono parte alla vita interna dello stabilimento secondo la loro situazione. 2La Direzione provvede ad organizzare l’attività lavorativa dei detenuti e, in collaborazione con l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, i corsi di istruzione, l’esercizio fisico e sportivo, il tempo libero ed ogni altra attività culturale o ricreativa in comune.52 50 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 51 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563. 52 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010, 563.

Art. 42 Retribuzione

1Ogni persona detenuta riceve una retribuzione per il suo lavoro. Lo stesso vale nel caso in cui la persona detenuta esercita un’attività all’interno o all’esterno dello stabilimento, organizzata dalla Direzione.53 2Un congruo compenso è versato alla persona detenuta in caso di partecipazione ad un programma riconosciuto di formazione di base o di formazione continua, che il piano di esecuzione o la sanzione penale prevede al posto di un lavoro. La durata del tempo consacrato all’applicazione di tale programma di studio deve corrispondere almeno alla durata del lavoro quotidiano.

Art. 43 Partecipazione alle spese

Ogni persona condannata è tenuta a partecipare alle spese in maniera adeguata.

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