1La persona detenuta è autorizzata ad intraprendere una formazione di base,
professionale o superiore, come anche un aggiornamento o una riqualifica professionale o
superiore, a condizione che le circostanze lo permettano.
2La partecipazione a tale formazione, rispettivamente ai corsi, deve essere iscritta nel piano di
esecuzione della sanzione penale. Se un contratto è necessario, è richiesta la firma della persona
detenuta e/o del tutore, se del caso.
3La persona detenuta può essere chiamata a partecipare alle spese.
Capitolo sesto
Congedi e accompagnamenti
Art. 45 Condizioni
Il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per
scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non
deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine
pubblico.
Art. 46 Competenze
Riservato il primo congedo, gli altri congedi e gli accompagnamenti sono concessi dalla
Direzione.
Capitolo settimo
Regime disciplinare
Art. 47 Principio e condizioni
1Può essere punito con sanzione disciplinare il carcerato che agisce intenzionalmente o
per grave negligenza contro le norme del presente regolamento e del regolamento interno dello
stabilimento.
2Il regime disciplinare è applicato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di
autocontrollo.
3Sono in particolare considerate infrazioni disciplinari:
a) l’evasione e ogni atto teso manifestamente a preparare un’evasione;
b) la perturbazione del lavoro e il rifiuto di lavorare;
c) il danneggiamento del patrimonio altrui;
d) l’insubordinazione e le offese nei confronti del personale dello stabilimento;
e) le minacce pronunciate nei confronti del personale dello stabilimento o dei codetenuti e le
lesioni portate alla loro integrità corporale;
f) il fatto di intrattenere dei contatti vietati con codetenuti o persone esterne allo stabilimento;
g) gli abusi nell’ambito dei congedi;
h) l’entrata, l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come
armi, documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi;
i) l’introduzione, il possesso, la consumazione ed il commercio di alcol o stupefacenti e di prodotti
similari, così come l’abuso di medicamenti.
4Il tentativo, la complicità e l’istigazione a commettere delle infrazioni disciplinari sono ugualmente
punibili.
53 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
54 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
55 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
5L’azione penale rimane riservata.
Art. 48 Procedura
1Nell’applicazione della sanzione, si deve tenere conto del comportamento e delle
condizioni personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le sono imputati
ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto.
2La Direzione o i funzionari da essa incaricati procedono, se del caso, ad effettuare gli accertamenti
ed i confronti necessari.56
3Ogni sanzione deve essere motivata.
4La decisione è comunicata verbalmente all’interessato con l’indicazione della possibilità di reclamo;
la decisione scritta deve essergli intimata entro 24 ore e copia ne deve essere data al GIAP.57
Art. 49 Sanzioni
1Le infrazioni disciplinari possono essere punite con le seguenti sanzioni, che sono inflitte
dalla Direzione e che sono cumulabili:
a) …;
b) l’ammonizione scritta;
c) la sospensione di benefici del regime di incarcerazione;
d) la multa fino a fr. 200.-;
e) l’isolamento in cella individuale fino a venti giorni durante il tempo libero;
f) l’isolamento in cella individuale fino a venti giorni;
g) l’isolamento in cella di rigore fino a dieci giorni.59
2Il carcerato punito con l’isolamento in cella di rigore deve essere visitato dal medico incaricato, il
quale può, per ragioni mediche, interrompere l’esecuzione del provvedimento.
Art. 50
…60
Art. 51 Comunicazioni
1Il GIAP è informato di tutte le decisioni di sanzioni prese dalla Direzione.
2Un rapporto è inviato al Ministero pubblico nel caso di prevenuti.
Art. 52 Risarcimento dei danni
1I carcerati sono responsabili dei danni causati con intenzione o per grave negligenza e
sono tenuti a risarcirli, senza pregiudizio dell’eventuale procedimento penale e disciplinare.
2La decisione in materia spetta alla Divisione.62
Art. 53 Perquisizione
1I carcerati e le loro celle possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di
sicurezza.
2La perquisizione deve essere effettuata nel rispetto della dignità umana del carcerato.
Capitolo ottavo
Impiego della forza fisica, uso dei mezzi di coercizione e uso dell’arma da fuoco63
Art. 54 Impiego della forza fisica
1Nei confronti dei carcerati è vietato l’impiego della forza fisica se non nei casi seguenti
e nella misura strettamente necessaria:
a) per impedire atti di violenza;
b) per impedire tentativi di evasione;
56 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621.
57 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
58 Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432; precedenti modifiche: BU
2010, 563; BU 2012, 621.
59 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621; precedente modifica: BU 2010,
563.
60 Art. abrogato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621; precedente modifica: BU 2010,
563.
61 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
62 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
63 Sottotitolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
c) per vincere la resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti.
2I membri del personale che hanno dovuto far uso della forza fisica hanno l’obbligo di immediata
segnalazione e di rapporto alla Direzione.64
Art. 55 Uso dei mezzi di coercizione
1Non può essere usato alcun mezzo coercitivo nei confronti di carcerati, se non al fine di
evitare danni alle persone o cose, di garantire la incolumità del soggetto o per misure di sicurezza.
2L’uso di mezzi di coercizione deve essere limitato al tempo strettamente necessario e controllato,
nel limite del possibile, dal medico incaricato.
Uso dell’arma da fuoco da parte degli agenti di custodia armati
Presupposti e circostanze
Art. 55a65 1Gli agenti di custodia armati, solo nell’ambito del trasporto di detenuti, possono utilizzare
l’arma da fuoco unicamente per legittima difesa e per impedire la fuga di persone che hanno
commesso o sono seriamente sospettate di aver commesso un grave reato.
2L’uso dell’arma da fuoco per impedire la fuga di persone ai sensi del cpv. 1 è limitato ai luoghi e
alle circostanze di adempimento dei compiti affidati dalla legge agli agenti di custodia.
Proporzionalità e modalità particolari
Art. 55b66 1L’uso dell’arma da fuoco deve essere proporzionato allo scopo e alle circostanze; esso
è autorizzato esclusivamente quale mezzo estremo di difesa o di coercizione, se altri mezzi
disponibili non bastano; quando possibile, l’arma da fuoco va usata in modo da non colpire parti
vitali.
2In tutti i casi di uso dell’arma da fuoco, nel valutare le circostanze, va particolarmente tenuta in
considerazione la messa in pericolo di terze persone.
3L’impiego dell’arma da fuoco è preceduto dall’avvertimento “alt o sparo”, se lo scopo e le
circostanze lo permettono; lo sparo di avvertimento è giustificato di regola soltanto quando appare
dalle circostanze che l’avvertimento a voce non è stato o non può essere compreso. In caso di
ferimento, l’agente di custodia è obbligato a prestare immediatamente soccorso alla persona ferita.
4L’agente di custodia che ha fatto uso dell’arma avverte immediatamente i suoi superiori e fa
rapporto scritto alla Direzione sui motivi e le circostanze.
Formazione e gestione dell’arma
Art. 55c67 1L’agente di custodia dotato di arma da fuoco deve seguire una formazione permanente
presso la Polizia cantonale.
2I risultati che fanno stato per l’autorizzazione al porto dell’arma da fuoco vengono definiti da un
ordine di servizio interno.
3Per la gestione dell’arma, si applicano di regola le disposizioni vigenti presso la Polizia cantonale.
Capitolo nono
Diritto di reclamo
Art. 56 Reclamo al Direttore e alla Divisione68
I carcerati possono rivolgere istanze o reclami alla Direzione e alla Divisione.
Art. 57 Procedure e competenze
1I reclami devono essere indirizzati al Direttore, salvo quelli contro il suo operato, che
sono direttamente inviati alla Divisione.
2Il reclamo è presentato entro cinque giorni dal momento della pretesa infrazione e non ha effetto
sospensivo; in materia di sanzioni disciplinari, il termine di reclamo è di tre giorni.71
3La Divisione può concedere, su istanza, l’effetto sospensivo.
64 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
65 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
66 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
67 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
68 Nota marginale modificata dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432.
69 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
70 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
71 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621.
4Se il reclamo è respinto, l’autorità competente può applicare una tassa di decisione da fr. 20.– a fr.
100.–.72
Art. 58 Reclamo alla Commissione di sorveglianza
1I carcerati possono, in ogni tempo, rivolgere reclami sulle condizioni di detenzione alla
Commissione di sorveglianza del Gran Consiglio.
2Il reclamo, motivato, è trasmesso in forma scritta e in busta chiusa, per il tramite del Direttore, alla
Commissione di sorveglianza del Gran Consiglio.
3Il reclamo non è soggetto a censura.
4I carcerati debbono essere informati, mediante consegna di un apposito documento, di questo
diritto.
TITOLO VI
Disposizioni particolari
Art. 59 Prevenuti
1I prevenuti sono sottoposti alle restrizioni stabilite, riservati i casi d’urgenza, in forma
scritta dal magistrato per esigenze d’inchiesta e dalla Direzione per motivi di ordine interno,
disciplina e sicurezza.73
2Possono svolgere individualmente un’attività propria o attribuita.
Art. 60 Relazioni con l’esterno e con il difensore
1Le relazioni del prevenuto con l’esterno e con il difensore sono disciplinate dal
magistrato competente.
2Le decisioni del magistrato devono essere comunicate in forma scritta alla Direzione.74
Art. 61 ...75
TITOLO VII
Disposizioni finali
Art. 62 Diritto transitorio
L’esecuzione delle pene e delle misure, così come il regime della detenzione preventiva,
sono sottomesse al presente regolamento dal momento della sua entrata in vigore, a meno che il
diritto anteriore non sia più favorevole al condannato, all’internato o al prevenuto.
Art. 63 Abrogazione
1Tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento sono abrogate.
2Sono in particolare abrogati:
- il regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti del 23
novembre 1978;
- il regolamento sul patronato nel Cantone Ticino del 20 novembre 1991.
Art. 64 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.76
Pubblicato nel BU 2007, 83.
72 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432; precedente modifica: BU
2012, 621.
73 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
74 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
75 Art. abrogato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
76 Entrata in vigore: 9 marzo 2007 - BU 2007, 83.